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Spese di lite e concorso di colpa

In caso di concorso di colpa e domanda subordinata di risarcimento, l’accoglimento parziale non configura sempre soccombenza reciproca. Se la domanda subordinata non è autonoma, ma si basa sui medesimi fatti della principale, non c’è soccombenza e le spese seguono la soccombenza.

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Pubblicato il 29 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 1669/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*****

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE IV

CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Relatore dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._567_2025_- N._R.G._00001669_2022 DEL_25_03_2025 PUBBLICATA_IL_25_03_2025

nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/09/2022 al n. 1669/2022 r.g. promossa da:

(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. COGNOME come da procura in atti;

-PARTE

APPELLANTE- contro in persona del sindaco pro tempore (C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

-PARTE

APPELLATA- avverso la sentenza n. 508/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 22/02/2022;

trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 emessa all’esito dell’udienza cartolare del 9.01.2025 sulle seguenti conclusioni:

C.F. P. dedotto nella comparsa di risposta depositata in grado di appello dalla parte appellante ed infine richiama e ribadisce tutto quanto dedotto nelle note conclusionali depositate in PCT in data 18.12.2024 ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello, con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio come da nota allegata alle suddette note conclusionali da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”;

Per la parte appellata:

“il si limita a richiamare le proprie note conclusive depositate in data 30 dicembre 2024, che confutano punto per punto le mere allegazioni avversarie” *****

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze il proponendo appello avverso la sentenza n. 508/2022 con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato il convenuto a risarcire in suo favore i danni conseguenti alla caduta avvenuta verso le 12,30 del 18.06.2012, in corrispondenza di una sconnessione presente nel marciapiede della INDIRIZZO In particolare, il primo giudice, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle produzioni fotografiche, aveva ritenuto provato il nesso causale tra la caduta di ed una sconnessione non segnalata presente nel marciapiede dove l’attore stava camminando, riconoscendo al contempo il concorso colposo della parte danneggiata ex art. 1227 co I c.c. nella misura del 50%, in correlazione al fatto che, se l’attore avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe evitato di inciampare sulla irregolarità del manto stradale in questione. Il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità fisio-psichica era dunque quantificato in complessive euro 5148,50 sulla base della CTU medico legale, che aveva indicato l’inabilità permanente conseguente al sinistro pari al 3% e quella temporanea pari a 35 giorni di invalidità totale, 15 di invalidità al 75%, 20 giorni al 50% ed ulteriori 20 giorni di invalidità al 25%.

Il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche sostenute in relazione alle lesioni riportate, era quantificato in euro 396,00 già detratto il concorso del danneggiato del 50% (importo poi corretto ex art 288 c.p.c. in euro 689,00).

In relazione all’esito della lite, le spese del primo grado erano compensate tra le parti nella misura del 50% e per il resto poste a carico del in relazione alla prevalente soccombenza;

sulla base dei medesimi principi erano ripartite anche le spese della CTU.

errata e non motivata compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, tra cui anche la spesa per CTP e CTU;

in particolare insussistenza dei presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite dal momento che non era configurabile né una soccombenza reciproca, né altre ipotesi idonee a sostenerla;

in particolare il riconosciuto concorso di colpa non poteva essere ritenuto tale da configurare una parziale soccombenza reciproca dal momento che era stato comunque oggetto della domanda proposta dall’attore in via subordinata (rispetto all’accoglimento totale della domanda risarcitoria).

L’appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il che contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ma all’udienza fissata, permanendo controversie circa la compatibilità della detta modalità decisoria con l’udienza cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all’esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c., a cui parte appellante non aveva rinunciato espressamente e che venivano assegnati in misura ridotta. *****

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il perimetro della decisione – Non è oggetto di gravame e deve dunque ritenersi coperta da giudicato sia la responsabilità del per i danni, patrimoniali e non, riportati da come conseguenza di una caduta in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede di INDIRIZZO , sia il riconosciuto concorso colposo della parte danneggiata nella misura del 50%.

La controversia non concerne neppure la sussistenza e la quantificazione dei danni, così come riconosciuti dal primo giudice e meglio precisati in sede di sub procedimento di correzione di errore materiale.

Il presente gravame concerne unicamente il criterio di ripartizione delle spese di lite, di CTU e CTP di primo grado, che il primo giudice ha compensato nella misura del 50%, ponendo la restante metà a carico del , in ragione della sua prevalente.

Il motivo di appello:

le spese di lite di primo grado – Con l’unico motivo di gravame l’appellante ha censurato le modalità di liquidazione delle spese di lite di primo grado, in particolare evidenziando che non vi erano i presupposti per una compensazione neppure parziale e che il Tribunale nulla aveva motivato sul punto.

L’appellante ha in particolare rilevato che il risarcimento dei danni, previo riconoscimento di un concorso colposo, era stato comunque oggetto di domanda subordinata, di talchè il suo accoglimento era tale da escludere la soccombenza, anche parziale, dell’attore.

Aggiungeva che non vi era nessun ulteriore presupposto per poter compensare le spese ai sensi dell’art 92 c.p.c. Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.

E’ intanto vero che il primo giudice nulla ha motivato riguardo i criteri di ripartizione delle spese di lite, sulle quali così ha statuito:

‘Le spese processuali di parte attrice, come liquidate in dispositivo e secondo la fascia di valore delle cause fino a 26.000 euro, vengono compensate per il 50% e seguono la soccombenza per il residuo, così come le spese della CTU sono poste a carico del convenuto nella misura del 50%’.

La conseguenza della mancata motivazione è tuttavia unicamente la sua integrazione da parte del giudice del gravame.

Venendo dunque al merito della questione, l’art. 92 c.p.c., nella sua ultima formulazione già vigente ratione temporis, prevede la compensazione delle spese ‘se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…’ In linea generale il riconoscimento di un concorso colposo della parte danneggiata pari al 50% – sulla cui sussistenza ed entità non vi è in questa sede controversia, non essendo oggetto di motivo di appello – integra un accoglimento parziale della domanda che, come tale, costituisce un caso di parziale soccombenza reciproca, così da giustificare la compensazione parziale delle spese di lite. Tuttavia, nel caso di specie, risulta che l’attore aveva chiesto in via principale il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla caduta e ‘in ipotesi di ritenuto concorso colposo del danneggiato in misura proporzionale al grado concorsuale di responsabilità dichiarato come esistente in capo alla parte convenuta…’ Il fatto dunque che il concorso colposo fosse già stato prospettato, ancorchè in via subordinata, nella domanda attrice di primo grado, determina l’esclusione della soccombenza, ancorchè parziale, della parte attrice in primo grado e odierna appellante. via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell’attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (cfr. da ultimo Cass. n° 26043/2020).

Pertanto, quanto, come nel caso di specie, la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulla medesima circostanza di fatto o su analoghe ragioni di diritto e, comunque, non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l’accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente un’ipotesi di soccombenza parziale:

ciò è quanto è accaduto nel caso in esame in cui, chiesto il risarcimento integrale di tutti i danni derivati dalla caduta, in via subordinata è stato chiesto il pagamento della minor somma conseguente all’eventuale riconoscimento di un concorso di colpa della parte danneggiata.

In tal caso non può essere ravvisata infatti alcuna autonomia tra la domanda principale – respinta – e quella subordinata – accolta – essendo entrambe incentrate sul risarcimento dei danni da caduta sulla sconnessione del marciapiede, per cui non è ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguente esclusione degli effetti pregiudizievoli sulla statuizione delle spese di lite.

Ciò detto, non ricorre nel caso di specie alcuna altra ipotesi prevista dalla norma per poter disporre la compensazione.

In sede di ordinanza di correzione dell’errore materiale della sentenza il Tribunale, nel confermare la correttezza del proprio assunto in punto di compensazione parziale delle spese di lite ha così argomentato:

‘Tale “abbattimento” non consegue solo dall’accertamento della corresponsabilità dell’attore nella causazione dell’evento nella misura del 50% [motivo per cui l’attore sostiene di essere risultato vittorioso rispetto alla domanda formulata in ipotesi] ma anche dall’applicazione del principio sancito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale in caso di significativo divario tra il petitum (chiesto dalla parte e all’uopo v. pag. 8 e 9 dell’atto di citazione con riguardo al calcolo del danno non patrimoniale) e il decisum (importo effettivamente liquidato in sentenza) ricorre un caso di soccombenza parziale (v. Cass. sez. III^ nr. 3438 del 2016 RV P_IVA);

pertanto si conferma che le spese processuali da riconoscere al legale di parte attrice sono quantificate in euro 4.835,00/2 ovvero in euro 2.417,50, oltre spese vive documentate, iva, cap, rimborso forfettario del 15%…’ A tale proposito si osserva come il Tribunale abbia riconosciuto tutte le voci di danno patrimoniale (spese sostenute come conseguenza del sinistro) e non patrimoniale voce “danno patrimoniale” deve comprendere le spese sostenute dal danneggiato ante causam e queste sono costituite dalle spese mediche pari ad euro 396,00 e dalle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale pari ad euro 1.000 (v. fattura nr. 189 del 10.2.2022 emessa dallo RAGIONE_SOCIALE); a tale titolo debbono essere liquidati euro 698,00 [l’importo di euro 1396 deve essere diminuito della metà attesa la percentuale accertata del 50% di corresponsabilità dell’attore nella causazione dell’evento dannoso];

per l’effetto la somma al cui pagamento viene condannata parte convenuta a titolo di risarcimento del danno è di euro 5.846,50 (5148,50 + 698) e non di euro 5.884,00, così correggendo l’errore materiale’), ancorchè in misura quantitativamente minore rispetto a quanto prospettato dalla parte attrice.

Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé solo ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi) e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma c.p.c. La parte attrice e odierna appellante ha dunque diritto all’integrale refusione delle spese di lite di primo grado, da quantificarsi secondo i parametri già indicati dal primo giudice e non oggetto di gravame (liquidate secondo la fascia di valore delle cause da euro 5200 a 26.000 euro, quantificate in complessive euro 4835,00 secondo i parametri vigenti ratione temporis oltre rimb forf ed oneri di legge). Non trattandosi di una riliquidazione, ma di mera eliminazione della parziale soccombenza e non essendo i criteri di quantificazione delle spese oggetto di gravame si ritiene che debbano essere confermati gli importi già indicati dal primo giudice secondo i parametri vigenti ratione temporis.

In applicazione dei medesimi criteri, deve essere eliminata la parziale compensazione anche delle spese di CTU, liquidate come in atti, da porsi integralmente a carico del Lo stesso andrà fatto per le spese di CTP, che il primo giudice ha liquidato quale spesa di lite – come da integrazione di cui all’ordinanza di correzione errore materiale – circostanza quest’ultima che non è stata oggetto di impugnazione.

3.Le spese di lite – Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio dell’integrale soccombenza della parte appellata e si liquidano (ricompreso nello scaglione da € 1100 a € 5200) e dell’impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare:

€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria).

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:

1) accoglie l’appello e per l’effetto, esclusa la parziale compensazione delle spese di lite di primo grado, condanna il a rifondere in favore di le spese di lite di primo grado quantificate in complessive euro 4832,00 oltre rimb forf, IVA e CPA come per legge;

2) pone le spese di CTU e CTP di primo grado, liquidate come in atti, integralmente a carico del 3)condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1923,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.03.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa NOME COGNOME

Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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