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Codice Civile
Codice Penale

Spese legali, fase precedente instaurazione del giudizio

Le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate.

Pubblicato il 04 March 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1949/2020 pubblicata il 02/03/2020

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016

TRA

XXX S.P.A. (P.IVA), in persona del procuratore generale, difesa e rappresentata dagli Avv.ti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in, in virtù di delega a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

YYY S.P.A. (P. IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott., difesa e rappresentata dagli Avv.ti del Foro di presso il cui studio è elettivamente domiciliata in, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: assicurazione contro i danni.

I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“La difesa di parte attrice, richiamato integralmente il contenuto delle proprie precedenti difese, senza accettazione alcuna, nemmeno implicita, di eventuali domande nuove formulate da controparte, dichiara di formulare le proprie conclusioni come segue:

in via principale anticipatoria: accertata e dichiarata la non contestazione tra le parti dell’offerta di indennizzo di € 29.516,00 spettante alla S.p.a. XXX, importo offerto da parte della S.p.a. YYY all’odierna attrice in data 23/4/2015, ai sensi dell’art. 186 bis c.p.c. disporre, previa eventuale comparizione delle parti ed assegnazione di termine per la notificazione alla convenuta, a carico della stessa S.p.a. YYY ed in favore dell’attrice ordinanza per il pagamento della somma di € 29.516,00, con vittoria di spese, competenze professionali, oltre ad IVA e C.P.A.;

in via principale, nel merito: accertarsi l’inadempimento contrattuale della convenuta S.p.a. YYY al contratto di assicurazione polizza trasporto merci n. e condannarsi, di conseguenza, la stessa S.p.a. YYY a corrispondere alla S.p.a. XXX la somma di euro 57.427,56, al netto di IVA, quale indennizzo per i danni subiti in occasione del sinistro del 20/11/2013, nonché al rimborso delle spese sostenute dall’odierna attrice per l’instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria pari ad euro 61,00 e le spese per la relativa assistenza legale pari ad euro 4.301,92, il tutto per complessivi euro 61.790,48, somma da maggiorarsi degli interessi legali, anche ai sensi dell’art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di notifica dell’atto di citazione, e rivalutazione monetaria dal fatto del 20/11/2013 al saldo effettivo, in ossequio alla Cass. S.U. 17/2/1995 n. 1712. Spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A., interamente rifusi.” Per parte convenuta:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie opportune,

– in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità dell’attrice a ricevere il pagamento di qualsivoglia indennizzo assicurativo per le causali specificate nella parte motiva e ciò allo stato degli atti;

– in via subordinata nel merito respingere per quanto di ragione, nel merito, le domande formulate dall’attrice nei confronti di YYY S.p.A. in forza della polizza n. (assicurazione danni) in quanto infondate e non provate né sull’an né sul quantum debeatur per i titoli e le causali di cui in atti, dichiarando fin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni che non si riferiscano alla polizza danni per conto di chi spetta;

– in via ulteriormente subordinata, previa applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ. determinare il quantum debeatur seguendo i criteri esposti in narrativa con l’applicazione della franchigia dedotta in polizza;

– in estremo subordine, e salvo gravame, riconoscere il diritto degli assicuratori a limitare la propria responsabilità ai sensi delle condizioni di polizza e dell’art. 1696 cod. civ.; In ogni caso con vittoria nelle spese e compensi di causa.”

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.10.2016 la XXX S.p.A. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale YYY S.p.A. per ottenere una pronuncia di accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta al contratto di assicurazione “polizza trasporto merci n.” e di condanna della stessa al pagamento dell’importo di € 57.427,56 a titolo di indennizzo per i danni subiti in occasione del sinistro del 20.11.2013, nonché per il rimborso delle spese sostenute per il tentativo di mediazione obbligatoria, pari ad € 61,00 e per l’assistenza legale, pari ad € 4.301,92, per complessivi € 61.790,48 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.11.2013 al saldo effettivo, con vittoria di spese.

A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva che:

– In data 06.09.2013 la XXX S.p.A. stipulava con la YYY S.p.A. la polizza trasporto merci n. (doc. 2);

– Nei “Patti Speciali” del suddetto contratto assicurativo era espressamente previsto che i medesimi patti speciali “integrano le condizioni generali della “Polizza di Assicurazione” e della “Polizza di Assicurazione Merci Trasportate”, nonché le condizioni richiamate ed allegate e prevalgono sulle stesse in caso di discordanza”;

– I predetti “Patti Speciali” prevedevano, tra l’altro, che “il presente contratto è operante per i trasporti effettuati della Spettabile Contraente: a) per i limiti della responsabilità vettoriale stabiliti dalle leggi, ma in ogni caso non oltre il massimale di cui all’art. 3 della sezione B dei “Patti Speciali”; b) a favore delle aziende espressamente elencate (tra cui *** S.p.A. –) per il valore effettivo delle merci trasportate, ma non oltre il massimale di cui all’art. 3 della sezione B dei “Patti Speciali”;

– L’art. 3 della sezione A dei “Patti Speciali” prevede espressamente che in parziale deroga all’art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza, è inclusa nell’assicurazione la responsabilità dell’Assicurata per perdita o avaria di merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli isotermici e frigoriferi;

– L’art. 3 della sezione B dei “Patti Speciali” prevedeva che le somme massime che gli Assicuratori garantiscono a Valore Intero per ogni sinistro e/o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento vengono stabilite come segue: *** S.p.A. euro 120.000,00 per ogni autocarro di proprietà e/o di terzi, compresa nave traghetto e/o Ro-Ro;

– In data 25.10.2012, la XXX S.p.A. stipulava con *** S.p.A. accordo di autotrasporto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di trasporto di prodotti gelati e/o surgelati, materie prime ed imballi (doc. 3);

– In data 19.11.2013, l’automezzo Volvo targato, di proprietà della XXX S.p.A. e condotto dal sig. ***, effettuava un carico di merce di proprietà della *** S.p.A. presso lo stabilimento *** di Benevento (Documento di Trasporto n., doc. 4);

– In data 20.11.2013, alle ore 10:45 circa, il predetto automezzo veniva coinvolto in un sinistro stradale lungo l’Autostrada A1 –in direzione nord, come da accertamenti e rilievi della Polizia Stradale di Firenze (doc. 5), con responsabilità del fatto interamente addebitabile al conducente dell’automezzo di proprietà dell’attrice, sig. ***;

– A causa e per effetto del sinistro, il suddetto automezzo riportava ingenti danni e la merce trasportata – di proprietà della *** S.p.A. – risultava completamente inutilizzabile;

– In ottemperanza all’accordo di trasporto sottoscritto con la *** S.p.A., l’XXX S.p.A. corrispondeva alla medesima l’importo di € 57.427,56 a titolo di risarcimento dei danni cagionati per l’avaria della merce trasportata e, contestualmente, la committente *** S.p.A. dichiarava espressamente di surrogare il vettore nel diritto all’indennizzo del pregiudizio patito, come da esplicita dichiarazione allegata (doc. 6);

– In data 04.12.2013, l’attrice denunciava il sinistro occorso sulla polizza sottoscritta con YYY S.p.A. a mezzo del proprio broker assicurativo *** S.r.l., invitando la compagnia assicurativa a voler indennizzare il danno subito pari all’importo di € 57.427,56 (doc. 7);

– Conseguentemente YYY S.p.A. istruiva la pratica del sinistro ed esperiva gli accertamenti del caso, al termine dei quali, con comunicazione del 23.04.2015, offriva all’odierna attrice l’indennizzo di € 29.516,00 invocando l’applicazione della regola di riduzione proporzionale;

– In data 05.05.2015 l’XXX S.p.A. rigettava la proposta della compagnia assicurativa a mezzo del proprio broker *** S.r.l. (doc. 8);

– Nonostante ripetuti inviti ad un integrale indennizzo per il pregiudizio patito, anche a mezzo difensore (doc. 9), la compagnia assicuratrice restava inadempiente rispetto all’obbligo di indennizzo contrattualmente convenuto;

– L’art. 1907 cod. civ. risulta inapplicabile al caso di specie poiché la somma richiesta di € 57.427,56 risulta essere assai inferiore rispetto sia al massimale convenuto in polizza (art. 3, sezione B dei “Patti Speciali” – € 120.000,00) che a quello contrattualmente convenuto nei rapporti intercorrenti con *** S.p.A. (art. 3.17, accordo di trasporto – € 90.000,00);

– In data 04.04.2016, a fronte dell’inerzia di YYY S.p.A., depositava presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 (doc. 10);

– In data 26.04.2016 YYY S.p.A. informava il Servizio di Conciliazione di non aderire alla procedura di mediazione poiché già esperito un tentativo di conciliazione attraverso l’offerta, rifiutata dall’XXX S.p.A., di € 29.516,00 (doc. 11);

– In data 06.05.2016 la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo (doc. 12); Ø L’attrice sosteneva la spesa di € 61,00 per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria (fattura – doc. 13) e la somma di € 4.301,92 per l’assistenza legale (preavviso di parcella – doc. 14).

Parte attrice chiedeva, in via preliminare l’emissione di ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. per l’ammontare di € 29.516,00.

La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alle pretese avversarie ed ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del vettore ad agire nei confronti della compagnia convenuta avendo stipulato i contraenti una assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891, comma 2, cod. civ.) per cui unico legittimato a chiedere l’indennizzo – l’assicurato – è la proprietaria della merce assicurata, nel caso in esame *** che non ha avanzato alcuna istanza di indennizzo alla compagnia convenuta; per l’effetto, la surrogazione non è opponibile alla compagnia in quanto non le è stata notificata ed è priva di data certa. La convenuta ha, altresì, eccepito il decorso del termine prescrizionale del diritto all’indennizzo dell’assicurato in forza della polizza n., ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 2952 cod. civ.; nel merito contestava la stima dei danni ritenendo applicabile l’art. 1907 c.c. atteso che il massimale risarcitorio concordato con il proprietario della merce era inferiore al massimale assicurato indicato in polizza e concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree poiché infondate e non provate né nell’an né nel quantum debeatur o, in via subordinata e previa l’applicazione dell’art. 1907 cod. civ., chiedeva determinarsi il quantum in base alla regola proporzionale; in estremo subordine, poi, chiedeva di limitare la responsabilità degli assicuratori ai sensi delle condizioni di polizza e dell’art. 1696 cod. civ.

Rigettata l’istanza di applicazione dell’art. 186-bis cod. proc. civ. per mancanza dei presupposti, il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 del codice di rito. All’udienza del 11.01.2018 venivano poi rigettate le istanze istruttorie e, all’udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

2. Sulla legittimazione/titolarità attiva del vettore
In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della XXX S.p.A. sollevata dalla convenuta.

Non pare inutile ricordare che la legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come condizione dell’azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, soggetto che ha violato quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).

Per costante giurisprudenza di legittimità “la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell’effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (cfr. ex multis Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., sez. III, n. 14468/2008).

Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione dell’attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (cfr. Cass., sez. III, n. 13756/2006). Orbene, nel caso di specie l’XXX S.p.a., alla stregua della fattispecie giuridica prospettata mediante la propria azione, è titolare del diritto di ottenere dal giudice una decisione di merito e, dunque, legittimata attiva nel giudizio per cui è causa.

D’altra parte, sempre per costante giurisprudenza di legittimità, “non attiene alla “legitimatio ad causam” , ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata” (e pluribus Cass., sez. III, n. 10843/1997).

Ne consegue che chi sostiene il difetto della titolarità dell’attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva in realtà una “questione di merito” sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Correttamente interpretando il contenuto della eccezione di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, si osserva come la compagnia YYY S.p.a. abbia in realtà contestato la titolarità alla pretesa sostanziale dedotta dell’attore nel giudizio. A tal proposito, pare opportuno ricordare l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass., sez. III, n. 26159/2014; Cass., sez. I, n. 23794/2011).

Nel caso in esame XXX S.p.a. agisce, in proprio, nei confronti della compagnia di assicurazioni convenuta deducendo di aver diritto all’indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi 20.11.2013 in forza della dichiarazione di surroga del vettore nel diritto all’indennizzo dell’assicurato *** resa da quest’ultima (doc. n. 6 fascicolo attoreo).

3. Natura giuridica del contratto di assicurazioni e surroga
Le parti concordano nell’attribuire al contratto di assicurazione stipulato la natura giuridica di “contratto di assicurazione per conto di chi spetta” e dall’esame della polizza assicurativa n. non vi sono dubbi che essa rientri pacificamente nel novero dell’articolo 1891 cod. civ. ai sensi del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo” (cfr. art. 1891, secondo comma, cod. civ.). Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata (come quello per cui è causa), l’articolo summenzionato prevede una scissione tra diritti e doveri nascenti ex contractu, riconoscendo al solo destinatario della polizza assicurativa la legittimazione ad agire per l’indennizzo facendo tuttavia salva la possibilità in capo al contraente di succedere nel diritto previo espresso consenso dell’assicurato.

L’art. 1891 c.c., comma 2 chiarisce che i diritti derivanti dal rapporto assicurativo fanno capo direttamente all’assicurato e che il contraente, per poter esercitare i predetti diritti, deve presentarsi come suo mandatario. La disposizione citata non richiede per la manifestazione del consenso dell’assicurato una forma determinata, ex art. 1325 n. 4 c.c. , ma prescrive una dichiarazione espressa dell’intento dell’assicurato.

L’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, al quale questo giudice ritiene di aderire, rileva in effetti che l’art. 1891, comma secondo, cod. civ., nel prescrivere che ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente, è richiesto che l’assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto (così, testualmente, Cass., sez. lav., 16 aprile 2007, n. 9053). Peraltro, si afferma che questa dichiarazione può essere indirizzata anche al contraente della polizza non essendo necessario che sia rivolta specificamente all’assicuratore.
Il predetto consenso non è dunque desumibile in via presuntiva (Cass. 1 marzo 1994 n. 2018) o tacita (Cass. 27 novembre 1991 n. 12680; v. anche Cass. 14 marzo 1996 n. 2120); si supera, così, l’orientamento più risalente secondo il quale, ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente, si richiede solo che l’assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso “esplicitamente o implicitamente” (Cass. 29 novembre 1979 n. 6267, ove si è ritenuta sufficiente la mera sollecitazione indirizzata alla compagnia assicuratrice per il pagamento al contraente dell’indennità dovuta in base al contratto).

Alla luce della più recente giurisprudenza, quindi, non può ignorarsi che il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto non possa essere presunto, ma occorre bensì un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, cod. civ., atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto (cfr. Cass. n. 4923 del 02 marzo 2018).

Nel caso di specie è pacifico che la destinataria della copertura assicurativa – *** S.p.A. – ha espressamente surrogato XXX S.p.A. in tutti i propri diritti. Infatti, ciò emerge dalla dichiarazione (doc. 6 fascicolo attoreo) in cui l’assicurata ha dichiarato di “surrogare espressamente la XXX S.p.a. in tutti i diritti della nostra società” facendo espresso riferimento al sinistro del 20.11.2013 nel quale rimaneva danneggiata la merce trasportata sul veicolo di proprietà della XXX S.p.a. – contraente della polizza- e relativamente al quale dichiarava di avere ricevuto da quest’ultima il pagamento della somma di € 57.427,56 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale.

Parte convenuta ha, tuttavia, eccepito la non opponibilità della suddetta surroga in quanto non notificata agli assicuratori e non munita di data certa. Ma tale contestazione è infondata in quanto l’art. 1201 cod. civ. non prevede quale requisito di validità e/o opponibilità della surroga né la forma scritta né la comunicazione al debitore, essendo sufficiente che la volontà del creditore sia manifestata in modo inequivocabile. Si deve, pertanto, disattendere l’eccezione di YYY S.p.A. e ritenere valida ed opponibile l’intervenuta surroga di XXX S.p.A. nei diritti assicurativi vantati da *** S.p.A. nei confronti della compagnia convenuta.

4. Eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito l’infruttuoso decorso del termine prescrizionale di cui all’articolo 2952 cod. civ. che renderebbe il legittimato all’indennizzo decaduto dal proprio diritto, non avendo questi formulato alcuna richiesta di indennizzo alla compagnia convenuta.

Occorre fare applicazione al caso in esame dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la manifestazione del consenso resa dal beneficiario della copertura assicurativa legittima il contraente destinatario della surroga ad esercitare i diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. Cass. n. 28695 del 23 dicembre 2011 e Cass. n. 9053 del 16 aprile 2007, nonché Cass. n. 4656/2006) mentre in assenza di tale dichiarazione, il contraente non è legittimato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto e il suo comportamento non è idoneo ad impedire la prescrizione di essi ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. (cfr. Cass., 7 ottobre 1997 n. 9746). Ne consegue che, in tale ipotesi, il contraente non risponde dei danni che l’assicurato, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione (Cass., sez. lav., 23/12/2011, n. 28695; v. anche Cass., 19 luglio 2004, n. 13329).

Ma nel caso in esame in presenza della dichiarazione espressa dell’assicurato di surrogare il contraente nei propri diritti ( doc. n. 6 fascicolo attoreo) ha legittimato la società XXX a denunciare il sinistro ( vedi doc. n. 7 ) e a gestire, tramite il proprio broker la fase di richiesta della liquidazione dell’indennizzo ( vedi docc. n. 8 e 9 fascicolo attoreo), compiendo in tal modo atti interruttivi del termine di prescrizione.

Alla luce dei principi menzionati, l’eccezione di parte convenuta dev’essere respinta.

5. Sul quantum debeatur e la regola proporzionale ex art. 1907 cod. civ.

Infine, parte convenuta ha dedotto l’applicabilità al caso di specie della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 cod. civ. posto che il valore delle merci coinvolte nel sinistro de quo era di € 135.986,40 (così come risulta dalla DDT – doc. 4, fascicolo attoreo – e dal listino prezzo – doc. 3, fascicolo di parte convenuta) e dunque sensibilmente superiore sia al massimale dedotto in polizza (€ 120.000,00 – doc. 2 fascicolo attoreo) che a quello pattuito tra l’XXX S.p.A. e *** S.p.A. nell’accordo di autotrasporto (€ 90.000,00 – doc. 3 fascicolo attoreo).

Come pacificamente riconosciuto dalle parti, dunque, nel contratto di assicurazione stipulato tra l’XXX S.p.A. e la YYY S.p.A. – con particolare riferimento alle merci di proprietà della *** S.p.A. – è previsto un massimale di polizza pari a € 120.000,00 per ogni autocarro di proprietà e/o di terzi, compresa nave traghetto e/o Ro-Ro (doc. 2 fascicolo attoreo e doc. 1 fascicolo di parte convenuta). L’accordo di autotrasporto sottoscritto tra XXX S.p.A. e *** S.p.A. prevede inoltre un massimale di € 90.000,00.

Sebbene il valore di listino delle merci perdute a seguito del sinistro per cui è causa fosse di € 135.986,40, non può ignorarsi la previsione di cui all’articolo 3.21 del suddetto accordo che si riporta testualmente:

“In caso di danno e/o perdita del prodotto, incluso i danni derivanti da mancato freddo, il committente addebiterà l’importo corrispondente al prezzo di listino nelle consegne di vendita a cliente, o al prezzo di listino del prodotto meno una riduzione del 60% (sessata) di tale valore nei casi di trasferimento di prodotto”.

È evidente dunque, che il valore di listino delle merci perdute – si ripete di € 135.986,40 – debba essere decurtato del sessanta percento, essendosi il sinistro pacificamente verificato durante un trasferimento di prodotto. Il valore che risulta indennizzabile alla *** S.p.A., e, dunque, all’XXX S.p.A. per effetto della intervenuta surroga, è di € 54.394,56 ( pari al 40% dell’importo di € 135.986,40) più i costi di trasporto, movimentazione, conservazione, distruzione e tutte le altre spese e/o oneri sostenuti da *** e/o dai suoi organizzati a seguito del sinistro (cfr. art. 3.22, doc. 3, fascicolo attoreo), per un valore complessivo di € 57.427,56 così come anche confermato dalla comunicazione di *** S.p.A. in data 19.11.2015 (doc. 6, fascicolo attoreo).

La somma così calcolata rientra, quindi, pienamente nel massimale convenuto sia nella polizza assicurativa sottoscritta tra XXX S.p.A. e YYY S.p.A., che nell’accordo di autotrasporto stipulato con *** S.p.A. ove invece l’articolo 1907 cod. civ. trova applicazione solo “se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro”.

Di conseguenza, si deve ritenere indennizzabile da YYY S.p.A. l’importo di € 57.427,56, che viene attualizzato nell’importo di € 59.150,39, a favore di XXX S.p.A. regolarmente subentrato nella posizione contrattuale di *** S.p.A. destinataria della copertura assicurativa.

Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.

La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (euro € 59.150,39) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (20.11.2013); l’importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dall’epoca del fatto 20.11.2013 fino alla presente pronuncia; sull’importo come determinato all’attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

In conclusione, la convenuta va condannata alla corresponsione delle suddette somme in favore dell’attore con accessori secondo i criteri già esposti.

6. Sulle spese stragiudiziali e del tentativo di mediazione
Infine, quanto alla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, ivi comprese le spese per la mediazione, si osserva, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza, che se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate, sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass., 2.2.2006, n. 2275 e Cass., 21.01.2010, n. 997), da valutare tuttavia in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e tenuto conto sia del disposto dell’art. 92, comma 1, c.p.c. la cui applicazione esclude la ripetizione delle spese eccessive o superflue e non consente, tra l’altro, di liquidare due volte la medesima attività (quale ad esempio quella di esame e studio della controversia), sia dell’art. 20 d.m. 55/2014 secondo cui l’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di dover riconoscere all’attore quali spese di lite quelle sostenute per l’attività di mediazione, adeguatamente documentate per l’importo di euro 61,00 (v. doc. 13 di parte attrice), mentre le prestazioni genericamente indicate nel documento 14 del fascicolo attoreo non assumono autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale svolta dal difensore, che ha poi assistito in giudizio l’attore, sicché nessun rimborso di spese può essere riconosciuto a tale titolo.

7. Spese di lite
Infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico della convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14 applicando lo scaglione da € 52.000 ad € 260.000,00 come indicato dall’attore nella nota spese depositata, tenendo conto del valore della causa determinato ai sensi dell’art. 5 d.m. 55/2014, delle questioni trattate e dell’attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX S.p.A. contro YYY S.p.A., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accertato l’inadempimento contrattuale di YYY S.p.A., condanna la società convenuta a corrispondere all’attore la somma di € 59.150,39 a titolo di indennizzo conseguente al sinistro del 20.11.2013, oltre accessori come indicati in motivazione;

2. Condanna la compagnia YYY S.p.a. al pagamento a favore della XXX S.p.A. delle spese processuali che liquida in € 10.847,00 (di cui € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 61,00 per spese di mediazione obbligatoria, € 10.000,00 per compenso avvocato), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Milano, 2 marzo 2020

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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