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Codice Civile
Codice Penale

Spese legali sostenute dal dipendente pubblico

Spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse.

Pubblicato il 06 May 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

Udienza del 29 aprile 2021

All’udienza del 29/04/2021 alle ore 10.15 sono presenti l’avv., nell’interesse di XXX, che dichiara di essersi costituito in sostituzione dell’avv. come da comparsa la cui copia di cortesia deposita nonché l’avv. , per delega dell’avv., nell’interesse del Comune resistente. Sono, altresì, presenti ai fini della pratica professionale la dott.ssa e la dott.ssa.

I difensori delle parti insistono nell’accoglimento delle rispettive domande e si riportano alle deduzioni ed argomentazioni già esposte nei rispettivi atti di causa.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio ed all’esito, alle ore 23.50, decide la causa ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.

R.G./C. n.

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott., giudice del Lavoro e della Previdenza, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe

vertente tra

XXX (nata a), rappresentato e difeso dall’avv.

– ricorrente – e

Comune di YYY (c.f.), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

– resistente –

avente ad oggetto “rimborso spese legali”;

all’udienza del giorno 29 aprile 2021, all’esito della discussione di difensori ha pronunciato

SENTENZA

con motivazione contestuale e con il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti del Comune di YYY con ricorso depositato in data 23/02/2017, così provvede:

• rigetta la domanda.

• condanna XXX alla refusione in favore del Comune di YYY delle spese di lite che liquida in € 1.550,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Palmi, 29 aprile 2021

Il Giudice dott.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23/02/2017 XXX ha convenuto innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi il Comune di YYY per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di € 2.650,34 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale rgnr /2007 e rg gip /08/00 (nel quale è stata imputata del reato di cui all’art. 110 c.p. ed all’art. 640 c.p.) conclusosi con sentenza di piena assoluzione n. /2021 Tribunale di Palmi.

La ricorrente, premesso di essere stata responsabile del settore finanziario del Comune di YYY e che l’imputazione nel predetto procedimento penale ha riguardato l’ipotizzata truffa perché “mediante artifizi e raggiri consistiti nell’aver proceduto a liquidare per intero le indennità di assessore a *** sulla scorta delle attestazioni rese dal medesimo (risultati mendaci) senza essersi accertata presso la ASL se lo stesso fosse in aspettativa, con pari danno per il Comune di YYY. Con l’aggravante di aver cagionato alla p.a. un danno patrimoniale di rilevante gravità”, ha riferito di aver tempestivamente attivato la procedura di cui all’art. 67 D.P.R. n. 268/1987 e del regolamento comunale per ottenere il rimborso delle spese legali di patrocinio; ha aggiunto che il Comune ha accolto la domanda, con riserva di successiva valutazione dei presupposti, e che la difesa tecnica è stata espletata dall’avv. il cui compenso calcolato in € 2.650,34 è stato da lei pagato. Ha lamentato che il Comune di YYY ha rifiutato il rimborso sebbene sia emersa la sua innocenza nell’ambito del giudizio penale.

Il Comune di YYY si è costituito contestando la pretesa di rimborso ed evidenziando che l’oggettivo conflitto di interessi che ha connotato l’ente ed il suo dipendente nella vicenda de qua impedisce l’operatività del diritto al rimborso delle spese legali; ha segnalato che sebbene non sia stato ritenuto configurabile il reato per assenza di dolo, la stessa ricorrente ha ammesso la sua colpa nell’aver ingiustamente liquidato a *** le indennità di assessore in misura maggiore al dovuto per non aver verificato, come era suo dovere, l’effettività della condizioni di aspettativa lavorativa dell’assessore; ha aggiunto che proprio per il danno patrimoniale subito dall’amministrazione comunale vi è stata costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La causa è stata istruita in via documentale.

* * *

Il Tribunale ritiene che, nei limiti delle deduzioni tempestivamente articolate e della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, la domanda proposta dalla ricorrente sia chiaramente infondata.

La vicenda portata all’attenzione del Tribunale risulta lineare, sia nella ricostruzione dei fatti che nelle conseguenze di diritto.

La documentazione allegata in atti consente l’agevole riscontro della circostanza fattuale che XXX è stata sottoposta al procedimento penale su indicato – ed ai cui costi per la difesa tecnica si riferisce l’importo oggetto di domanda – perché nella sua veste di responsabile del settore finanziario del Comune di YYY ha provveduto ad erogare all’assessore *** le indennità di funzione nella misura intera senza verificare – come era suo specifico compito – se questi, dipendente della ASL n., fosse realmente in aspettativa come dichiarato.

Il fatto storico è stato riconosciuto dalla stessa XXX nel corso delle dichiarazioni rese anche in sede di indagini penali.

Deve considerarsi, dunque, processualmente pacifico che la ricorrente, seppur senza dolo ma certamente con colpa per non aver compiuto i controlli cui era obbligata in ragione della sua funzione di responsabile del servizio finanziario del Comune, ha erogato all’assessore *** somme non dovute.

Pure pacifica e documentata (ve ne è conferma nella stessa sentenza del GUP del Tribunale di Palmi) è la circostanza che il Comune di YYY si è costituito parte civile nel procedimento penale, a tutela del danno patrimoniale oggettivamente sopportato per il maggior illegittimo esborso di indennità in favore dell’assessore ***.

Orbene, le predette circostanze sono di per sé sufficienti ad escludere il diritto della ricorrente al rimborso delle spese legali per l’oggettivo conflitto di interessi tra la sua posizione e quella del Comune di YYY.

E’ noto che l’art. 67 D.P.R. n. 268/1987 – le cui previsioni sono state recepite e specificate nel regolamento del Comune di YYY – disciplina il diritto del dipendente pubblico ad essere tenuto indenne dai costi della difesa tecnica sostenuta nel procedimento penale per fatti compiuti nello svolgimento della sua attività lavorativa, purché la sua condotta non sia incompatibile con gli interessi dell’amministrazione.

In altri termini il diritto al rimborso delle spese legali per il pubblico dipendente non è assoluto ma trova un limite, tra l’altro, nella compatibilità della sua posizione personale con la tutela dell’interesse pubblico dell’ente. Il legislatore ha espressamente delineato i contorni di tale compatibilità e l’ha esclusa quando tra la condotta posta in essere dal dipendente e l’ente vi sia oggettivo conflitto di interessi e, ancor più specificamente, quando l’ente abbia inteso costituirsi parte civile nel processo penale a tutela della sua integrità anche patrimoniale.

Il regolamento del Comune di YYY, come detto, è coerente con la previsione normativa de qua e contempla espressamente sia il principio della necessaria compatibilità tra la condotta del dipendente e gli interessi dell’ente (del resto, non potrebbe essere diversamente), sia l’esclusione del diritto al rimborso per l’ipotesi di costituzione di parte civile del Comune (art. 6 comma 4).

L’elaborazione giurisprudenziale è ormai consolidata nell’affermare che in tema di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso da parte dell’amministrazione presuppone che non vi sia un conflitto d’interesse e che, dunque, è necessario che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell’ente, secondo una valutazione che prescinde dall’esito del giudizio penale e che deve essere ancorata al contenuto della condotta stessa

Al riguardo è esaustivo il richiamo alle argomentazioni, che il Tribunale condivide e fa proprie, esposte nella più recente delle sentenze della Suprema Corte in tema (Cass. n. 3026 del 31/01/2019):

Il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 67, recante: “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali“, abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 62, comma 1, con la decorrenza ivi indicata, stabiliva al primo comma, sotto la rubrica: “Patrocinio legale”, che: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. Riassumendo i termini della questione, questa Corte ha anche di recente ha avuto modo di ribadire, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, che: “La disposizione è strutturata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227). Detto obbligo, inoltre, è subordinato all’esistenza di ulteriori condizioni perchè l’assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all’ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato, il datore di lavoro pubblico agisca anche “a tutela dei propri diritti ed interessi” (In tal senso Cass. 31.10.2017 n. 25976). Le Sezioni Unite hanno sul punto sottolineato che “la mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto perchè sorga la garanzia in esame e quindi rileva, nel merito, al fine della sussistenza o meno del diritto al rimborso. Se secondo questa disciplina applicabile all’epoca del rapporto di impiego – c’era conflitto di interesse con l’ente locale datore di lavoro, non sorgeva proprio il diritto del dipendente a che l’Amministrazione si facesse carico delle spese della difesa nel procedimento penale. Pertanto, se l’accusa era quella di aver commesso un reato che vedeva l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi assolto dall’accusa” (Cass. S.U. 4.6.2007 n. 13048)” (Cass. 11 luglio 2018, n. 18256).

In tale prospettiva, il rimborso da parte della pubblica amministrazione delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente sottoposto a processo non può essere riconosciuto allorquando questa, come nel caso in esame, si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente, indipendentemente da ogni valutazione attinente l’esito del procedimento penale (Cass. 10 marzo 2011 n. 5718).

Ed ancora: “In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, comma 1, presuppone che non vi sia un conflitto d’interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione” (Cass. 6 luglio 2018 n. 17874, ove pure si chiarisce che non vi è alcuna possibilità di scelta del difensore da parte del dipendente)”.

L’applicazione della superiore disciplina – per come pacificamente interpretata dalla giurisprudenza anche di legittimità – alle fattispecie in esame non consente margini di dubbio sull’assenza del diritto di XXX al rimborso delle spese legali.

E’ sufficiente, al riguardo, ribadire che il Comune di YYY si è costituito parte civile nel procedimento penale di cui trattasi e che, in ogni caso, la condotta colposa della dipendente (oggettiva, indiscutibile nella correlazione tra l’omesso controllo sul diritto di *** alle indennità liquidate, l’obbligo del responsabile del servizio finanziario a tale controllo, il danno del Comune di YYY per le maggiori somme versate) si pone in evidente conflitto di interessi con l’amministrazione datrice di lavoro.

Per completezza di argomentazione va segnalato che nel predetto contesto risulta del tutto neutra la circostanza che la ricorrente sia stata assolta dal reato ascrittole, essendo invece rilevante la condotta concretamente posta in essere anche se non penalmente significativa.

Pure irrilevante risulta la circostanza del preliminare assenso manifestato dal Comune di YYY alla procedura di rimborso attivata dalla ricorrente, atteso che in tutti gli atti che hanno caratterizzato la procedura l’amministrazione ha sempre sottolineato la subordinazione del diritto alla successiva verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in ragione delle attività concretamente svolte (con esclusione della fase istruttoria; parametro al minimo per la fase decisoria in ragione della sovrapponibilità con la memoria difensiva ed in assenza di sviluppi istruttori).

Così deciso in Palmi, 29 aprile 2021

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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