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Successione per rappresentazione in linea collaterale

La sentenza chiarisce che la rappresentazione successoria in linea collaterale, prevista dall’art. 468 c.c., opera esclusivamente a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto, escludendo i gradi di parentela più remoti.

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Pubblicato il 2 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. 230-2020 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte d’Appello di Firenze, Prima sezione civile, Composta dai Signori Dott. NOME COGNOME Presidente, rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere, Dott. NOME COGNOME Consigliera, ha pronunciato la presente

SENTENZA N._555_2025_- N._R.G._00000230_2020 DEL_24_03_2025 PUBBLICATA_IL_24_03_2025

Sull’appello, come in atti, proposto da:

per il tramite del proprio Amministratore di RAGIONE_SOCIALE Avv. rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv. e NOME COGNOME appellanti nei confronti di rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME convenuti in appello-appellanti incidentali rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in persona del legale ad oggetto:

appello sentenza

Tribunale di Lucca;

in materia di rappresentazione– art.468 c.c. Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:

per gli appellanti:

“In accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa, riformare la sentenza numero 1181/2019 emessa al tribunale di Lucca ex articolo 281 sexies 6° comma c.p.c. all’udienza del 24/7/2019 e per l’effetto, accogliere la domanda proposta dagli appellanti dichiarando e riconoscendo la loro qualità di eredi, unitamente agli appellati, della defunta ex articoli 468 e 469 del codice civile condivisione del patrimonio ereditario per stirpi ex articolo 469 del codice civile, comma 3°, nella misura risultante dalla CTU già espletata in primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi tutti di causa, ivi comprese anche quelle del giudizio di primo grado e con refusione delle spese di CTU, già espletata in primo grado.

” Per la convenuta :

“Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, respingere l’appello proposto e conseguentemente confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca n. 1181/2019 con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre 15,00% rimborso spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge del presente grado di giudizio.

” Per i convenuti , appellanti incidentali:

“Voglia l’ecc. ma Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l’appello promosso in via principale avverso la sentenza n. 1181/2019 emessa dal Tribunale di Lucca in data 24.07.2019 nel procedimento civile n. 1612/2016 r.g. rep. n. 2145/2019 del 25.07.2019, promosso da per il tramite del proprio amministratore di sostegno Avv. in quanto infondato in fatto e diritto e per l’effetto confermare la sentenza n. 1181/2019 Tribunale di Lucca del 24.07.2019 nei capi nn. 2, 3, 4 ed in dal Tribunale di Lucca in data 24.07.2019 a) nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna degli odierni appellanti in via principale al pagamento, oltre agli interessi, di una somma da liquidarsi ad opera dell’intestato Collegio (in solido con la Banca  spa –filiale di Zone -Lu -, in persona del legale rappresentante pro tempore) per il ritardo senza ragione nella corresponsione delle somme loro spettanti oltre in entrambe i casi la rivalutazione delle somme dovute a titolo di lucro cessante per la perdita delle possibilità di effettuare tempestivi, diversi e migliori investimenti e per l’effetto condannare gli appellanti principali oltre alla a filiale di Zone (LU) in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro al pagamento di una somma al titolo indicato ; b) nella parte in cui compensa integralmente le spese legali e le spese tecniche di parte del giudizio di primo grado e per l’effetto condannare gli attuali appellanti in via principale e l’istituto di credito filiale di Zone (LU) in persona del legala rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro al pagamento delle spese legali e delle spese tecniche di parte del primo grado di giudizio.

In ogni caso con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Il procedimento d primo grado ha riguardato due cause riunite.

Nella prima causa – n. 1612/2016 R.G. – avevano convenuto in giudizio affinché, in tesi, gli attori e la convenuta venissero dichiarati gli unici successori, in parti uguali, della defunta in virtù di rappresentazione in linea collaterale.

al rimborso pro quota di tutte le spese di successione sostenute dagli attori.

Gli attori assumevano che:

– in data 27.10.2003, si era aperta la successione ab intestato di , deceduta senza figli, né ascendenti, né coniuge (premorto alla medesima);

– anche il fratello e le sorelle erano premorti alla de cuius:

– i figli viventi di questi ultimi erano (figlie di (figli di ), tutti gli altri convenuti essendo collaterali di terzo e quarto grado della defunta;

– tali convenuti, collaterali di terzo e quarto grado della defunta , con atto di notorietà a rogito del Notaio di Lucca, in data 22.9.2014 si erano dichiarati, eredi della de cuius, per rappresentazione, assumendo che i discendenti del figlio o del fratello premorto al de cuius succedono per stirpi e all’infinito;

– soltanto gli attori e la convenuta , in quanto collaterali di secondo grado, potevano però vantare diritti ereditari sul patrimonio relitto essendo preclusa rappresentazione all’infinito con riferimento alla disposizione di cui all’art. 468 c.c. Si costituiva in giudizio che si associava alle deduzioni e domande svolte dagli attori, delle quali chiedeva l’accoglimento, previa riunione della causa con quella da lei medesima promossa nei confronti di Banca S.p.A. causa anch’essa finalizzata ad accertare che erano gli unici eredi, in parti uguali, della defunta costituivano in giudizio anche gli altri convenuti: A) – (figli del premorto , figlio di (figlio del premorto , figlio di (figli del premorto , figlio di ), tutti collaterali di terzo grado della de cuius, chiedendo il rigetto della domanda attorea e l’accertamento della loro qualità di eredi di , con divisione del patrimonio ereditario per stirpi ex art. 469, comma 3, c.c. B) – (figli del premorto , figlio di (figlia del premorto , figlio di , quali collaterali di terzo grado della de cuius, nonché (figli del premorto , figlio del premorto , figlio di , quali collaterali di quarto grado della de cuius, chiedendo il rigetto della domanda attorea e l’accertamento della loro qualità di eredi di , con divisione del patrimonio ereditario per stirpi ex art. 469, comma 3, c.c. Nella seconda causa – n. 2262/2016 R.G. – , allegando sostanzialmente i medesimi fatti posti a sostegno della domanda svolta nella prima causa dagli attori, aveva convenuto in giudizio , nonché la S.p.A. affinché, previo accertamento della sua qualità di erede della defunta unitamente a , per la quota di ¼ ciascuno, la banca venisse condannata a liquidare all’attrice la quota a lei spettante delle somme di cui al conto corrente e deposito titoli già intestati alla de cuius giacenti presso l’istituto di credito, somma da maggiorarsi degli interessi legali e del maggior danno. A fondamento della domanda l’attrice assumeva che dalla denuncia un conto corrente, un deposito titoli e fondi comuni.

A seguito di presentazione dell’atto notorio a rogito del Notaio di del 3.03.2014, con il quale si erano dichiarati eredi legittimi, per la quota di ¼ ciascuno, di , l’istituto di credito aveva negato la liquidazione delle somme appartenute alla de cuius.

quindi, riteneva illegittimo il diniego della banca, in quanto gli unici eredi della de cuius erano, in parti uguali, gli attori quali collaterali secondo grado, dovendosi escludere rappresentazione all’infinito riguardo alle ipotesi disciplinate dall’art. 468 c.c. Si era costituita poi in giudizio la S.p.A. replicando di non aver mai negato agli eredi la liquidazione delle somme già appartenute alla de cuius, ma di potervi procedere soltanto a seguito di un accertamento giudiziale in merito alla effettiva qualità di eredi di , avendo ricevuto richieste di liquidazione delle somme tra loro contrastanti. Assumendo, inoltre, sussistere annosa controversia sulla interpretazione dell’art. 468 c.c., l’istituto di credito allegava la correttezza del proprio operato, poiché improntato a buona fede e prudente tutela delle contrapposte richieste avanzate dagli asseriti eredi.

Concludeva, pertanto, rimettendosi a giustizia riguardo alla domanda di accertamento della qualità di eredi di e chiedendo il rigetto della domanda di condanna della banca convenuta a rifondere gli interessi e il preteso maggior danno.

Nella seconda causa, si costituivano in giudizio anche associandosi alle deduzioni e domande svolte dall’attrice.

costituivano in tale seconda causa tutti gli altri convenuti citati con il primo atto di citazione, da un lato e dall’altro, tutti chiedendo il rigetto della domanda attorea e l’accertamento della loro qualità di eredi di , con divisione del patrimonio ereditario per stirpi ex art. 469, comma 3, c.c. Disposta la riunione delle due cause, ricorrendo un evidente ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva, si procedeva alla trattazione e istruzione della controversia.

Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori proponevano, nei confronti dei convenuti collaterali di terzo e quarto grado della de cuius, una ulteriore e nuova domanda avente ad oggetto la condanna dei medesimi, in solido con la Banca S.p.A., al risarcimento dei danni da loro sofferti per lucro cessante “ per la perdita delle possibilità di effettuare tempestivi, diversi e migliori investimenti a giudizio degli attori”.

All’esito del procedimento, il Tribunale emetteva la sentenza oggi impugnata con la quale accoglieva la domanda originariamente introdotta in causa da parte degli attori, dichiarando preliminarmente inammissibile, in quanto nuova la predetta domanda risarcitoria formulata da con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. venivano dichiarati gli unici eredi, per la quota di ¼ ciascuno, della defunta Nella motivazione il Tribunale dava atto che la questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell’istituto della rappresentazione, stando stretta interpretazione (tesi favorevole agli attori) e coloro che ne sostenevano un’interpretazione estensiva che andasse al di là dei casi tassativamente previsti (tesi favorevole ai convenuti). Il Tribunale, pur ritenendo suggestivo tale ultimo orientamento, che si basava sul fatto che la rappresentazione non rispondeva più alla finalità di preservare la destinazione del patrimonio del de cuius nell’ambito della famiglia originaria di appartenenza, ma a quella di tutelare la famiglia del mancato successore, atteso che l’art. 468 c.c. prevede che la rappresentazione abbia luogo in favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che il rappresentato debba necessariamente essere figlio o fratello del defunto. Tuttavia la giurisprudenza dominante, alla quale doveva darsi continuità, riteneva che l’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, come prevista dagli artt. 467 e 468 cod. civ., fosse tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, di talché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non sia, nella linea retta, un figlio e, nella linea collaterale, fratello o sorella del defunto (v. Cass. n. 22840/2009, Cass. n. 3051/1994, Cass. n. 5077/1990, Cass. n. 1366/1975, Cass. n. 911/1946). Il Tribunale dichiarava quindi che gli unici eredi di erano, in parti uguali, i quattro attori quali unici figli viventi di , fratelli premorti alla de cuius.

E pertanto il patrimonio ereditario relitto dalla de cuius composto come risultato dagli atti di causa (documentazione e consulenza tecnica d’ufficio) rimaneva in comunione fra gli attori, che non avevano richiesto lo scioglimento (domanda proposta solo dai convenuti) e che avevano comunque dato atto dell’avvenuta liquidazione ante causam in loro favore delle somme già appartenute alla de cuius giacenti presso il Banco Popolare, filiale di .

parte di Banca  S.p.A. in relazione alle somme già appartenute alla de cuius giacenti presso la propria filiale di Zone” con accoglimento anche della relativa domanda di liquidazione in loro favore delle succitate somme in parti uguali.

Il Tribunale respingeva, invece, l’ulteriore domanda degli attori diretta alla condanna dell’istituto di credito al pagamento degli interessi legali ex D.L. n. 132/2014 e del maggior danno (peraltro soltanto allegato e non provato), non rinvenendosi obiettivi profili di illegittimità nel comportamento della convenuta banca attesa la situazione di incertezza determinatasi.

Per la controvertibilità della materia oggetto di causa, le spese di giudizio venivano compensate e quelle della c.t.u. venivano poste definitivamente a carico dei convenuti che avevano chiesto la divisione dei beni ereditari.

Con l’odierno appello, tramite l’Amministratore di RAGIONE_SOCIALE in proprio, , hanno impugnato davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Lucca.

Hanno sostenuto che la decisione impugnata fosse errata per aver il Tribunale mancato di applicare correttamente l’istituto giuridico della rappresentazione in linea collaterale ex art. 468 c.c., sostenendo che potesse ritenersi anche nella linea collaterale applicabile rappresentazione all’infinito ex art. 469 1° e 2°comma del c.c. Gli appellanti impugnavano, col terzo motivo appello, regolamentazione delle spese di giudizio operata dal Tribunale sostenendo che queste dovessero essere compensate, proprio per i rilevati contrasti esistenti nell’interpretazione della materia. sono costituiti in giudizio che hanno resistito all’appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto ed hanno proposto appello incidentale censurando la decisione del Tribunale nel punto in cui aveva dichiarato erroneamente inammissibile la loro domanda risarcitoria formulata nei confronti del Monte dei aschi di Siena e nel punto in cui aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio.

Si è costituita in giudizio anche che, sostanzialmente associandosi alle difese degli altri convenuti, ha resistito all’appello di cui ha chiesto reiezione nel merito, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Gli altri conventi non si son costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.

Svolta fase interinale/cautelare riguardante l’istanza sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l’udienza, fissata per la trattazione del merito dell’appello al giorno 22.5.2020, veniva rinviata d’ufficio al 7.2.203 ed ancora al 9.1.2024, udienza che si svolgeva in forma cartolare ed in cui le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito della memoria conclusionale e della eventuale replica. Primo e secondo motivo di appello principale.

Gli appellanti con i primi due motivi di appello (che possono essere trattati congiuntamente per le strette connessioni fra le questioni che pongono) hanno sostenuto che il Tribunale avesse errato nel calcolo dei gradi di parentela tra le parti rispetto alla de cuius e che la motivazione della sentenza appellata sarebbe errata perché basata su giurisprudenza che aveva regolato casi diversi da quello in esame, “non riferendosi ai rappresentanti ma ai soli chiamati” (v. comparsa appellanti, quanto al primo profilo, hanno sostenuto che l’errore in cui era incorso il Tribunale aveva riguardato il punto in cui aveva stabilito che gli attori erano parenti in linea collaterale di terzo grado con la defunta, mentre i convenuti lo erano in quarto e quinto grado. Quanto al restante profilo, secondo la tesi sostenuta, l’art. 468 c.c. avrebbe disciplinato le due ipotesi di rappresentazione, cioè quella in linea retta e quella collaterale, ma alle due fattispecie non si applicherebbero norme diverse, né l’art. 469 c.c. avrebbe operato alcuna distinzione nel punto in cui indica che “la rappresentazione ha luogo all’infinito”.

Nella fattispecie, in assenza di disposizioni testamentarie, i legittimi chiamati all’eredità erano i collaterali (fratello della de cuius), (sorelle della de cuius), tutti premorti a , ai quali, quindi ex lege non poteva che applicarsi la rappresentazione all’infinito.

Non esistendo un chiamato all’eredità da parte della de cuius, anche gli appellanti, in quanto superstiti dei loro genitori, figli di fratelli e sorelle premorti alla de cuius erano pertanto suoi eredi.

E quindi, andava applicato il principio, diverso da quello indicato dal Tribunale, di cui alla più recente sentenza della S.C. – ordinanza n. 964/2022 del 12.1.2022 – che come affermato dagli appellanti “ha detto espressamente che i nipoti, figli della figlia/o premorta del fratello o sorella del de cuius succedono per rappresentazione.

Il divieto vale solo per la testamentaria.

Nella lettura per esteso della suddetta ordinanza, la Suprema Corte ha scritto che per risolvere la questione giuridica occorre considerare che nella successione legittima, se il primo “chiamato all’eredità” è un fratello o sorella del de cuius, in caso di morte, gli succedono per rappresentazione i figli.

La infruttuosa chiamata all’eredità di un fratello/sorella del defunto, , più nel dettaglio, gli argomenti degli appellanti (testuali, in quanto non facilmente sintetizzabili):

“Dice espressamente la suddetta ordinanza n. 964/2022 che VERIFICATESI LE CONDIZIONI INIZIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE, la stessa ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti.

Chi cerca di negare ai nipoti il diritto di succedere commette l’errore giuridico di considerare come primo chiamato il figlio/figlia del fratello/sorella del de cuius.

E’ da tenere in considerazione che ai sensi dell’art. 467 c.c. c.1 la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi i cui in questi ultimi non possano o non vogliano accettare l’eredità o il legato.

Dunque i nipoti conseguono il diritto di succedere in luogo e nel grado del proprio genitore premorto, che a sua volta, sempre per rappresentazione, era subentrato nella chiamata in luogo e nel grado del fratello/ sorella del de cuius (primo chiamato alla successione, che legittima la successione di tutti i suoi discendenti per rappresentazione).

Tutte le sentenze della Corte di Cassazione che hanno escluso i nipoti dalla successione del figlio del fratello o della sorella del de cuius hanno riguardato il caso di petizioni di eredità avanzate da discendenti di nipoti, primi chiamati in quanto istituiti per testamento (cfr. sent. 22840/2009;

30551/2011 – entrambe richiamate nella sentenza qui impugnata) o discendenti del coniuge (cfr. sent. 5508/2012).

In presenza di una istituzione testamentaria, l’istituito diviene il primo chiamato all’eredità ed in quel caso, se sprovvisto della qualità di figlio o fratello o sorella del de cuius, non apre la via della rappresentazione dei suoi discendenti.

Le sentenze citate (anche nel nostro caso utilizzate da controparte e dal Giudice di prime cure) non mettono in discussione il fatto che, in presenza di successione ab intestato, ove vi sia un fratello premorto del de cuius, tutti i discendenti del fratello premorto gli succedono per rappresentazione (in quanto la condizione dell’essere il primo rappresentato figlio del fratello e/o della sorella del defunto è stata ab initio rispettata).

Nel caso di discendenti di nipoti istituiti per testamento o discendenti del coniuge, il loro diritto di succedere è stato escluso solo perché (nel caso dei nipoti) la istituzione testamentaria di essi come eredi ha impedito il percorso a fratello o sorella del defunto.

La differenziazione di situazioni in cui si trovano i discendenti dei nipoti per testamento e quelli che si trovano ad essere chiamati per successive vocazioni ereditarie ad intestato, singolarmente era stata messa in luce proprio da una sentenza del Tribunale di Lucca.

Sez. Unica 18.01.2018- composizione collegiale COGNOMECOGNOMECOGNOME che ripercorre tutta la disamina dell’istituto della rappresentazione, per escludere dall’applicazione della stessa solo i nipoti ex fratre istituiti con disposizione testamentaria.

Dice la sentenza del Tribunale di Lucca “è certamente innegabile che gli attori, figli di (premorta), a sua volta figlia del fratello della defunta (premorto), indubbiamente sarebbero stati chiamati a succedere per rappresentazione ove si fosse aperta la successione legittima, là dove, recependo l’orientamento dominante della giurisprudenza, non viene loro accordato il subingresso nel luogo e nel grado del loro ascendente, nipote ex frate, istituita per testamento”.

La conclusione che l’esclusione della rappresentazione riguarda soltanto i discendenti del nipote ex fratre istituito per testamento è rafforzata dalle altre considerazioni della sentenza del Tribunale di Lucca là dove dice “Si è cioè a dire che l’argomento in base al quale, rispetto alla successione legittima, i discendenti del nipote ex fratre premorto soggiacerebbero ad un trattamento deteriore nella successione testamentaria prevedente tra gli istituti il suddetto nipote omette di misurare adeguatamente il diverso atteggiarsi della rappresentazione per effetto del differente modo di essere del titolo della vocazione, legittima o testamentaria, giacchè nella successione legittima la designazione cade sempre sul figlio o sul fratello, là dove, nella successione testamentaria, la designazione di un soggetto estraneo al catalogo tassativo dei successibili rappresentabili giustifica una differente soluzione applicativa nel senso della inoperatività della rappresentazione. ” Gli odierni appellanti, nei propri atti difensivi di primo grado hanno basato la propria difesa proprio su questo concetto, ma il Giudicante di prime cure – che pure faceva parte del Collegio giudicante che ha emesso la sentenza del 2018 – non ha seguito o compreso ciò.

Del resto non deve nemmeno trarre in inganno – come invece è accaduto agli odierni appellati (che riportano tale frase più e più volte nei loro atti) ed al Giudice de Tribunale di del 2009 e del 2011 più volte citate in attui, si dice che “la rappresentazione non opera a favore dei soggetti non figli e/o fratelli del de cuius sia in caso di successione legittima che testamentaria” perché ciò è certamente vero ma solo in tutti i casi in cui il primo chiamato non sia un figlio o un fratello del de cuius!

E come più volte già detto, ciò avviene per istituzione testamentaria a favore di un soggetto privo delle suddette qualità o quando nella successione legittima manchino tali soggetti.

Il principio di diritto di cui sopra non confligge con la constatazione che in caso di successione legittima, ove vi sia un fratello e/o sorella del de cuius, anche se premorto, i discendenti dello stesso fratello premorto traggono da lui il diritto di succedere per rappresentazione in infinito.

Il discrimine, quindi, non è propriamente tra successione legittima o testamentaria, ma tra il verificarsi della condizione della presenza iniziale ( prima chiamata) di un figlio e/o fratello del de cuius, presenza iniziale che non si realizza mai quando un nipote ( o comunque un altro soggetto non figlio o fratello o sorella del de cuius) viene istituito per testamento, ma che si realizza sempre quando detta iniziale prima chiamata ab intestato di un figlio e/o di un fratello del de cuius è sempre presente. ” L’appello principale ripropone – in sostanza negli stessi termini di cui al giudizio di primo grado – la nota questione interpretativa insorta sull’istituto giuridico della rappresentazione in linea collaterale ex art. 468 c.c.

La Corte ritiene che, in primo luogo, non pare sussistente il dedotto errore del Tribunale nel calcolo dei gradi di parentela.

A seguito del decesso di , in assenza di disposizioni testamentarie, i legittimi chiamati all’eredità erano i collaterali (fratello della de cuius), (sorelle della de cuius) ed erano tutti a lei premorti.

Nella presente causa si discute, come premesso, di una successione per rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato, nel caso di specie fratello/sorella del defunto.

Gli originari attori sono, come incontestato, eredi per rappresentazione della , in quanto discendenti diretti di fratello e sorelle premorti alla de cuius che non aveva disposto dei suoi beni con testamento e non aveva eredi legittimi.

La loro posizione successoria è infatti determinata in base alla posizione del loro ascendente.

Gli appellanti principali:

sono figli di (deceduto nel 2007) quest’ultimo figlio di (fratello della de cuius e alla stessa premorto in data 3.2.1999);

II.

sono figli di (deceduto nel 2009), quest’ultimo figlio di (fratello della de cuius e alla stessa premorto in data 3.2.1999);

III.

sono figli di (nato il 05.6.1959 e deceduto il 04.10.2011), quest’ultimo figlio (deceduto nel 2007) quest’ultimo figlio di (fratello della de cuius e alla stessa premorto in data 03.02.1999);

IV.

sono figli di (deceduto il 12.03.2006), quest’ultimo figlio di sorella della de cuius sono figli di (deceduto il 06.12.2012) quest’ultimo figlio di (fratello della de cuius e alla stessa premorto in data 03.05.1999).

applicabile l’istituto della rappresentazione, in linea collaterale e ab intestato, nei confronti di coloro che non siano discendenti dei fratelli e/o delle sorelle della de cuius La posizione successoria oggetto di causa è quella prevista non per un rapporto diretto con il de cuius (vocazione diretta) ma stabilita ex lege per il rapporto che il successore ha con altra persona destinataria per legge di una vocazione antecedente, ma nei cui confronti si è verificata una circostanza impeditiva (la premorienza). Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, trattandosi questione che attiene alla rappresentazione in linea collaterale, gli originari attori – unitamente a – sono da considerarsi gli unici successori della defunta in quanto la normativa civilistica ammette quella rappresentazione limitatamente al secondo grado, cioè in favore dei figli dei fratelli o sorelle del de cuius e non oltre (gli appellanti, discendenti di collaterali di grado terzo e successivi, ritengono, essere anche loro eredi per rappresentazione). Va ritenuto che la norma ex art. 468 c.c. ha indicato con precisione sia i soggetti a cui favore opera la rappresentazione e che sono i discendenti, sia i soggetti che possono essere rappresentati nella linea collaterale (fratelli e sorelle).

L’interpretazione offerta al caso – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti – è conforme alla giurisprudenza invocata dal Tribunale, che afferma che l’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, come prevista dagli artt. 467 e 468 cod. civ., sia tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, talché non data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non sia, defunto (v. Cass. n. 22840/2009, Cass. n. 3051/1994, Cass. n. 5077/1990, Cass. n. 1366/1975, Cass. n. 911/1946). Vedi anche le conformi Sez. 2, Sentenza n. 55031 del 30/12/2011 citata dai convenuti nelle loro difese – “l’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 cod. civ., è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non sia, nella linea retta, un figlio e, nella linea collaterale, fratello o sorella del defunto (v. Cass., sentt. n. 22840 del 2009, n. 3051 del 1994, n. 5077 del 1990, n. 1366 del 1975, n.911 del 1946)” – tale sentenza ha disatteso un ricorso in cui si sostenevano sostanzialmente le medesime tesi degli appellanti principali – e Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 5/4/2012 – “L’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 cod. civ., tassativa, essendo risultato d’una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi. ” La Corte ritiene che vada aggiunto che argomenti a favore della contrarietà della giurisprudenza ora richiamata (soprattutto quella più risalente) ad ammettere che la norma ex art. 468 c.c. possa essere estesa oltre il campo di applicazione delimitato dalla lettera della stessa norma, si possono trarre anche guardando all’iter dei lavori parlamentari.

La possibilità di ammettere la rappresentazione anche quando l’istituito fosse un discendente da fratello o sorella del de cuius venne contemplata (nel progetto preliminare), poi esclusa per valutazioni di opportunità operate dal legislatore con riguardo alla linea collaterale, precisandosi che a rappresentazione poteva avere luogo, nell’ipotesi appunto della linea collaterale, “soltanto” a favore dei discendenti di fratelli e sorelle.

L‘istituto della rappresentazione, si è affermato, doveva per il suo fondamento e per la sua natura essere contenuto negli stretti limiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla Legge, a nulla rilevando che poi nel testo definitivo dell’articolo non sia stato conservato l’avverbio “soltanto” (v. Cassaz. 28.4.1962 n. 836).

Il Tribunale ha, peraltro, dato specificamente atto dell’esistenza di una tesi contraria alla scelta operata che muove dal presupposto che la ratio legis non sarebbe più quella “di preservare la destinazione del patrimonio del de cuius nell’ambito della famiglia originaria di appartenenza, ma a quella di tutelare la famiglia del mancato successore, atteso che l’art. 468 cc prevede che la rappresentazione abbia luogo in favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che il rappresentato debba necessariamente essere figlio o fratello del defunto”. Pur non potendosi negare l’esistenza di pronunce – isolate, invero – di segno contrario e di autorevole dottrina in favore della ricordata opinione divergente, in base alla quale è possibile un’interpretazione estensiva della normativa in parola sulla base dei medesimi argomenti richiamati (invero un po’ confusamente) nell’appello principale, la Corte non ritiene possibile superare la lettera della norma e pertanto i primi due motivi dell’appello principale sono da ritenersi infondati.

Terzo motivo dell’appello principale.

Per quanto concerne l’appello avverso il capo della decisione impugnata che a posto a carico degli appellanti le spese della CTU, la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del soccombenza, regola la materia (v. ad es. Cassazione , Sez. 3 – , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).

E’ innegabile che la CTU sia stata disposta unicamente perché causata dal fatto che i convenuti avevano introdotto in causa, sulla pretesa risultata infondata di essere anche loro eredi e quindi titolari pro quota dei beni relitti dalla de cuius, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, così determinando la necessità di una stima dei beni medesimi affidata a un esperto nominato dal giudice.

Appello incidentale.

Per quanto concerne l’appello incidentale, i convenuti hanno sostenuto che, con riguardo alla domanda risarcitoria rivolta nei confronti del Banca, di non aver introdotto in causa una domanda nuova, ma solo una domanda derivante dall’avvenuta riunione della causa da loro proposta con quella proposta da Quanto al rigetto della domanda, motivato dal primo giudice sulla base della carenza di profili di illegittimità nel comportamento della banca per l’incertezza obbiettiva sull’interpretazione dell’art. 468 c.c., gli appellanti incidentali hanno unicamente dedotto che si trattava di argomentazione in contraddizione con la parte della motivazione posta dal medesimo giudice a fondare l’accoglimento della domanda (cioè l’esistenza di una giurisprudenza uniforme e consolidata). Il comportamento della banca, definito illegittimo, avrebbe reso impossibile l’investimento del denaro giacente sui conti e titoli della de cuius, rimasto “bloccato”, oltre ad “aver tenuto i beni immobili oggetto della massa ereditaria nell’impossibilità di fatto di essere gestiti anche in modo fruttifero”.

Gli appellanti incidentali hanno censurato anche il capo della soccombenti, proprio per il richiamato orientamento uniforme e consolidato della giurisprudenza.

La Corte ritiene che, a prescindere dall’ammissibilità della domanda risarcitoria posta in primo grado e dalla relativa carenza di specificità ex art. 342 c.p.c., l’appello incidentale sia infondato.

La tesi si basa su una pretesa – ma insussistente – contraddizione ravvisata nella sentenza del Tribunale che, in effetti, dà atto non solo di un orientamento consolidato della giurisprudenza, in conformità del quale è stata poi definita la lite, ma ha mette anche bene in evidenza come la questione fosse dibattuta, principalmente in dottrina e comunque con pronunce difformi rese da vari giudici.

Quindi non risultano chiari i presupposti della invocata responsabilità della banca, con particolare riguardo a una pretesa condotta ostativa connotata da profili di sicura illegittimità nemmeno specificamente indicati.

E ciò a tacere del difetto di una prospettazione dei presupposti dell’invocata responsabilità risarcitoria da danno, per aver allegato del tutto genericamente una pretesa perdita di investimenti più fruttosi, collegata al fatto che il rifiuto della banca (giustificato, come detto, dal contenzioso in essere sulla qualità di erede pretesa anche dagli altri) avrebbe generato un danno in re ipsa.

Va poi ritenuta condivisibile anche la scelta del primo giudice di compensare le spese del giudizio, sulla base della ricordata controvertibilità della materia.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Spese del presente grado di giudizio.

Le spese seguono la soccombenza, ma va ritenuto che nei confronti dei soli convenuti , la soccombenza deli attori sia da considerarsi prevalente e non totale (attesa la reiezione reciproca), talché Corte ritiene ricorrano condizioni per disporre la compensazione tra le predette parti di 14to delle spese in questione attinenti il loro rapporto processuale.

Le spese tutte si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.

Trattandosi di impugnazioni respinte, ai sensi dell’art. 13, c. 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte degli appellanti principali, in solido tra di loro, sia da parte degli appellanti incidentali, in solido tra di loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.

PQM

Decidendo sull’appello principale e su quello incidentale come in atti proposti avverso la sentenza num. 11812019, emessa inter partes dal Tribunale di Lucca:

– RESPINGE l’appello principale proposto da tramite l’Amministratore di RAGIONE_SOCIALE , in proprio, – RESPINGE l’appello incidentale proposto da – CONDANNA gli appellanti in via principale a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida:

 quanto ai convenuti , in complessivi Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (somma costituente i 34ti delle spese totali, restando il rimanente quarto compensato).

 quanto alla convenuta , in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.

– DA’ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte degli appellanti principali, in solido tra di loro, sia da parte degli appellanti incidentali, in solido tra di loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Firenze, all’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.

Il Presidente rel. NOME. COGNOME Nota:

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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