REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 2011/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. nella causa
TRA
XXX
E
INAIL, convenuto
all’esito della trattazione della causa mediante scambio di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (conv. con mod. dalla legge n. 77 del 2020), ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
dichiara la nullità del ricorso; compensa per intero spese processuali; manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Sentenza n. 1168/2022 pubbl. il 13/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.4.2022, XXX – esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere le prestazioni di legge conseguenti al riconoscimento della malattia professionale “spondilodiscoartrosica nella zona L4, L5-S1” denunciata all’Inail con domanda del 10.1.2021 e asseritamente contratta in occasione del lavoro prestato quale di automezzi pesanti – ha convenuto in giudizio l’Inail chiedendo l’accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la conseguente condanna dell’Istituto al pagamento dell’indennizzo per inabilità permanente, oltre accessori.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l’INAIL, sostenendo che nel caso di specie non fosse risultata l’esposizione dell’assicurato al rischio malgrado venissero in rilievo malattie non tabellate, con la conseguenza che era onere dell’assicurato provare le caratteristiche della lavorazione morbigena, le modalità della prestazione lavorativa, al fine di evidenziare gli aspetti rilevanti rispetto all’agente lesivo denunciato. Ha concluso quindi chiedendo la declaratoria di nullità del ricorso e – comunque – il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con decreto del 19.8.2022 è stata disposta la trattazione della causa mediante deposito di note scritte.
I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Come eccepito dall’Inail, il ricorso è nullo.
Dalla documentazione in atti risulta che l’Istituto ha rigettato la domanda di riconoscimento della malattia professionale presentata dal ricorrente poiché non ha ravvisato la sussistenza dell’esposizione al rischio lavorativo causativo delle patologie denunciate.
A fronte di tale motivazione del rigetto amministrativo della domanda, il ricorrente si è limitato ad asserire, nel proprio atto introduttivo, di svolgere l’attività lavorativa di autista a partire dal 1999, dapprima alle dipendenze di una ditta per il trasporto di materiali edili, poi dal febbraio 2000 all’ottobre 2001 come autista ATAC e dal novembre 2001 all’ottobre 2007 come camionista, infine dal novembre 2007 come autista *** S.p.A.
Ebbene, come correttamente osservato dall’INAIL, non costituendo le patologie descritte in ricorso malattie tabellate, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che lo hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista nelle diverse realtà aziendali cui ha prestato servizio e le patologie da cui è affetto. In tal senso, anche da ultimo, con ordinanza n. 8947 del 14 maggio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha ancora una volta ribadito che “ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l’adibizione alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (…), rimanendo la possibilità per l’INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (…)” mentre diversamente, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (…) e il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno alla salute dev’essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica
(…)”.
Nel caso di specie, parte ricorrente, portatore di malattie multifattoriali come tali non tabellate, si è limitata ad affermare di aver svolto mansioni di autista di mezzi per varie società (talune anche non citate in ricorso), senza indicare le concrete modalità di lavoro che l’avrebbero esposto a particolare rischio e senza offrire elementi per valutare la sussistenza della loro nocività: non si sa che tipologia di mezzi abbia guidato l’istante (marca, modello e schede tecniche dei mezzi, anno di immatricolazione, caratteristiche tecniche degli ammortizzatori, esistenza o meno di sedili molleggiati); non è dato sapere i percorsi e le linee a cui è stato addetto così come è stata del tutto omessa la descrizione delle caratteristiche stradali dei percorsi, tanto da non potersi ad esempio escludere che l’istante fosse adibito a tratti stradali non accidentati. Inoltre, l’istante afferma di soffrire di patologie alla colonna quanto meno dal 2005 (periodo del ricovero presso la neurochirurgia dell’Ospedale Sandro Pertini) e di svolgere attività di autista dal 1999 nonché di lavorare per Cotral s.p.a. dal 2007. Tuttavia, per il periodo precedente all’assunzione in Cotral, non vengono minimamente indicate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Mentre, per il periodo successivo a tale assunzione, il ricorrente si è limitato ad affermare: “l’attività lavorativa di conduzione di automezzi di linea Cotral è svolta a volte per 6 ore senza interruzioni, altre volte per 4-5 ore con sosta libera”.
Ebbene, è del tutto ignoto per chi (eccetto Atac s.p.a.) e con quali modalità l’assicurato abbia lavorato prima della sua assunzione in Cotral. Neppure sono minimamente indicati i fattori di rischio connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa e le concrete mansioni potenzialmente generative di patologie nel periodo alle dipendenze di ***.
Tali insufficienti allegazioni non consentono una valutazione di merito e rendono carente l’illustrazione dei fatti costitutivi della domanda. Si impone, pertanto, la declaratoria di nullità del ricorso.
Il tenore della pronuncia e l’assenza di un accertamento nel merito delle ragioni fatte valere dall’istante giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Tivoli, 13.10.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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