LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Stato di ebbrezza in incidente stradale mortale

La Corte d’Appello ha confermato il principio per cui la violazione del codice della strada non costituisce automaticamente nesso di causa con l’evento dannoso. In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la durata della vita del superstite è elemento rilevante per la liquidazione.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 24 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte D’Appello di Venezia, in persona dei magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._378_2025_- N._R.G._00000655_2024 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025

nella causa civile di II grado iscritta al n. 655/2024 R.G. promossa , assistita e difeso dall’Avvocato domiciliatario NOME COGNOME con studio in INDIRIZZO CADONEGHE, pec:.it

PARTE APPELLANTE contro ), anche nella loro qualità di eredi di ), rappresentati e difesi dall’Avvocato domiciliatario NOME COGNOME con studio in INDIRIZZO pec:

contumaci PARTI APPELLATE OGGETTO:

appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 4 marzo 2024, n. 497 C.F. C.F. C.F. DI PARTE APPELLANTE:

nel merito, in riforma dell’impugnata sentenza:

INDIRIZZO

Effettuato ogni accertamento in punto an debeatur e in punto quantum debeatur, anche ex art. 1227, comma 1, cc, accertata e dichiarata la congruità delle somme corrisposte da prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, rigettarsi le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto.

Spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

2. Condannarsi a restituire a quanto, all’esito dell’appello, risultasse indebitamente pagato in adempimento della sentenza di primo grado;

oltre interessi dal pagamento al rimborso.

In via subordinata.

Nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute meritevoli di un qualche accoglimento:

1. effettuato ogni accertamento in punto an debeatur e in punto quantum debeatur, anche ai sensi dell’art. 1227, comma I, cc, rigettarsi, comunque, le stesse così come formulate e limitarsi la chiesta condanna alla luce delle risultanze di causa e al netto di quanto corrisposto da nonché di ogni voce e/o somma non dovuta e/o esagerata.

2.

Condannarsi restituire quanto, all’esito dell’appello, risultasse indebitamente pagato in adempimento della sentenza di primo grado;

oltre interessi dal pagamento al rimborso.

3. Spese di lite rifuse, compensate o condanna rapportata agli esiti di causa.

In via istruttoria, Si chiede svolgersi prova tecnica sul campo volta ad accertare la visuale offerta dallo specchio parabolico in funzione della distanza di un osservatore dalla linea di STOP e il suo corretto orientamento e funzionamento.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI APPELLATE COSTITUITE:

in via ’interesse di in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza, oltre che per le eccezioni nuove vi contenute, e, dichiarare, comunque, inammissibile la richiesta di nuova prova tecnica ex adverso dedotta, per le ragioni esplicate in narrativa;2.

nel merito, respingere l’appello proposto da parte di per l’infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze ivi esposte, con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza oggetto di gravame.

3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) 4. in via istruttoria:

a. disporsi l’ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di primo grado e non ammessa dal Giudice di primo grado, ossia, le istanze istruttorie di cui di seguito:

punto A.1, punto A.2, punto B.1 n. 4-5-8-10-11-12-13, punto B.2 n. 2-3-4-5-6-7-8-9-11, punto B.3 n. 1-6-7-10; punto C.1.

n. 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-17-18, punto C.2 di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ;

b. autorizzarsi la produzione dei files delle telecamere di videosorveglianza della ditta RAGIONE_SOCIALE di cui all’all. 47 del fascicolo di parte attrice di primo grado (non trasmesso congiuntamente al fascicolo di primo grado), come già dimessa in atti, unitamente alle altre produzioni documentali dimesse congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza 4.3.2024 n. 497/2024, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che il conducente della BMWTARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO, di proprietà di , assicurata con il 18 novembre 2018, alle ore 22,40 circa, all’incrocio fra INDIRIZZO e INDIRIZZO Camisano Vicentino.

INDIRIZZO è una strada provinciale con diritto di precedenza.

L’automobile BMW, che procedeva lungo INDIRIZZO aveva violentemente tamponato da tergo l’automobile RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, che si era immessa da INDIRIZZO con manovra di svolta a sinistra, condotta da , deceduto a seguito delle lesioni riportate.

Il Tribunale ha riconosciuto il danno da rottura del rapporto parentale al figlio , alla madre e alla sorella nonché il danno patrimoniale per la perdita del contributo economico del genitore e il rimborso di una perizia stragiudiziale a.

Al netto degli acconti e tenuto conto di interessi e rivalutazione, è risultato creditore della somma di euro 338.190,00;

della somma di euro 74.382,30 e gli eredi di , deceduta nel corso del giudizio di primo grado, della somma di euro 166.839,43.

Le spese legali, di CTU e CTP sono state poste a carico dei convenuti.

1.1

Percorrendo la strada provinciale, il luogo dell’incidente è proceduto a circa 200 m da una curva sinistrosa.

Sulla banchina erbosa destra di INDIRIZZO in corrispondenza con l’intersezione con INDIRIZZO, installato uno specchio parabolico per migliorare l’avvistamento dei veicoli che sopraggiungono dalla curva.

All’esito di una CTU affidata all’ing. di COGNOME, il Tribunale ha ritenuto “… che abbia posto in essere tutti gli accorgimenti del caso per immettersi in INDIRIZZO

si è fermato allo stop, ha guardato sia a sinistra che a destra, dando anche uno sguardo nello specchio – più che probabilmente appannato, il che gli impedì di cogliere i fari della BMW sulla curva – e, avendo riscontrato che la strada era libera, ha iniziato a caso, stava marciando ad una velocità quasi pari al doppio del consentito, in un punto peraltro in cui vi era una curva).

Unico responsabile del sinistro è dunque lo (cfr. motivazione della sentenza, pag. 16).

1.2 Secondo il giudice, le conclusioni non cambierebbero qualora si ritenesse –ipotesi meno probabile- che guardò lo specchio, intravide le luci della BMW e affrontò ugualmente la curva.

Per il CT del PM, potrebbe aver violato gli artt. 145, comma 1, e 154, comma 1, cod. str. ma le violazioni amministrative devono aver avuto un’incidenza causale, per assumere rilevanza in termini di responsabilità civile.

La massima prudenza (art. 145 cod. str.) e la necessità di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti (art. 154 cod. str.), vanno valutate caso per caso:

“… come correttamente evidenziato dal CTU, … l’asserita percezione del fascio di luce non avrebbe comunque consentito al di ricostruire la velocità della vettura proveniente dalla curva;

anzi, in tal caso era più verosimile prospettarsi che l’auto emettente il fascio di luce stesse rispettando il limite di velocità o, che pur violandolo, l’auto in arrivo, stante la distanza tra curva e intersezione fosse comunque in grado di adottare ogni misura di sicurezza (il CTU ha infatti chiarito che a parità di condizioni e dunque con i tempi di frenata riscontrati, avrebbe potuto evitare il sinistro marciando anche fino a 104 km/h, quindi di oltre 30 km/h sopra al limite, cfr. CTU, pag. 28) … ] non poteva ragionevolmente supporre che l’auto … che peraltro doveva percorrere una curva, stesse marciando ad una velocità superiore di oltre 60 km/h al consentito” (cfr. motivazione della sentenza, pag. 17 e 18). .3 L’automobilista era anche sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Dagli accertamenti tossicologici era emerso un tasso alcolemico di 1,6 g/l. Lo stato di abbrezza aveva contribuito, come spiegato dal CTU, ad allungare i tempi della frenata, con un ritardo di 2.1 secondi rispetto all’intervallo psicotecnico di reazione.

1.4

Il conducente della Fiat Uno non indossava la cintura di sicurezza.

Il CTU aveva <<… però poi concluso che anche ove fosse stato cinturato, l’elevatissima intensità dell’impatto (data in particolare dalla velocità della vettura dello avrebbe comunque comportato delle fortissime decelerazioni degli organi interni della vittima, ciò perché “… mentre le parti rigide del corpo (le ossa) si fermano improvvisamente, gli altri organi, a causa della loro inerzia, continuano a muoversi ancora per un po’ all’interno del corpo nella stessa direzione, venendo schiacciati verso la superficie di impatto. Questi movimenti o compressioni interne sono i fenomeni che, nel caso del cervello, ad esempio, possono portare ad un trauma cranico molto più grave rispetto a eventuali ferite o fratture …” (cfr. relazione CTU, pag. 45).

Il CTU ha quindi osservato che in “considerazione del livello di accelerazioni rilevate come sopra e del relativo tempo di esposizione (nell’ordine di circa 0.05 secondi per picco legati prima all’impatto tra le vetture e poi a quello successivo avvenuto contro la tombinatura del canale di scolo) è possibile stimare che ci si attesta su valori prossimi all’area individuata quale esposizione che può causare lesioni gravi” (cfr. relazione CTU, pag. 46).

Il CTU ha poi osservato che “dall’analisi delle immagini raffiguranti lo spazio interno della Fiat Uno che si è venuto a ridurre in maniera significativa a causa degli urti subiti ed, in particolare, focalizzando l’attenzione sul posto di guida che sarebbe a meditato parere di questo ctu è possibile ritenere con ogni probabilità che l’incolumità del conducente sarebbe stata comunque compromessa dalle medesime lamiere del veicolo l’impatto avrebbe causato comunque delle gravi lesioni a quest’ultimo, potenzialmente anche mortali” (cfr. relazione CTU, pag. 47)>> (cfr. motivazione della sentenza, pag. 18 e 19). Il giudice sottolinea che le fotografie a pag. 47 e 48 della relazione del CTU dimostrano che le lamiere e i frammenti del parabrezza avrebbero in ogni caso impattato sul corpo del conducente, causandone probabilmente il decesso.

Né rileva che nel giudizio di appello penale fosse stata riconosciuta l’attenuante speciale dell’art. 589 bis, comma 7, c.p. perché, al di là del fatto che era stata depositato unicamente il dispositivo della sentenza, può ritenersi che in quel processo la circostanza attenuante sia stata applicata in quanto in il concorso colposo della persona offesa deve nel dubbio essere valutato a favore del danneggiato.

Ai sensi dell’art. 651 c.p.p. l’efficacia di giudicato della condanna penale nel giudizio risarcitorio investe solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa.

1.5

Il danno da rottura del rapporto parentale è stato liquidato facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2022.

A , che aveva venti anni alla morte del genitore e che aveva già perduto la madre all’età di due anni, stante il legame molto intenso con il padre, con cui conviveva e condivideva passioni, è stata riconosciuta la somma di euro 363.420,00, essendo ravvisabili i presupposti per superare l’importo monetario massimo ordinario di euro 336.500,00.

Alla madre , di 72 anni, non convivente, è stata riconosciuta la somma di euro 238.915,00 e alla sorella , di anni 45, la somma di euro 83.288,40.

Madre e figlio avevano figlio a crescere il nipote.

Anche fratello e sorella avevano un legame stabile, si frequentavano in media una volta ogni quindici giorni ed erano rimasti vicini quando la sorella aveva affrontato una malattia tumorale.

Gli interessi sono stati riconosciuti applicando i principi indicati da Cass., s.u, sent. n. 1712 del 1995 e si è tenuto conto degli acconti ricevuti.

Atteso che la era deceduta in corso di causa, l’importo a lei spettante è stato riconosciuto agli altri attori che si erano costituiti come suoi eredi.

1.6

A sono state inoltre riconosciute, per la perdita del contributo economico del padre, la somma di euro 56.430,68 e, per spese peritali ante causam, la somma euro 3.825,10.

Il Tribunale ha ritenuto che il 50% (euro 11.703,00) del reddito netto del padre fosse destinato al figlio e che avrebbe iniziato a lavorare nel campo del giardinaggio anche se il genitore non fosse mancato.

Per il 2019 e il 2020 ha liquidato la somma di euro 14.483,25;

per il 2021 la somma di euro 5.254,65, tenuto conto dell’aiuto che comunque il padre avrebbe garantito, per il 2022 la somma di euro 4.353,52 e per il 2023 la somma di euro 2.364,01.

Negli anni successivi il figlio avrebbe presumibilmente raggiunto l’indipendenza economica ma può ritenersi che il padre avrebbe incrementato il suo reddito di euro 2.800,00 l’anno per ulteriori cinque anni, vista la “paghetta settimanale” di euro 50,00, che era solito riconoscergli.

2.

L’appellante chiede che, in riforma della sentenza, accertata la congruità delle somme corrisposte dalla compagnia di assicurazione prima dell’instaurazione del giudizio (euro 90.000,00 in favore di ; euro 72.000,00 in favore di la domanda di risarcimento o comunque ridotto l’ammontare del danno riconosciuto dal giudice di primo grado.

L’assicuratore lamenta:

2.1 l’erronea interpretazione delle risultanze della causa con violazione degli artt. 2054 c.c., 145 e 154 cod. str. perché i profili di colpa nella condotta di non sono idonei a escludere una concorrente responsabilità (50%) dell’altro conducente – non sono stati adeguatamente valutati i rilievi del CTP ing. secondo cui il CTU ha attribuito alla ruota anteriore sinistra una traccia gommosa attribuibile alla ruota anteriore destra dell’automobile BMW, sicché il punto d’urto va arretrato di 2 metri e deve ritenersi che sia partito dal segnale di stop in un tempo inferiore di 2/10 di sec. a quello indicato dall’ausiliario;

– per il CTU ing. e per il CT del PM ing. l’utilizzo dello specchio parabolico aumenta la visibilità per chi proviene da INDIRIZZO ma il giudice ha ritenuto “più probabile che non” che lo specchio fosse appannato e che non potesse percepire l’arrivo della BMW.

La sera del sopralluogo del 18 novembre 2022 non vi erano le condizioni del giorno dell’incidente.

Nella fotografia scattata dagli agenti la notte dell’incidente è visibile lo specchio, che consentiva la rifrazione dell’asfalto di colore grigio.

Nel giorno del sopralluogo di CTU e CTP, a differenza di quello dell’incidente, era presente nebbia, tanto è vero che le operazioni peritali erano state sospese sino alle ore 23:00, quando la nebbia si era progressivamente diradata.

Era la nebbia che aveva rilasciato la brina presente nello specchio.

Nel rapporto redatto il giorno del sinistro non si menziona la presenza di nebbia e le telecamere dell’impresa COGNOME, che ripresero il sinistro specchio avrebbe consentito di vedere le luci di un veicolo in fase di avvicinamento, come risulta dalla fotografia 5 a pag. 6 dell’elaborato peritale eseguita in fase di sopralluogo;

– a fronte del segnale di stop, il conducente della RAGIONE_SOCIALE Uno avrebbe dovuto ripartire solo dopo essersi assicurato che la strada fosse libera (art. 154 cod. str.), tenendo conto della posizione e distanza di altri veicoli.

Posto che è un dato oggettivo che potesse vedere i fari della BMW, avvistato il veicolo avrebbe dovuto attendere il suo passaggio per effettuare un’immissione in sicurezza.

L’eccessiva velocità del conducente che percorre la via favorita non è un fatto imprevedibile.

Secondo il CTP della compagnia, inoltre, soltanto dopo 0,8 sec.

dalla ripartenza, avrebbe potuto vedere la BMW e desistere dal portare a termine la manovra e gli sarebbe bastato fermarsi 1,4-1,5 m. più avanti, in corrispondenza della linea di margine, per accorgersi dell’arrivo dell’altra automobile.

2.2 l’omessa considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale di della sua morte in data 18.9.2023.

Il giudice avrebbe dovuto fare riferimento non alla vita media (85 anni) della “vittima secondaria” ma alla durata della vita effettiva, tenuto conto della componente dinamico relazionale presente nel danno da perdita del rapporto parentale;

2.3 l’errata quantificazione del danno non patrimoniale in favore di , essendogli stata riconosciuta una somma superiore all’importo di euro 336.500,00, indicata dalla Tabelle del Tribunale di Milano 2022, quale importo massimo riconoscibile e per insufficiente motivazione sulla ricorrenza di circostanze eccezionali che potrebbero chiesto la somma di euro 336.500,00 e solo in comparsa conclusionale aveva chiesto maggiore importo senza nulla argomentare.

3. Nel chiedere la conferma della sentenza appellata la difesa di ha replicato:

che tutti i motivi di appello sono inammissibili per difetto di specificità.

La compagnia ripropone le doglianze del proprio CTP rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio, senza aggiungere alcuna critica;

che non si comprende se il tempo di 2/10 di secondo sia il minor tempo in cui l’automobilista sarebbe rimasto fermo allo stop o il minor tempo dalla ripartenza al punto d’impatto;

che non si può escludere che la sera dell’incidente vi fosse stata della nebbia, come accaduto la sera del sopralluogo del CTU e dei CTP.

Il luogo dell’incidente in quel periodo dell’anno è soggetto a forte umidità (tasso di umidità del 90% con un’escursione di dieci gradi tra giorno e notte);

che la ponderazione del minor tempo di permanenza in vita della vittima secondaria è già avvenuta considerando il punteggio via via più contenuto attribuibile con l’aumento dell’età della persona.

Considerando le Tabelle del Tribunale di Milano 2022, risulta ininfluente che la sia morta in corso di causa;

che la controparte in sede di repliche non si era opposta alla diversa quantificazione del danno formulata per , a fronte del nuovo sistema a punti previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

Il giudice ha adeguatamente valorizzato il parametro E) delle nuove tabelle, sottolineando che il figlio aveva già perso la madre. .

Nessuno dei motivi di appello, nemmeno il primo che riprende osservazioni critiche del CTP, è sanzionabile ex art. 342 c.p.c. per carenza di specificità, essendo argomentate le ragioni di dissenso rispetto alla decisione appellata.

Il secondo motivo di appello affronta una questione che non viene in alcun modo esaminata dalla sentenza mentre il terzo chiede un riesame dei presupposti per il superamento dei massimi tabellari previsti dall’osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano per il danno da rottura del rapporto parentale.

5.

Il primo motivo di appello sull’errata applicazione dell’art. 2054 c.c., per la concorrente responsabilità del conducente della Fiat RAGIONE_SOCIALE, è infondato.

5.1

Il conducente della BMW incontrò prima del luogo dell’impatto della segnaletica verticale che lo avrebbe dovuto indurre a ridurre la velocità:

“limite di velocità 70 km/h”, “curva pericolosa” e “intersezione a T da sinistra”.

aveva un tasso alcolemico di 1,6 g/l (v. relazione CTU, p. 9, che richiama l’esito degli accertamenti tossicologici) e procedeva a una velocità media di 134 km/h, ridottasi per l’inizio dell’azione frenante a 115 km/h (v. relazione CTU, p. 24).

Dopo aver avuto la possibilità di avvedersi del pericolo, continuò a procedere senza reagire per 2.1 secondi:

ebbe la possibilità di avvedersi della Fiat Uno circa 2.9 secondi prima dell’urto e iniziò a frenare 0.8 secondi prima.

L’intervallo psicotecnico in condizioni normale medie è di 1.1-1.3 sec.

e per un soggetto stanco, inesperto o anziano di 1.3 -1.7 sec. (v. relazione CTU, p. 27).

In altre parole, procedeva su una strada provinciale, avvicinandosi a una curva, in ora notturna, a una velocità non consentita nemmeno un ostacolo che procedeva nella sua stessa direzione, tempi di reazione con tutta probabilità connessi allo stato di ebbrezza.

Per evitare la collisione, gli sarebbe stato sufficiente procedere a una velocità di 104 km/h (velocità massima 70 km/h) e avere un tempo di reazione non superiore a 1.7 sec. (v. relazione CTU, p. 28 per la velocità sufficiente a evitare la collisione e p. 29 e 30 per gli effetti dell’alcolemia).

L’effetto devastante della collisione della BMW contro la parte posteriore della Fiat Uno può essere constatato nelle fotografie a p. 47 della relazione del CTU.

La collisione si verificò fra la parte centro- destra del frontale della e la parte centro-destra del retrotreno della Fiat Uno al centro della corsia, avente direzione Piazzola Sul Brenta – Camisano Vicentino, di INDIRIZZO (v. relazione CTU, p. 34).

Traiettorie e velocità dei due veicoli sono stati ricostruiti dal CTU, oltre che sulla base dei rilievi dei carabinieri, anche grazie ai filmati di tre telecamere di uno stabilimento dell’impresa COGNOME, con passo carraio a circa 40 metri dall’intersezione.

Il grado di attendibilità della ricostruzione è pertanto elevato.

Le immagini hanno tra l’altro registrato la BMW in avvicinamento e la Fiat Uno arrestarsi in corrispondenza del segnale di stop e ripartire.

In un’immagine che inquadra l’intersezione circa 1,4 sec.

dopo l’arresto della Fiat Uno, è visibile il veicolo in ripartenza mentre ancora la BMW non viene inquadrata dalla telecamera (v. relazione CTU, p. 20) 5.2

Il CTU evidenzia che il conducente dell’automobile RAGIONE_SOCIALE si sia arrestato in corrispondenza della linea di stop e non, come ipotizzato dal CTP della compagnia di assicurazione, in posizione arretrata rispetto alla stessa (v. risposta del CTU alle osservazioni, p. 10).

Quando riprese la marcia, controllando inizialmente la corsia per prima Contr psicotecnico, non ebbe poi il tempo di porre in essere alcuna manovra evasiva, peraltro di difficile realizzazione tenuto conto del genere di sinistro.

La prova – spiega efficacemente il CTU – è costituita dalle immagini dei filmati (v. relazione CTU, p. 40 e 51 e risposta del CTU alle osservazioni, p. 15).

5.3

La replica all’osservazione CTP della compagnia riportata nell’atto di appello relativa alla traccia gommosa è contenuta nella risposta alle osservazioni a p. 8 e nel verbale dell’udienza 2 maggio 2023.

L’ausiliario ha confermato che è più verosimile che la traccia sia stata lasciata dallo pneumatico sinistro.

Dall’analisi dei filmati si vede che, dopo l’urto, la BMW non prosegue, come sostenuto dal CTP della compagnia, in modo rettilineo sicché è poco plausibile che la posizione all’urto sia quella considerata dal CTP.

Le immagini dei danni riportati dalla RAGIONE_SOCIALE Uno inducono a ritenere che l’urto sia avvenuto in corrispondenza della parte posteriore di questo veicolo – è stato dunque un tamponamento – e che i gravi danni alla fiancata destra siano la conseguenza del successivo sbalzo contro il tombinamento di cemento.

Con la collisione lo pneumatico anteriore destro andò completamente distrutto mentre quello sinistro lasciò la traccia a causa del maggior peso dovuto alla frenata e al blocco dinamico.

Il tentativo di arretrare il punto d’urto e di ridurre il tempo a disposizione del conducente della Fiat Uno di due decimi di secondo per raggiungere il punto d’urto – con la conseguenza che la sarebbe stata più vicina di quanto ricostruito – costituisce un’allegazione difensiva che non trova riscontri nelle motivate valutazioni del CTU.

Costituisce anche una ricostruzione di cui si stenta a comprendere tutti i passaggi logici, perché nell’atto di appello la difesa invece che illustrarli e svilupparli, preferisce richiamarsi Contr 5.4

Il CTU ha spiegato e ribadito all’udienza 2 maggio 2022 che l’arresto allo stop stimabile in 1,4 secondi costituiva un intervallo di tempo sufficiente affinché il conducente della Fiat Uno, potesse controllare che la strada fosse libera anche volgendo lo sguardo verso lo specchio parabolico (v. risposta del CTU alle osservazioni, p. 13).

Sino alla ripartenza non era in condizioni di avvistare direttamente la BMW, nemmeno con lo specchio parabolico sia per la curva sinistrosa che per gli ingombri verticali (recinzioni e delimitazioni di civici) oltre la banchina.

Volgendo lo sguardo a destra, avrebbe potuto avvistare veicoli sino a 111 m mentre la BMW si trovava a circa 140 m (v. relazione CTU, p. 25).

Nel valutare la condotta di guida della persona deceduta, l’unico punto critico è costituito dal fatto che, grazie allo specchio parabolico, qualora lo specchio non fosse appannato, sarebbe stato possibile un avvistamento indiretto della , attraverso il fascio luminoso dei proiettori, sino a 160 m. 5.5 Nel caso di scontro di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c.

ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass., sez. 3, ord. n. 9353 del 2019).

Qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass., sez. 3, sent. n. 7479 del 2020 e Cass., sez. 3, sent. n. Contr 5.6 La colpa del conducente della BMW, per l’elevatissima velocità, la tardiva reazione e il rilevante stato di ebbrezza, è palese ed è da sola in grado di spiegare il verificarsi sinistro. I possibili rimproveri che possono muoversi al conducente della RAGIONE_SOCIALE Uno riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza e il mancato rispetto della precedenza, tenuto conto del segnale di stop.

Il Tribunale ha escluso entrambi i profili di colpa è solo il secondo è coinvolto dal gravame della compagnia di assicurazione.

5.7 L’art. 145, commi 1, 2 e 5, cod. str. prevede la massima prudenza agli incroci, l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra e che i conducenti siano tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

L’art. 154, comma 1, lett. a), cod. str. prescrive che il conducente per voltare deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, distanza e direzione.

Nel caso in esame attraversò l’intersezione solo dopo essersi arrestato per un tempo adeguato rispetto alle verifiche da compiere, al segnale di stop.

Sulla posizione di arresto rispetto alla segnaletica orizzontale immagini fotografiche non consentono di muovergli alcun rimprovero.

Il tempo di arresto, così come è stato ricostruito dal CTU, gli consentì di verificare che non sopraggiungessero veicoli, anche dalla direzione dove si trovava la BMW.

Dopo aver iniziato la manovra, supponendo che il conducente, come è ragionevole attendersi, rivolse lo sguardo prima a non ebbe il tempo sufficiente per reagire alla situazione di pericolo.

5.8 Resta la questione costituita dalla possibilità di avvistare indirettamente la , attraverso lo specchio parabolico.

Deve ritenersi, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che se avesse avvistato il fascio di luce dell’automobile in arrivo, avrebbe dovuto attendere prima di ripartire perché il canone della massima prudenza gli avrebbe imposto di valutare in concreto la velocità di avvicinamento e, nel dubbio, di attendere.

Non potendo valutare la velocità, avrebbe dovuto riprendere la marcia solo una volta assicuratosi di non poter divenire un intralcio per il veicolo che percorreva la strada con diritto di precedenza.

5.9

Proprio per cercare di valutare nel modo più accurato possibile le condizioni di visibilità verosimilmente presenti la sera del sinistro, nel corso dell’operazioni peritali CTU e CTP concordarono di eseguire un sopralluogo in una data e a un orario corrispondenti a quelli del giorno dell’incidente (18.11.2018, ore 22:10).

In quella occasione le attività furono sospese sino alle ore 23:00, quando la nebbia si era diradata e le condizioni erano divenute comparabili con quelle della sera del 18.11.2018 (v. relazione CTU, p. 4).

La fotografia 5 a pag. 6 della relazione del CTU relativa allo specchio parabolico con presenza di brina permette di affermare che lo specchio consente di cogliere al più la luce di colore arancione dei lampioni.

Anche il CTU conferma che le fotografie scattate nell’immediatezza dei fatti dai carabinieri non permettono di stabilire se lo specchio parabolico fosse o no appannato e aggiunge che, qualora lo specchio fosse stato appannato, sarebbe stata Contr avvistamento.

Per il CTU vi sono “… maggiori probabilità che lo stato di fatto dei luoghi effettivamente presentasse lo specchio appannato”, anche se non può esservi alcuna certezza (v. relazione CTU, p. 26 e risposta del CTU alle osservazioni, p. 4, dove sono riportate delle immagini dello specchio risalenti alla sera del sinistro).

5.10 L’affermazione della compagnia secondo cui l’appannamento non pregiudicherebbe la possibilità di avvistare la luce dei fari è smentita dalle immagini allegate alla relazione del CTU e dalle risposte dell’ausiliario alle osservazioni.

Le lenti delle telecamere che hanno ripreso il sinistro a breve distanza non erano appannate ma – lo ha già spiegato il giudice di primo grado – non vi è nessuna necessaria correlazione fra la condizione dello specchio parabolico e quello delle lenti delle telecamere, dato che si trovano in luoghi distinti e che l’ampiezza delle superfici specchiate sono diverse.

Il dato oggettivo è che, in occasione del sopralluogo del CTU, avvenuto la stessa sera dell’anno del giorno dell’incidente, lo specchio parabolico, anche quando la nebbia si era diradata, era rimasto appannato per la presenza di brina.

Il CTU non è mai partito dal presupposto che la sera del sinistro vi fosse nebbia e anzi la sera del sopralluogo ha atteso, per proseguire le operazioni peritali, proprio che la nebbia si fosse diradata.

Nel rispondere alle osservazioni il CTU ha escluso che possa ritenersi che le condizioni meteorologiche del giorno dell’incidente fossero sostanzialmente diverse da quelle del giorno del sopralluogo (v. risposta del CTU alle osservazioni, p. 3).

Nel verbale di sopralluogo è specificato che alle ore 23:00 le condizioni erano migliorate e comparabili con quelle presenti la sera del sinistro.

5.11

Alla domanda se al sia rimproverabile di non aver controllato lo specchio parabolico o di averlo controllato, aver avvistato indirettamente un veicolo in avvicinamento ed essere ugualmente ripartito, deve darsi una risposta negativa.

Il sopralluogo del CTU ha concretamente dimostrato che lo specchio poteva essere appannato e che l’appannamento ne compromette l’utilizzo.

Temperature ed escursione termica presenti in quel periodo dell’anno possono favorire fenomeni che comportano l’appannamento dello specchio.

Il CTU ha confermato quanto sostenuto dal CT attoreo:

le condizioni climatiche in termini di escursione termica e umidità del giorno del sinistro e del giorno del sopralluogo erano simili (v. risposta del CTU alle osservazioni, p. 3 e 6).

La conclusione è che probabilmente lo specchio era appannato e non fu di aiuto nell’individuare il veicolo in avvicinamento.

Gli elementi di prova indicati dall’appellante per dimostrare che la sera del sinistro lo specchio non fosse appannato non sono convincenti perché efficacemente confutati dalla relazione tecnica del CTU e dalle immagini richiamate dall’ausiliario.

Il conducente della Fiat TARGA_VEICOLO ben conosceva l’incrocio e le sue caratteristiche.

Per come è stato possibile ricostruire i fatti attraverso le immagini di alcune telecamere e un accertamento tecnico, l’unica condotta colposa che potrebbe essergli addebitata è di non aver allacciato le cinture di sicurezza.

Le immagini del relitto e le considerazioni del CTU (v. paragrafo 1.4 della presente motivazione) consentono peraltro di affermare – il punto non è nemmeno oggetto di uno specifico motivo di appello – che per effetto del violentissimo urto, anche se avesse allacciato le cinture di sicurezza, non sarebbe probabilmente sopravvissuto.

Il comportamento integrante una violazione al codice della strada non è in nesso di causa con l’evento dannoso (v. Cass., sez. non rileva ai fini di accertare il soggetto su cui deve ricadere la responsabilità civile del sinistro.

5.12

Sul dispositivo del c.d. concordato in appello di depositato dalla difesa della compagnia di assicurazione non vi è nulla da aggiungere a quanto ricordato dal giudice di primo grado.

In assenza della motivazione della sentenza penale non è possibile esprimere alcun giudizio su un possibile contrasto logico fra la decisione del giudice penale e quella del giudice civile.

Le regole probatorie del processo penale sono in ogni caso diverse da quelle del processo civile, essendo improntate al principio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

I limiti dell’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno sono stabiliti dall’art. 651 c.p.p. e non riguardano la condotta della persona offesa – danneggiata (cfr. Cass., sez. 4 pen., sent. n. 17219 del 2019 e Cass., sez. 4 pen., sent. n. 14074 del 2024).

Depositando solo dispositivo difesa della compagnia consapevolmente scelto di non far comprendere per quale ragione il giudice penale abbia riconosciuto la circostanza attenuante speciale dell’art. 589 bis, comma 7, c.p. e quindi che l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

6.

Il secondo motivo di appello sul danno non patrimoniale da rottura del rapporto parentale della madre della vittima è meritevole di accoglimento.

Il sinistro risale al 18.11.2018.

La danneggiata , nata il 24.9.1946, è deceduta il 18.9.2023, quando stava per compiere 78 anni, nel corso del giudizio di primo grado.

Al momento della morte del figlio, la madre aveva 72 anni.

6.1

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti alla persona de- ceduta.

Il giudice deve liquidare il danno tenendo conto di entrambe le componenti del danno da rottura del rapporto parentale:

sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) sia del danno “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle con- dizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana) (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 9231 del 2013).

Deve apprezzarsi l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass., sez. 3, sent. n. 28989 del 2019). 6.2

Nella casistica il danno da premorienza viene spesso riconosciuto nel caso in cui il decesso della persona che ha subito un danno alla salute si verifica in età anteriore rispetto all’ordinaria aspettativa di vita, ancor prima della liquidazione giudiziale, per cause non ri-collegabili al fatto illecito.

Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass., sez. 3, sent. n. 23739 del 2011 e Cass., sez. 3, ord. n. 4551 del 2019). 6.3

Secondo la giurisprudenza il danno morale, quale sofferenza soggettiva interiore patita dal soggetto leso, si realizza invece nel momento stesso in cui l’evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev’essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili proiezione futura rapporto alla sua effettiva permanenza in vita (Cass., sez. 6-3, ord. n. 12060 del 2022). 6.4

Anche il danno da rottura del rapporto parentale, come il danno alla salute, è condizionato dalla durata della sopravvivenza del danneggiato perché presenta non solo una componente morale ma anche una componente dinamico – relazionale o, detto in altri termini, esistenziale.

Le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla morte di un prossimo congiunto sono “funzione” anche della durata della vita del sopravvissuto.

Più lunga è la vita rimanente, maggiore è il tempo in cui il famigliare deve convivere con la perdita subita.

Ferma la necessità di tener conto della durata effettiva della vita, dottrina e giurisprudenza di merito hanno proposto diversi criteri per procedere alla liquidazione di questa particolare tipologia di danno, tra cui il criterio proporzionale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità relativa al danno della vittima primaria) elaborata dall’osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano (Cass., sez. 3, ord. n. 41933 del 2021 che richiama Cass., sez. 3, sent. n. 13331 del 2015).

6.5 Non si prendono in considerazione le Tabelle del Tribunale di Roma perché non altrettanto diffuse sul territorio nazionale.

Sono unicamente i parametri monetari della Tabella milanese sul danno non patrimoniale che, con un’ “operazione ricognitiva”, sono stati considerati parametro di conformità della valutazione equitativa del danno agli artt. 1226 e 2056 c.c. ed è facilmente constatabile che i valori monetari delle Tabelle del Tribunale di Milano sono apprezzabilmente diversi da quelli del Tribunale di Roma.

Nella valutazione del danno parentale assume importanza, al fine di garantire coerenza dell’ordinamento ed evitare disparità di trattamento (v. Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011), non solo l’utilizzo di un “sistema a punti” ma anche il valore economico che si attribuisce al punto.

Per applicare il criterio proporzionale ci si avvale della Tabella del Tribunale di Milano sul danno da rottura del rapporto parentale, al fine di giungere, nei limiti del possibile, a una decisione prevedibile e accettabile.

La versione della Tabella deve essere quella vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass., sez. 3, sent n. 7272 del 2012 e Cass., sez. 3, sent. n. 21245 del 2016)) e quindi quella più aggiornata (Tabella 2024) sicché il danno, stimato dal Tribunale di Vicenza per 71 punti in euro 238.915,00 (v. motivazione della sentenza, p. 23), viene rideterminato in euro 277.681,00 (valore del punto euro 3.911,00 e non più euro 3.365,00).

Per una persona di sesso femminile di 72 anni residente nel Veneto la speranza di vita nel 2018 secondo le tavole mortalità elaborate dall’ISTAT (http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=7283#) è di 16 anni.

La madre del è invece sopravvissuta al figlio sei anni.

Il danno può essere stimato nella somma di euro 104.130,37 anziché euro 238.915,00.

euro 277.681,00 :

X = 16 anni :

6 anni Dall’importo riconosciuto va scomputato l’acconto corrisposto in data 7.4.2020, pari a euro 72.000,00, da rivalutarsi, per essere detratto dal da danno liquidato in moneta attuale, sino a euro 84.456,00.

Il danno si riduce a euro 19.674,37.

6.6

Al creditore di un’obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento.

La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u.

, sent. n. 1712 del 17.12.95), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno).

Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.

Al momento del deposito della sentenza l’obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.

Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).

Il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso d’inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella indefettibile di operatività della disposi-zione (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018).

6.7 Nel caso in esame sono necessarie due precisazioni.

Nell’ipotesi di versamento di un acconto, gli interessi legali devono essere calcolati sull’intero danno (opportunamente devalutato) per il periodo compreso fra la data dell’evento dannoso e la corresponsione dell’acconto e poi unicamente sul credito residuo.

Occorre inoltre tener presente che per effetto dell’ulteriore pagamento eseguito dalla compagnia assicurazione in forza della sentenza di primo grado (v. atto di appello, p. 21) l’appellante ha corrisposto, ancor prima della presente sentenza, a titolo di risarcimento, una somma superiore a quella dovuta.

La somma è superiore perché è stato ridotto il danno in favore degli eredi di.

Gli interessi in favore della parte danneggiata sulla somma liquidata a titolo di danno dovranno pertanto essere calcolati sino al pagamento della somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado perché interamente satisfattiva e gli eredi di dovranno restituire l’ulteriore somma ricevuta.

Il terzo motivo d’appello sull’eccessiva quantificazione del danno da rottura del rapporto parentale liquidato a nella somma di euro 363.420,00 deve essere respinto per una duplice ragione.

7.1

La previsione di una soglia non superabile, corrispondente al valore massimo della “forbice” prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano in uso prima del 2022, trova giustificazione – così è spiegato nella relazione che illustra le Tabelle – nella scelta dell’Osservatorio di passare al massimo punteggio in più ipotesi, conformemente al monitoraggio dei precedenti giurisprudenziali in materia e non solo in ipotesi estreme particolarmente drammatiche.

La regola è comunque elastica, come necessariamente lo è qualsiasi regola equitativa di matrice giurisprudenziale, e quindi derogabile in casi eccezionali.

Nel caso in esame esistono delle peculiarità che consentono di superare il tetto massimo (euro 336.500,00) delle Tabelle 2022 sul danno da rottura parentale perché:

– il danno è risarcito in favore di un giovane, che aveva già perduto la madre, per l’uccisione del padre in un momento in cui ancora necessitava dell’assistenza morale e materiale del genitore.

All’uccisione dell’unico genitore ancora in vita, si somma il venir meno di un fondamentale sostegno morale;

– tra padre e figlio sussisteva, come ben spiegato dal giudice di primo grado (v. motivazione della sentenza, p. 22), un legame affettivo molto intenso.

Il padre era stato molto presente nell’educazione del figlio e padre e figlio continuavano a trascorrere insieme le vacanze e condividevano passioni.

7.2

Il nuovo importo massimo liquidabile ai superstiti, salvo la sussistenza di circostanze eccezionali, secondo le Tabelle 2024, è pari nei rapporti genitori – figli a euro 391.103,18 e pertanto superiore alla somma di euro 363.420,00 riconosciuta a.

Il nuovo valore costituisce un parametro di riferimento per valutare se la liquidazione equitativa sia o no stata eccessiva perché il giudice dell’impugnazione, qualora modificasse la precedente liquidazione, dovrebbe tener conto della tabella giurisprudenziale più aggiornata nel frattempo pubblicata.

La Tabella 2024 è oramai la più idonea a , ai sensi dell’art. 1226 c.c., un adeguato ristoro del danno.

Per effetto della parziale riforma della sentenza occorre procedere a una nuova determinazione delle spese processuali.

Parte soccombente rimane la compagnia di assicurazione ma lo scaglione applicabile, per effetto della riduzione del risarcimento riconosciuto agli eredi di , diviene quello compreso fra euro 262.000,00 ed euro 520.000,00.

Per il giudizio di primo grado, si applica, come già indicato dal Tribunale, un aumento del 10% ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 rispetto ai parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, per l’assistenza a più soggetti perché – pur sommando i danni riconosciuti a ciascun danneggiato – anche solo il danno liquidabile a comporta che la causa abbia un valore rientrante nello scaglione indicato.

I compensi vengono determinati per il giudizio di primo grado in euro 24.702,00 [(euro 3.544,00 + euro 2.388,00 + euro 10.411,00 + euro 6.164,00) + 10%].

Gli esborsi restano invariati.

Per il giudizio di appello, nel rispetto dei parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, a titolo di compensi viene liquidata la somma di euro 15.662,90.

10. Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.

Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nei confronti di , in proprio e quali eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 4 marzo 2024 n. 497/2024, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:

1.1 accerta che danno non patrimoniale che sono obbligati a risarcire in solido a , quali eredi di , è pari alla somma di euro 19.674,37, oltre agli interessi al tasso dell’art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma di euro 104.130,37, come devalutata alla data del 18.11.2018 e rivalutata di anno in anno sino al pagamento dell’acconto di euro 72.000,00 il 7.4.2020, e sul residuo sino al pagamento da parte della compagnia di assicurazioni della somma liquidata dal giudice di primo grado;

1.2 accerta che titolo spese processuali sono obbligati in solido a pagare a , in proprio e quali eredi di NOME , la somma di euro 3.390,66 per esborsi e di euro 24.702,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

2) condanna , in proprio e quali eredi di , a restituire a la differenza fra la somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado e la somma riconosciuta all’esito dell’appello, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;

3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di di euro 15.662,90 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Venezia, 20/02/2025 Il Consigliere estensore la Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati