REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 735/2018 pubblicata il 03/09/2018
nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2015 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
XXX (C.F.), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. in Terni, giusta procura a margine dell’atto di citazione
– attrice
E
YYY (C.F.), rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. in Terni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuto NONCHÉ
ZZZ (C.F.), rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuta Oggetto: azione revocatoria ordinaria Conclusioni delle parti:
– L’avv., per l’attrice: “[…] accertata la competenza del Tribunale adito e la fondatezza della domanda, Nel merito, dichiarare inefficace e revocare ex art. 2901 c.c. nei confronti di XXX l’atto costitutivo di trust del 25.06.2012 a rogito Notaio rep. n. racc. trascritto a Perugia in data al n. con il quale il sig. YYY costituiva ed istituiva un trust ai sensi della Convenzione dell’Aja dell’1.07.1985 conferendo contestualmente nello stesso i seguenti beni: diritti in piena proprietà del seguente immobile in C.C. – P.T.: porzione materiale della particella edificiale, censito al Catasto Fabbricati al Foglio, sub (Cat. A/2 – cl. 3 – vani – R.C.) e sub (Cat. C/6 – Cl. – mq – R.C.); diritti di ½ di piena proprietà sui seguenti immobili in Comune di Perugia e precisamente: fabbricato di civile abitazione in Comune di Perugia, via censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio, particelle (P.T. – cat. C/6 – cl. – mq. – r.c. euro); sub (P.T.1. – cat. A/7 – cl. – vani – r.c. euro); sub (P.1s – cat. A/7 – cl. – vani – r.c. euro); Il tutto corrispondente al C.T. del medesimo Comune foglio particella di mq. – ente urbano; fabbricato di civile abitazione in Comune di Perugia, via censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio particella sub ; Quota sociale del valore nominale di Euro della società ** S.R.L. con sede in Perugia, iscritta al registro delle imprese di Perugia al n.. Con refusione integrale delle spese di giudizio”.
– L’avv., per il convenuto YYY: “[…] in via istruttoria e preliminare revocare ex art. 177 c.p.c. l’ordinanza del 04.04.2017, e rimettere la presente causa in istruttoria, in accoglimento delle istanze formulate in atti per i motivi espressi. Nel merito, rigettare la domanda della banca, attesa l’insussistenza e/o comunque la mancata dimostrazione, per tutti i motivi espressi, dei requisiti sia oggettivi sia soggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c., ordinando per l’effetto alla banca di procedere, a proprie spese, alla cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole della domanda dalla stessa esperita ai danni del convenuto. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge”.
– L’avv., per la convenuta ZZZ: “[…] 1) In via preliminare dichiarare la incompetenza del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Perugia. 2) Ove questo On. Tribunale di Terni, ritenesse invece la sua competenza, salvo gravame, sempre preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta ZZZ. 3) In alternativa, sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità o comunque la improcedibilità dell’azione avversaria. 4) In subordine, nel merito, comunque rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di lite del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.04.2015, la XXX conveniva in giudizio YYY ed ZZZ, chiedendo che venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del 25.06.2012 col quale il YYY aveva costituito in trust una serie di beni immobili in proprietà esclusiva o pro quota, nominando trustee la sig.ra ZZZ e individuando quali beneficiari i propri figli *** YYY e *** YYY. L’attrice deduceva che YYY, suo debitore per la somma di € 179.292,05 in forza del decreto ingiuntivo n. 150/2014 del Tribunale di Terni e in qualità di fideiussore per tutti i debiti della *** S.r.l. sino a concorrenza dell’importo di € 208.000,00, aveva conferito i beni in trust dopo la concessione della fideiussione (prestata in data 15.12.2010) e nella piena consapevolezza di rendere più difficoltosa la riscossione del credito garantito.
Con comparsa depositata in data 07.07.2015 si costituiva la convenuta ZZZ, la quale eccepiva: 1) l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, risiedendo ella (così come, del resto, l’altro convenuto) in Corciano (PG) ed essendo stato stipulato l’atto costitutivo del trust in Bastia Umbra (PG); 2) la propria carenza di legittimazione passiva, stante la sua sostituzione nella carica di trustee con altro soggetto in data 11.12.2013; 3) l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancata evocazione in giudizio dei beneficiari del trust e del protector (sig. ***); 4) l’infondatezza nel merito della domanda per insussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 2901 c.c..
All’esito della prima udienza del 06.10.2015 veniva disposta la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione al convenuto YYY.
Quest’ultimo si costituiva con comparsa depositata in data 04.04.2016, dichiarando di non aderire all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta ZZZ (peraltro sprovvista del potere di sollevare tale eccezione, in quanto priva di legittimazione passiva), e sollevando le seguenti eccezioni: 1) inesistenza del credito vantato dalla BANCA, derivante da una fideiussione invalida e “portato” da un decreto ingiuntivo mai notificatogli e opposto dalla debitrice principale e dagli altri condebitori solidali; 2) insussistenza del consilium fraudis, poiché il trust era stato costituito non già con la finalità di privare la BANCA della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., bensì, visti anche i continui “attacchi” al patrimonio ad opera dell’allora coniuge *** (dalla quale egli si era separato nel 2007), di sottrarre i beni all’ingerenza di “terze persone” (nella specie, future compagne e/o coniugi), nell’interesse dei propri figli; 3) inesistenza dell’eventusi damni, stante la mancata costituzione in trust di svariati beni mobili e immobili dal valore complessivo di € 180.000,00 (oltre ai redditi provenienti dall’attività professionale del YYY).
A seguito del contraddittorio scritto svoltosi con le memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. e con le successive note autorizzate in merito alla necessità o meno di integrare il contraddittorio nei confronti del sig. *** YYY (nominato trustee in sostituzione di ZZZ con atto precedente l’introduzione del giudizio), con ordinanze del 09.01.2017 e del 04.04.2017 il giudice rigettava l’istanza per la predetta integrazione del contraddittorio e, disattese tutte le istanze istruttorie proposte dal convenuto YYY, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 17.04.2018 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all’art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta dalla BANCA attrice è fondata e merita pieno accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Giova anzitutto ribadire che, come già evidenziato nell’ordinanza del 09.01.2017, se è vero che il trustee (unico soggetto legittimato a far valere nei rapporti con i terzi i diritti conferiti nel patrimonio vincolato: v. Cass. 19376/2017 e Cass. 25800/2015) è litisconsorte necessario rispetto all’azione revocatoria esercitata dal creditore del disponente, in quanto proprietario fiduciario dei beni conferiti (v. la stessa Cass. 19376/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 20 maggio 2015, in www.ilcaso.it), la sostituzione del trustee, integrando una vicenda circolatoria del diritto di proprietà (fiduciaria) sui beni conferiti in trust, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2901, co. 4, c.c.. Ne consegue che, nel caso di specie, stante la mancata trascrizione contro ZZZ e a favore di **** YYY dell’atto modificativo del 11.12.2013 (v. in proposito quanto concordemente dedotto da tutte le parti con le note autorizzate di cui all’ordinanza del 11.10.2016), da un lato deve affermarsi la sussistenza della legittimazione passiva (rectius: della titolarità passiva) in capo alla stessa sig.ra ZZZ, e dall’altro non può attribuirsi a *** YYY la qualità di litisconsorte necessario, essendo l’opponibilità della sentenza (anche) nei suoi confronti regolata, per l’appunto, dall’art. 2901, co. 4, c.c..
Deve poi disattendersi l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta ZZZ (alla quale ha aderito – salvo poi “revocare” tale adesione – solo la BANCA attrice e non, invece, l’altro convenuto YYY, con conseguente inapplicabilità dell’art. 38, co. 2, c.p.c. e necessità di esaminare la fondatezza dell’eccezione, visto quanto stabilito da Corte Cost. 41/06). Va infatti evidenziato che la competenza territoriale sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo quest’ultima relativa ad un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia relativa del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., ancorando i parametri del forum contractus e del forum destinatae solutionis all’obbligazione il cui adempimento si vuole tutelare mediante la domanda revocatoria (v. in proposito Cass. 15441/02 e Cass. 7377/93), sicché è del tutto inconferente il riferimento della convenuta ai luoghi di stipulazione e di amministrazione del trust, rilevando, di contro, quale luogo di adempimento dell’obbligazione ex art. 1182, co. 3, c.c., la sede della BANCA attrice al momento dell’introduzione del giudizio (sita in Città della Pieve, comune compreso – al momento della proposizione della domanda, non rilevando, stante il principio di cui all’art. 5 c.p.c., il successivo inserimento di tale Comune nel circondario del Tribunale di Perugia ad opera della l. 222/2017 – nel circondario del Tribunale di Terni).
Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancata evocazione in giudizio dei beneficiari del trust e del protector (sig. ***), trattandosi di soggetti che nella specie, a fronte di un atto a titolo gratuito, non hanno acquisito diritti attuali sui beni conferiti in trust (v. in proposito Cass. 13388/2018 e Cass. 19376/2017).
Va poi sottolineato che sussiste senz’altro la legittimazione attiva della XXX, il cui credito nei confronti di YYY è stato accertato con il decreto ingiuntivo n. 150/2014 del Tribunale di Terni, non opposto nel termine di legge dal YYY (la cui opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è stata da ultimo rigettata dallo stesso Tribunale di Terni con sentenza emessa in data 06.03.2018; il che rende del tutto inammissibili nel presente giudizio le contestazioni svolte dal convenuto in merito all’effettiva esistenza ed entità del credito garantito e alla conseguente asserita invalidità della fideiussione).
Quanto al merito, non vi è dubbio che l’atto dispositivo posto in essere da YYY sia un atto a titolo gratuito (v. la stessa Cass. 19376/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Novara, 29 gennaio 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Torino, 17 settembre 2013, in www.ilfallimentarista.it, Trib. Alessandria, 24 novembre 2009, in www.ilcaso.it, e Trib. Cassino, 8 gennaio 2009, in www.unijuris.it), e che tale atto sia stato stipulato in epoca successiva al sorgere del credito della BANCA nei confronti del convenuto (dovendo aversi riguardo, nei confronti del fideiussore, alla data di prestazione della fideiussione: v. Cass. 18073/2018, Cass. 4141/2018, Cass. 762/2016, Cass. 20376/2015, Cass. 3676/2011 e Cass. 24757/08), sicché l’unica condizione per l’accoglimento della domanda risiede nel pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e nella conoscenza di tale pregiudizio in capo al debitore al momento del compimento dell’atto dispositivo, conoscenza che può essere provata anche per presunzioni (v. la stessa Cass. 18073/2018, nonché, ex multis, Cass. 17336/2018, Cass. 5618/2016, Cass. 27546/2014, Cass. 17327/2011, Cass. 3676/2011, Cass. 29869/08, Cass. 17867/07 e Cass. 15310/07).
Quanto all’eventus damni, è sufficiente rilevare che con l’atto dispositivo oggetto di causa il convenuto ha sottratto alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. quasi tutti i suoi beni immobili, rendendo evidentemente più incerta o difficile la soddisfazione del credito della BANCA (v. ex multis Cass. 14911/2018, Cass. 1902/2015, Cass. 8931/2013, Cass. 1896/2012, Cass. 7767/07 e Cass. 19963/05). D’altra parte, nella specie l’esistenza di beni non confluiti nel trust (elencati dal YYY a pag. 10 della sua comparsa di costituzione e risposta) non integra, né dal punto di vista qualitativo (trattandosi, ad eccezione di un garage di modesto valore, di beni mobili registrati e non, come tali soggetti ad una maggiore facilità di “occultamento” e, soprattutto, meno “fruttuosi” in un’eventuale esecuzione forzata: v. sul punto Cass. 1896/2012, Cass. 7767/07, Cass. 3470/07, Cass. 20813/04 e Cass. 4578/98), né sotto il profilo quantitativo (considerato che, per stessa deduzione del convenuto, i beni residui avrebbero di per sé un valore che è appena pari all’importo del credito vantato dalla BANCA, il che, tenuto del minor valore strutturalmente connesso alla vendita dei beni nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata e dei costi di tale procedimento, conduce ad una prognosi di “incapienza” di tali beni), il presupposto della sussistenza di ampie residualità patrimoniali necessario per affermare la mancanza dell’eventus damni (v. sul tema, da ultimo Cass. 14911/2018). Né rileva in proposito il fatto che la BANCA potrebbe agire anche nei confronti del debitore principale e degli altri condebitori solidali, atteso che, come noto, la verifica dell’eventus damni deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore nei confronti del quale si agisce ai sensi dell’art. 2901 c.c. e non a quella di altro fideiussore o del debitore garantito (v. Cass. 8315/2017, Cass. 2351/2017, Cass. 6486/2011, Cass. 22465/06, Cass. 11251/90 e Cass. 2400/90).
Per quel che attiene alla scientia damni in capo al convenuto YYY al momento del compimento dell’atto dispositivo (per tale intendendosi la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, non necessariamente accompagnata dal c.d. animus nocendi: v. da ultimo Cass. 17336/2018), la stessa può senz’altro desumersi: 1) dalla tempistica dell’atto, posto in essere circa un anno e mezzo dopo la prestazione della fideiussione, circa un anno e mezzo prima della comunicazione di recesso dai rapporti da parte della BANCA, e, soprattutto, pochi mesi dopo la richiesta della debitrice principale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo n. 12401 (v. pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo allegato all’atto di citazione); 2) dalla particolare struttura dell’atto, con particolare riferimento alla piena discrezionalità del trustee nell’effettuare o meno attribuzioni patrimoniali in favore dei beneficiari per tutta la durata del trust, individuata in ben 80 anni (v. sul tema Trib. Genova, 19 giugno 2016, in Trust, 2017, 3, 180); 3) dalla qualità del debitore, all’epoca socio e membro del consiglio di amministrazione della *** S.r.l. (v. la deduzione svolta da parte attrice a pag. 10 della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., non specificamente contestata dai convenuti), come tale certamente a conoscenza della situazione debitoria della società all’epoca della stipulazione dell’atto dispositivo (v. da ultimo Cass. 4141/2018 e Cass. 21064/2016).
Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda proposta dalla XXX deve essere integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (dovendo quindi le stesse essere poste a carico solidale dei convenuti ai sensi dell’art. 97, co. 1, c.p.c., in ragione dell’evidente comunanza degli interessi dei medesimi convenuti nella causa: v. Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011, Cass. 17281/2011, Cass. 24757/07 e Cass. 6761/05) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00: V. Cass. 10089/2014, Cass. 18348/04 e Cass. 5402/04), alla natura e alla complessità (prossima alla media) della controversia, con riduzione al valore minimo per la fase istruttoria (non essendosi svolta un’istruttoria in senso stretto, con l’assunzione di prove costituende), e senza l’invocato aumento ex art. 12, co. 2, d.m. 55/2014 (disposizione concernente l’attività penale) ovvero ex art. 4, co. 2, del medesimo d.m. (poiché la pluralità di soggetti convenuti non ha comportato un aumento delle questioni di fatto o di diritto da esaminare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla XXX nei confronti di YYY ed ZZZ, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
– dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della XXX l’atto costitutivo di trust stipulato da YYY in data 25.06.2012 a rogito Notaio, rep. n., racc., trascritto in data al n.;
– condanna YYY ed ZZZ, in via solidale, alla rifusione in favore della BANCA attrice delle spese processuali, che liquida in € 9.807,75 (di cui € 9.000,00 per onorari, ed € 807,75 per spese) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Terni, 03/09/2018
Il giudice
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