R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.
:
Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._43_2023_- N._R.G._00000194_2020 DEL_01_01_2023 PUBBLICATA_IL_09_01_2023
nella causa civile n. 194/20 R.G. posta in decisione all’udienza collegiale del , promossa d a rappresentata e difesa dall’avv. elettivamente domiciliata in 24121 presso il difensore avv. , come da procura a margine dell’atto di citazione d’appello APPELLANTE c o n t r o OGGETTO: , rappresentata e difesa dall’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. , come da procura all’atto di comparsa di costituzione d’appello APPELLATA In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile) n. 12534/14.
CONCLUSIONI
Dell’appellante “
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa l’appello e, per l’effetto, dichiarare nulla e/o riformare nei termini dedotti la sentenza n. 132/2020 pubbl. il 16/01/2020, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Unico Dott.ssa , nel giudizio n. 12534/2014 RG e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5228/2014 emesso dal Tribunale di Bergamo il e condannare controparte alla restituzione dell’importo di € 11.630,53 corrisposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre gli interessi successivi ex D.lgs 231/2002 dalla data del pagamento alla rifusione.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio” Dell’appellata “In via principale e nel merito: rigettare l’avversario appello per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l’effetto confermare la sentenza n. 132/2020 del del Tribunale di Bergamo, poiché immune da vizi che la rendano meritevole di riforma.
In ogni caso: confermata la statuizione sulle spese già adottata in primo grado, condannare l’appellante all’integrale rifusione delle spese di lite e dei compensi anche per il secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 132/20 il tribunale di Bergamo accoglieva l’opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 4.766,40, a titolo di corrispettivo per il servizio di vigilanza prestato presso la sede operativa della società, in , dal mese di gennaio al mese di Riteneva il tribunale che, dichiarato con sentenza n. 237/2010 il fallimento di il decreto del di trasferimento dell’azienda fallita a non aveva comportato il subingresso della cessionaria nel rapporto originato dal contratto di vigilanza, già concluso nel 2002 dalla società fallita con e proseguito dal fallimento medesimo. Difettando, pertanto, in capo all’ingiungente la titolarità del rapporto contrattuale, l’opposizione veniva accolta e condannata al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente che ha insistito per il rigetto dell’opposizione.
ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
All’udienza del la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante censura l’erroneità del capo decisorio relativo all’accertamento del mancato subingresso di nel contratto di vigilanza,
in violazione dell’art. 2558 c.c. e del principio di buona fede contrattuale.
A suo dire, il patto derogatorio, previsto all’art. 2.2. del decreto di trasferimento dell’azienda secondo cui:
“ La società sensi dell’art. 2558, primo comma, cod. civ. non subentrerà nei contratti attivi o passivi stipulati da per l’esercizio dell’Azienda, fatta eccezione per quelli di fornitura di energia elettrica, gas, acqua ed altre utenze riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa” era stato interpretato in modo “ statico e letterale”, senza vagliare, in concreto, la volontà della cessionaria, desumibile dal suo comportamento antecedente e posteriore all’acquisizione aziendale.
In particolare, doveva essere valorizzata la lettera che le era stata inviata dal dott.
, curatore fallimentare di il giorno prima del decreto di trasferimento dell’azienda, con cui le era stato comunicato:
“ con decorrenza immediata il contratto attualmente in corso a nome del Fallimento è da volturare alla i nominativi del geom.
e del dott. , quali riferimenti da contattare in caso di allarme, sono da sostituirsi con il sig.
che provvederà a contattarvi per l’accesso alla azienda”.
Andava altresì apprezzato il contegno tenuto dalla stessa che pur avendo ricevuto, regolarmente, il servizio di vigilanza non ne aveva mai richiesto la sospensione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si era escluso che il curatore fallimentare, nell’inviare la missiva del , avesse agito in qualità di rappresentante di circostanza che contrastava con il tenore letterale dello scritto nel quale, in accordo con la società cessionaria, egli aveva dato indicazioni per la “volturazione” del contratto.
Si doveva, invece, ritenere che aveva conferito una procura tacita al curatore del fallimento, a nulla rilevando il fatto che egli non avesse speso il nome della società in quanto “ i presupposti giuridici del falsus procurator erano i medesimi della rappresentanza ordinaria”.
Con il terzo motivo censura l’errata valutazione del materiale istruttorio e, segnatamente, della lettera inviatale da nella quale le aveva chiesto di interrompere il servizio di vigilanza in essere.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice lo scritto in parola dimostrava l’esistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le parti, a nulla rilevando quanto dichiarato dal teste secondo cui la società appellata era venuta a conoscenza del servizio di vigilanza solo nel Tale circostanza era infatti inverosimile, tenuto conto che il teste era il legale rappresentante della società fallita ossia della società che nel 2002 aveva stipulato il contratto di vigilanza.
Con il quarto motivo reitera la censura relativa all’accertamento del mancato subingresso della società appellata nel contratto di vigilanza.
Col quinto motivo censura il mancato accoglimento della domanda svolta in via subordinata, di arricchimento senza causa.
I motivi tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Nel caso di trasferimento di azienda, la regola di cui all’art. 2558 cod. civ. dell’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai soli cosiddetti “ contratti di azienda” ( aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “ contratti di impresa” ( non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), semprechè non siano soggetti a specifica diversa disciplina ( cfr. Cass, 7517/2010). La successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda è un effetto automatico del trasferimento dell’azienda e, pertanto, prescinde da una manifestazione di volontà delle parti ulteriore rispetto al consenso al trasferimento dell’azienda, potendo la volontà delle parti rilevare solo al fine di escludere tale subentro.
Per tale ragione la dichiarazione del curatore fallimentare di procedere alla “ voltura” del contratto va interpretata nel senso della necessità di una nuova manifestazione di volontà, tra cessionaria e contraente ceduto, volta a consentire a quest’ultimo il subingresso nel contratto.
Tuttavia, nei rapporti tra l’appellante e la cessionaria, non può non tenersi conto della lettera del 30 giugno 2011con cui l’appellata comunicava a che “ a far data dall’ sospenderemo il servizio di sorveglianza in essere a far data dall’ Con tale dichiarazione confessoria la società cessionaria, riconosceva, infatti, espressamente, che il rapporto originato dal contratto era proseguito anche dopo la cessione poiché diversamente non vi sarebbe stata ragione per sospenderlo.
Trattandosi di dichiarazione fatta alla parte ad essa va attribuita, ai sensi dell’art. 2735 c.c., la stessa efficacia probatoria della prova legale.
La sentenza gravata va pertanto riformata con il rigetto dell’opposizione.
L’appellata va condannata a restituire in favore dell’appellante la somma di euro 11.630,53, versata in esecuzione della sentenza riformata.
per la sua soccombenza va condannata a rifondere in favore dell’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 2.552 ( di cui euro 425 per la fase di studio euro 425 per la fase introduttiva euro 851 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 1.923 ( di cui euro 536 per la fase di studio euro 536 per la fase introduttiva e euro 851 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
La Corte d’Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5228/2014;
condanna a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna a restituire all’appellante la somma di euro 11.630,53, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del IL CONSIGLIERE EST.
NOME COGNOME IL PRESIDENTE NOME COGNOME […
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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