REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott. ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 372/2022 pubblicata il 27/10/2022
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 574 del ruolo generale dell’anno 2021, promossa
DA
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
RICORRENTE CONTRO
XXX,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP – assegno di invalidità ordinaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell’espletamento dell’Accertamento Tecnico Preventivo e dell’assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall’art 445 bis cpc, l’odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: 1) la erroneità della CTU espletata in sede di ATP, per avere il CTU ritenuto sussistenti i requisiti sanitari strumentali all’ottenimento del beneficio dell’assegno di invalidità ordinaria sulla scorta di una condizione patologica del paziente che a suo dire sarebbe rimasta immutata, stante l’elevato grado di aggressività delle neoplasie da cui è affetto; 2) l’assenza di prova in ordine al possesso, da parte di XXX dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall’art. 4 L. 222/1984, necessari all’ottenimento della prestazione.
L’INPS conveniva, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni XXX, per ivi sentire accertare e dichiarare l’insussistenza delle condizioni e dei requisiti sanitari e/o non sanitari per la concessione dei benefici di cui all’art. 1 L. 222/1984, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva XXX sostenendo l’esaustività e correttezza della CTU medica svolta nella fase dell’ATP e insistendo per il rigetto del ricorso.
In particolare si opponeva al rinnovo della CTU medico legale rilevando da un lato, come il il Dott. avesse correttamente comparato il quadro clinico del XXX al momento della domanda del 05.03.2017 con quello sussistente nel 2014, data della prima conferma dell’assegno di invalidità e, dall’altro lato, come fosse da escludersi un miglioramento del quadro clinico tale da legittimare la non conferma del beneficio concesso, stante l’elevata aggressività delle patologie neoplastiche da cui è affetto il resistente. Rilevava inoltre come la doglianza circa l’insussistenza dei requisiti non sanitari di cui all’art. 1 L. 222/1984 fosse del tutto inconferente, per essere stato il requisito contributivo già oggetto di accertamento al momento della domanda amministrativa iniziale ed essendo rimaste inalterate, anche sotto questo profilo, le condizioni che avevano dato luogo alla concessione del beneficio.
Concludeva, pertanto, chiedendo all’adito Tribunale di accertare e dichiarare che il XXX, al momento della domanda del 15/03/2017, era affetto da infermità tali da determinare una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di 1/3 e quindi in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’assegno di invalidità ordinaria e, per l’effetto, di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, veniva disposta nuova CTU, nominando il Dott..
Quindi, sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall’art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Marco XXX con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per poter ottenere il rinnovo del beneficio economico previsto dalla Legge n. 222/1984 (assegno di invalidità).
L’art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che, per ottenere l’assegno ordinario di invalidità, la capacità lavorativa dell’assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l’art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l’assicurato si trovi nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall’art. 4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
La CTU espletata in sede di ATP ha riconosciuto che “le condizioni cliniche del sig. XXX, affetto da: sarcoma del muscolo grande dorsale dx di notevole dimensione, operato, grado III FNLCC, escisso nel 2010 e sottoposto successivamente a chemioterapia adiuvante – con un grave episodio di neutropenia febbrile che ha richiesto ricovero ospedaliero e riduzione della dose dei farmaci somministrati – e a radioterapia: melanoma sottomammario grado III di Clark, grado I di Breslaw; Cisti pancreatica di natura ad oggi non ancora ben definita, in lieve accrescimento; anamnesi di colica renale, malattia emorroidaria con frequenti rettorragie, ragade anale non presentano modificazioni significative rispetto alle condizioni presenti alla data di concessione del beneficio poi revocato ( riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa ); non risultano modificazioni migliorative della situazione professionale; non sono state formulate considerazioni medicolegali dall’INPS a sostegno della asserita modifica delle condizioni cliniche determinanti nel 2011 e nel 2014 la concessione del beneficio. La condizione patologica sussistente al momento del riconoscimento è rimasta immutata, e così apparentemente la sua capacità di svolgimento di attività confacenti alle attitudini; la diminuzione del rischio connesso alle patologie tumorali sofferte può costituire un dato statistico, peraltro non assoluto, in considerazione dell’alto grado di aggressività delle patologie in questione; l’INPS non ha in alcun modo argomentato la motivazione clinica della sua nuova valutazione medicolegale. Questo CTU ritiene pertanto che le condizioni patologiche del sig. XXX e la sua capacità di attendere ad attività confacenti alle proprie attitudini siano rimaste immutate dal momento della concessione del beneficio”.
Con dichiarazione di dissenso, depositata nei termini di cui all’art. 445 bis, 4° co. c.p.c., l’INPS ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU e l’erroneità delle considerazioni medico – legali e nel successivo ricorso in opposizione ha richiamato nuovamente le osservazioni mosse all’elaborato peritale in sede di ATP, sostenendo che “non è sostenibile, dal punto di vista medico e medico-legale, che una neoplasia per la quale sono trascorsi oltre 5 anni sia produttiva di un danno alla capacità lavorativa: il CTU non riesce a distinguere una condizione di danno, cioè menomazione attuale, da una di rischio, cioè menomazione potenziale, peraltro estremamente attenuato, giacché dopo 5 anni le neoplasie si considerano convenzionalmente guarite, anche se sono possibili eccezioni che sono, tuttavia, eccezioni. Della semestralità del follow up, motivazione che il CTU adduce come prova della persistenza del danno alla capacità lavorativa (sic!!) peraltro non esiste prova documentale” e che non risulta fornita la prova in ordine alla sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti di carattere non sanitario previsti dall’art. 4 L. 222/1984, necessari ai fini della concessione della provvidenza economica.
Parte ricorrente formulava nel ricorso in opposizione richiesta di rinnovo dell’esame medico legale.
Lo scrivente Giudice, ritenuta poco esaustiva la CTU espletata dall’ausiliario in sede di ATP, ha disposto una nuova CTU nominando il Prof. Mauro Bacci.
Nel caso di specie, non risulta soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma per ottenere il rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità.
Il CTU, infatti, dopo aver premesso che “Il sarcoma pleomorfo 1 afferisce infatti al gruppo abbastanza eterogeneo dei tumori maligni dei tessuti molli e la variante cosiddetta pleomorfa, particolarmente indifferenziata, interessa più frequentemente il tessuto adiposo e quello muscolare. La radicalità della asportazione chirurgica, oltre che il successivo supporto della chemio e della radio terapia costituiscono i fattori che maggiormente influenzano la evoluzione di queste forme neoplastiche. Nel caso del signor XXX l’assenza di malattia a distanza di circa dodici anni dalla sua asportazione consente di affermare il successo del trattamento e la sostanziale guarigione dalla patologia oncologica la cui prognosi viene valutata nello spazio di un quinquennio” e che anche per il successivo intervento di asportazione di un melanoma stadio terzo di Clark, “i folow-up non mostravano nel tempo segni di recidiva locale né di ripetizione metastatica consentendo, almeno allo stato attuale, di affermare l’avvenuta guarigione essendo, per ambedue trascorso, oltre un decennio dalla prima diagnosi”, ha evidenziato che, ai fini del riconoscimento dello status di invalido e del relativo diritto a beneficiare dell’assegno di invalidità, occorre verificare “da quali patologie il soggetto sia affetto e se la sua complessiva validità psico-fisica in relazione alla espressività clinica delle stesse patologie, risulti limitata da una diretta interferenza funzionale con particolare riguardo a quelle abilità utilizzate nell’attività specificatamente svolta o in altre attività in cui sia possibile comunque utilizzare le competenze sviluppate nel lavoro svolto. Il giudizio implica dunque una verifica diretta dello stato di salute e di efficienza dell’assicurato” (cfr. CTU in atti).
IL Dott. ha in particolare chiarito che, nel caso di soggetto affetto da patologie oncologiche (come nel caso di specie), il giudizio sullo stato di invalidità è ancorato a due parametri: da un lato, alla espressività della malattia in atto o alle conseguenze dei trattamenti chirurgici e/o chemioterapici necessari e, dall’altro lato, alla prognosi, che in tali casi prevede una sopravvivenza massima di cinque anni dalla diagnosi. In tale guisa, secondo il CTU, “nell’anno 2011, la prognosi teoricamente severa delle due neoplasie e lo stesso trattamento cui l’assicurato era sottoposto costituivano il presupposto corretto alla erogazione del beneficio. Alla scadenza del triennio la richiesta di conferma trovava motivazione, non più sui trattamenti che erano stati ormai interrotti, quanto, ancora sulla prognosi severa che non poteva essere considerata superata non essendo trascorso il quinquennio in base al quale essa viene calcolata, questo consentiva nel 2014 la conferma del beneficio. Ciò che va sottolineato è che lo stato fisico del signor XXX, superato il periodo in cui la chemioterapia e la radio terapia potevano avere avuto correlati negativi, era da considerarsi buono e che la menomazione permanente correlata all’intervento di asportazione del muscolo grande dorsale destro, così come constatato anche in occasione del presente accertamento era del tutto modesta, peraltro non influente nell’attività di informatico svolta dallo stesso. Ne deriva che, superato il periodo di “riserva” della prognosi, al successivo accertamento che avveniva nel 2017 non sussisteva più il requisito per la concessione non essendo in atto alcuna menomazione fisica rilevante ed essendo superato il periodo di “osservazione” inerente la eventuale evoluzione sfavorevole della patologia oncologica; in concreto il “miglioramento” dello stato del signor XXX veniva a configurarsi nella attuale “guarigione” dalla patologia oncologica e nell’assenza di esiti (chirurgici) che determinassero una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini di informatico. Suddetta condizione permaneva anche al momento della visita effettuata in occasione del presente accertamento che vede confermato, pertanto, lo stato di non invalidità del signor XXX”.
Il CTP di parte resistente ha contestato le conclusioni rassegnate dall’ausiliario rilevando che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza, il diritto al mantenimento dell’assegno di invalidità cessa soltanto a fronte di un miglioramento del quadro clinico o della risoluzione della patologia posta alla base della concessione del beneficio; ipotesi, questa, che secondo il CTP non potrebbe sussistere nel caso di patologia oncologica a rischio di progressione, come quella da cui è affetto il XXX.
Il Dott., rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP di parte resistente, ha chiarito che “sul piano biologico va ribadito l’indice prognostico riservato/sfavorevole della patologia oncologica asportata (sarcoma pleomorfo) a cui era correlato il benefico previdenziale, essendo trascorsi ben più di cinque anni (limite entro il quale viene valutata la prognosi delle neoplasie) liberi da malattia, deve ritenersi superato” e che pertanto, “allo stato attuale la capacità di lavoro del signor XXX in occupazioni confacenti le sue attitudini non è ridotta in modo significativo, sono pertanto venuti meno i requisiti per la concessione del beneficio stesso. Si ribadisce che alla eventuale improbabile ripresa tardiva della malattia dopo un lungo periodo di benessere, potrebbe essere inoltrata dall’assicurato una nuova richiesta di tutela (cfr. CTU in atti).
Il CTU ha quindi concluso negando la sussistenza in capo al resistente, dei requisiti sanitari per poter concedere il beneficio.
Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, le altre questioni inerenti l’assenza dei requisiti di carattere non sanitario restano assorbite.
Il ricorso in opposizione ad ATP deve pertanto essere accolto, potendo affermarsi che XXX non presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini superiore a 2/3 sussistente dalla data di presentazione della domanda del 15/03/2017.
L’elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell’elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La complessità dell’accertamento medico legale e l’oggettiva esistenza di una malattia che ha ingenerato nel resistente la comprensibile convinzione della sussistenza del diritto rivendicato nell’odierno processo, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente giudizio, già liquidate con separato decreto.
Quanto alle spese degli ausiliari del GL deve rilevarsi che le spese della c.t.u. sono riconducibili tra le spese processuali, cosicché quando il giudice del merito ritiene che le stesse debbano essere compensate, non si rinvengono ragioni d’ordine logico-giuridico che possano precludere che la compensazione concerna anche le spese di consulenza. E ciò vieppiù ove si consideri che, secondo un saldo principio, nell’ambito del processo civile, la consulenza tecnica d’ufficio è strutturata, essenzialmente, quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all’ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio. Dunque, essa costituisce un atto necessario del processo che l’ausiliare compie nell’interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell’interesse comune delle parti. Risulta ancora più confortato, quindi, il convincimento che la compensazione non costituisce in alcun modo una illegittima condanna alle spese a carico della parte vittoriosa (cfr. Sez. 3, Sentenza n.1023 del 17/01/2013; Sez. L, Sentenza n. 21701 del 10/10/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005; Sez. L, Sentenza n. 2858 del 25/03/1999).
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
– In accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara che XXX non presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini superiore a 2/3 ai sensi dell’art.1 della Legge n.222/1984;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. le spese di CTU medico legale del presente giudizio di opposizione, liquidate con separato decreto.
Terni, il 27 ottobre 2022
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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