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Codice Civile
Codice Penale

Trattamento dei dati personali, prescindere dal consenso

Trattamento dei dati personali, prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario, per far valere o difendere un diritto.

Pubblicato il 07 February 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI’
LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 440/2021

tra

XXX

ricorrente

e

YYY S.P.A.

resistente

Oggi 27 gennaio 2022 ad ore 10,45 il giudice dott., premesso che con ordinanza data alla udienza del 15 dicembre 2021 è stata disposta la trattazione della causa in forma solo cartolare e con trattazione scritta, letti gli atti e i documenti di causa, esaminate le note scritte autorizzate depositate dalle parti, emette la sentenza che segue, ex art. 10 d.lgs. 150 del 2011, dando atto della avvenuta trattazione solo cartolare dell’udienza.

Il Giudice

dott.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI’
LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 30/2022 pubblicata il 27/01/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2021 promossa da:

XXX (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv.

ricorrente

contro

YYY S.P.A. (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv.

resistente

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte da fare parte integrante del verbale d’udienza cartolare, come segue: per parte ricorrente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Forlì, premesse le declaratorie di legge, contrariis rejectis, accertata e dichiarata l’illegittimità del rifiuto opposto dalla Compagnia di Assicurazioni YYY S.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in, a comunicare il/i nominativi dei beneficiari delle polizze contratte dalla sig.ra ***, ovvero: a) polizza con decorrenza 15.02.2006 liquidata in data 14.06.2011; b) polizza con decorrenza 30.10.2006 liquidata in data 06.06.2011, e conseguentemente condannare la convenuta a fornire al sig. XXX, figlio della de cuius, la copia integrale delle suddette polizze, compresi i dati anagrafici di coloro risultano beneficiari. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.

per parte resistente:

Voglia l’Ill.mo Tribunale respingere il ricorso. Con vittoria delle spese di giudizio secondo tariffa forense

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. XXX (di seguito anche “il ricorrente”) formulava ricorso ex art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011, istando per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Forlì, premesse le declaratorie di legge, contrariis rejectis, accertata e dichiarata: la legittimità, ai sensi dell’art. 24 lettera f) Codice Privacy, nonché dell’art. 6 del Reg. UE 679/2016, della richiesta del ricorrente, essendo il trattamento dei dati necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, e conseguentemente l’illegittimità del rifiuto opposto dalla Compagnia di Assicurazioni YYY S.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in 20145, a comunicare il/i nominativi dei beneficiari delle polizze contratte dalla sig.ra ***, ovvero: a) polizza n. 2673571 con decorrenza 15.02.2006 liquidata in data 14.06.2011; b) polizza n. 2763735 con decorrenza 30.10.2006 liquidata in data 06.06.2011, condannare la convenuta a fornire al sig. XXX, figlio della de cuius, la copia integrale delle suddette polizze, compresi i dati anagrafici di coloro che risultano essere beneficiari, nonché l’attestazione dei premi versati dalla sig.ra ***. Con riserva di agire nei confronti della Compagnia di assicurazione al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi che il comportamento illegittimo ed ostruzionistico adottato possa aver prodotto sul diritto dell’istante ad essere reintegrato nella quota di legittima. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.

Allegava il ricorrente di essere figlio nonché erede legittimo della sig.ra ***, deceduta in Pianoro il 13 marzo 2011. L’eredità veniva accettata con beneficio di inventario e, dagli accertamenti svolti, emergeva che la de cuius aveva contratto in vita due polizze vita: a) la polizza YYY S.p.A.

n. 2673571 con decorrenza dal 15.2.2006 liquidata in data 14.06.2011, per la quale la de cuius aveva versato premi per euro 131.000,00; b) la polizza YYY S.p.A. n. 2763735 con decorrenza 30.10.2006 liquidata in data 06.06.2011, per la quale venivano versati dalla sig.ra Mainardi premi per il totale di euro 78.516,00. Il ricorrente intraprendeva mediazione nei confronti delle sorelle, per la collazione dei premi versati, presumendo che la sorella *** fosse la beneficiaria delle polizze in questione. La mediazione proseguiva, con esito negativo, nei confronti degli eredi della sig.ra Paola Biondi. Il ricorrente a più riprese domandava a YYY S.p.A. (di seguito anche “YYY” o “la resistente”) la consegna di copia delle polizze e l’indicazione dei nominativi dei beneficiari: tuttavia, la resistente forniva i documenti richiesti, senza indicazione dei dati dei beneficiari. Il comportamento della resistente sarebbe ingiusto e illegittimo, in quanto impedirebbe al ricorrente di ottenere tutela in via giudiziaria.

Si costituiva in giudizio YYY, concludendo come segue:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito: 1. respingere il ricorso proposto per i motivi sopra indicati; 2. con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambe le fasi del giudizio

Eccepiva la resistente di avere risposto alle richieste del ricorrente nel modo più ampio possibile, mantenendo tuttavia la necessaria riservatezza circa i nomi dei terzi beneficiari delle polizze non riscattate in vita. La pretesa azionata dal ricorrente con il ricorso in oggetto sarebbe infondata. Infatti, non sussisterebbe alcun diritto per gli eredi di comunicazione dei dati dei beneficiari delle polizze. In particolare, il sig. XXX avrebbe fatto valere solamente l’interesse alla comunicazione dei dati, e non invece il diritto di accesso. Tale interesse, tuttavia, non sussisterebbe: infatti, nella fase in cui ci si trova, sarebbe prevalente il diritto alla riservatezza dei beneficiari, non traducendosi comunque l’interesse dell’istante in un diritto a pretendere la comunicazione da parte del titolare. I diritti soggettivi previsti dalla normativa in esame (quali informativa, accesso, cancellazione, ecc.), invece, sarebbero di titolarità unicamente degli interessati, e non dei terzi. Il ricorrente, dunque, ben potrebbe, in sede giudiziale, azionare i rimedi previsti dal codice di procedura civile per l’acquisizione di informazioni e documenti, non potendo certamente aggirare regole e limiti previsti dalla procedura civile mediante l’utilizzo strumentale della normativa privacy. In via subordinata, eccepiva la resistente che le pretese del ricorrente sarebbero infondate anche sotto il profilo dell’esercizio del diritto di accesso: infatti, il Codice Privacy attribuisce agli eredi esclusivamente l’accesso dai dati della persona deceduta e non di terzi, quali i beneficiari delle polizze vita.

La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, nelle note autorizzate e a sostegno della propria pretesa, evidenzia il rango superiore della disciplina normativa della tutela dei legittimari rispetto alla tutela della dei dati personali. In particolare, egli allega il proprio diritto ad agire per il recupero alla massa ereditaria dei premi versati dalla de cuius, ai sensi dell’art. 741 c.c. (crf., Cass. civ. Sez. 2 – , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021).

Il ricorrente, in particolare, invoca l’art. 24 lettera f) del Codice Privacy e l’art. 6 del Reg. UE 679 del 2016. L’art. 24 sopra citato, tuttavia, è stato abrogato, mentre l’art. 6 del Regolamento stabilisce che

“1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.”

Come previsto nelle definizioni di cui all’art. 4, per “trattamento” si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;” inoltre, costituisce “«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

Nel caso di specie, è evidente che il presupposto del trattamento dovrebbe identificarsi nella presenza di un legittimo interesse del terzo ovvero dell’attuale ricorrente, che deve essere nel concreto vagliato.

In un caso analogo al presente, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “Tale legittimo interesse deve essere, però, bilanciato con gli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’.interessato. Nel caso di specie occorre operare, quindi, un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del dato personale del terzo e il diritto all’.esercizio dell’.azione ex art. 24 Cost. Ai fini del bilanciamento giova menzionare ulteriori due norme: l’.art. 9, paragrafo 2, lett. f il quale sancisce che, in materia di dati personali c.d. sensibili, il divieto di trattamento di tale tipologia di dati non si applica ove “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”. L’.art. 2 terdecies, comma 5 del D. Lgs 196/2003 che prevede come l’.eventuale divieto del defunto, presentato con dichiarazione scritta alla società titolare del dato, di trattamento del dato personale non può produrre effetti pregiudizievoli “per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. La lettura di tali disposizioni, e in particolare, la rilevanza data all’.esercizio di un diritto in sede giudiziaria sia in relazione ai c.d. dati sensibili (art. 9, paragrafo 2, lett. f. regolamento UE 2016/679) sia con specifica previsione per i diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell’.interessato (art. 2 terdecies, comma 5 D. Lgs 196/2003) portano questo Giudice a ritenere prevalente, nel caso di specie in un’.ottica di giudizio di bilanciamento, il diritto all’.azione di cui all’.art. 24 della Costituzione rispetto al diritto alla riservatezza del dato personale sussistente in capo ai terzi beneficiari. Giova precisare, infatti, come senza la comunicazione del dato personale in oggetto l’.odierno ricorrente si troverebbe fondamentalmente privato di strumenti giuridici per tutelare i propri interessi di carattere patrimoniale come erede di ***. Questo Tribunale ritiene, pertanto, che siano soddisfatti i requisiti di proporzionalità e necessarietà nonché i criteri dell’autenticità della domanda e della non eccedenza in relazione alle finalità che sono reputati essenziali affinché sussista la liceità del trattamento dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, seppure in relazione alla disciplina antecedente all’.introduzione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 ha sancito come “In materia di trattamento dei dati personali, l’art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a effettuare la comunicazione dei dati dei beneficiari terzi delle polizze assicurative in oggetto all’.odierno ricorrente poiché tale comunicazione può seguire solamente provvedimento di autorizzazione dell’.autorità giudiziaria all’.esito del giudizio di bilanciamento sopra indicato.” (Tribunale Milano, sez. I, 10/11/2021, n. 8727).

Devono registrarsi, come puntualizzato dalla resistente ed anche nella sentenza sopra citata, orientamenti difformi (ad es., Corte appello Milano, sez. IV, 30/11/2020, (ud. 30/10/2020, dep.30/11/2020), n. 3130), dai quali, tuttavia, si ritiene di doversi discostare, per sposare invece l’orientamento espresso dal Tribunale sopra menzionato proprio al fine di garantire che il diritto di azione giudiziaria (comprensivo del diritto di liberamente determinarsi in ordine alle modalità concrete di esercizio dell’azione) del ricorrente sia reso effettivo e possibile, senza tuttavia che possa ritenersi una soccombenza di YYY, dato che il diniego opposto non può ritenersi ingiustificato, alla luce dei riscontri normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati: da cui la determinazione di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento del ricorso di XXX, autorizza il titolare del trattamento YYY S.p.A. alla comunicazione al ricorrente, in forma intellegibile, delle generalità dei beneficiari e dell’.importo complessivamente versato a titolo di premi delle polizze oggetto di causa e meglio indicate in ricorso;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Sentenza pubblicata previa trattazione solo cartolare ed allegazione al verbale. Forlì, 27 gennaio 2022

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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