Straniero nato in Italia, cittadinanza, verifica della continuità, dalla nascita fino all’integrazione della condizione della residenza effettiva. La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento all’avverbio “legalmente” come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri.
Straniero nato in Italia, cittadinanza, verifica della continuità, dalla nascita fino all’integrazione della condizione della residenza effettiva.
La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento all’avverbio “legalmente” come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri.
L’affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell’entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l’esigenza di qualificare come “legale” la condizione costituita dall’interrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall’art. 43 del codice civile o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti.
Secondo l’art. 43 c.c. la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari (artt. 138 e ss. del codice di rito) si fonda sul criterio dell’effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica.
Alla luce della corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata sull’accertamento della sua effettività, l’esame va rivolto alla verifica della continuità, dalla nascita e fino all’integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, della residenza effettiva in Italia.
Tale prova può essere fornita mediante documentazione, peraltro di provenienza da autorità pubbliche, che certifichi anche indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia del richiedente la cittadinanza.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 12380 del 17/05/2017
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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