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Codice Penale

Usucapibilità della proprietà pro quota di un bene indiviso

In tema di usucapibilità della proprietà pro quota di un bene indiviso l’orientamento della Suprema Corte è costante nell’affermarne la piena e possibile configurabilità.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 8382/2020 pubblicata il 10/06/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale per l’anno 2018, assunta in decisione all’udienza del 22.4.2020 e vertente

TRA

XXX

Con l’avv.

-ATTORE- E

YYY

-CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI:

come in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a mani della madre del convenuto, l’attore, dopo aver esperito, senza esito alcuno, la procedura di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio il Sig. YYY per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare che il Sig. XXX ha acquistato per usucapione dal Sig. YYY la quota di proprietà indivisa, pari a ½ dell’intera superficie, dell’immobile sito nel comune di (già indicato al civico 544/A) e più precisamente appartamento sito al piano primo della scala “A” distinto con il num. int. 2 , N.C.E.U. alla partita, foglio, particella sub, Cat. A/2, vani 3,5, R.C. £ 3.050, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Roma, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”

All’udienza del 22.10.2018, erano concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; all’esito, il Giudice, in data 14.1.2019, dichiarata la contumacia del convenuto Sig. YYY, si riservava sulle istanze istruttorie formulate da parte attrice

In data 17.1.2019, sciolta la riserva, si ammetteva prova per interpello e per testi sui capitoli 3, 4 e 5 di cui alle premesse dell’atto di citazione, rinviando la causa alla data del 11.2.2019 per l’escussione dei testi e l’interrogatorio formale del Sig. YYY verso cui era ordinata la notifica dell’ordinanza di ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale.

In data 11.2.2019 venivano escusse le Sigg.re *** e ***; conclusa la fase di istruzione probatoria, in data 22.4.2020, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni ai sensi del comma 2 della richiamata norma, per il deposito della comparsa conclusionale.

Così riassunti i fatti, la domanda è fondata.

Come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, esso veniva incardinato al fine di accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione in favore dell’attore della quota pari alla metà dell’intera superficie dell’immobile indiviso sito nel comune di (già indicato al civico 544/A) e più precisamente appartamento sito al piano primo della scala “A” distinto con il num. int. 2 , N.C.E.U. alla partita, foglio, particella sub, Cat. A/2, vani 3,5, R.C. £ 3.050.

Di tale unità immobiliare, le parti sono divenute comproprietarie, in quote pari alla metà per ciascuna, in forza di atto di compravendita del 24.11.1983, versato in atti.

Le prove raccolte hanno permesso di accertare, in fatto, quanto segue.

1. Il solo Sig. XXX, gode e possiede, uti dominus, da oltre vent’anni, detto immobile nella sua interezza e, più precisamente, a far data dal 23.2.1995, comportandosi nei confronti di chiunque come l’unico e solo proprietario dell’immobile in questione nella sua interezza, anche e soprattutto in riferimento alla quota parte di proprietà del Sig. YYY, corrispondente alla metà dell’intera unità immobiliare;

2. l’attore sin dall’anno 1992, destinava l’immobile ad abitazione esclusiva e personale, trasferendovi la residenza in data 23.2.1995 e, a far data dal 1998, anno in cui contraeva matrimonio con la Sig.ra ***, ad abitazione familiare;

3. A seguito del cambio della residenza, il Sig. XXX provvedeva anche a sostituire la serratura dell’immobile;

4. in data 16.10.2006 l’odierno attore modificava la destinazione d’uso dell’immobile al fine di renderlo adatto per lo svolgimento della propria attività lavorativa: ivi, infatti, tutt’ora è stabilito lo studio odontotecnico dell’attore;

5. per oltre vent’anni, il Sig. XXX ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto immobile, apportandovi altresì delle modifiche strutturali (e non) anche autorizzando, a tal fine, soggetti terzi a compiere detti interventi senza, quindi, dover chiedere conto ad altri soggetti e senza mai chiedere alcuna autorizzazione a tal fine al fratello comproprietario;

6. l’attore negli anni, si faceva carico integralmente di tutte le spese relative all’uso dell’immobile, quali ad esempio quelle condominiali.

Tali circostanze venivano confermate dai tesi escussi in aula: all’udienza del 11.2.2019, veniva escusso il teste di parte attrice Sig.ra ***, dipendente dello studio dal 1990 sito nel medesimo edifico (precisamente nell’appartamento di fronte a quello per cui è causa) la quale confermava che il Sig. XXX fin dal 1992 provvedeva dapprima ad abitare nel predetto immobile ove più precisamente dal 23.02.1995 l’odierno attore fissava la propria residenza e poi a svolgere all’interno del predetto immobile la sua attività di odontotecnico escludendo di fatto il Sig. YYY da qualsiasi possibilità di utilizzo del predetto immobile; precisava, ancora, di non avere mai visto il fratello nei locali per cui è causa e che, prendendo la posta, poteva constatare che le quote condominiali erano richieste all’attore.

Le predette circostanze venivano confermate anche dal secondo teste, la moglie dell’attore, sig.ra ***.

A verbale si dava atto del deposito della notifica ex art. 292 c.p.c. del verbale contenente l’ammissione dell’interrogatorio formale del convenuto contumace.

In diritto è sufficiente osservare che in tema di usucapibilità della proprietà pro quota di un bene indiviso l’orientamento della Suprema Corte è costante nell’affermarne la piena e possibile configurabilità (cfr. Cass. Sez. II del 01.1.1997 n. 9557, Cass. Sez. II del 26.11.1997 n. 11842, Cass. Civ. del 23.10.1990 n. 10294, Cass. del 09.04.1990 n. 2944).

In particolare, la Cassazione ha affermato che “in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione nel possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza della usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire il rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocabilmente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva” (cfr. Cass. del 09.04.1990 n. 2944).

E ancora, più di recente, è stato affermato che “il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell’usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all’animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui” (cfr. Cass. del 26.06.1999 n. 6382) o che “per il combinato disposto dell’art. 1102, c. 2 cc. e 1141, comma 2 c.c. con riferimento ai beni in comunione non è sufficiente il solo possesso perché possa maturare l’usucapione a favore di uno dei compartecipanti occorrendo un comportamento materiale che esteriorizzi sin dall’inizio in maniera non equivoca l’intento di possedere il bene in maniera esclusiva” (cfr. Cass. del 29.09.2000 n. 12961).

Nel caso di specie da un lato la condotta dell’attore è inequivoca nel denotare un uso esclusivo del bene (si sottolinea, per la sua oggettiva rilevanza, la trasformazione della destinazione del bene da residenziale in studio da odontotecnico, l’attività che svolgeva e svolge l’attore); dall’altro tale situazione è ormai consolidata da un numero di anni anche superiore a quello legale per l’usucapione, senza che il comproprietario (per quanto in atti) abbia mai avanzato alcun genere di rivendicazione o pretesa o abbia posto in essere alcun atto di utilizzazione anche indiretta del bene.

La stessa contumacia del convenuto, pur non potendo cerro essere apprezzata in termini di ammissione, evidenzia quanto meno il suo disinteresse rispetto al bene oggetto della domanda giudiziale.

La domanda può conclusivamente essere accolta; nulla per le spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) dichiara che il Sig. XXX ha acquistato per usucapione dal Sig. YYY la quota di proprietà indivisa, pari a ½ dell’intera superficie, dell’immobile sito nel comune di (già indicato al civico) e più precisamente dell’appartamento sito al piano primo della scala “A” distinto con il num. int. 2 , N.C.E.U. alla partita, foglio, particella sub, Cat. A/2, vani 3,5, R.C. £ 3.050;

b) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Roma, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;

c) nulla per le spese.

Roma, 10.6.2020

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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