RG 338-1/2024 PROC.
UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE–
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._351_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_05_08_2024 PUBBLICATA_IL_07_08_2024
nel proc. unitario n. 338-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale proposto da (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Milano e dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Torino – RICORRENTE- nei confronti di (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Grugliasco (TO), in INDIRIZZO, cap 10095, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME – CONVENUTA – *** , con sede legale a Grugliasco (TO), in INDIRIZZO, cap 10095.
La ricorrente ha fondato la propria legittimazione sul lodo arbitrale 11.1.2023, reso esecutivo dal Tribunale di Milano in data 21.4.2023, con cui, accertato che il contratto di locazione stipulato tra il 1.7.2006 è cessato al 30.6.2018, accolta la domanda della conduttrice di riduzione dell’indennità di occupazione da marzo 2020 a maggio 2021, la ha condannata a rilasciare immediatamente i locali occupati ed a pagare a sino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile l’importo mensile di euro 8.576,45 oltre IVA, oltre oneri accessori, fatto salvo conguaglio e dedotto quanto già versato, oltre interessi ex art. 1284 co 4 c.c. dalla domanda sino al saldo.
Inoltre, riconosciuta alla conduttrice l’indennità di avviamento (ex art. 34 co 1 legge n. 392/1978) nella misura di euro 131.219,84 al netto della ritenuta d’acconto (15 %), in accoglimento della domanda di compensazione proposta dalla conduttrice, tenuto conto della somma dovuta da quest’ultima a al 20.7.2022 (euro 183.857,95) ed operata la compensazione con la somma dovutale a titolo indennitario, ha condannato a pagare il risultante importo di 52.638,11 euro (doc. 3).
Sulla base delle statuizioni del lodo, comprese le spese di lite e le somme maturate a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio, avvenuto il 22.9.2023, la ricorrente ha quantificato la somma attualmente dovutale dalla convenuta in complessivi euro 212.295,26.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati a ex art. 40 co 6 CCI, ad opera della Cancelleria, a mezzo pec in data 28.6.2024.
La società a responsabilità limitata si è costituita con memoria depositata il 18.7.2024, contestando la legittimazione attiva della ricorrente.
Ha eccepito, infatti, in compensazione un ulteriore controcredito, che le deriverebbe a titolo di indennità ex art. 34 co 2 legge n. 392/1978, avendo avuto notizia che l’unità immobiliare da lei in passato condotta in locazione è stata locata al terzo RAGIONE_SOCIALE, che si sostiene svolgere attività analoga o comunque affine a quella in passato esercitata da (vendita giornali e riveste, gadget, articoli da regalo e oggettistica).
Tale credito a titolo di indennità è stato azionato da avanti al Tribunale di Torino, con deposito di ricorso ex art. 447 bis c.p.c. in data 24.5.2024, nell’ambito del quale la prima udienza si terrà il 7.10.2024 e la somma ritenuta richiesta è stata quantificata in euro 214.212,06, oltre interessi legali argomentato, dunque, che essendo il proprio asserito credito per art. 34 co 2 legge n. 392/1978 (214.212,06) maggiore di quello della ricorrente (euro 212.295,26), quest’ultimo dovrebbe ritenersi estinto per compensazione e dunque difetterebbe la legittimazione di.
Inoltre, ha sostenuto di non essere in stato di insolvenza, dando atto di aver cessato l’attività commerciale al momento del rilascio dell’immobile a nel settembre 2023 e di aver avviato la liquidazione volontaria della società, per saldare i propri ex dipendenti.
Ha allegato di aver intrapreso nel 2022 un contenzioso nei confronti della propria ex consulente del lavoro dopo aver ricevuto cartelle esattoriali per oltre 90.000,00 euro in conseguenza del disconoscimento da parte dell’ degli sgravi contributivi per i lavoratori assunti.
Nella prospettazione della convenuta, il ricavato da tale domanda, il cui petitum è stato quantificato in euro 93.166,12, unitamente alla conclusione delle ulteriori attività liquidatore, consentiranno a di soddisfare integralmente i propri creditori.
ha trasmesso l’informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 3.7.2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 23.7.2024.
All’udienza del 26 luglio 2024 parte ricorrente, in punto legittimazione, ha sostenuto che, anche qualora sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta dalla controparte ed attualmente sub iudice, la somma dovuta a tale titolo sarebbe da quantificare in € 131.219,00 come da pag. 39 del lodo.
Ha precisato che non si è ancora costituita in tale giudizio, nel quale ha preannunciato che saranno contestati l’an ed il quantum della pretesa La convenuta ha replicato che l’ammontare dell’indennità è stato indicato in euro 214.000,00 in quanto l’indennità di occupazione mensile è confermata dalla stessa parte ricorrente nell’istanza di liquidazione giudiziale per importo mensile di € 11.919,00 ed è la l. 392/1978 ad indicare l’ulteriore indennità in diciotto mensilità.
Circa il passivo complessivo della convenuta, ha dichiarato che le passività riportate nel bilancio 2023 ammontano a circa euro 400.000,00, di cui la metà è debito iscritto al bilancio per la somma pari a circa € 212.000,00 di cui al lodo.
Per la restante parte, e in particolare la somma relativa al debito erariale, ha argomentato che si tratta di somme per debito in relazione a cui è pendente il processo nei confronti della consulente del lavoro, nell’ambito del quale è stata ultimata la fase istruttoria con escussione dei testi.
Infine, ha precisato che nel bilancio 2023 risulta ancora a debito quanto dovuto ai dipendenti, i quali sono medio e si tratta di posizione garantita personalmente dal liquidatore, in relazione alla quale la società si riserva di formulare contestazioni sul quantum trattandosi di posizioni risalenti.
Circa la composizione dell’attivo societario, il liquidatore comparso all’udienza ha dichiarato che il magazzino è stato integralmente venduto e che sussistono ancora crediti da liquidare vantati nei confronti di fornitori per circa € 3.000,00 o €4.000,00.
Non vi sono altri beni da liquidare.
Vi erano delle autovetture in parte vendute e in parte in leasing, queste ultime già restituite.
Quanto alle conclusioni, la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la convenuta si è opposta e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione della ricorrente.
Possono trovare applicazione le statuizioni della Suprema Corte in tema di fallimento, secondo cui “la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento.
In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494).
Operando tale valutazione nel caso di specie, deve osservarsi che il credito della ricorrente è cristallizzato nell’esistenza e nel quantum (attuali euro 212.295,26, somma non contestata dalla odierna convenuta) dal lodo arbitrale non opposto e dichiarato esecutivo (doc. 3).
eccepisce in compensazione il credito che ha azionato avanti al Tribunale (prima udienza 7.10.2024) e richiesto a titolo di indennità ex art. 34 co 2 legge n. 392/1978.
Tale norma, al comma primo (già oggetto del procedimento arbitrale) prevede che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo ed in particolare, per quanto rileva nel caso in esame, ad uso commerciale, che procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, ad una indennità per perdita di avviamento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.
Il secondo comma prevede una diversa indennità, pari all’importo di quelle rispettivamente di cui comma precedente qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente (da intendersi quale data di effettivo rilascio dell’immobile e non di cessazione del contratto, ex multis Cass. n. 13934/2016).
Tale indennità, a prescindere da ogni considerazione circa la debenza, appare quantificabile sulla base della norma in maniera analoga all’indennità prevista dal comma precedente e relativa alla perdita di avviamento, quantificata dal lodo, il quale dà atto della non contestazione delle parti sul punto in euro 131.219,84.
Tale somma è stata così determinata:
canone trimestrale alla scadenza del rapporto euro 25.729,37, “canone” mensile euro 8.576,46, indennità lorda pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, pari a complessivi euro 131.219,84 al netto della ritenuta d’acconto (15%).
Non appare specificato nel lodo ma deve considerarsi che nella fattispecie il contratto è cessato al 30.6.2018, pertanto le somme dovute successivamente sono qualificabili come indennità di occupazione, che in accoglimento della domanda proposta dalla conduttrice è stata ridotta rispetto al canone di locazione, con condanna al pagamento sino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile dell’importo mensile di euro 8.576,45.
E’ questa dunque la cifra che deve considerarsi nel calcolo dell’indennità di cui sopra, qualora dovuta.
Come dimostrano le plurime pronunce relative al termine di decorrenza dell’anno entro il quale deve iniziare la nuova attività per potersi richiede l’indennità di cui al comma secondo della citata norma (ovvero dalla data di rilascio e non di cessazione del contratto, che può essere di molto antecedente, come nel caso di specie), la norma si riferisce all’ultimo canone ma, dovendosi fare riferimento alla data di effettivo rilascio, occorre tener conto dell’ammontare dell’indennità di occupazione che alla data della cessata occupazione la ex conduttrice era tenuta a versare. Dunque, l’invocata compensazione, sulla base della valutazione degli elementi forniti a questo Collegio non appare poter essere integrale, neppure in ipotesi di riconoscimento della spettanza dell’indennità di cui al comma secondo della norma citata e deve affermarsi per tale ragione la legittimazione della ricorrente.
Ancora in via preliminare, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Grugliasco (TO), in INDIRIZZO, cap 10095.
Quanto al merito della domanda, sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII, attesa la veste e l’attività commerciali della convenuta (società a responsabilità limitata, in liquidazione, che ha quale oggetto sociale il commercio al dettaglio di gadget ed articoli da regalo, come risulta dalla visura camerale in atti).
Sussiste altresì il superamento delle soglie prescritte dall’art. 2 co 1 lett. d) CCII.
Al riguardo, deve osservarsi che la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dalla norma citata ed il cui onere della prova è posto a suo carico dall’art. 121 CCII e, in ogni caso, dai bilanci in atti ne risulta il superamento.
A titolo esemplificativo, i ricavi per l’anno 2022 sono pari ad euro 769.112,00.
Può ritenersi provato anche lo stato di insolvenza di cui all’art. 121 CCII, definito dall’art. 2 co 1 lett. b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f.
in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte, per oltre 378.000 euro (debito nei confronti della odierna ricorrente per euro 212.295,26; debiti erariali risultanti dall’informativa trasmessa da RAGIONE_SOCIALE, in cui sono ricompresi i debiti indicati dall’informativa trasmessa da , per euro 166.876,22;
oltre all’esposizione con Intesa San Paolo spa di cui si è dato atto in udienza).
Quanto all’attivo, all’udienza 26.7.2024 la convenuta ha dato atto di aver già liquidato il magazzino e che vi consulente del lavoro che, in ipotesi di accoglimento in conformità al petitum e di solvibilità della convenuta, comporterebbe attivo per circa 93.000 euro;
nonché, in ipotesi di vittorioso esperimento, la somma di euro 131.000 richiesta all’odierna ricorrente a titolo indennitario per l’avvenuta locazione dei locali al terzo RAGIONE_SOCIALE
Dunque, anche assumendo che le cause in essere abbiamo esito positivo, quella nei confronti della ex consulente del lavoro integralmente e quella avverso nel limite di circa 131.000 euro per quanto sopra indicato, l’attivo (che nella migliore ipotesi potrebbe quantificarsi in circa 230.000 euro) non sarebbe sufficiente al pagamento delle obbligazioni contratte.
Infine, ai sensi dell’art. 49 co 5 CCII, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della ricorrente e delle somme risultanti dall’informativa trasmessa da ADER sopra citata.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Grugliasco (TO), in INDIRIZZO, cap 10095;
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore la dott.ssa , che risulta iscritto all’albo di cui all’art. 356 CCII e, alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio ) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 3 dicembre 2024 alle ore 15.15, in aula INDIRIZZO, l’udienza per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, PM, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31 luglio 2024 ll Giudice estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
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