REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile – nella persona del dr., in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENTENZA n. 18427/2020 pubblicata il 22/12/2020
nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017 avente ad oggetto: giudizio di merito post opposizione ex art. 615 co I c.p.c., e vertente
TRA
XXX, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all’atto introduttivo, dall’Avv., presso il cui studio in elett.te domicilia
ATTORE
E
YYY S.p.A., in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dal presso il cui studio elett.te domicilia in
CONVENUTO
E
ZZZ S.p.A., e per essa KKK S.p.A., in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall’Avv. presso il cui studio in elett.te domicilia
CONVENUTO
E
JJJ S.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. presso il cui studio in elett.te domiciliata
CONVENUTO
E
Condominio QQQ, in pers. dell’Amm.re p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’ Avv., presso il cui studio in elett.te domicilia
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate per l’udienza del 9.6.020 ai sensi dell’art. 23 d.l. 137/20 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione spiegato ai sensi dell’art. 615 co. II c.p.c., XXX, in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. chiedeva sospendersi quest’ultima, azionata in forza di mutuo fondiario stipulato in data 28.3.2007 con la Banca ***.
Rigettata l’istanza di sospensiva e concessi i termini per l’introduzione del giudizio di merito, quest’ultimo veniva appunto introdotto dal XXX che chiedeva dichiararsi, alla luce delle medesime doglianze già formulate in sede cautelare, la nullità, totale o parziale, del pignoramento fondante la suindicata procedura.
Si costituivano i creditori in epigrafe indicati che chiedevano il rigetto della domanda attrice; rimanevano invece contumaci gli altri.
A fondamento della domanda, il XXX eccepiva che nulla era più dovuto alla banca mutuante perché la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG sarebbe nulla perché la banca non avrebbe inserito nel relativo computo il costo della polizza assicurativa obbligatoria: di qui scaturirebbe un indebito pagamento in favore della banca e la nullità del pignoramento perché azionato sull’erroneo presupposto del mancato pagamento di 18 rate di mutuo.
Ciò premesso, la domanda attrice è apertamente infondata.
L’istituto bancario mutuante ha documentalmente provato ( doc. 5 e 6 della relativa produzione) che il costo della polizza è stato inserito nel calcolo del TAEG in quanto obbligatoria, laddove non sono stati inseriti gli importi relativi ad altre voci di spese perché proprie di tutte le operazioni bancarie e non strettamente connesse all’erogazione del mutuo.
In ogni caso, “ l’errata indicazione del TAEG non comporta l’invalidità del contratto e non rientra tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell’art. 117 T.U.B.. Infatti, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l’effettivo costo del finanziamento richiesto e pertanto, non rientra tra i tassi di interesse nè tra le condizioni economiche del contratto di mutuo “ ( tra le tante, Tribunale Chieti, 04/11/2019, n.692; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Monza sez. I, 02/05/2019, n.1004; Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n.2108)
Di qui l’infondatezza della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza da liquidarsi nella misura di cui al dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna parte attrice al rimborso, in favore di ciascuna delle controparti costituite, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 6738,00 oltre spese generali e accessori come per legge
Roma, 22.12.2020 Il G.U.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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