REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 7994/2022 pubblicata il 13/10/2022
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7058/2019 promossa da:
XXX (C.F.)
ATTRICE contro
YYY SPA (C.F.)
ZZZ (C.F. ), KKK (C.F. ),
CONVENUTI
YYY SPA (C.F.)
TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX, in proprio e quale erede del defunto fratello *** ha convenuto in giudizio YYY s.p.a. e gli avvocati ZZZ e KKK per sentire accertare la responsabilità esclusiva e/o concorrente dei citati convenuti per il mancato versamento delle somme risarcitorie liquidate per il decesso di *** a seguito di incidente stradale del 12.10.20107 e per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 919.120,00 o nella diversa accertata in corso di causa, con vittoria di spese.
La attrice ha esposto:
-che in data 12.10.2007 ***, madre dell’attrice e di ***, era deceduta dopo essere stata investita dall’autovettura Alfa Romeo 145, TG, condotta da ***;
-che alla data dell’incidente la attrice era ancora minorenne mentre il fratello ***, che era affetto dalla nascita da una gravissima patologia che lo rendeva incapace di intendere e di volere, aveva 24 anni;
-che il padre dell’attrice, ***, aveva conferito mandato agli avvocati ZZZ e KKK, in qualità di genitore esercente la potestà della minore XXX e di asserito tutore di ***, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per il sinistro che aveva determinato la morte di ***;
-che nella prima fase delle trattative, YYY aveva emesso in data 25.7.2007 una quietanza per il versamento della somma di € 150.000,00 in favore di *** ed aveva offerto per i due figli una proposta di risarcimento di € 460.000,00 subordinata all’autorizzazione del Giudice tutelare di Milano;
-che successivamente a tale autorizzazione, YYY aveva versato la somma esclusivamente in favore di *** sul suo conto personale, nonostante fosse stato previsto nel decreto del giudice tutelare il versamento su due conti correnti separati intestati a ciascuno dei fratelli;
-che a seguito della proposizione del giudizio risarcitorio da parte di ***, quale genitore della minore e tutore di ***, YYY aveva versato la ulteriore somma di € 240.000,00 soltanto sul conto corrente di *** e non su conti intestati ai figli, come prescritto dal Giudice Tutelare;
-che *** aveva dilapidato quasi tutte le somme spettanti ai figli, non aveva mai provveduto a rendere il conto della gestione al Giudice tutelare ed era stato ritenuto responsabile in sede penale sia per il reato di maltrattamenti sia per il reato di cui all’art. 388 c.p.c. per l’inosservanza del provvedimento del giudice tutelare; -che in seguito la attrice si era vista costretta a promuovere un procedimento cautelare di sequestro conservativo dei beni del padre ed il conseguente giudizio di merito, che aveva portato al recupero della minore somma di € 218.808,52;
-che era ravvisabile la responsabilità di YYY s.p.a., per avere corrisposto il risarcimento dovuto a *** al padre, senza accertare la sua qualità di tutore, che non era invece sussistente, dato che non era intervenuto alcun provvedimento di interdizione e per avere emesso atto di quietanza in favore del solo *** ed avere versato le somme spettanti ai figli sul conto intestato al solo ***, e non ai conti correnti intestati a XXX e *** *** con il vincolo pupillare;
-che era altresì sussistente la responsabilità degli avvocati ZZZ e KKK, per non avere controllato le condizioni di salute di ***, la effettiva qualità di tutore in capo al padre, per non avere vigilato sulle modalità di pagamento a favore dei due fratelli, per avere incassato somme senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare, per la omessa rendicontazione al giudice tutelare in violazione del decreto autorizzativo, per avere incardinato il giudizio civile senza chiedere autorizzazione al giudice tutelare e per la mancata vigilanza sulle modalità di pagamento delle somme;
-che il danno subito da *** era quantificabile nella somma di € 550.000,00 pari alle somme non versate, oltre ad € 200.000,00 per il maggiore risarcimento dei danni per l’illegittimo abbandono della causa civile, nonché nella somma di € 369.120, per le stesse causali, oltre ad € 38.000 per le spese legali sostenute dall’attrice nelle azioni giudiziarie promosse nei confronti del padre, dedotta la somma recuperata in fase esecutiva.
Si è costituita YYY s.p.a. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
La convenuta ha dedotto:
-che preliminarmente la azione svolta da XXX doveva essere ricondotta all’azione di risarcimento da fatto illecito, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione a decorrere dalla data dei pagamenti, risalenti al 2008 ed al 2011;
-che anche considerando il termine di prescrizione di cui all’art. 2947 cod.civ., si era verificata la causa estintiva, essendo stato definito il processo penale relativo alla morte di *** nel 2008;
-che nel merito le transazioni stipulate erano annullabili ai sensi dell’art. 1971 cod.civ. e che ciò comportava l’obbligo per i legali di restituire tutte le somme percepite dagli stessi e quelle versate dalla compagnia assicurativa ai loro assistiti;
-che non era ravvisabile alcuna responsabilità della convenuta nella gestione della fase liquidatoria, posto che la qualità di tutore di *** in capo al padre risultava affermata nel ricorso al giudice tutelare e che dall’autorizzazione del giudice tutelare non emergeva alcun obbligo di versare le somme liquidate su conti correnti intestati ai figli;
-che con riferimento al quantum, l’ulteriore somma di € 240.000,00, liquidata nel 2011, veniva versata non solo in favore dei due fratelli ma altresì in favore del Sig. ***, sicchè l’importo non percepito ammontava alla quota di 1/3 per ciascun fratello e non alla metà della somma.
In via riconvenzionale, YYY ha chiesto pronunciarsi l’annullamento delle transazioni concluse da YYY S.p.a. con il Sig. ***, per il tramite degli Avv.ti ZZZ KKK, per errore e/o temerarietà della pretesa e, per l’effetto, respingere le richieste risarcitorie attoree e condannare gli Avv.ti ZZZ KKKK alla refusione di tutte le somme versate da YYY S.p.a. in favore del Sig. ***, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne XXX e quale tutore del figlio maggiorenne ***, nonché quelle corrisposte ai legali a titolo di compensi per l’attività professionale prestata; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie nei confronti di YYY S.p.a., condannare comunque gli Avv.ti ZZZ KKK alla refusione in favore di YYY S.p.a. di qualsiasi somma la stessa sarà tenuta a versare in favore di parte attrice e che verrà accertata in corso causa.
Si sono costituiti i convenuti ZZZ e KKK, che hanno chiesto il rigetto delle domande svolte nei loro confronti.
I convenuti hanno allegato di avere svolto il mandato con diligenza, evidenziando che il provvedimento del Giudice Tutelare si limitava a vincolare la somma di € 150.000,00 a nome dei figli per l’investimento in titoli di Stato e che era stata YYY a versare direttamente tutte le somme sul conto del padre.
In secondo luogo, con riferimento all’impiego delle somme i convenuti hanno dedotto di non avere alcun dovere di controllo e di avere provveduto ad informare *** del provvedimento del giudice tutelare di presentazione del rendiconto, che avrebbe potuto essere assolto personalmente.
I convenuti hanno poi dedotto che XXX era informata della proposizione dell’azione risarcitoria, essendo prossima alla maggiore età.
Con riferimento alle somme dagli stessi percepiti a titolo di onorari, i convenuti hanno evidenziato che non vi era necessità di autorizzazione del giudice tutelare in quanto il primo acconto di € 22.500,00 era stato liquidato con le somme riconosciute come danno al padre dell’attrice, mentre la residua somma di 46.000,00 era stata versata direttamente dall’assicurazione.
I convenuti hanno poi contestato l’ulteriore danno richiesto dall’attrice per l’abbandono della causa risarcitoria, deducendo che gli importi ricevuti erano superiori a quelli liquidabili in base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano a titolo di danno parentale.
In via riconvenzionale i convenuti hanno chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa di YYY s.p.a. per essere tenuti indenne in caso di accoglimento della domanda attorea sulla base delle polizze assicurative dagli stessi stipulati.
Si è costituita YYY che ha contestato la fondatezza della domanda attorea sul presupposto dell’assenza di responsabilità in capo ai professionisti convenuti e dell’assenza di nesso causale in relazione ai danni lamentati.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha eccepito la inoperatività della polizza per i fatti occorsi nel 2008, avendo entrambi i contratti di assicurazione decorrenza dal luglio 2010, richiamando la franchigia e il massimale previsto in polizza in relazione ai danni riferibili alle condotte risalenti al 2011.
La causa, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo la riassegnazione del fascicolo a questo giudice, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
La domanda svolta dalla attrice, in proprio e quale unica erede del fratello deceduto ***, ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità concorrente o alternativa di YYY s.p.a. e degli avvocati ZZZ e KKK in relazione alle condotte tenute dai convenuti nella gestione e liquidazione delle somme versate a titolo di risarcimento danni subiti dai due fratelli per la perdita della loro madre, ***, a seguito di sinistro stradale verificatosi il 12 ottobre 2007.
Occorre riepilogare i fatti rilevanti ai fini del decidere che possono considerarsi pacifici in base alla documentazione prodotta ed alle allegazioni delle parti, e segnatamente:
a) il padre dell’attrice, ***, ha conferito mandato agli avvocati ZZZ KKKK sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, in nome e per conto dei figli XXX e ***, nella sua qualità di esercente la potestà sulla figlia XXX, all’epoca minorenne, e nella dichiarata qualità di tutore del figlio ***, all’epoca maggiorenne, invalido al 100%.
Sul punto si richiama il contenuto del ricorso presentato al giudice tutelare nel giugno 2008 (doc. 3 fascicolo attoreo) e l’atto di citazione proposto nei confronti del responsabile del sinistro nel settembre
2009, che indica nell’intestazione tale qualità e che vede la procura firmata dal solo *** (doc. 11);
b) nella fase stragiudiziale, Assicurazioni YYY s.p.a., quale assicuratrice del veicolo che aveva investito la signora ***, ha corrisposto la somma di € 150.000,00 in favore di *** per il danno dallo stesso subito; ha offerto il versamento della somma di € 460.000,00 in favore dei figli della vittima. A seguito di ricorso al giudice tutelare predisposto con l’assistenza degli avvocati ZZZ KKKK, volto a richiedere l’autorizzazione per il padre *** ad incassare tale somma in nome e per conto dei figli, il Giudice tutelare di Milano, con provvedimento in data 11.6.2008, ha autorizzato la riscossione della somma disponendo il reimpiego della somma di 150.000,00 nell’acquisto di titoli di Stato o di obbligazioni di Poste Italiane da depositarsi a nome della minore, con vincolo pupillare fino alla maggiore età presso la banca di fiducia dell’istante o Poste Italiane (doc. 7 fascicolo attoreo);
c) Assicurazioni YYY s.p.a. ha provveduto a pagare la somma di € 460.000,00 mediante versamento sul conto corrente intestato a *** (doc. 8 e 9);
d) nel 2009 *** ha proposto atto di citazione, con l’assistenza dei legali convenuti, per il risarcimento del residuo danno subito dallo stesso e dai figli. Il giudizio è stato poi abbandonato a seguito di accordo transattivo con Assicurazioni YYY s.p.a. che ha versato l’ulteriore somma di € 240.000,00 (doc. 11 e 12 fascicolo).
Il giudizio e l’atto di transazione non risultano essere stati autorizzati dal giudice tutelare.
Il pagamento è stato effettuato dalla compagnia a favore di *** quale tutore di *** e quale genitore della minore XXX, con assegni circolari intestati a *** (doc. 13 e 14 fascicolo attoreo);
e) il padre dell’attrice non ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Giudice tutelare ed è stato condannato dal Tribunale di Milano con sentenza del 7.3.2016 anche per il reato di cui all’art. 388 c.p.;
f) a seguito del procedimento per sequestro conservativo promosso dall’attrice nei confronti del padre e del successivo giudizio di merito ed esecutivo sul patrimonio paterno, la attrice in ha recuperato il minore importo di € 218.808,52.
La attrice ha quindi ascritto ai convenuti una serie di errori inerenti alla fase di gestione della vertenza e di pagamento della somma offerta in via transattiva ed ha ritenuto tali condotte in rapporto causale con il danno patrimoniale costituito dal mancato incasso e recupero della residua somma e dal mancato conseguimento di un maggiore risarcimento, oltre alle spese sostenute per promuovere le azioni nei confronti del padre.
2. Le questioni preliminari
L’eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta YYY si reputa infondata.
Va premesso che, trattandosi di questione di diritto, il fatto che la difesa degli attori non abbia svolto deduzioni su tale tema nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., non consente in alcun modo di ritenere applicabile il principio di non contestazione, che, come emerge dall’art. 115 c.p.c. si riferisce ai fatti dedotti in giudizio. Neppure possono ritenersi tardive le argomentazioni svolte nella comparsa conclusionale, trattandosi di mere difese, sempre proponibili indipendentemente dal maturare delle preclusioni nell’attività assertiva.
Ciò posto, si osserva in primo luogo che la decorrenza del termine di prescrizione per la attrice va individuato a partire dal momento del raggiungimento della maggiore età, considerata la causa di sospensione prevista dall’art. 2942 n. 1 cod.civ., e quindi a partire dal 30.11.2011.
Risulta per tabulas che il termine di prescrizione è stato interrotto con la lettera di diffida inviata in data 28.4.2015, a mezzo di raccomandata ritualmente consegnata al destinatario (doc. 25 fascicolo attoreo).
Per quanto riguarda la posizione del fratello ***, è parimenti applicabile la causa di sospensione di cui all’art. 2942 n.1 cod.civ. prevista per gli interdetti per il tempo in cui non hanno il legale rappresentate e per i sei mesi successivi alla nomina.
Invero dai documenti prodotti dall’attrice risulta che è stata aperta nel 2014 la procedura di amministrazione di sostegno nei confronti di ***, con nomina prima come amministratore dell’avv. *** e successivamente della sorella XXX (doc. 21 e 23).
Dalle prescrizioni contenute nel provvedimento, emerge che per le condizioni di infermità dell’assistito i poteri dell’amministratore sono parificabili a quelli previsti per il tutore in caso di interdizione legale, tant’è che viene espressamente richiamata la applicabilità della causa di sospensione prevista dall’art. 2942 cod.civ. (cfr. doc. 24 fascicolo attoreo).
Pertanto, ne deriva che per entrambe le parti non è decorso il termine quinquennale invocato da YYY s.p.a. per l’azione di risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso si rileva che è prospettabile l’applicazione del termine ordinario decennale, atteso che la pretesa fatta valere dall’attrice si ricollega anche alla violazione delle regole di diligenza nell’adempimento del negozio transattivo stipulato con i procuratori di *** e quindi fa venire in rilievo una responsabilità di natura contrattuale.
3. La responsabilità di YYY s.p.a.
3.1 Il pagamento eseguito nel mese di giugno 2008
I profili di negligenza ascritti alla convenuta riguardano il fatto di avere attribuito a *** la qualifica di tutore di *** senza avere compiuto alcuna verifica; l’avere emesso quietanza intestata solo al medesimo, anziché quale genitore esercente la potestà sulla minore XXX e quale tutore del figlio ***; l’avere proceduto al pagamento sul conto di ***, anziché sui conti correnti intestati a XXX e *** e sottoposti al vincolo pupillare.
Ritiene il giudicante che le risultanze istruttorie non consentano di affermare la dedotta responsabilità della convenuta.
Occorre in primo luogo considerare che YYY ha atteso l’emissione del decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare prima di procedere al pagamento.
Nel ricorso presentato al giudice tutelare, *** si è qualificato tutore di *** ed ha chiesto l’autorizzazione a potere incassare a suo nome ed a nome della figlia minore, la somma di € 460.000,00. Il decreto del Giudice tutelare autorizza quanto richiesto nel ricorso, stabilendo le modalità di reimpiego della somma di € 150.000,00.
Se quindi si considera che nel ricorso è stata data per pacifica la qualità di tutore di *** in capo al padre e che lo stesso Tribunale, senza richiedere approfondimenti quali il deposito del provvedimento di nomina, ha disposto l’autorizzazione in favore di *** ad incassare la relativa somma anche per conto del figlio ***, non si ritiene esigibile, secondo i canoni di ordinaria diligenza, da parte della convenuta una condotta di verifica degli indicati poteri di rappresentanza legale.
In secondo luogo, in relazione alle modalità di pagamento della somma di € 460.000,00, si rileva che il decreto del giudice tutelare ha autorizzato il richiedente *** a compiere tutte le operazioni indicate nel ricorso e quindi ad incassare in nome e per conto dei figli la citata somma.
Come si desume dal citato provvedimento, le prescrizioni successive riguardano la modalità di reimpiego non dell’intera somma ma della somma di € 150.000,00 per ciascuno dei rappresentati.
In particolare nel decreto è stabilito testualmente: “della riscuotenda somma, € 150.000,00 circa vengano reimpiegati nell’acquisto di Titoli di Stato o garantiti dallo Stato o obbligazioni di Poste Italiane s.p.a., nonché fondi obbligazionari o bilanciati (con percentuale di azioni non superiore al 15%) gestiti da enti di primaria importanza, dei quali autorizza sin d’ora il rinnovo alle primarie scadenze, da depositarsi a nome della minore con vincolo pupillare fino alla maggiore età presso la banca di fiducia dell’istante o di Poste Italiane s.p.a.” In base al contenuto delle citate prescrizioni, deve ritenersi che *** fosse autorizzato ad incassare l’intera somma e fosse in prima persona obbligato al reimpiego secondo le modalità descritte ed alla successiva presentazione del rendiconto.
Ne deriva che anche sotto tale profilo non si ravvisano comportamenti colposi in capo a YYY né di violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento, in quanto il pagamento diretto al ricorrente *** è stato autorizzato direttamente dal Tribunale e dal momento che, attenendo i vincoli posti dal giudice alla fase di reimpiego, non rientrava tra i doveri della convenuta né il controllo sull’intestazione del conto corrente anche ai figli di Bruno Amerigo, né tanto meno sul rispetto delle citate prescrizioni relative alla destinazione di parte delle somme.
Non si ritiene quindi accoglibile la domanda svolta da XXX in proprio né quale erede del fratello in relazione a tale somma.
3.2. Il pagamento eseguito nel mese di aprile 2011
Va premesso che la somma di € 240.000,00, corrisposta da YYY s.p.a. per definire il giudizio promosso da *** in proprio e quale rappresentante dei figli, ricomprendeva anche la quota di risarcimento del danno spettante a ***, quale coniuge della defunta ***.
Ciò si evince dal contenuto dell’atto di citazione e dalla quietanza emessa da YYY all’atto del pagamento (doc. 11 e 13 fascicolo attoreo).
Pertanto, la quota spettante ai due figli va individuata nei 2/3 di detta somma, pari a € 160.000,00
In tal caso la condotta tenuta dalla convenuta non appare conforme ai canoni della diligenza per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, la convenuta ha proceduto a definire la controversia in via transattiva sia per la posizione di *** che per quella dei figli senza preoccuparsi del fatto che la transazione fosse preceduta dalla necessaria autorizzazione del giudice tutelare per la minore XXX, ai sensi dell’art. 320 c.p.c.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “ la transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell’interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ” (Cass.civ. sez. 3, 13 aprile 2010 n. 8720).
Parimenti il pagamento dell’intera somma è avvenuto in favore di ***, al di fuori di qualsiasi autorizzazione del giudice tutelare.
In secondo luogo, l’autorizzazione del giudice tutelare sarebbe stata necessaria anche alla luce della dichiarata qualità in capo a *** di tutore del figlio Nico.
Invero, anche ritenendo che YYY potesse ragionevolmente confidare sull’effettivo ruolo di tutore del padre in forza del precedente provvedimento del giudice tutelare, il rispetto della ordinaria diligenza avrebbe richiesto di attendere il necessario intervento del giudice tutelare per l’autorizzazione alla stipula della transazione e per le modalità di versamento delle somme, in quanto anche in tal caso si tratta di requisiti di validità dell’atto negoziale stipulato.
Tale condotta colposa appare in nesso causale con il pregiudizio lamentato dall’attrice costituito dal mancato versamento delle somme in favore dei diretti danneggiati.
Al riguardo occorre considerare che XXX sarebbe diventata maggiorenne da lì a pochi mesi e quindi avrebbe avuto diritto, oltre che di valutare la convenienza della transazione, di ottenere il pagamento diretto della somma.
Per quanto riguarda ***, laddove YYY si fosse comportata diligentemente, sarebbero state ipotizzabili, con ragionevole probabilità, due alternative: a) in quella occasione sarebbe emerso che il padre non ricopriva l’ufficio di tutore e, in caso di instaurazione del procedimento di interdizione o di amministrazione di sostegno, è prospettabile la nomina di un diverso soggetto, considerato che il padre aveva omesso di presentare il rendiconto della precedente gestione nonostante i solleciti del giudice tutelare (doc. 10 fascicolo attoreo); b) se ancora una volta non fosse emersa la carenza di potere rappresentativo in capo al padre, è prospettabile che sarebbero state rese prescrizioni dirette a vincolare le somme in favore del destinatario, proprio alla luce dei pregressi comportamenti inadempienti del padre.
In entrambi i casi si sarebbe quindi, con alta probabilità, evitato il confluire di tutte le somme nel patrimonio del padre ed il conseguente rischio di parziale dispersione delle stesse.
4. La responsabilità degli avvocati ZZZ e KKK
4.1. Il pagamento eseguito nel mese di giugno 2008
In relazione alla posizione della allora minore XXX, non si ravvisano le dedotte responsabilità dei citati professionisti.
Invero, da un lato gli avvocati hanno correttamente richiesto l’autorizzazione ad incassare la somma per conto della minore al giudice tutelare.
Dall’altro lato, in base a quanto rilevato nel paragrafo precedente, le prescrizioni del giudice tutelare riguardavano la fase del reimpiego delle somme ed erano dirette al solo *** quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne e che in tale provvedimento era stato autorizzato l’incasso diretto delle somme da parte del padre.
Non si ritiene, in assenza di una diversa prova sul conferimento di un più ampio mandato, che le obbligazioni inerenti all’incarico difensivo di assistere la parte nella vertenza relativa al risarcimento dei danni conseguenti al citato sinistro e di predisporre il ricorso per ottenere l’autorizzazione davanti al giudice tutelare, ricomprendessero anche il controllo sull’attuazione di tali prescrizioni e quindi sul successivo reimpiego delle somme mediante acquisto dei titoli o dei fondi e deposito su conto corrente intestato alla minore con vincolo fino alla maggiore età.
Al contrario, il giudizio sull’osservanza dei doveri nascenti dall’incarico professionale richiede la dimostrazione dell’avere informato il proprio cliente del contenuto del provvedimento del giudice tutelare, così come del successivo sollecito in ordine alla presentazione del rendiconto, fatti questi neppure contestati da parte attrice.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla posizione di ***.
In tal caso i convenuti, prima di predisporre il ricorso davanti al giudice tutelare, avrebbero dovuto verificare se *** fosse realmente il tutore del figlio maggiorenne e quindi la esistenza di un provvedimento di nomina all’esito della procedura di interdizione, non potendo confidare solo sulla dichiarazione del proprio assistito e sulla documentazione medica attestante la invalidità al 100%, trattandosi di fatto indicativo di una incapacità naturale ma inidoneo a conferire a terzi il potere rappresentativo del soggetto.
Si è quindi in presenza di un errore derivante da ignoranza di fondamentali istituti giuridici se non di una consapevole violazione della normativa.
Pertanto, i convenuti hanno omesso di verificare i poteri di rappresentanza affermati da *** e di valutare se la posizione del figlio *** fosse da ascriversi alla incapacità naturale o all’incapacità legale.
Tale condotta colposa costituisce un diretto antecedente causale del danno lamentato nel presente giudizio, costituito dal fatto che la quota di risarcimento liquidata in favore di ***, non sia mai pervenuta nella sua sfera di disponibilità.
Invero, non è possibile affermare che laddove i difensori avessero tenuto la condotta doverosa, le somme liquidate in favore del figlio della vittima avrebbero subito la stessa destinazione, sia in quanto la instaurazione di un procedimento di interdizione con nomina di un tutore provvisorio o di un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, non avrebbe necessariamente comportato la individuazione del genitore come tale figura, sia in considerazione delle diverse cautele che avrebbero potuto essere adottate in caso di contestuale nomina di *** come tutore – quale la apertura e intestazione di un conto in capo al soggetto – per scongiurare la possibilità di utilizzo arbitrario della relativa provvista.
Occorre comunque considerare che, considerato il ricovero del ragazzo in un istituto già dal 2008 e le conseguenti spese di mantenimento, una parte delle somme sarebbero state comunque impiegate per tali esigenze, analogamente a quanto disposto nel provvedimento del giudice tutelare, che ha imposto il reimpiego della minore somma di € 150.000,00.
4.2. Il pagamento eseguito nel mese di aprile 2011
Anche in tal caso la condotta dei convenuti appare contraria ai doveri professionali sia con riferimento alla posizione della minore XXX che del fratello ***.
Come già rilevato nel paragrafo 3.2. relativo alla posizione di YYY s.p.a.,, è censurabile la scelta di stipulare la transazione che ha comportato l’abbandono del giudizio risarcitorio senza richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per la minore XXX, ai sensi dell’art. 320 c.p.c.
Quanto al fratello ***, anche qui, anche laddove i difensori – contrariamente alle regole di diligenza e perizia – avessero esclusivamente confidato sulle dichiarazioni del padre in ordine alla sua qualità di tutore, avrebbero dovuto necessariamente adire il giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione per l’accettazione della transazione e l’estinzione del giudizio anche per quest’ultimo.
Inoltre, anche i difensori hanno permesso che l’intera somma liquidata da YYY, comprensiva delle quote spettanti ai figli, venisse versata in favore di ***, ancora una volta senza l’intervento di uno specifico provvedimento autorizzatorio del giudice tutelare.
Come già osservato nei paragrafi precedenti, si tratta di condotta colposa da ritenersi in rapporto causale con il pregiudizio lamentato dall’attrice costituito dal mancato versamento delle somme in favore dei diretti danneggiati.
5. Il danno risarcibile
Alla luce di quanto rilevato nei paragrafi precedenti, il pregiudizio astrattamente risarcibile è costituito dalla somma di € 150.000,00 relativa a parte della quota del risarcimento liquidato in favore di *** nel 2008, dovendosi escludere quella da impiegare per il suo mantenimento in conformità alle valutazioni espresse nel decreto del giudice tutelare, nonché dalla ulteriore somma di € 160.000,00 liquidata in favore dei due fratelli in occasione della transazione conclusa nel 2011.
L’attrice ha chiesto il risarcimento degli ulteriori danni costituiti dall’importo di € 38.000,00, pari alle spese sostenute per promuovere il procedimento di sequestro conservativo ed il giudizio di merito volto al recupero delle somme sottratte, nonché dalle maggiori somme che la attrice ed il fratello avrebbero percepito laddove non si fosse proceduto all’illegittimo abbandono del giudizio risarcitorio, somme quantificate in € 200.000 per ciascuno dei due figli.
Con riferimento alla prima voce di danno, dai provvedimenti prodotti emerge che la attrice, dopo il provvedimento di sequestro conservativo ottenuto nei confronti del padre, ha promosso il giudizio di merito conclusosi con sentenza di condanna di *** alla restituzione della somma di € 230.000,00 oltre alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 28.000,00 oltre accessori (doc. 19 fascicolo attoreo).
Si è trattato di un giudizio che ha portato ad un risultato utile, posto che in sede esecutiva la attrice ha ottenuto l’assegnazione della somma di € 218.880,00 a totale soddisfo delle spese di esecuzione liquidate nel provvedimento di assegnazione ed a parziale soddisfo del credito vantato.
In merito alla seconda voce di danno, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda attorea per un duplice ordine di rilievi.
Da un lato si rileva che, con riferimento alla domanda svolta nei confronti di YYY s.p.a., l’attrice non ha inteso proporre una azione volta a fare valere l’annullabilità della transazione per mancanza di autorizzazione del giudice tutelare, sicchè risulta preclusa ogni contestazione in merito alla determinazione dell’entità del risarcimento ed alla conseguente spettanza di un importo maggiore.
Dall’altro lato, quanto alla posizione degli altri convenuti, occorre tenere conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, dovendosi accertare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass.civ., III, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ.. III, 20 agosto 2015, n. 17016).
Ciò posto, nel caso in esame la attrice ed il fratello *** hanno ottenuto un risarcimento complessivo di € 310.000,00 ciascuno (230.000 ciascuno in occasione del primo pagamento e €80.000 ciascuno in occasione del secondo pagamento).
Le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita parentale nell’edizione del 2011, da considerare come parametro per la liquidazione in via equitativa del danno, prevedevano per tale categoria di danno ed a favore del figlio per la morte di un genitore una forbice tra il valore di € 154.350,00 e quello di € 308.700,00).
La complessiva somma liquidata in via transattiva in favore dei figli è quindi pari ai massimi all’epoca riconoscibili sotto il profilo tabellare.
Né l’attrice ha fornito elementi concreti da cui desumere che per effetto della prosecuzione del giudizio, la stessa ed il fratello avrebbero avuto serie possibilità di ottenere un risarcimento maggiore.
Al riguardo nulla di specifico è stato allegato negli atti della presente causa.
Nell’atto di citazione relativo al giudizio risarcitorio per la morte di ***, prodotto dalla difesa attorea come doc. 11, vi è una determinazione generica della quota di danno non patrimoniale spettante ai figli nella somma di € 500.000,00 per ciascuno ed una indicazione altrettanto generica del danno patrimoniale.
In questo quadro, non è quindi possibile affermare che la scelta di concludere la transazione e fare estinguere il giudizio al di fuori della necessaria autorizzazione del giudice tutelare abbia arrecato all’attrice ed al fratello un concreto pregiudizio patrimoniale correlato all’entità del risarcimento riconosciuto in loro favore.
In definitiva, il danno di XXX in proprio, posto a carico di entrambi i convenuti, è pari a € 118.000,00, comprensivo degli esborsi per i costi del giudizio promosso nei confronti del padre.
Poiché l’importo di €218.000,00 recuperato dalla attrice, al netto delle spese di esecuzione, è comunque superiore a tale somma, non sussiste alcun attuale credito risarcitorio in capo a tale parte.
Per quanto riguarda il danno fatto valere da XXX quale erede del fratello ***, la accertata responsabilità in capo a tutti i convenuti, in via solidale, riguarda il mancato versamento dell’importo di € 80.000,00 (pari ad 1/3 del pagamento eseguito nel 2011), mentre quella a carico dei soli convenuti ZZZ KKK, la residua somma di € 150.000,00.
Non si ritiene che possa essere dedotto da tali somme la residua parte dell’acconto in quanto, come emerge dalla sentenza, essa attiene esclusivamente alla pretesa creditoria di XXX nascente dalle condotte di illecita appropriazione poste in essere dal padre ed avente ad oggetto le somme spettanti alla stessa quale minore, ma non anche a quelle relative alle somme spettanti al fratello.
Occorre poi rilevare che le risultanze istruttorie consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un concreto ed effettivo pregiudizio nei limiti che seguono.
In particolare, come risulta dal ricorso per sequestro conservativo promosso dall’attrice nei confronti del padre e dal provvedimento di sequestro emesso dal giudice designato, il requisito del periculum in mora è stato valutato anche sotto il profilo dell’oggettivo e concreto rischio di incapienza del patrimonio di ZZZ KKK, costituito all’epoca dalle somme depositate sui conti correnti di cui la parte era titolare e da un immobile ed una porzione di fabbricato con annesso terreno seminativo, acquistati nel 2009 e nel 2010 e siti nel Comune di Bedonia (PR), il cui valore non è stato ritenuto apprezzabile dallo stesso giudice della cautela anche alla luce dell’andamento del mercato immobiliare.
Tale circostanza, unitamente al fatto che le azioni esecutive promosse dalla parte hanno portato al rinvenimento di una somma inferiore al complessivo ammontare del credito per cui è stato disposto il sequestro e successivamente accertato definitivamente nel giudizio di merito, porta quindi a ritenere provata la sussistenza del pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata acquisizione delle somme nel patrimonio del figlio *** e, conseguentemente, della erede XXX.
Tuttavia, con riferimento al quantum, si rileva che non vi è evidenza del fatto che la attrice abbia rinunciato all’eredità del padre, trattandosi di circostanza allegata ma, pur in presenza delle contestazioni della difesa della terza chiamata YYY, non provata con la produzione dell’atto di rinuncia che va necessariamente perfezionato nelle forme previste dall’art. 519 cod.civ.
Altrettanto generiche sono le allegazioni della parte in ordine alla esistenza di debiti nel patrimonio paterno tali da annullare le componenti attive ivi presenti.
Alla luce di ciò non può non considerarsi, ai fini della valutazione del danno, il fatto che *** fosse titolare dei due immobili acquistati nel Comune di Bedonia, analiticamente descritti alle pag. 10 e 11 del ricorso per sequestro conservativo ed acquistati al prezzo dichiarato di € 85.000,00 e di € 73.000,00.
Invero, in assenza di prova della rinuncia alla eredità da parte di XXX, deve ritenersi che il reimpiego di tali somme destinate all’acquisto dei citati immobili, suscettibili di accrescere il patrimonio dell’attrice, faccia venire meno parte del pregiudizio accertato,
Ne deriva che si ritiene raggiunta la prova di un danno risarcibile pari alla minore somma di € 72.000,00.
Considerata la diversa misura della responsabilità dei convenuti (per YYY solo per il pagamento del 2011, in solido con gli avvocati ZZZ KKKK, mentre per questi ultimi anche in relazione al pagamento del 2008), occorre ripartire l’importo oggetto di deduzione di € 158.000,00, pari al valore dei beni acquistati, in proporzione al valore del risarcimento posto a carico di ciascuno.
Poiché l’importo del danno posto a carico di YYY e dei convenuti ZZZ KKKK Domenico ed ZZZ in solido corrisponde al 35% del totale (€230.000,00), mentre quello posto a carico dei soli avvocati ZZZ KKKK al 65% del totale, ne deriva che va disposta la condanna in solido degli avvocati ZZZ KKK e di YYY al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 25.200,00 (pari al 35% di € 72.000) e la condanna, in solido, di ZZZ KKK al pagamento della somma di € 46.800,00.
Trattandosi di debito di valuta, avente natura risarcitoria, tali somme vanno maggiorate di rivalutazione con decorrenza dalla data dei pagamenti effettuati dalla compagnia assicurativa e di interessi, al tasso legale, da riconoscersi sulle somme via via rivalutate con la medesima decorrenza sino al saldo.
6. Le domande riconvenzionali svolte da YYY s.p.a. nei confronti dei convenuti ZZZ KKK
Va in primo luogo rilevata la infondatezza della domanda di annullamento delle transazioni stipulate.
Invero, la mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare per la minore e del potere di rappresentanza in capo al padre in relazione al figlio in condizione di incapacità comporta la annullabilità dell’atto che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte o dal suo rappresentante.
Ne deriva che YYY non è legittimata a svolgere tale domanda.
In ogni caso la domanda è anche infondata sotto il profilo della individuazione del titolare passivo della pretesa alla restituzione degli importi erogati a titolo di risarcimento, in quanto le somme sono state percepite da *** e non dai convenuti ZZZ KKK, che hanno assistito come legali tale parte.
Per quanto riguarda la domanda subordinata, si rileva che i rilievi svolti nei paragrafi 3.2. e 4.2. evidenziano la sussistenza di una responsabilità concorrente dei convenuti, e non esclusiva come sostenuto da YYY, avendo le reciproche condotte colpose di ciascuno dei convenuti concorso in pari misura a cagionare il danno.
Pertanto, i convenuti ZZZ KKK vanno condannati a tenere indenne YYY esclusivamente dal versamento del 50% della somma di € 25.200,00 poste a carico di tutti i convenuti per effetto della presente decisione.
7. La domanda di garanzia svolta dai convenuti ZZZ KKK nei confronti di YYY s.p.a.
E’ pacifica la operatività delle polizze stipulate dai due convenuti con YYY per il sinistro verificatosi nel 2011, con lo scoperto previsto in polizza del 5%.
Con riferimento alle condotte poste in essere nel 2008, si ritiene fondata l’eccezione di inoperatività della garanzia svolta dalla terza chiamata con riferimento alla polizza stipulata da ZZZ KKK.
In tal caso la polizza n. 303692430 prevede la decorrenza della copertura dal 21 luglio 2010 e, in base all’art. 12 delle condizioni YYY di assicurazione, la validità della garanzia per le richieste di risarcimento ricevute in costanza di polizza, purché relative a fatti commessi durante la sua vigenza.
I documenti prodotti dai convenuti con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. non consentono di ravvisare deroghe a tali clausole.
A diverse conclusioni si perviene in relazione alla polizza stipulata da ZZZ KKK.
Invero in tal caso la polizza integrativa prodotta dalla parte (doc. 12) richiama le condizioni YYY CGA R51B, nelle quali è contenuta la clausola di retroattività, in forza della quale sono coperti anche i fatti posti in essere dall’assicurato nei tre anni antecedenti all’assicurazione (clausola 4 a).
Pertanto, YYY va condannata a tenere indenne l’avv. KKK anche in relazione alle condotte poste in essere nel 2008.
Poiché il danno risarcibile è inferiore alla somma liquidata per le condotte tenute nel 2011 e considerato che in ogni caso, data la responsabilità solidale di entrambi i convenuti e la operatività della garanzia per la posizione di KKK in relazione a tutti e due i sinistri, YYY s.p.a. va quindi tenuta a manlevare entrambi i convenuti dal pagamento della somma di € 72.000,00, oltre interessi e rivalutazione come liquidati, dedotta la franchigia del 5%.
Per quanto riguarda le spese, si osserva che sussiste il diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 cod.civ e che, come rilevato dal recente orientamento della Suprema Corte, vanno considerate nulle le pattuizioni di segno contrario, volte a subordinare tale diritto alla designazione di legali da parte dell’assicuratore (cfr. Cass.civ., sez. 3, 5 luglio 2022 n. 21220).
8. Le spese.
Tenuto conto di una parziale soccombenza reciproca, dato il rigetto di parte delle domande svolte dall’attrice, va disposta la compensazione nella misura del 40% delle spese di lite, mentre il residuo 60% va posto a carico dei convenuti, data la prevalente soccombenza degli stessi e si liquida come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento al valore dell’accolto, da distrarsi a favore dell’avv. dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra i convenuti YYY e ZZZ KKK, in considerazione dell’esito del giudizio va disposta la compensazione integrale delle spese.
YYY s.p.a., quale terzo chiamato, data la operatività della garanzia per tutti i fatti nei confronti di ZZZ KKK e per i fatti del 2008 nei confronti di ZZZ, va condannata alla rifusione delle spese nei confronti di tali parti, che si liquidano come da dispositivo, con riduzione dei valori medi del 50%, tenuto conto dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti YYY s.p.a. e gli avvocati ZZZ e KKK, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice XXX, per le causali indicate in parte motiva, della somma di € 25.200,00, oltre rivalutazione con decorrenza da maggio 2011 ed interessi al tasso legale con la medesima decorrenza, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati, fino al saldo;
2) condanna ZZZ e KKK, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice XXX, per le causali indicate in parte motiva, della residua somma di € 46.800,00, oltre rivalutazione con decorrenza da luglio 2008 ed interessi al tasso legale con la medesima decorrenza, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati, fino al saldo;
3) compensa nella misura del 40% le spese di lite e condanna i convenuti YYY s.p.a., ZZZ e KKK, in solido, alla rifusione in favore dell’attrice del residuo 60% che liquida, già al netto della compensazione, in € 1.199,00 per spese, € 8.058,00 per compensi, oltre spese YYY, Iva e Cpa su tale somma, da distrarsi a favore dell’avv. quale procuratore antistatario;
4) condanna i convenuti ZZZ e KKK a tenere indenne YYY s.p.a. dal pagamento del 50% delle somme di cui al capo 1;
5) compensa integralmente tra tali parti le spese di lite;
6) condanna la terza chiamata YYY s.p.a. a tenere indenne ZZZ e KKK dal pagamento in favore dell’attrice dal pagamento delle somme di cui al capo 1 e 2, comprensive di capitale, interessi e rivalutazione, dedotta la franchigia del 5% e dalle spese di cui al capo 3;
7) condanna la terza chiamata alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano, già al netto della compensazione in €6715,00 per compensi, oltre spese YYY, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 13 ottobre 2022
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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