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Codice Civile
Codice Penale

Trasferimento immobiliare post fallimento e cancellazione oneri

La sentenza chiarisce che il trasferimento di un immobile a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c., a differenza della vendita fallimentare disciplinata dall’art. 108 l.f., non produce l’effetto purgativo dei gravami ipotecari. Il giudice, pertanto, non può disporre la cancellazione di ipoteche senza il consenso del creditore ipotecario, in quanto ciò lederebbe i diritti di quest’ultimo. La sentenza sottolinea l’importanza della tutela dei creditori ipotecari e la distinzione tra vendita fallimentare e trasferimento coattivo in esecuzione di un preliminare.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA

II
SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg.
magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._895_2024_- N._R.G._00001410_2020 DEL_06_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024

nel procedimento n. 1410/2020 R.G. promosso da (p.i. ), in persona del Curatore Avv. rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Ancona, , presso lo studio dello Avv. NOME COGNOME Contro (c.f. ), rappresentato e difeso dagli C.F. Con l’intervento volontario di corrente in Acquaviva Picena (AP) (c.f . e p.i.), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), , presso lo studio del medesimo

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l’udienza del 16 novembre 2022.
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 730/2020, pubblicata il 30/11/2020 dal Tribunale di Ascoli Piceno (rg 1901/2017)

FATTI di CAUSA

Con sentenza n. 730/2020, pubblicata il 30/11/2020, il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda avanzata da nei confronti della poi dichiarata fallita nelle more del primo grado, e, per l’effetto, accertato e dichiarato che la non aveva adempiuto all’obbligazione di trasferire all’attore i beni immobili oggetto del preliminare di compravendita per cui è causa, nè nel termine in esso previsto, né successivamente, trasferiva al sig. proprietà degli immobili indentificati al Catasto Fabbricati del Comune di San 8 del fabbricato sito in San Benedetto del Tronto alla con ordine di trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e con espresso esonero del Conservatore e Dirigente del Catasto di Ascoli Piceno da responsabilità sul punto;
condannava il a liberare da ogni ipoteca, gravame e altro vincolo eventualmente esistente sugli immobili promessi in vendita e trasferiti **** il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità degli immobili per cui è causa;
condanna infine il a rimborsare alla parte attrice nella misura di 2/3 le spese di lite con compensazione quanto ad 1/3.

Avverso l’impugnata sentenza ha proposto appello il per chiedere che, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, sia dichiarata l’improcedibilità della domanda in quanto divenuta tale per effetto del sopravvenuto fallimento della ditta convenuta, trattandosi di giudizio c.d. di merito a seguito di procedimento cautelare di sequestro conservativo accolto;
nel merito, ed in caso di rigetto della sopra eccezione procedurale, sia riformata parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna del fallimento convenuto alla cancellazione di tutti i pesi e gravami sugli immobili oggetto di trasferimento;
sia subordinato l’effetto traslativo degli immobili all’esito del pagamento della residua somma di € 5.000,00 ancora dovuta dal in favore del fallimento come accertato in sentenza;
con vittoria del doppio grado del giudizio.

Con comparsa di risposta, depositata il 05/10/2021, si è costituito in giudizio , contestando le motivazioni del gravame, per chiedere:
in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’ appello ai sensi dell’art. 342 cpc e dell’art. 348 bis cpc e, per l’effetto, confermare, con ogni opportuna precisazione, la gravata sentenza, adottando, si opus, ogni opportuno provvedimento idoneo a consentire la cancellazione dell’ipoteca;
nel merito in via principale respingere l’appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della gravata pronuncia, adottando, si opus, ogni opportuno provvedimento idoneo a consentire la cancellazione dell’ipoteca;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa depositata il 05/07/2022 è intervenuta volontariamente nel presente grado la corrente in Acquaviva Picena (AP), già in Castignano (AP), assumendo la nuova ragione sociale con la quale si costituisce, riservandosi ogni ed eventuale rituale pretesa in via ordinaria nelle opportune sedi giudiziarie, chiede che, dichiarato preliminarmente ammissibile l’intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, la gravata pronuncia sia riformata nella parte in cui ha disposto la condanna del fallimento alla cancellazione di tutti i pesi e gravami sugli immobili oggetto di trasferimento, compresa dunque l’ipoteca volontaria iscritta dalla in favore della divenuta oggi Con vittoria di spese e compensi di lite.

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l’udienza del 16/11/2022, all’esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 cpc.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 348 bis cpc stante la fase decisionale della causa, come pure va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell’art. 342 cpc perché infondata, atteso che, secondo la Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. volitive dell’appellante siano state formulate in modo da consentire d’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l’indicazione di ragioni concrete per le quali l’appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata. Passando ad esaminare l’intervento volontario della Banca, va dichiarata la sua ammissibilità ai sensi dell’art. 344 cpc in ragione del fatto che sussisterebbero i presupposti per la proponibilità da parte della stessa dell’opposizione ex art. 404 cpc avverso la sentenza eventualmente passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra ed il in quanto capace di pregiudicare i suoi diritti, ovvero la cancellazione dell’ipoteca volontaria del settembre 2011 (rg 7780, rp 1411), concessa dalla società in favore della a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente per la somma capitale di € 800.00,00 ed un totale garantito di € 1760.000,00, siccome ricompresa tra le formalità pregiudizievoli delle quali è stata ordinata la cancellazione da parte del primo giudice. Con il primo motivo l’appellante impugna la gravata pronuncia nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del giudizio e della domanda proposta dal Deduca, a tal fine, che il ottenuto il provvedimento cautelare di sequestro sulle somme, avendo egli manifestato la volontà di risolvere il contratto ed ottenuto l’acquisizione del fascicolo della fase cautelare nel presente giudizio, ha introdotto un c.d. giudizio di merito relativo alla fase precedente per cui lo stesso doveva e deve essere dichiarato improcedibile a seguito del fallimento del promissario venditore, anche in ragione del fatto che il fallimento ha fatto venir meno anche il sequestro concesso che non è collegato strumentalmente con la domanda ex art. 2932 c.c. in quanto volto solo al fine di tutelare un diritto di credito. che non si rinvengono indirizzi della Suprema Corte contrari a quello indicato dall’appellato (Cass. 2020/28197), al quale il presente Collegio aderisce per condivisione del principio di autonomia del giudizio di merito rispetto alla fase cautelare, varrà osservare che non si ravvisano ulteriori ragioni per le quali il giudizio di merito dovrebbe essere dichiarato improcedibile e ciò, sia, perché la lettura del ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 cpc e della relativa ordinanza di accoglimento (con cui è stato disposto il sequestro degli immobili di proprietà della resistente fino alla concorrenza di € 800.000,00) fanno espresso riferimento alle azioni che la parte richiedente prevede di proporre (nelle cui more ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito), tra cui quella ex art. 2932 c.c. oggetto appunto del presente giudizio, e, sia, perché quest’ultimo è stato introdotto prima che la convenuta fosse dichiarata fallita, in linea quindi con l’orientamento della Suprema Corte a mente del quale l’azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell’art. 2932 c.c. per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, atteso che essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la “sedes materiae”, si differenzia dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 l.fall. (cfr Cass. civ. sez.
I ord. 9010 del 11/04/2018).

Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha condannato il alla cancellazione di tutti i pesi ed oneri gravanti sugli immobili trasferiti, pur avendo il curatore esercitato il diritto di sciogliersi dal contratto preliminare.

Deduce, a tal fine, che non è nel potere del G.D. disporre, nolente creditore ipotecario, la cancellazione dei pesi sull’immobile, stante la natura di vendita non “fallimentare” ex art. 108 l.f. dei beni che avrebbe avuto i noti effetti purgativi;
che se la sentenza prima del fallimento, con la conseguenza che i beni, in tal caso, non sarebbero mai entrati nella massa fallimentare;
che la somma di denaro, corrispettivo della vendita che sarebbe dovuta servire anche per la cancellazione delle ipoteche e gravami, non è entrata nella massa attiva del fallimento per cui un siffatto adempimento comporterebbe la violazione della par condicio creditorum (di fatto residuano ancora € 5.000,00 da versare al fallimento, come ricavabile dalla sentenza che nulla ha disposto al riguardo);
che si opererebbe una incomprensibile e non legittima violazione dei diritti del creditore ipotecario che, forte del suo diritto di sequela, vedrebbe posta nel nulla la sua garanzia a fronte di una sentenza, e di un successivo provvedimento del G.D., a lui non opponibile in quanto non è stato parte di quel giudizio, ma soprattutto perché l’ipoteca risulta essere stata iscritta sei anni prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.

Il motivo è fondato e va quindi accolto.

Reputa la Corte adita di condividere l’orientamento più recente della Suprema Corte (Cass. n. 23139/2020) a mente del quale “In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, l’assegnazione dell’immobile al socio di una cooperativa, che avvenga in esecuzione di un piano gestionale teso all’ultimazione degli alloggi rimasti incompiuti, non può essere accompagnata dalla cancellazione ex art. 108 l.fall.
delle iscrizioni pregiudizievoli, dal momento che i detti effetti purgativi si giustificano solo qualora la vendita si compia in esito ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica secondo le regole di cui agli artt. 105 e ss. l.fall.
richiamate dall’art. 182, comma 5, l.fall. , non anche quando essa sia il frutto della continuazione dell’attività di impresa”.

E ciò in ragione del fatto che l’effetto purgativo è giustificato dalla vendita compiuta all’esito di una procedura competitiva, ad evidenza pubblica, ovvero che muove dal prezzo di stima e favorisce la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e, quindi, la migliore soddisfazione dei creditori.

Tale orientamento, sebbene intervenuto con riferimento ad una fattispecie di esecuzione di un concordato in momento che portano ad escludere che il giudice delegato possa esercitare il potere di purgare dai gravami ipotecari i beni che vengono alienati dal curatore fallimentare senza l’osservanza delle regole di pubblicità, competitività e stima dettate dalla L.Fall.
, artt. 105,106 e 107, e quindi anche nel caso di specie in cui il trasferimento della proprietà dei beni avviene in virtù di sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui non ha previsto che il trasferimento immobiliare sia subordinato al pagamento della residua somma di € 5.000,00= in favore del fallimento, come accertato nella parte motiva della stessa.
Il motivo è inammissibile e va dunque respinto.

La domanda è stata formulata per la prima volta nel presente grado, nel senso che non è stato precedentemente eccepito il mancato saldo del prezzo e, pertanto, stante l’espressa opposizione della parte appellata alla nuova domanda, va dichiarata la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 345 cpc.

La domanda attrice, all’esito della presente pronuncia, deve ritenersi parzialmente accolta e ciò consente di compensare tra le parti, nella misura di ½, le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo, ponendo la restante parte a carico del fallimento appellante.

Quanto alle spese di lite della Banca, il suo intervento meramente adesivo alle difese già compiutamente svolte dal fallimento ai fini della riforma della gravata pronuncia consente di disporre la loro integrale compensazione tra le parti.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 730/2020, pubblicata il 30/11/2020 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con l’intervento volontario della corrente in Acquaviva Picena (AP), esistente sugli immobili promessi in vendita e trasferiti all’attore con la gravata sentenza;
-compensa tra ed il , nella misura di ½, le spese di lite del doppio grado che liquida per intero, quanto al primo grado, in complessivi € 6300,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge e, quanto al presente grado, in € 4389,00 per la fase di studio, € 2552,00 per la fase introduttiva ed € 5880,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico della parte appellante;
-compensa interamente tra corrente in Acquaviva Picena (AQ) le spese di lite del grado;
-conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ancona, così deciso li 15 novembre 2023 Il Consigliere ausiliario est. Dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME

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