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Sovraindebitamento, omologa piano di ristrutturazione del debito

La sentenza affronta la questione della ristrutturazione del debito di un consumatore, analizzando i requisiti di ammissibilità e la fattibilità del piano proposto. Il Tribunale valuta le condizioni di sovraindebitamento, l’assenza di colpa grave e le possibili alternative liquidatorie. Vengono inoltre esaminate le opposizioni dei creditori, in particolare in merito alla convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata.

Pubblicato il 06 September 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 110/2024
PROC UN

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO – Sezione Sesta Civile– in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._360_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_09_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

nel proc. unitario n. 110-1/2024 avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67ss CCII);
introdotta con ricorso depositato il 8 marzo 2024 da (C.F. con l’ausilio dei gestori della crisi avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME nominate dall’Organismo di Composizione della Crisi “La rinascita degli onesti” (ALL.
A) munito della relazione del gestore della crisi con funzione di redigere la relazione di cui all’art. 68 co 2 CCII avv. NOME COGNOME*

1. Il procedimento.

, con l’ausilio delle professioniste nominate dall’OCC “La rinascita degli onesti” avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME ha depositato in data 8.3.2024 una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss d.lgs n. 14/2019 (CCII).

In seguito a richiesta di chiarimenti da parte del Giudice designato, è stata depositata C.F. domanda è stata ritenuta ammissibile con decreto ex art. 70 co 1 CCCII depositato il 15.5.2024, con cui sono stati assegnati i termini di legge per la pubblicità, le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni.

Il 12 giugno 2024 l’avv. COGNOME ha depositato l’informativa di cui all’art. 70 co 6 CCII, con la quale ha dichiarato di aver pubblicato il piano ed il decreto ex art. 70 co 1 CCII sul sito del Tribunale in data 16.5.2024 e, in pari data, di aver comunicato a mezzo pec a tutti i creditori il decreto citato, unitamente alla proposta, al piano ed alla relazione dell’OCC.

Ha precisato, inoltre, di aver ricevuto in data 3.4.2024 osservazioni dal creditore IBL RAGIONE_SOCIALE sul cui contenuto si dirà oltre, ed in data 4.6.2024 una mera “nota di dissenso” da parte del creditore Con tale memoria, ha insisto per l’omologa.

Sussistenza dei requisiti per l’omologa Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da deve essere omologato per le ragioni che seguono.

Competenza del Tribunale (art. 27 CCII) Questo Tribunale è territorialmente competente in quanto la debitrice risiede a Rivoli (TO), INDIRIZZO (doc.7).

Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).

La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell’OCC che appare completa dei contenuti di cui all’art. 68 co 2 CCII.
c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento.

Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).
è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la ASL (doc. 6), che non esercita né risulta aver esercitato in passato attività di impresa ed è dunque qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2 co 1 lett. e) CCII.

Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell’art. 2 co 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. consistono unicamente nel reddito, che mensilmente è pari a 1.888,95 (pag. 17 della relazione dell’OCC), e nell’assegno di invalidità mensile per euro 221,20, per totali euro 2.110.15 mensili.

Da tale somma deve detrarsi il necessario al mantenimento, che è stato indicato nel ricorso in euro 1.125,53 mensili, somma congrua tenuto conto che:
– la debitrice vive con le due figlie maggiorenni (doc. 7), le quali risultano percepire redditi mensili rispettivamente pari ad euro 766,42 e 856,29 (docc. 6 bis e 6 ter);
– la spesa indicata come necessaria al mantenimento dell’intero gruppo familiare è di in euro 2.092,41, inferiore alla spesa mediana ISTAT 2022 (ultimo anno di riferimento) per una famiglia analoga (“altra tipologia”) pari ad euro 2.427,43;
– alle spese di mantenimento del nucleo contribuiscono in misura proporzionale in ragione dei rispettivi stipendi le figlie conviventi (in misura del 21,82 % e 24,38 %) così che la somma di euro 1.125,53 indicata come necessaria alla contribuzione del nucleo a carico di appare congrua.

Ne residua pertanto la somma mensile disponibile di euro 984,62, con cui dovrebbe far fronte alle poste debitorie già scadute quantificate dall’OCC in euro 79.860,88 (pag. 19 della relazione).

I flussi di cassa prospettici non appaiono, dunque, adeguati a permettere alla ricorrente adempiere alle obbligazioni scadute ed in scadenza nei successivi 12 mesi.

Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura di cui all’art. 69 CCII:
non risulta che la debitrice sia già stata esdebitata nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sotto tale profilo, occorre considerare, in via generale e astratta, che l’art. 69 CCII impone di considerare l’aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode quali “condizioni ostative”, che precludono l’accesso alla procedura.

L’accesso alla procedura non presuppone più, dunque, l’accertamento della meritevolezza del debitore, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe l’onere di provare secondo i generali principi in tema di onere della prova (art. 2697 co 1 c.c.), ma solo l’assenza di una condizione ostativa la cui esistenza, per paralizzare l’accesso, dovrebbe emergere dagli atti o essere eventualmente provata da un creditore opponente (Trib. Roma -Sez. XIV, sent 5/4/2023 e Corte d’Appello Bologna, Sez III, sent. 23/6/2023). 2022, e ad un contenuto fido di conto corrente.

La tempistica dell’indebitamento appare coerente con le allegazioni della debitrice che ha individuato le cause del progressivo indebitamento:
1) nella separazione dal marito, il quale non ha provveduto al mantenimento delle figlie, cui era tenuto sulla base delle condizioni di separazione e in relazione a cui risulta sporta denuncia nel luglio 2022 (docc. 4, 5 e 6 allegati alla relazione dell’OCC, in particolare omologa della separazione nel 2015, denuncia nell’aprile 2021 e divorzio nel luglio 2022);
2) nella malattia invalidante che la ha colpita, risultante dalla certificazione , da cui emerge che nel novembre 2021 è stata riconosciuta ipovedente grave e successivamente, in data 23.2.2023, è stata dichiarata cieca, con residuo visivo non superiore ad 1/20 da entrambi gli occhi (doc. 6 allegato alla relazione dell’OCC).

In particolare, è stato accertato che la ricorrente è invalida e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Tale condizione patologica, accertata a far data dal 2021 può comunque farsi risalire indietro nel tempo, essendo dovuta a “uveiti erpetiche recidivanti” e determina la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente in punto aumento spese per gli spostamenti, in taxi, e per lo svolgimento delle attività quotidiane, nonché per i medicinali.

Si tratta di allegazioni che, alla luce anche delle specificazioni di cui sopra in punto onere della prova, appaiono sufficienti ad escludere la sussistenza di colpa grave nell’indebitamento, senza doversi ritenere necessario l’approfondimento istruttorio, sollecitato dalla ricorrente, in ordine alle dipendenze dell’ex marito ed all’essere questi in cura presso il SERD sin dal 20023, con conseguenti richieste di denaro e comportamenti aggressivi nei suoi confronti.

La situazione di sovraindebitamento non appare pertanto connotata da colpa grave, malafede o frode, le quali sarebbero ostative all’accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 69 CCII, né il creditore opponente il cui contenuto delle osservazioni sotto si analizzerà ha indicato alcun preciso tema di indagine su cui effettuare approfondimenti o specifici fatti che porterebbero a ritenere sussistente tale condizione ostativa.

Esame della proposta:
contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).
€ 800,00 quale acconto già corrisposto all’OCC;
€ 32.000,00 derivanti da un erogando finanziamento, da parte di una Banca convenzionata e garantito al 100 % dalla Fondazione Antiusura La RAGIONE_SOCIALE, che verranno versati sul conto intestato alla procedura (doc. 9).
Con la memoria depositata il 5.4.2024, la debitrice ha precisato che il rimborso del finanziamento avverrà con pagamento di rate di circa € 440,00 mensili per un periodo complessivo di sette anni.

Con tale somma si prevede il pagamento:
x) integrale delle spese di procedura e dell’OCC, indicato in euro 6.302,21 complessivi, di cui euro 350,00 per spese ed euro 5.952,21 per compenso OCC comprensivo di rimborso forfetario, IVA e CPA.

Con la memoria ex art. 70 co 6 CCII l’OCC ha precisato, a fronte delle osservazioni del creditore IBL spa, che la determinazione del compenso dell’OCC avverrà ex lege, al termine dell’esecuzione, da parte del Giudice, che dovrà tener conto dell’attività complessivamente svolta dall’OCC e degli accordi intercorsi tra le parti (art. 71 co 4 CCII);
y) integrale ed entro trenta giorni dall’erogazione del finanziamento dalla banca convenzionata, in favore dei creditori privilegiati, individuati come segue:
z) in misura pari al 26,36 % ed entro trenta giorni dall’erogazione del finanziamento dalla banca convenzionata, in favore dei creditori chirografari, individuati come segue:

Ciò posto, essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento in percentuale non irrisoria dei chirografari (26,36%), la proposta di pagamento appare ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettosa dell’ordine dei privilegi e della causa concreta.

Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell’OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all’esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.

Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, come confermato dall’OCC.

Infatti, il differenziale tra le entrate mensili del debitore (euro 2.110.15) e la somma necessaria indicata come necessaria alla contribuzione del nucleo a carico di (euro 1.125,53) è pari ad euro 984,62, somma che permette di provvedere al pagamento delle rate mensili a favore della banca convenzionata, previste nella misura di euro 440,00.
e. Osservazioni dei creditori L’OCC nella memoria ex art. 70 co 6 CCII depositata il 12.6.2024 ha dichiarato di aver ricevuto in data 3.4.2024 osservazioni dal creditore IBL spa, sul cui contenuto si dirà oltre, ed in data 4.6.2024 una mera “nota di dissenso” da parte del creditore Deve pertanto procedersi all’esame dei motivi di opposizione e alla valutazione di cui all’art. 70 co 9 CCII.

In relazione ad la dichiarazione di dissenso appare, seppur succintamente, motivata versamenti di tributi o contributi e non è assistito da privilegio, né ha indicato da quale privilegio sarebbe assistito il credito.
passando all’esame della più articolata opposizione del creditore RAGIONE_SOCIALE mette conto rilevare che, preliminarmente, il creditore RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la violazione del proprio diritto di difesa e al contraddittorio per non essergli stati comunicati dall’OCC gli allegati al ricorso e l’integrazione del 5.4.2024 citata nel decreto di ammissione alla procedura ex art. 70 co 1 CCII.

Al riguardo, deve osservarsi che l’OCC con la memoria citata ha dato prova della avvenuta pubblicazione sul sito del Tribunale (all.
A) e della avvenuta comunicazione ai creditori del ricorso, della relazione dell’OCC ed del decreto di ammissione (all.B).

L’onere informativo appare assolto in quanto, come chiarito dalla Relazione Illustrativa al CCII, l’art. 70 co 1 CCII prescrive che la comunicazione ai creditori abbia ad oggetto il solo decreto ex art. 70 co 1 CCII.

Ricevuto il decreto, può poi ritenersi che i creditori, avvertiti con la comunicazione del decreto della apertura della procedura, possano richiedere all’OCC la documentazione ritenuta necessaria, tra cui gli allegati e, nel caso di specie la memoria integrativa 5.4.2024.

Infatti, nel caso in esame appare indicato dall’OCC nella comunicazione ai creditori che “gli allegati, poiché corposi, potranno essere richiesti a mezzo PEC”.

A fronte di tale indicazione operativa dell’OCC, il creditore non ha neppure allegato di aver effettuato alcuna richiesta all’OCC e, dunque, non può ravvisarsi alcun vizio in tale mancata comunicazione.

Deve rigettarsi anche il motivo di opposizione relativo alla errata quantificazione del credito di IBL spa, che il creditore sostiene essere di euro 29.103,00 euro e non di 25.126,29 euro come indicato nella proposta.

Come rilevato dall’OCC nella citata memoria, l’importo indicato nella proposta è stato quantificato in misura pari all’importo per l’estinzione consegnato in sede di sottoscrizione del contratto, aggiornato al 29.2.2024, correttamente non comprendendo interessi futuri e non ancora maturati (circa la documentazione contrattuale, si veda il documento denominato 1
-precisazione dei crediti 3- doc. 10 allegato alla proposta e in punto diritto cfr. Tribunale Torino sent. n. 245/2023 del 15.9.2023).

Quale ulteriore motivo di opposizione all’omologa, RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che la debitrice non avrebbe assolto all’onere probatorio su di lei gravante e relativo all’assenza di colpa grave.

In ordine all’onere della prova ed alla sua ripartizione si è detto sopra, dovendosi comunque rilevare che, anche aderendo alla tesi di IBL secondo cui l’onere probatorio graverebbe pienamente sul debitore, trattandosi di fatto negativo (assenza di colpa grave), non potrebbe , avendo provato la debitrice la propria malattia e la separazione dal coniuge, senza che risultino effettuati da questi versamenti in adempimento delle condizioni di separazione.

Inoltre, IBL ha sostenuto l’eccessività delle somme indicate quale compenso a favore dell’OCC ma al riguardo, come detto sopra, si tratta di compenso da liquidare per mano del giudice ai sensi dell’art. 71 co 4 CCII, al termine dell’esecuzione e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’OCC col debitore, espressione che deve interpretarsi nel senso che tale pattuizione non può vincolare il giudice ma dovrà essere unicamente considerata.

RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto, altresì, la non convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, così che deve procedersi alla valutazione di cui all’art. 70 co 9 CCII.

Al riguardo, mette conto osservare che lo scenario alternativo è quello della liquidazione controllata, nell’ambito di cui l’unico attivo sarebbe costituito dai versamenti mensili corrispondenti al differenziale tra quanto percepito e il necessario al mantenimento.

Non può condividersi l’assunto di IBL secondo cui dovrebbe considerarsi nell’attivo anche il TFS della in quanto pacificamente è un credito esigibile soltanto al momento di cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 14510/2019) né emerge che tale rapporto sia destinato a cessare nei prossimi tre anni, ovvero in una durata pari alla procedura di liquidazione controllata.

Con maggiore dettaglio, il TFR (cui il TFS è assimilato) spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2120 c.c., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, così che il TFS, pur maturando progressivamente e dunque essendo solo in parte credito futuro vero e proprio, non è comunque esigibile neppure per la parte maturata, sino alla cessazione del rapporto.

Ciò posto, poiché la debitrice è priva di immobili e beni mobili registrati, l’attivo della liquidazione controllata sarebbe costituito unicamente dal differenziale tra quanto percepito mensilmente (reddito per euro 1.888,95 e assegno di invalidità mensile per euro 221,20, per totali euro 2.110,15 mensili) ed il necessario al mantenimento.

Poste tali premesse, ciò che è certo è che nella liquidazione controllata le somme costituenti l’attivo non verrebbero erogate ai creditori immediatamente, come nella presente proposta, bensì all’esito di riparto da effettuare una volta percepito l’attivo, nella fattispecie essendo l’attivo consistente nel solo delta citato, dopo trentasei mesi.

Alcuna certezza vi è, invece, in ordine alla consistenza di tale delta, in quanto non è possibile del nucleo stabilite di norma in conformità alla spesa mediana indicata dall’ISTAT 2022 (ultimo anno di riferimento) per un nucleo analogo (“altra tipologia”), pari ad euro 2.427,43, da cui andrebbero detratte le somme con cui contribuiscono le figlie, allo stato euro 456,67 ed euro 510, 22, il delta a favore della procedura sarebbe di euro 649,61, che per trentasei mensilità sarebbe pari ad euro 23.385,96.

Dunque, la misura e le tempistiche di soddisfacimento dei creditori non paiono migliori in tale ipotesi.

Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Esecuzione del piano.

Ai sensi dell’art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l’OCC vigilerà sull’esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.

Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell’art. 71 co 2 CCII.

Terminata l’esecuzione del piano, l’OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all’art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, nonché della diligenza dell’OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.

PQM

visto l’art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da dichiara chiusa la procedura;
dispone a cura dell’OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell’apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell’art. 70 co 1 e 8 CCII (con omissione dei dati dei terzi), entro 48 ore dalla comunicazione.
Torino, 9.8.2024
Il Giudice

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