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Codice Civile
Codice Penale

Successore a titolo particolare nel diritto controverso

Successore a titolo particolare nel diritto controverso, intervento volontario, posizione coincidente con quella del suo dante causa, litisconsorzio necessario.

Pubblicato il 24 August 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TRENTO
II Sezione Civile

La Corte d’Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 202/2019 pubblicata il 22/08/2019

nella causa civile iscritta al numero di R.G. /2018 promossa da: BANCA XXX (cod. fisc. e partita iva), rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

APPELLANTE

CONTRO
YYY (c.f.),

ZZZ (c.f.),

KKK (c.f.), JJJ (c.f.), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. elettivamente domiciliati in

APPELLATI, APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE

e nei confronti della:

CASSA HHH (c.f.: ) rappresentata e difesa dall’Avv. con domicilio eletto in

APPELLATA

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE XXX:

Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria: nel merito: in parziale riforma della sentenza n. /2018, datata 29.3.2018, depositata in data 5.4.2018, resa dal G.U. del Tribunale di Trento – dott. – nel procedimento R.G. n. /2013 promosso dai signori YYY, ZZZ, JJJ e KKK nei confronti di Cassa HHH e con l’intervento di Banca XXX e limitatamente ai capi della sentenza di I grado che hanno revocato il decreto ingiuntivo opposto, hanno disposto la cancellazione della ipoteca giudiziale (seppure all’esito del passaggio in giudicato della sentenza gravata) e hanno, comunque, respinto le domande formulate da Banca XXX (quanto meno quella principale) e compensato le spese di lite, accogliere in toto il proposto appello per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l’effetto: “nel merito: accogliere le conclusioni tutte rassegnate dalla Cassa HHH in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.1.2014, respingendo – per l’effetto – l’opposizione svolta dai signori YYY, ZZZ, KKK e JJJ, siccome infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa e defatigatoria, per le ragioni tutte esposte in atti, confermando il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. /2013, provvisoriamente esecutivo, depositato in data 20.8.2013, del Tribunale di Trento e la garanzia ipotecaria iscritta in forza dello stesso di data reg. gen. n. e reg. part. n. presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
”. Spese ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.

DI PARTE APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE, signori YYY, ZZZ, KKK E JJJ

“I) rigettarsi l’appello proposto dalla Banca XXX, in quanto infondato sia in fatto, che in diritto; IIa) nel merito, in via preliminare: dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trento ad emettere il decreto ingiuntivo n. /13 Ing., del 20.08.2013, a favore del Tribunale di Venezia, e per l’effetto revocare e/o annullare il predetto decreto ingiuntivo; IIb) nel merito: accertato, per le motivazioni esposte nel presente atto, che i signori YYY, ZZZ, KKK e JJJ, non sono debitori della Cassa HHH, della somma di € 1.878.958,54, azionata nel decreto ingiuntivo n./13 Ing., del 20.08.2013, revocare e/o annullare definitivamente il predetto decreto ingiuntivo; IIc) nel merito, accertare e dichiarare che il tasso d’interesse stabilito nell’art.5 del contratto di mutuo è usuraio, con violazione dell’art.644 c.p., 1815 c.c. e della legge n.108/96, in quanto superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge n.108/96 nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di mutuo del 27.10.2005, che, conseguentemente, la clausola inserita nell’art.5 del contratto di mutuo è nulla e che, in relazione al predetto contratto di mutuo, non sono dovuti interessi dai signori YYY, ZZZ, KKK, JJJ; IId) nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 27.10.2005 si è trasformato a titolo gratuito, per effetto della nullità della clausola che indicava l’ammontare degli interessi, ex art.1815 c.c. e che le somme già versate dai signori YYY, ZZZ, KKK, JJJ, alla Cassa HHH, devono essere imputate esclusivamente in conto capitale; IIe) nel merito, accertare e dichiarare che il recesso dal contratto di mutuo del 27.10.2005, operato dalla Cassa HHH è illegittimo; IIf) nel merito, annullare l’atto ricognitivo di debito del 29.09.2011 (Rep. n. – Notaio Dott.), per illiceità della causa e/o dei motivi, poiché stipulato al fine di eludere norme imperative, quindi, in frode alla legge; in subordine, annullare l’atto ricognitivo di debito del 29.09.2011, poiché viziato da errore in capo ai signori YYY, ZZZ, KKK e JJJ, e/o da dolo in capo alla Cassa HHH; in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità delle clausole che definiscono il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e/o condizione praticati nell’atto ricognitivo del debito, per tutte le motivazione esposte nel presente atto ed, in particolare, per violazione degli artt.117 e 120 T.U.B e degli artt.1283, 1284 e 1346 C.c.; IIg) ancora nel merito, accertare e dichiarare che la segnalazione effettua dalla Cassa HHH, alla HHH dei Rischi, è illegittima e ordinarne la cancellazione; IIh) ancora nel merito, in via subordinata al punto IIc), accertare e dichiarare che il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e/o condizione praticati nel contratto di mutuo del 27.10.2005 non sono ivi indicati e/o che vi è stata violazione delle prescrizioni contenute nell’art.117 T.U.B. e/o che sussiste nullità delle clausole del mutuo che definiscono gl’interessi, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto ed, in particolare, per violazione degli artt.117 e 120 T.U.B e degli artt.1283, 1284 e 1346 C.c., e che, conseguentemente, al contratto di mutuo deve essere applicato il tasso d’interesse legale o quello definito dal comma 7 dell’art.117 T.U.B. e che le somme già versate dai signori YYY, ZZZ, KKK, JJJ devono essere imputate in conto capitale ed interessi come ricalcolati; IIi) ancora nel merito, in via subordinata ai punti IIc) e IId), accertare e dichiarare, che nel contratto di mutuo del 27.10.2005 sono stati pattuiti ed addebitati interessi moratori usurari, accertando e dichiarando la nullità della clausola che definisce l’interesse moratorio e che quanto già pagato a tale titolo dai signori YYY, ZZZ, KKK, JJJ sia imputato in conto capitale e interessi; IIl) rigettarsi le domande formulate dalla Cassa HHH nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.01.2014 e quelle formulate dalla Banca XXX in amministrazione straordinaria nell’atto d’intervento volontario depositato il 22.01.2014. IV) con vittoria di compensi e spese, legali e peritali, di entrambi i gradi di giudizio.

Di parte appellata CASSA HHH:

“Accogliere il gravame proposto da Banca XXX e: confermato il decreto ingiuntivo n. /13 emesso dal Tribunale di Trento in data 20 agosto 2013, condannare KKK [(codice fiscale), residente in; ZZZ [(codice fiscale), residente in]; YYY [residente in]; e JJJ [(codice fiscale), residente in], in via solidale tra loro, a corrispondere all’esponente Cassa HHH (rectius al suo successore ex art. 111 c.p.c. Banca XXX), in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.878.958,54=, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi dal 26 luglio 2013 al saldo ed oltre al compenso del professionista per la procedura monitoria come liquidato nel decreto ingiuntivo; rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa; b) rigettare l’appello incidentale proposto dai Signori YYY, ZZZ, JJJ, KKK e le domande tutte formulate dai medesimi, in quanto infondate; c) con rifusione delle spese di lite;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 7 agosto 2013, la Cassa HHH chiedeva al Tribunale di Trento di voler ingiungere il pagamento ai signori YYY, ZZZ, KKK e JJJ, della complessiva somma di €.1.878.958,54 oltre interessi maturati e maturandi dal 26 luglio 2013, per il mancato pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di mutuo fondiario del 27 ottobre 2005 stipulato con atto in Notar e del successivo atto di ricognizione di debito e modifica del tasso di interesse del 29 settembre 2011 sempre ai rogiti del Notaio.

Il decreto provvisoriamente esecutivo, emesso in data 20 agosto 2013, era contraddistinto con il numero /13 e veniva opposto dai signori YYY, ZZZ, JJJ, KKK con atto di citazione del 21 ottobre 2013. Con il predetto atto, gli opponenti, nel contestare la fondatezza delle ragioni creditorie, chiedevano tra le altre cose:

– in via preliminare la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;

– sempre in via preliminare, nel merito, che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia;

– in ogni caso, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo per la nullità del tasso di interesse stabilito nell’art.5 del contratto di mutuo, e, comunque, dichiarare l’illegittimità del recesso dal mutuo esercitato dalla Cassa HHH; annullare l’atto ricognitivo del 29 settembre 2011 per illiceità della causa, dichiarare che il contratto di mutuo si è trasformato in mutuo gratuito e, per l’effetto, accertare e dichiarare che la somma versata dai YYY, ZZZ, KKK, JJJ – pari ad €.664.226,84 – debba essere imputata in conto capitale.

Si costituiva la Cassa HHH con comparsa di costituzione chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con comparsa di intervento volontario ex artt. 111 e 105 c.p.c. si costituiva in giudizio la Banca XXX, quale fideiussore dei signor YYY, ZZZ, JJJ, KKK, la quale, nel dare atto di aver corrisposto alla Cassa HHH tutto quanto dovuto dai signori YYY, ZZZ, JJJ, KKK in forza dell’opposto decreto ingiuntivo, chiedeva in via principale di respingere tutte le eccezioni e difese formulate dagli ingiunti e, solo in via subordinata, nell’ipotesi di riforma del decreto ingiuntivo, la condanna della Cassa HHH a restituire l’eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle accertate in corso di causa.

Espletata la CTU contabile, il Tribunale pronunciava la sentenza numero /2018 con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto ordinando la cancellazione dell’ipoteca al passaggio in giudicato della sentenza, respingeva l’opposizione proposta dai signori YYY, ZZZ, JJJ, KKK e le domande avanzate da Banca XXX e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della sola Cassa HHH e compensando le spese tra le restanti parti.

Con atto di appello ritualmente notificato, Banca XXX impugnava la sentenza con quattro motivi che saranno di seguito trattati, chiedendo la parziale riforma del provvedimento impugnato.

Si costituivano i signori YYY, ZZZ, JJJ, KKK con comparsa di costituzione con appello incidentale, chiedendo il rigetto dell’appello proposto dalla Banca XXX e riproponendo in via incidentale tutte le richieste avanzate dinanzi al primo giudice.

Si costituiva, altresì, la Cassa HHH chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto da Banca XXX.

All’udienza del 12 marzo 2019 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto da Banca XXX deve ritenersi fondato.

Per chiarezza espositiva, è opportuno affrontare preliminarmente l’appello incidentale proposto dai YYY, ZZZ, JJJ, KKK, da ritenersi in massima parte inammissibile per violazione dell’art.342 c.p.c.

Con il primo motivo, gli appellanti incidentali reiterano l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento indicando quale Foro competente quello di Venezia. A sostegno dello stesso, i YYY, ZZZ, JJJ, KKK asseriscono di aver stipulato il contratto di mutuo per soddisfare esigenze personali e non per l’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta dalla *** s.r.l. di cui gli stessi sono soci. Avrebbe errato, pertanto, il Tribunale a non riconoscere agli opponenti la qualità di Consumatori ed a non dichiarare la vessatorietà dell’art.9 dell’atto ricognitivo sottoscritto tra le parti.

Il motivo deve ritenersi infondato.

Ai sensi dell’art.3 del Codice al Consumo, per “consumatore” deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Ebbene, al fine di stabilire lo status di consumatore bisogna anche fare riferimento sia al ruolo che tale soggetto assume all’interno del contratto da stipulare sia alla natura, al valore ed alle finalità del contratto medesimo.

Nel contratto di mutuo del 27 ottobre 2005, i YYY, ZZZ, JJJ, KKK, nel qualificarsi come imprenditori, hanno espressamente riconosciuto di non rivestire la qualità di consumatori ai sensi dell’art.25 della L.52/1996 e succ.mod. (pag.1 contratto di mutuo).

Inoltre, come rilevato anche dal primo giudice, non può non essere tenuta in considerazione la circostanza che, con il contratto di mutuo, gli odierni appellanti incidentali ebbero a richiedere il considerevole importo di €.2.500.000,00, somma questa difficilmente compatibile con l’esigenza tipica del “consumatore”.

Ne consegue che la clausola contenuta nell’articolo addizionale del contratto di mutuo, deve intendersi come un semplice refuso atteso che, si ribadisce, in precedenza i YYY, ZZZ, JJJ, KKK hanno espressamente riconosciuto di non rivestire la qualità di consumatori.

E, del resto, con l’atto ricognitivo di debito del 29 settembre 2011, stipulato per atto pubblico in Notar Rep., le parti hanno espressamente previsto che “per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione risoluzione del presente atto o comunque ad essa relativa, nonché del Contratto, sarà esclusivamente competente (nei limiti di legge) il Foro di Trento..”. Anche in tale atto, per inciso, i YYY, ZZZ, JJJ, KKK si definivano “imprenditori”.

In ogni caso, in considerazione di quanto sopra, era onere degli opponenti dimostrare di aver richiesto un mutuo di così rilevante importo (€.2.500.000,00) per scopi estranei alla propria attività di imprenditori, non essendo sufficiente al riguardo la semplice asserzione verbale di aver contratto il mutuo “per esigenze di liquidità personale”.

Foro competente, comunque, deve ritenersi quello di Trento in quanto, avendo la Cassa HHH la sede in Trento, ai sensi dell’art.20 c.p.c., l’obbligazione oggetto di causa andava adempiuta presso il domicilio del creditore.

Il secondo (“Nullità della clausola che stabilisce gli interessi del contratto di mutuo per superamento del tasso usurario”) ed il terzo (Erroneità dei criteri e dei calcoli eseguiti nella consulenza tecnica d’ufficio fatti propri dal Giudice di prime cure. Nullità della consulenza tecnica d’ufficio”) motivo di appello, così come articolati, devono ritenersi inammissibili ex art.342 c.p.c.

L’art.342 c.p.c., infatti, impone che l’impugnazione debba chiaramente individuare le questioni e le parti oggetto di contestazione della sentenza appellata e, contestualmente, muovere le relative doglianze con argomentazioni idonee a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

Ebbene, con entrambi i motivi, gli appellanti incidentali si sono limitati a riproporre e copiare le medesime difese contenute nella comparsa conclusionale del 29 dicembre 2017 (cfr. pag.13 e seguenti della comparsa conclusionale in primo grado) nonché con le osservazioni autorizzate alla bozza della CTU, senza muovere alcuna specifica censura alla decisione del primo giudice.

Ferma ed evidente l’inammissibilità dei citati motivi di gravame, per completezza si rileva che la CTU espletata dinanzi al Tribunale, all’esito dei conteggi eseguiti, ha escluso l’usurarietà originaria del contratto di mutuo. Ed invero, il consulente tecnico ha correttamente espletato il mandato conferito all’esito del quale ha accertato che il Tasso Effettivo Globale annuo applicato al contratto di mutuo si è sempre mantenuto al di sotto della soglia di usura al tempo vigente pari al 5,73%.

In ogni caso si rileva che, come da ultimo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Tanto gli interessi compensativi, quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d’un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione … Il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia” (in questo senso Cass.Civ. Sez.III, 30/10/2018 nr.27442, prodotta dagli appellanti incidentali all’udienza di precisazione delle conclusioni).

A ben leggere sia la CTU che la relazione integrativa del 27 febbraio 2017, si constata che il consulente, nell’escludere l’usurarietà del contratto di mutuo, ha tenuto conto di tale principio atteso che questi, prima di eseguire i conteggi, ha premesso che “il tasso corrispettivo è applicato, secondo il piano di ammortamento, all’intero debito residuo, determinato rata dopo rata, nel corso di tutto il periodo contrattualmente previsto. Il tasso di mora è invece applicato alla rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della stessa, periodo nel quale a detta rata non è più applicato il tasso corrispettivo”.

In ogni caso, l’eliminazione degli interessi di mora usurari ex art.1815 c.c. comma 2, non può in alcun modo comportare l’eliminazione dell’onerosità del contratto di mutuo oggetto di causa, ritenendosi che la predetta norma debba essere limitata alla nullità delle singole clausole che determinano gli interessi moratori. Ed invero, la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c., non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano (in questo senso Cass., sez. I civ., ord. n. 21470 del 15 settembre 2017 che, pur riferita alla fattispecie del superamento del tasso soglia con riferimento all’extra fido esprime un principio da ritenersi applicabile anche al caso in esame).

In ogni caso, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, il CTU ha accertato che la Cassa HHH ha “correttamente contabilizzato tutti i pagamenti di parte YYY, ZZZ, JJJ, KKK dopo la sottoscrizione dell’atto ricognitivo di debito”.

Con l’ulteriore motivo di censura, viene eccepita la “Nullità della clausola che stabilisce gli interessi del contratto di mutuo per violazione dell’art.117 T.U.B. e 1346 c.c.”. A dire dei YYY, ZZZ, JJJ, KKK, il primo giudice non avrebbe adeguatamente motivato la ragione per la quale il contratto di mutuo stipulato tra le parti è stato ritenuto conforme al dettato degli articoli 1346 c.c. e 117 TUB atteso che lo stesso nulla prevederebbe in relazione alle modalità di calcolo delle rate ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento.

Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.

Come ben argomentato dal primo giudice, l’art.4 del contratto di mutuo prevede espressamente che “la parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 15 .. mediante il pagamento di n.60 rate trimestrali … al tasso di interesse indicato nel successivo art.5 … dell’importo unitario di €.54.856,09 … come da piano di ammortamento che si allega a questo atto sotto la lettera “C”..”. Il successivo art.5 prevede che “il tasso di interesse nominale annuo, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, è dato dall’Euribor a 6 mesi, media mese precedente al trimestre di riferimento maggiorato di 1,60 punti percentuali, arrotondato ai cinque centesimi superiori, pagabile in via posticipata, con conteggio 360 giorni. In ogni caso, il tasso calcolato come sopra non potrà mai essere inferiore alla soglia minima del 3,75%…”. Il piano di ammortamento allegato al contratto, da ritenersi dimostrativo attesa l’impossibilità di determinare a priori l’andamento del dato Euribor, indica chiaramente sia l’importo delle rate, che la quota capitale, la quota interessi ed il debito residuo allo scadere di ciascuna rata.

Ne consegue, pertanto, che nel contratto è chiaramente indicato il meccanismo di calcolo del finanziamento tanto è che il CTU ha correttamente osservato che “il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sotto la lettera “C”… prevede chiaramente che l’ammortamento avvenga secondo il metodo a rate costanti”.

Con ulteriore motivo di appello, viene censurata la sentenza appellata per omessa pronuncia in ordine alla “Nullità della clausola che stabilisce gli interessi moratori per violazione degli artt.1283 c.c. e 120 T.U.B.”.

Il mutuo oggetto di causa è stato stipulato il 27 ottobre 2005, vale a dire sotto il regime dell’art.3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, che autorizzava “la produzione di interessi sugli interessi maturati” e, pertanto, per tali contratti, sulle rate insolute era (ed è) ammesso il decorso di interessi moratori da calcolare sull’intero importo della rate, con l’unica precisazione che gli interessi così calcolati (interessi moratori calcolati anche sugli interessi corrispettivi) non possono produrre a loro volta interessi. In ogni caso, come correttamente rilevato dalla difesa della Cassa HHH, il predetto contratto di mutuo è stato risolto il 12 giugno 2013 e, quindi, in epoca antecedente la nuova formulazione dell’art.120 TUB (entrata in vigore il 1 gennaio 2014).

Parimenti deve ritenersi infondata la medesima eccezione mossa con riferimento all’art.4 dell’Atto Ricognitivo. Ed invero, con il citato atto, i YYY, ZZZ, JJJ, KKK si sono riconosciuti debitori per la somma di €.1.898.932,33, importo questo relativo solo al debito residuo in linea capitale alla data di sottoscrizione del richiamato atto e non anche agli interessi.

Anche l’ulteriore motivo dell’appello incidentale, relativo alla “illegittimità del recesso dal contratto di mutuo operato dalla Cassa HHH” deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art.342 cpc. Ed invero, anche in questo caso, non viene mossa alcuna meritevole censura alla pronuncia resa dal Tribunale essendosi limitata la parte a riproporre le medesime argomentazioni dedotte in primo grado.

In ogni caso, si rileva che la CTU ha accertato che alla data di risoluzione del contratto (12 giugno 2013) gli opponenti erano effettivamente inadempienti e, pertanto, legittimamente la Cassa HHH si è avvalsa della clausola che prevedeva la risoluzione del contratto (art.8 contratto di muto ed art.10 del capitolato allegato).

Con altra censura, da ritenersi anch’essa inammissibile per violazione dell’art.342 cpc, viene eccepita la nullità dell’atto ricognitivo di debito. Anche in questo caso, infatti, la parte si limita a riproporre le medesime argomentazione mosse con la comparsa conclusionale non muovendo alcuna critica alla corretta decisione del primo giudice.

Da quanto sopra, ne consegue che anche i due ultimi motivi di appello incidentale, relativi rispettivamente alla “illegittima segnalazione dei signori YYY, ZZZ, JJJ, KKK in Centrale Rischi” ed alla erronea statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, devono ritenersi infondati atteso che è stato pacificamente accertato sia il credito della Cassa HHH, sia la legittimità della risoluzione del contratto di mutuo e sia l’infondatezza dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.

Si può, quindi, procedere con l’esame dei primi due motivi di appello di Banca XXX, il primo relativo alla “Riforma del capo della sentenza gravata che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in forza del sopravvenuto pagamento della somma ingiunta (da parte del fideiussore). Travisamento dei fatti e dell’istituto della surrogazione legale del fideiussore ex art.1203 n.3 c.c.: errata applicazione del principio di diritto di cui alle Sezioni Unite n.7448 del 1993” ed il secondo: “sulla riforma del capo della sentenza gravata che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in forza del sopravvenuto pagamento della somma ingiunta (da parte del fideiussore). Omessa applicazione dell’istituto della successione a titolo particolare del diritto controverso per effetto della surrogazione legale del fideiussore ex art.1203 n.3 c.c.”.

I predetti motivi possono essere trattati congiuntamente stante la diretta connessione tra gli stessi.

Con il predetto motivo di gravame, l’appellante sostiene che il Tribunale è incorso in errore laddove ha revocato il decreto ingiuntivo opposto atteso l’intervenuto pagamento da parte del fideiussore.

La censura è fondata.

Come accennato in fatto, a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato tra la Cassa HHH ed i YYY, ZZZ, JJJ, KKK, oltre ad essere stata concessa una ipoteca volontaria su alcuni cespiti immobiliari di proprietà dei mutuatari, veniva prestata fideiussione a prima richiesta dalla *** (oggi Banca XXX) per un importo pari all’intero credito vantato in ragione del contratto di mutuo.

Tale fideiussione veniva confermata anche in sede dell’atto ricognitivo del 29 settembre 2011.

Successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, la *** (oggi Banca XXX) corrispondeva alla Cassa HHH la complessiva somma di euro 1.912.511,60 e, con atto del 17 ottobre 2013 del Notaio Rep., veniva rilasciata quietanza di pagamento con surroga ipotecaria che veniva annotata il 23 ottobre 2013.

Conseguentemente, la ***, oggi Banca XXX, con comparsa di intervento volontario ex art.111 e 105 c.p.c. si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai YYY, ZZZ, JJJ, KKK, reiterando le medesime conclusioni della Cassa HHH.

In considerazione dell’intervenuto pagamento da parte del fideiussore dell’importo portato dal decreto ingiuntivo, il primo giudice, nel rigettare integralmente “l’opposizione e .. tutte le domande proposte di YYY, ZZZ, JJJ, KKK”, revocava il decreto ingiuntivo opposto e ciò in forza del principio secondo cui: “l’intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, comporta necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo medesimo.

In realtà il predetto principio può trovare esclusiva applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il pagamento venga effettuato direttamente dal debitore principale.

Nel caso che ci occupa, invece, il pagamento è avvenuto da parte del fideiussore, realizzandosi così una ipotesi di surroga legale ex art.1203 c.c.

Nella fattispecie in esame, inoltre, l’odierna appellante, procedeva ad effettuare il pagamento dell’importo indicato nel decreto ingiuntivo non in modo spontaneo ma su espressa richiesta della Cassa HHH, tanto è che con atto in Notar del 17 ottobre 2013 veniva rilasciata una quietanza di pagamento con surroga ipotecaria.

Ne consegue, quindi, che Banca XXX poteva agire in via surrogatoria contro il debitore, ai sensi dell’art. 1949 c.c. e, pertanto, intervenire nel giudizio. Con il pagamento dell’importo del decreto ingiuntivo, in buona sostanza, Banca XXX è subentrata in tutti i diritti della Cassa HHH.

Da ciò consegue che sul punto risulta errata la decisione del primo giudice, il quale ha ritenuto che fosse estinta l’ingiunzione di pagamento.

Correttamente, pertanto, Banca XXX si è costituita nel giudizio di opposizione con la comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che con la medesima comparsa, in via estremamente subordinata, e per mero tuziorismo difensivo, sia stata chiesta la condanna della Cassa HHH al pagamento dell’eventuale differenza tra la somma corrisposta in sede di escussione della fideiussione e quella eventualmente accertata all’esito del giudizio di opposizione.
Si richiama, al riguardo, l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo “il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento – che è regolato dall’art. 111 c.p.c. e non dall’art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario – non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (v. di recente Cass. 28/07/2017, n.18767; Cass. 1/09/2006, n. 18937); ne consegue che tale successione espone il successore a titolo particolare nel diritto controverso, indipendentemente dall’estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (v. Cass. 13/07/2007, n. 15674, pronunciata proprio in relazione ad una fattispecie in tema di opposizione a d.i. nella quale il credito portato dal d.i. era stato ceduto dalla società opposta e nel caso ivi esaminato la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell’opposto decreto; v. anche Cass. 27/02/2002, n. 2889; Cass. 11/05/2007, n. 10876; Cass. 17/03/2009, n. 6444) (in questo senso Cass.Civ. Sez.VI, 11/05/2018 n.11391).

Logico corollario delle superiori premesse, considerato anche che l’opposizione spiegata dai YYY, ZZZ, JJJ, KKK era stata integralmente rigettata dal primo giudice il quale aveva revocato il decreto ingiuntivo con una decisione errata, è che, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, il decreto ingiuntivo n. /2013 emesso dal Tribunale di Trento deve essere confermato, seppur a favore di Banca XXX soc.coop in virtù della surroga di cui si è detto.

Conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo di appello, deve essere riformata la sentenza del primo giudice nella parte in cui è stata disposta la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo opposto.

SPESE DI CAUSA.

In ordine alle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (in questo senso Cass.Civ. Sez. 6, ord. 18 marzo 2014, n.6259).

Considerato l’integrale rigetto di tutte le domanda proposte dai YYY, ZZZ, JJJ, KKK sia dinanzi al primo giudice che nel presente grado di giudizio, avuto riguardo all’esito della controversia ed alla identità delle posizioni processuali tra Cassa HHH e Banca XXX, appare equo compensare le spese del doppio grado di lite tra entrambi gli Istituti di Credito, e condannare i signori YYY, ZZZ, JJJ e KKK, in solido, alle spese del doppio grado di giudizio che, ai sensi del d. m. 55/2014, si liquidano in favore della Banca XXX soc.coop e della Cassa HHH, da considerarsi un’unica parte essendosi costituiti con la medesima posizione processuale e non ravvisandosi motivi per l’aumento del compenso unico, aumento peraltro neppure richiesto, per il primo grado in Euro 36.145,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva e per il presente grado in Euro 22.917,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15/, cpa ed iva ed oltre la spese del contributo unificato corrisposto dall’appellante.

Considerato l’integrale rigetto dell’impugnazione incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla L.24/12/2012 n.228, per il versamento, da parte dell’ appellante incidentale signori YYY, ZZZ, JJJ e KKK, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione principale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa civile /2018 R.G., in parziale riforma della sentenza /2018 del Tribunale di Trento pubblicata il 5 aprile 2018, così provvede:

Accoglie l’appello e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento depositato il 20 agosto 2013 e distinto con il numero /2013 a favore di Banca XXX soc.coop in forza della surroga per atto in Notaio del 17/10/2013 Rep.;

Condanna YYY, ZZZ, JJJ e KKK, in solido, a rifondere alla Banca XXX soc.coop e Cassa HHH, considerati unitariamente come precisato in motivazione, alle spese che liquida per il primo grado in Euro 36.145,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva e per il presente grado in Euro 22.917,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15/, cpa ed iva ed oltre la spese del contributo unificato corrisposto dall’appellante;

Compensa le spese tra la Banca XXX soc.coop e Cassa HHH;

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellante incidentale, signori YYY, ZZZ, JJJ e KKK, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione principale.

Trento, 25 giugno 2019

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

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