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Testamento olografo, mancato reperimento dell’originale

Mancato reperimento (dopo il decesso) dell’originale del testamento olografo, prova dell’esistenza dell’originale al momento del decesso.

Pubblicato il 23 April 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3420/2022 pubblicata il 19/04/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63658/2019 promossa da:

XXX (C.F.) e YYY (C.F.)

ATTORI

contro

 

ZZZ (C.F.), JJJ (C.F.), EEE (C.F.), FFF (C.F.), GGG (C.F.), HHH (C.F.), III (C.F.), LLL (C.F.), MMM(C.F.), NNN (C.F.), OOO (C.F.), PPP (C.F.), QQQ (C.F.), RRR (C.F.), SSS (C.F.), TTT (C.F.), UUU (C.F.), VVV (C.F.), ZZZ (C.F.), AAA (C.F.), BBB (C.F.), CCC (C.F.), DDD (C.F.), 111 (C.F.), 222 (C.F.), 333 (C.F.), 444 (C.F.), non costituiti

CONVENUTI, CONTUMACI

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da foglio allegato al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 marzo 2022..

In FATTO e in DIRITTO

Con atto di citazione inoltrato per la notifica a mezzo posta il 17/12/2019 XXX, res. in Milano – e YYY, res. in Treviglio – convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano ZZZ ed altre 26 persone specificate in epigrafe onde sentir “accertare e dichiarare la conformità della scheda testamentaria – rinvenuta nella busta chiusa, sigillata e firmata in originale con penna blu dalla sig.ra *** – all’olografo redatto in data 26.04.2008 dalla de cuius …..” nonché “la sussistenza e persistenza della volontà testamentaria della sig.ra *** al momento dell’apertura della successione, ossia alla data del decesso del 27.01.2018 …..; ed altresì “accertare e dichiarare che l’irreperibilità dell’originale del testamento olografo ….. non è dovuta ad una condotta della testatrice animata dalla volontà di revoca, bensì ad errore e/o distrazione e/o caso fortuito della de cuius”, dunque acclarando “l’esistenza, validità ed efficacia, anche ex art. 602 c.c. del testamento olografo redatto dalla sig.ra *** in data 26.04.2008 e la rispondenza dello stesso a quello, rinvenuto in copia, per tutti i motivi di cui al presente atto”; le conclusioni di citazione riportavano – in fine – il vero petitum della domanda, costituito dalla pronuncia di sentenza “che tenga luogo del verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo ….. accertando l’apertura della successione testamentaria della de cuius in favore dei sigg. XXX e YYY”, cioè gli attori.

Parte attrice, premesso di aver rinvenuto più copie fotostatiche di un testamento redatto dalla defunta ***, in riferimento al disposto dell’art. 684 c.c. chiedeva che il Tribunale escludesse la revoca del testamento in originale, non reperibile, accreditando l’ipotesi dell’incolpevole perdita e dunque affermando l’efficacia del testo prodotto in atti quale scheda contenente le ultime volontà della defunta.

I convenuti, parenti in linea materna chiamati all’eredità della ***, pur ritualmente colpiti da notifica non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. Il G.I. provvedeva all’ammissione di ctu grafologica (relazione del 24/6/2021) e successivamente all’assunzione di prova testimoniale; all’esito fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Espletato l’incombente (ud. 17/3/2022) la causa è stata trattenuta in decisone alla scadenza del termine assegnato per il deposito della comparsa conclusionale.

Preliminarmente va rilevato (approfondendo il cenno di narrativa) che parte attrice ha individuato i contraddittori rispetto alla domanda giudiziale in questa sede proposta con riferimento ai parenti in linea materna ed in particolare ai fratelli della madre della defunta *** (ovviamente tutti deceduti) ed ai loro figli (cugini della de cuius), di cui alcuni in vita ed altri rappresentati dai discendenti. Per parte di padre non è possibile una ricostruzione genealogica, dal momento che il padre naturale della testatrice è ignoto e l’affiliante *** (confr. doc. 13) in quanto tale non ha instaurato rapporti successori per sé o i propri discendenti.

L’assenza di contraddittorio – come spesso avviene – non agevola il giudice, nella specie chiamato a decidere una vertenza evidentemente estranea all’ordinario contenzioso successorio, dal momento che gli attori intendono avvalersi di un testamento (a loro favorevole) reperito soltanto in copia (anzi in più copie fotostatiche) e come tale non pubblicato dal notaio cui si era rivolta XXX dopo la morte della *** (confr. deposizione ***). I precedenti giurisprudenziali – anche di legittimità – muovono da un prevalente sfavore verso la soluzione positiva della efficacia della scheda in copia – al di là dei principi di diritto volta per volta affermati – concludendo per lo più per l’insufficienza della prova a carico di chi la copia invochi.

In punto di fatto, nel caso che qui occupa attraverso la ctu grafologica si è potuto accertare – con probabilità di grado elevato su cui non vale la pena di indugiare anche alla luce della contumacia dei convenuti, chiamati all’eredità per linea legittima – che le fotocopie reperite dagli attori (tra cui quella asseritamente rinvenuta nella cassetta di sicurezza posta nell’abitazione della defunta, inserita in busta chiusa e di cui la XXX aveva chiesto la pubblicazione al notaio) e quella in possesso dell’avv. (confr. appresso) sono tra loro coincidenti e che, alla stregua delle scritture di comparazione tutte acquisite dal perito del giudice, le schede sono riferibili in tutto (data, firma, testo) a ***. Le conclusioni probabilistiche si giustificano alla luce della natura di copie dei documenti sottoposti a verifica, con conseguente minor possibilità di approfondimento dell’analisi grafologica di dettaglio da parte della CTU.

Le testimonianze *** e *** hanno confermato il capitolato di prova loro riferibile.

Il notaio – che aveva curato il testamento pubblico del marito della *** e la designazione dell’amministratore di sostegno dei coniugi nella persona di XXX (docc. 1-3) – ha ribadito che dopo molti anni (e precisamente il 13/2/2018) la XXX si era presentata con una busta chiusa che avrebbe dovuto contenure il testamento della ***, poi rivelatasi una copia che il professionista aveva provveduto a restituire alla richiedente la pubblicazione.

Da parte sua, l’avv. ha evocato la redazione del testamento olografo da parte della *** sulla base di uno schema consigliato dal legale e la restituzione alla testatrice dell’originale (o quello dalla teste ritenuto l’originale), con trattenimento di una copia da parte della professionista “per la documentazione di studio”, copia che era rimasta presso di lei e che aveva consegnato alla CTU per la perizia suaccennata. A scanso di equivoci, la teste *** ha precisato che la defunta voleva beneficiare i nipoti (del marito) – odierni attori – nominandoli eredi, al di là di un modesto legato finanziario alla Parrocchia.

Unico dato dissonante rispetto alla ricostruzione del legale è quello della formulazione di un testamento pubblico da parte di *** poche settimane dopo la redazione dell’olografo da parte della moglie, decisione quest’ultima giustificata dall’esigenza di risparmiare secondo l’avv. ***: il risparmio non ha peraltro riguardato le ultime volontà del ***, pur essendo le disposizioni testamentarie sostanzialmente coeve e nel contenuto assolutamente coincidenti (disposizione a favore del coniuge, con sostituzione dei XXX in caso di premorienza del beneficiato).

La problematica di causa concerne l’applicazione dell’art. 684 c.c., che nella interpretazione giurisprudenziale pluridecennale equipara la non reperibilità dell’originale del testamento alle ipotesi testualmente formulate dalla disposizione (distruzione, lacerazione, cancellazione). A tutela della volontà del testatore il documento è destinato a valere come testamento ove la distruzione od il rimaneggiamento non sia riferibile al testatore ovvero ad una sua effettiva volontà di revoca, circostanze della cui prova è onerato chi voglia far valere la scheda, altrimenti presumendosi la revoca da parte dell’autore.

L’ambiguità insita nel mancato reperimento (dopo il decesso) dell’originale del testamento ha a lungo portato la giurisprudenza a pretendere la prova dell’esistenza dell’originale al momento del decesso, circostanza che fornirebbe la certezza della mancanza di soppressione (e dunque revoca) ad opera del testatore (Cass. 3286 del 1975, Cass. 12098 del 1995 e Cass. 17237 del 2011). Nella fattispecie che qui occupa l’allegazione di parte attrice non è certamente questa, ma quella di una collocazione dell’originale da parte della testatrice in luogo non noto ovvero (assai più verosimilmente: confr. appresso) dell’accidentale distruzione della scheda originale con sostituzione della copia (in particolare di quella rinvenuta in busta chiusa nella cassetta di sicurezza).

L’approfondimento della disposizione si coglie nella motivazione di Cass. 22191 del 2020, laddove si traggono dall’art. 684 c.c. due presunzioni, l’una riferita all’imputabilità della soppressione al testatore, quale dominus della scheda e l’altra riferita all’intenzione di revocare ove si consideri il testatore quale autore dell’intervento sulla scheda originale; sotto altro aspetto, si relativizza la necessità della prova dell’esistenza del testamento al momento della morte rilevando come “l’ipotesi dello smarrimento non riconducibile al testatore comprenda, in linea di principio, anche l’ipotesi del testamento distrutto da un terzo o andato smarrito per evento accidentale prima dell’apertura della successione”, a parte il caso in cui “il testatore benché autore materiale della distruzione non era animato da volontà di revoca”. Si tratta di circostanze – tutte – la cui prova è a carico di chi invochi il testamento non (più) reperibile e la problematica è logicamente antecedente alla questione della prova del contenuto del testamento, che seguirà la disposizione di cui all’art. 2725 c.c.

Ora, nella fattispecie qui in decisione – in cui enorme è il lasso temporale tra la data del testamento (26/4/2008) e il decesso della testatrice (27/1/2018) – il superamento della presunzione di revoca è in verità affidato a mere illazioni, sostanzialmente ipotizzandosi come evento più probabile (confr. da ultimo pag. 14 della conclusionale) l’erronea distruzione dell’originale da parte della *** e l’inserimento nella cassetta di sicurezza (in busta chiusa) di una delle copie tratte dall’originale che sarebbe stato a suo tempo visionato dall’avv. ***. Non viene preso in considerazione un ventaglio di altre ipotesi riconducibili all’intervento doloso o colposo di terzi, eventualmente custodi dell’originale (potendo avere la *** ingenuamente trattenuto le copie): con la precisazione che – comunque – a superare la presunzione di cui all’art. 684 c.c. non può essere sufficiente la generica prova dell’assenza di una volontà di revoca della testatrice, cui è dedicato gran parte del testimoniale non ammesso (compreso quello concernente la custodia della scheda nella cassetta di sicurezza, dove in realtà si è rinvenuta una copia), essendo necessario provare in positivo (sebbene senza limiti di ammissibilità) le circostanze che hanno condotto alla irreperibilità del testamento, riferibili al terzo ovvero all’involontaria (quanto alla revoca) condotta del testatore.

Da quanto precede segue il rigetto della domanda di parte attrice.

Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti.

P.Q.M.

rigetta la domanda proposta con atto di citazione inoltrato per la notifica a mezzo posta il 17/12/2019 da XXX e YYY nei confronti di ZZZ ed altre 26 persone in epigrafe indicate; nulla per le spese di lite.

Milano, 19 aprile 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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