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Codice Civile
Codice Penale

Terzo trasportato e Fondo Vittime della Strada

Un terzo trasportato su un veicolo non assicurato e circolante illegalmente può ottenere il risarcimento dal Fondo Vittime della Strada solo se dimostra di essere stato trasportato contro la propria volontà o di essere inconsapevole della circolazione illegale.

Pubblicato il 13 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1279/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

Sentenza N._1195_2024_- N._R.G._00001279_2017 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_06_09_2024

nella causa civile iscritta al n. 1279 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017, avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da violazione delle norme sulla circolazione stradale” Tra (C.F. , nata in Albania il 17/01/1994, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, INDIRIZZO come da procura in calce all’atto di citazione Attrice (P.I. , quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, INDIRIZZO come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione C.F. ha convenuto in giudizio quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in INDIRIZZO nel Comune di Bologna, il 26/11/2011, alle ore 13.40, tra il motociclo RAGIONE_SOCIALE, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà di condotto da , su cui si trovava l’attrice quale trasportata, e l’autovettura Peugeot TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, condotta dal proprietario Ha rappresentato l’attrice che, in conseguenza del sinistro, riportava gravi lesioni che richiedevano il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, ove veniva riscontrata la frattura del III medio radio sinistro, e, in data 28/07/2011, il ricovero all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, presso cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi del radio con placca. Ha poi dedotto che, a seguito della formulazione di richiesta risarcitoria indirizzata alla compagnia assicurativa del motociclo su cui era trasportata, apprendeva che il medesimo era privo di polizza assicurativa dal giorno precedente al sinistro, essendo stato disposto lo storno della copertura assicurativa stante la denuncia di furto da parte del proprietario del motociclo e di essersi quindi rivolta – senza esito – al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Dopo aver rappresentato di aver promosso la procedura di negoziazione assistita, ha chiesto, ai sensi dell’art. 283 comma 1 lett d) del codice delle assicurazioni private, la condanna di quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 50.076,10.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sull’assunto che non vi sarebbe prova che la circolazione del motociclo avveniva contro la volontà del proprietario, non essendo tale circostanza ricavabile dalla mera denuncia di furto e dovendosi, quindi, ritenere sussistente la responsabilità del conducente o del proprietario del veicolo.

Ha pertanto sostenuto che il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario nel giudizio, chiedendo di estendere il contraddittorio nei suoi confronti e lamentando la responsabilità di quest’ultimo per non aver impedito la circolazione del motociclo.

Ha poi escluso il diritto al risarcimento del danno in capo a ai sensi dell’art. 283 C.d.
RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la medesima fosse a conoscenza della circolazione illegale del mezzo e ha contestato l’ammontare dei danni richiesti dall’attrice.

Con ordinanza del 22/06/2017, il precedente Giudice istruttore, rigettata l’istanza di estensione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, ha assegnato i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6, n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo testimoni e interrogatorio formale dell’attrice, oltre che mediante acquisizione degli atti relativi al procedimento penale instaurato a seguito del sinistro stradale.

Dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo, e mutata la persona del Giudice istruttore, all’udienza del 31/01/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

– Parte attrice, come da atto di citazione, insistendo in via istruttoria per l’ammissione della C.T.U. medico-legale:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione reiette, condannare (già , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale impresa designata, alla data del sinistro per la Regione Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a risarcire in favore della Sig.ra la somma di € 50.076,10 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell’espletanda istruttoria di causa, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo e la rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del Procuratore antistatario.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e argomentare”;

quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, opponendosi alla richiesta di ammissione di C.T.U. medico-legale, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30/01/2024, ossia:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, in composizione monocratica, adversis reiectis, nel merito, in tesi, dichiarare ed accertare che la circolazione del motociclo RAGIONE_SOCIALE tg. condotto dal , su cui era trasportata la sig.ra , è avvenuta invito domino ma non anche prohibente domino in quanto il proprietario dello stesso, Sig. NOME non ha adottato mezzi idonei ad evitare l’entrata in circolazione del proprio motoveicolo e ad impedire e/o ostacolare una azione di impossessamento respingere la domanda proposta dall’attrice nei confronti di quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva dell’obbligo di risarcimento ex art. 283 comma 1° lett. d) C.d. A.;
in ipotesi, dichiarare e accertare che al momento del sinistro era trasportata in modo consenziente sul motociclo rubato, Vespa TARGA_VEICOLO tg. condotto dal ma di proprietà di , e che la stessa fosse a conoscenza della circolazione illegale di tale motoveicolo respingere la domanda proposta dall’attrice nei confronti di quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva dell’obbligo di risarcimento ex art. 283 comma 2° lett. d) C.d. A.;
in ipotesi subordinata, denegata e contrastatissima, ridurre l’entità del risarcimento eventualmente dovuto a in ragione della effettiva entità del danno che sarà accertato in giudizio e, comunque, in ragione del concorso di colpa della stessa eventualmente accertato in corso di causa.
Vittoria di spese e competenze del giudizio.

In linea istruttoria si reiterano tutte le richieste istruttorie avanzate ma non ammesse non accentando il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da parte attrice”.

Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

*****

La domanda è infondata.

In punto di diritto, va premesso che l’art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private, al comma 2, ultima parte, stabilisce che “nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la loro volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose”.
Nel dettaglio, la disposizione in parola ammette la risarcibilità del danno al terzo trasportato, nell’ipotesi in cui il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in capo di locazione finanziaria (cfr. art. 283 comma 1 lett d), quando i terzi sono stati trasportati contro la loro volontà ovvero erano inconsapevoli della circolazione illegale.

Affinché, quindi, il terzo trasportato possa ottenere dal RAGIONE_SOCIALE il risarcimento dei danni occorsi in seguito ad un sinistro è necessario che ricorrano le suddette ipotesi:
– il terzo è stato trasportato contro la sua volontà;
– il terzo trasportato era inconsapevole della circolazione illegale.

Nel caso di specie, è stato ammesso dalla stessa parte attrice di essere terza trasportata sul motoveicolo RAGIONE_SOCIALE targato TARGA_VEICOLO condotto, nell’occasione, da e di proprietà di quando si è verificata la collisione con il veicolo TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO condotto e di proprietà di È stato, inoltre, dichiarato, negli scritti difensivi, dalla stessa parte attrice che il motoveicolo RAGIONE_SOCIALE ove era trasportata era stato rubato.

Parte attrice non ha mai allegato che il trasporto su detto motoveicolo sia avvenuto contro la sua volontà.

Risulta agli atti e, in particolare, dal verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 7787/2011 che fosse consapevole che il motoveicolo era rubato.

Ed infatti, a domanda:
“la moto era presso la casa dove avete dormito?
”, la ha risposto:
“la moto era rubata”;
a domanda:
“come sapeva che la moto era rubata?
”, la COGNOME ha risposto:
“Me lo ha detto Non ricorrono, pertanto, i presupposti previsti dall’art. 283 del codice delle assicurazioni private perché il Fondo Vittime della Strada possa essere chiamato a risarcire al terzo trasportato i danni derivanti dal sinistro, essendo la circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario su un veicolo rubato, nella consapevolezza da parte del terzo trasportato della circolazione illegale e il trasporto è avvenuto senza costrizione alcuna di qest’ultimo.

La domanda non può, allora, che essere respinta.
Le spese di lite, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell’attrice soccombente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i.
, tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Rigetta la domanda attorea;
– Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Perugia il 4 settembre 2024 Il giudice Dott.ssa NOME COGNOME

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