REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile
nella persona del Giudice dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 3541/2023 pubblicata il 03/05/2023
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39594/2019 promossa da:
XXX (già YYY)
ATTRICE contro
ZZZ S.P.A.
CONVENUTO
KKK,
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all’udienza del 12.01.2023, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice XXX (già YYY) citava in giudizio, ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 209/2005, ZZZ s.p.a. quale compagnia assicurativa del veicolo Lancia Y, targato ***, di proprietà e condotto al momento del sinistro dal marito KKK, formulando domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall’attrice a causa del sinistro occorsole, in qualità di terza trasportata, il giorno 12 settembre 2017 in località Francica (VV).
In particolare l’attrice allegava e deduceva: che il giorno 12 settembre 2017 viaggiava in qualità di terza trasportata sul veicolo Lancia Y, targato ***, di proprietà e condotto da KKK; che, a seguito di una brusca frenata e fuoriuscita dalla strada, l’attrice subiva lesioni fisiche; che, pertanto, l’attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia, ove le veniva diagnosticata una “cervicalgia, contusione ginocchio destro e spalla sinistra, riscontro radiografico di ispessimento della corticale ossea per un tratto di circa 3 cm a livello della regione del 3º prossimale del perone destro”, a causa della quale si sottoponeva a successivi accertamenti specialistici, diagnostici e riabilitativi, nonché a ricovero ospedaliero e intervento chirurgico; che, alla stabilizzazione dei postumi, il medico-legale dott. *** accertava in capo all’attrice un I.P. pari al 15% con riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga nella misura del 25%; che sussiste dunque responsabilità risarcitoria dei soggetti convenuti per i danni da ella patiti.
Si costituiva in giudizio ZZZ s.p.a. eccependo, preliminarmente, l’inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass. priv. alla fattispecie in esame, essendosi il sinistro de quo verificato per caso fortuito integrato dalla condotta del conducente di un altro veicolo rimasto sconosciuto, il quale avrebbe tagliato la strada al veicolo condotto dal Marcelli. In via subordinata, la convenuta eccepiva il concorso di colpa dell’attrice, ai sensi dell’art. 1227 c.c., per omesso utilizzo della cintura di sicurezza.
All’udienza di prima comparizione celebrata in data 21.01.2020, questo Giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del litisconsorte necessario KKK, quale proprietario del veicolo sul quale l’attrice viaggiava in qualità di terza trasportata al momento del sinistro.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto KKK, il quale veniva dunque dichiarato contumace alla successiva udienza del 13.10.2020, udienza nella quale parte attrice “a fronte dell’integrazione del contraddittorio estende la domanda nei confronti al convenuto chiamato KKK”.
Alla predetta udienza venivano altresì concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. e la causa veniva istruita con l’assunzione dell’interrogatorio formale del convenuto contumace KKK (udienza del 6.5.2021) e l’espletamento di accertamenti tecnici di natura medicolegale sulla persona dell’attrice.
All’udienza del 30.11.2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 12.01.2023.
A quest’ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, si ritiene in primo luogo di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanza del 12.01.2021, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che parte attrice, nella prima difesa utile successiva all’estensione del contraddittorio nei confronti di KKK, ovvero all’udienza di prima comparizione celebrata in data 13.10.2020, ha ritualmente esteso la domanda giudiziale anche nei suoi confronti e, dunque, la stessa deve ritenersi tempestivamente formulata, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale.
4. Ciò posto, quanto al profilo dell’an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
4.1. Giova premettere che la domanda risarcitoria formulata dall’attrice nei confronti della compagnia ZZZ s.p.a. è sussumibile nel disposto di cui all’art. 141 cod. ass. priv., fattispecie normativa applicabile in ipotesi in cui il soggetto legittimato attivo sia il danneggiato principale (e non anche i prossimi congiunti) e solo allorquando vi sia stato il coinvolgimento di “almeno due veicoli” nella causazione del sinistro, come nel caso di specie.
Sul punto si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno chiarito che “L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”: cfr. Cass. civ., sezioni unite, 35318/2022).
L’azione ex art. 141 cod. ass. priv. offre, dunque, al danneggiato-terzo trasportato una tutela rafforzata e aggiuntiva rispetto all’azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. priv., consentendogli di esperire un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, in presenza di una serie di presupposti. A tal proposito, è opportuno rilevare che è stata a lungo dibattuta l’applicabilità, o meno, dell’articolo 141 cod. ass. priv. ai sinistri nei quali sia coinvolto un solo veicolo, riscontrandosi due orientamenti di segno opposto. Infatti, secondo un primo orientamento la disposizione in questione presupporrebbe soltanto il verificarsi di un sinistro e di un danno subìto dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige allo stesso tempo che lo stesso si sia verificato a causa dello scontro tra due o più veicoli. Un orientamento di segno opposto riteneva, invece, necessario ai fini dell’applicabilità della norma il coinvolgimento di almeno due veicoli, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, salva l’ipotesi di caso fortuito da identificarsi come un fattore eccezionale, anomalo ed imprevedibile, che non può essere integrato dalla responsabilità dell’altro conducente (il caso fortuito consiste in “un avvenimento imprevedibile ed eccezionale, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, che si inserisce nell’azione del soggetto” cfr. cfr. Cass. 17963/2021, secondo cui non è possibile far coincidere il caso fortuito con la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista: “nel caso dell’art. 141 Cda, [ …] il trasportato agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che in un giudizio in cui si prescinde dall’accertamento della responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”).
Il menzionato contrasto giurisprudenziale è stato composto dalla già citata recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, i cui principi si condividono integralmente, secondo cui “la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi” (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 35318/2022).
4.2. Avuto riguardo all’eccezione preliminarmente sollevata dalla convenuta ZZZ s.p.a., relativa alla non applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass. priv. in quanto il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato per caso fortuito integrato dalla condotta del conducente di un altro veicolo rimasto sconosciuto, deve rilevarsi in via preliminare che, come affermato sempre dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in relazione alla domanda diretta formulata nei confronti della compagnia ex art. 141 cod. ass. private, è del tutto irrilevante la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro dal momento che “la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass. priv., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando dunque, per l’appunto, irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subìto dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 35318/2022).
In virtù dell’art. 141 cod. ass. priv., dunque, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo, non può essere preclusa dalla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, essendo l’azione prevista a tutela del danneggiato trasportato per consentirgli di ottenere più agevolmente la liquidazione dei danni riportati, senza che, come detto, occorra accertare la dinamica del sinistro, ma a condizione che siano coinvolti due veicoli (anche senza che si verifichi lo scontro tra essi) e che non ricorra un’ipotesi di caso fortuito, che non può essere ricondotta al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista.
Declinando quindi i principi giurisprudenziali sopra rammentati, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni sollevate dalla convenuta ZZZ s.p.a. in ordine alla responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto in relazione all’azione diretta formulata ex art. 141 cod. ass. private.
Inoltre, tenuto conto che nella fattispecie in esame parte attrice ha formulato esclusivamente domanda di condanna nei confronti della compagnia assicurativa e del responsabile civile e non anche domanda di accertamento della responsabilità del vettore ex art. 2054 c.c., deve ritenersi che, in applicazione dei principi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata (cfr. Cass. Civ., sezioni unite, 35318/2022), alcun sindacato giudiziale in ordine alla ricostruzione della responsabilità dei conducenti dei due veicoli può essere compiuto da questo Giudice.
Con riferimento alla prova dell’accadimento del sinistro e della qualità di terza trasportata della signora XXX (già YYY), nemmeno contestati dalla compagnia convenuta, giova in ogni caso rilevare che l’accadimento dell’incidente stradale per cui è causa risulta provato nella sua materialità dalla dichiarazione di sinistro di cui al documento n.1 fasc. att., nella quale viene altresì dichiarato che l’attrice, al momento del sinistro, fosse terza trasportata e dunque risulta idoneamente provato sia il fatto che la qualità di terza trasportata dell’attrice, dovendosi prescindere, per i motivi già espressi, dall’accertamento della responsabilità dei rispettivi conducenti.
4.3. Quanto, poi, all’eccezione ritualmente sollevata da parte convenuta ZZZ s.p.a., ex art. 1227 c.c., in ordine al contributo causale dell’attrice nella determinazione delle conseguenze patite stante il mancato uso delle cinture di sicurezza, la stessa deve ritenersi non fondata.
Deve infatti evidenziarsi che, con riguardo all’incidenza causale dell’eccepito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell’attrice in relazione alle conseguenze lesive, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. ***, in risposta alla richiesta di accertamenti tecnici integrativi disposta dal Giudice all’udienza del 11.05.2022, ha chiarito quanto segue: “per dare risposta al quesito peritale, occorre considerare vari elementi, ed in particolare la tipologia ed entità delle lesioni riportate , la posizione in cui si trovava la signora YYY, seduta al posto anteriore destro con l’arto superiore sinistro abdotto e retroposto allo schienale del conducente, le dimensioni anguste dell’abitacolo di una piccola autovettura quale è la Y 10, l’intervallo di tempo seppur brevissimo ma non istantaneo necessario per il funzionamento del pretensionatore mentre non è possibile determinare la posizione più o meno avanzata del sedile della trasportata al momento dell’incidente. La lesione riportata alla spalla sinistra è compatibile con una improvvisa e repentina proiezione in avanti anche se per un brevissimo spostamento, in quanto la cintura di sicurezza blocca solo la spalla controlaterale ed il torace, mentre l’arto superiore sx in quel momento era, a quanto dichiarato, retroposto allo schienale del conducente e trattenuto dallo stesso; la lesione riportata al ginocchio destro fu invece di natura prettamente contusiva, di lieve entità e non produttiva di postumi a carattere permanente, compatibile con un lieve urto contro il cruscotto in condizione di posizione avanzata del sedile, non essendo la parte addominale della cintura sufficiente ad impedire un modesto scivolamento in avanti del tronco, e conseguentemente in posizione assisa, del ginocchio prima dell’intervento del pretensionatore. In base a quanto sopra esposto, e per quanto possibile ipotizzare sulla base degli elementi noti, si ritiene che la lesività riportata dall’attrice possa essere compatibile con le modalità lesive dichiarate, pur con il corretto uso della cintura di sicurezza” (v. relazione integrativa depositata l’8.11.2022).
Le superiori valutazioni devono senz’altro essere condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico. Né possono ritenersi scalfite dalle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte convenuta, in particolare nelle note scritte del 25.11.2022, ribadite anche in sede di comparsa conclusionale, che possono ritenersi ampiamente superate dagli esaustivi chiarimenti già forniti dal c.t.u. nella propria relazione integrativa in risposta alle osservazioni critiche del c.t.p. di parte convenuta dott. *** (v. relazione integrativa depositata dal c.t.u. l’8.11.2022).
5. Ciò posto in ordine alla responsabilità civile di natura oggettiva del vettore convenuto, KKK, e della di lui compagnia, occorre, a questo punto, individuare l’area del danno risarcibile lamentato da XXX (già YYY) e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. In relazione ai danni non patrimoniali subìti dall’attrice XXX (già YYY) in conseguenza del sinistro per cui è causa si osserva quanto segue.
5.1.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. ***, il quale ha accertato: che la sig.ra XXX (già YYY), in conseguenza dell’evento lesivo per cui è causa, ha riportato “trauma contusivo al ginocchio destro, e trauma distrattivo cervicale e alla spalla sinistra” (v. relazione peritale, p. 8); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa; che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 4 giorni, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 60, di inabilità temporanea al 25% di giorni 60 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 8%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1,5 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un’esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e non possono ritenersi inficiate neppure da convincenti critiche di parte dallo stesso superate con motivazioni immuni da vizi logici nei termini di cui si è detto supra (sub 4.3.) e, pertanto, devono essere senz’altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra XXX (già YYY).
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell’integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall’art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
5.1.2. Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti dall’attrice, si rileva che la liquidazione del danno va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un’integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all’integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.
In questa prospettiva è stato affermato che “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 22.07.2019 sulle lesioni micropermanenti.
Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione operata dal consulente dell’Ufficio, richiamati i criteri di cui alle tabelle di cui al D.M. 2019, si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subìto dall’attrice (di anni 46 alla stabilizzazione dei postumi) la somma di Euro 3.631,49 per il danno temporaneo e di Euro 11.998,48 per il danno permanente e così per il complessivo importo di Euro 15.629,97 in valori monetari attuali.
5.1.3. Quanto, invece, alla personalizzazione del danno invocata da parte attrice, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la predetta domanda in quanto la difesa attorea ha meramente allegato, a sostegno dell’invocata personalizzazione, le seguenti circostanze: che durante il periodo di quattro giorni di ricovero è stata sottoposta ad un processo di spersonalizzazione e abdicazione di ogni autonomia e limitazione della dimensione della riservatezza e della privacy; che in seguito al sinistro ha dovuto affrontare un periodo di limitazione dovuto all’utilizzo di collare/tutore; che i numerosi accertamenti e visite alle quali si è dovuta sottoporre hanno determinato uno sconvolgimento della propria agenda esistenziale; che a causa del sinistro ha patito una limitazione della propria autonomia personale nelle funzioni quotidiane che ha implicato il necessario supporto e/o aiuto da parte di terzi nonché una compromissione della propria dignità personale.
Ebbene le circostanze sopra citate, allegate dall’attrice a sostegno della propria richiesta di personalizzazione del danno, non costituiscono circostanze di carattere eccezionale e, pertanto, devono ritenersi già considerate nella valutazione del danno non patrimoniale e, quindi, già ristorate con la liquidazione effettuata. Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Declinando i predetti principii alla fattispecie deve dunque ritenersi che le circostanze allegate dall’attrice costituiscono conseguenze “normali” del danno in quanto indefettibili per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica a quella subita dall’attrice e non costituiscono, invece, nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte, quelle conseguenze dannose anomale ed affatto peculiari.
Né tanto meno parte attrice ha fornito sostegno probatorio all’invocato aumento previsto dal comma III dell’art. 139 cod. ass. private in relazione al profilo della sofferenza psico-fisica, la quale deve evidentemente essere soggetto agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova.
5.1.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 15.629,97 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all’epoca dell’evento lesivo (12.09.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12.09.2017 fino alla presente sentenza; sull’importo come determinato all’attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
6. Quanto al danno patrimoniale, giova rilevare quanto segue.
6.1.1. Compete all’attrice il rimborso delle spese mediche sostenute ritenute congrue dal c.t.u.
ed in connessione eziologica con il sinistro di causa nella complessiva misura di Euro 118,14 (v. doc. 8, fasc. att.) unitamente alle spese sostenute per la consulenza medico-legale resa nella fase ante causam affidata al dott. pari ad Euro 366,00 (v. doc. 8, fasc. att.) oltre un esborso pari a Euro 160,00 per certificazione medica e così per un totale di Euro 644,14 che, rivalutata all’attualità dal dì degli esborsi, è pari ad Euro 747,20, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri di cui supra, sub 5.1.4..
6.1.2. Non è invece dovuta alcuna somma a titolo di rimborso delle spese che l’attrice allega di aver sostenuto per gli spostamenti che si sono resi necessari al fine di recarsi presso le strutture sanitarie per ragioni relative alle cure, agli accertamenti e alla riabilitazione, tenuto conto che tali spese non possono ritenersi provate atteso che l’attrice non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a tale scopo e, pertanto, tale voce di danno è priva di supporto probatorio.
6.1.3. L’attrice ha altresì lamentato nel proprio atto introduttivo un danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla riduzione della propria capacità lavorativa specifica di casalinga, accertata dal consulente di parte dott. Franco nella misura del 25% (v. doc. 3 fasc. att.).
Giova tuttavia rilevare che in sede di precisazione delle conclusioni, da leggersi unitamente alla comparsa conclusionale, il procuratore di parte attrice ha sostanzialmente rinunciato a tale domanda da lucro cessante, tenuto conto che nel foglio di precisazione delle conclusioni (depositato il 5.01.2023) la difesa attorea ha ridotto l’importo richiesto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale alla sola somma di Euro 17.818,84 e nella comparsa conclusionale depositata in data 13.03.2023 non ha insistito in ordine a tale voce di danno, limitandosi ad illustrare le proprie ragioni esclusivamente in relazione alla fondatezza della domanda risarcitoria per il solo danno non patrimoniale e per il danno patrimoniale emergente relativo alle sole spese mediche, di trasporto e stragiudiziali (v. pagina 22 della comparsa conclusionale).
Al riguardo deve rammentarsi, in punto di diritto, che, la comparsa conclusionale, pur avendo natura meramente illustrativa, ben può contenere una sostanziale rinuncia alla domanda formulata in sede di atto di citazione (in questi termini Cass. civ. 8737/2014) e, inoltre, la rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, potendo essere anche tacita e in ogni caso riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta (cfr. Cass., 9 novembre 2005 n. 21685 e, più di recente, Cass., 23/07/2019 n. 19845).
Deve pertanto rigettarsi la domanda risarcitoria alla quale parte attrice ha sostanzialmente rinunciato in sede di comparsa conclusionale in relazione al risarcimento del danno da lucro cessante richiesto in atto introduttivo.
6.1.4. Meritevole di accoglimento è invece la pretesa creditoria in ordine alle spese stragiudiziali sostenute dall’attrice.
Al riguardo giova osservare in punto di diritto che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto, l’utilità dell’esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale, in materia di circolazione stradale, svolta dalla *** s.n.c. per le attività propedeutiche all’introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l’attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda, dal codice delle assicurazioni private.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 4, 5 e 6, fasc. att.) e della valutazione del danno operata nella missiva di cui al doc. 5 fasc. att. e considerato, infine, che l’importo richiesto (Euro 976,00: sub doc. 8, fasc. att., pro-forma del 30/11/2018) risulta congruo, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui all’art. 20 D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), l’importo di Euro 976,00 a favore di parte attrice, liquidata all’attualità, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri di cui supra, sub 5.1.4..
Né può essere ritenuta meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata da parte convenuta secondo la quale l’attore non avrebbe provato l’effettivo esborso in relazione alle spese di assistenza stragiudiziale, risultando tale eccezione superata dai documenti versati in atti da parte attrice (v. docc. 4, 5 e 6 fasc. att.) i quali comprovano l’attività stragiudiziale effettivamente espletata prima dell’instaurazione del presente giudizio e, pertanto, consentono una liquidazione equitativa di tale voce di danno, che questo giudice ritiene congruo liquidare nella somma di Euro 976,00 per le ragioni sopra esposte.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto al profilo delle spese di lite, deve rilevarsi che, stante il parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (spese di trasporto, danno da lucro cessante, personalizzazione del danno e sofferenza psico-fisica) e tenuto conto dell’accoglimento della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale per un importo nettamente inferiore rispetto a quello chiesto nell’atto introduttivo, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e liquidare i restanti due terzi come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria) e, in particolare, dell’attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, spese di lite da distrarsi a favore dell’avv. *** come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Inoltre, considerato che l’importo richiesto dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata in data 3.4.2023 è pari, per il solo compenso (escluse le spese generali), ad Euro 6.100,00, dunque inferiore all’importo risultante dall’applicazione dei valori medi per ciascuna fase di giudizio in base al D.M. 55/2014 e succ. modifiche pur all’esito della parziale compensazione nella misura di un terzo, questo giudice ritiene di dover liquidare le spese di lite nel limite di cui all’importo richiesto dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata il 3.4.2023 nel rispetto del principio della domanda.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di un terzo, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 786,00) e per la notifica dell’atto introduttivo (pari ad Euro 10,65), nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.p. affidata al dott. *** nella misura di Euro 1.220,00 di cui al documento n. 15 prodotto in data 5.5.2022 e al dott. ***, specialista in radiologia, nella misura di Euro 400,00 di cui al documento n. 14 prodotto in data 5.5.2022 (cfr. in tal senso Cass. civ. 84/2013 e 3380/2015 secondo le quali le spese di consulenza tecnica di parte rientrano tra le spese giudiziali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 5.12.2022.
9. Infine, quanto alla domanda di trasmissione della sentenza all’IVASS ai sensi dell’art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005, attesi gli esiti del giudizio, con particolare riferimento alla liquidazione di somme notevolmente inferiori a quelle richieste nonché all’infondatezza di alcune delle pretese per lamentato danno patrimoniale, non si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la trasmissione di una copia della sentenza all’IVASS ai sensi dell’art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna i convenuti KKK e ZZZ s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti da XXX (già YYY Violeta) e, quindi, a corrispondere alla stessa, la somma di Euro 15.629,97 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione e la somma di Euro 1.723,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
− rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di KKK e ZZZ s.p.a.;
− condanna, previa compensazione nella misura di 1/3, KKK e ZZZ s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 6.100,00 per compensi, Euro 531,10 per esborsi, Euro 1.080,00 per c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell’avv. *** ex art. 93 c.p.c.;
− pone definitivamente a carico di KKK e ZZZ s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di 1/3, le spese della consulenza tecnica d’ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 5.12.2022.
Milano, 3 maggio 2023
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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