Non può essere attribuita al titolo o testata di opere periodiche, come giornali o riviste, una funzione creativa, al contrario esso assolve in concreto una funzione distintiva rispetto all’opera dell’ingegno cui si riferisce. Già per ciò stesso risultando, pertanto, escluso che la tutela del titolo possa prescindere dalla attuale esistenza dell’opera e protrarsi nel tempo per la stessa durata prevista per il diritto d’autore sull’opera dell’ingegno.
Non può essere attribuita al titolo o testata di opere periodiche, come giornali o riviste, una funzione creativa, al contrario esso assolve in concreto una funzione distintiva rispetto all’opera dell’ingegno cui si riferisce.
Il titolo, di conseguenza, non è protetto come bene autonomo (in quanto non è di per se un’opera dell’ingegno anche se frutto di un pensiero originale), ma riceve tutela solo in quanto individui l’opera della quale rappresenti il segno distintivo, quando – e fintantoché, quindi – una tale opera dell’ingegno, se periodica, effettivamente sussista. Già per ciò stesso risultando, pertanto, escluso che la tutela del titolo possa prescindere dalla attuale esistenza dell’opera e protrarsi nel tempo per la stessa durata prevista per il diritto d’autore sull’opera dell’ingegno.
Certo è poi, comunque, che proprio con riguardo al titolo (o cd. testata) di opere periodiche, come giornali o riviste, e in considerazione del fatto che la cessazione della correlativa pubblicazione potrebbe essere solo momentanea, e non definitiva, il legislatore ha inteso avanzare nel tempo la protezione di quel titolo, per il periodo di due anni dalla interruzione della pubblicazione.
Ed è questa, e non altra, la ratio della regola di cui all’ultimo comma dell’art. 100 della legge 22 aprile 1941, n. 633. La quale è norma, quindi, di tutela non già dell’editore, ma appunto del titolare del diritto connesso, attraverso il descritto meccanismo di divieto, per l’editore stesso, od altro terzo soggetto, di utilizzare il titolo dell’opera cessata per il periodo su indicato.
Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 16888 del 24 luglio 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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