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Usucapione beni immobili

L’ordinanza ribadisce i principi giuridici dell’usucapione, per cui il possesso continuato, pacifico e pubblico di un bene immobile per un determinato periodo di tempo, a titolo di proprietario, trasferisce la proprietà del bene stesso al possessore. Viene ribadito il principio per cui la prova del possesso pacifico e continuato deve essere fornita dal possessore.

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Pubblicato il 20 febbraio 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

R.G. N. 3483/2023

TRIBUNALE DI TORINO

Seconda Sezione Civile Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del11.02.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA R.G._00022805_2024 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025

ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. nella causa civile avente per oggetto:

usucapione beni immobili promossa da:

(C.F. ) e (C.F. ) rappresentati e difesi dagli avv. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in TorinoINDIRIZZO INDIRIZZO PARTE RICORRENTE contro (CF Nato a Givoletto (TO) il 08/01/1926 e deceduto il 15.09.1999 ; C.F. C.F. C.F..

(CF ) nata a Torino il 14/08/1903 e deceduta a Torino il 15.04.2001;

10. 11. 12.

13. COGNOME NOME;

14. COGNOME NOME;

15. COGNOME NOME;

fu 16.

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19.

20.

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RESISTENTI CONTUMACI (I) Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. convenivano in giudizio i resistenti e , qualora deceduti, i loro eredi e/o aventi causa, per ivi veder dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione in loro favore della piena C.F. , nella misura del 50% ciascuno, degli immobili siti in Givoletto (TO), catastalmente identificati al Catasto Fabbricati al foglio 8 particella INDIRIZZO, INDIRIZZO piano T-1, e al Catasto Terreni al foglio 8, particelle 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 136, 137, 178, 196, 197 e foglio 11, particelle 124 e128, per aver posseduto gli anzidetti beni – tenendo conto anche del possesso esercitato dal dante causa – in modo continuato, pacifico ed ininterrotto, uti dominus, per oltre 20 anni; con ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino e vittoria di spese e competenze di mediazione e di lite.

Allegavano i ricorrenti, per quanto d’interesse ai fini della decisione:

– di essere divenuti comproprietari per la quota di 16/480 dei beni anzidetti in forza di successione in morte del defunto padre (nato a Torino il 16.7.1926 e ivi deceduto il 31.1.2019) e che gli altri intestatari catastali risultavano essere (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (comproprietaria e usufruttuaria parziale), (usufrutto per 16/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), RAGIONE_SOCIALE NOME (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), (per la quota di 224/240), ma che gli unici comproprietari compiutamente identificati ed identificabili erano (nata a Torino il 14.8.1903, ivi deceduta il 15.4.2001) e (nato a Givoletto il 8.1.1926 e deceduto in Torino il 15.9.1999); – che detti beni erano sempre stati utilizzati uti dominus dal defunto padre che si occupava della loro pulizia, manutenzione, conservazione e messa in sicurezza (egli aveva altresì provveduto all’accatastamento nel 2017 come edificio collabente dell’immobile di cui al foglio 8 particella 932) e se ne serviva come orto, per la coltura di lamponi, oltre che per svolgervi raduni famigliari;

e che, dopo la morte del padre, i ricorrenti avevano continuato a possedere dei fondi con le stesse modalità, avvalendosi altresì provveduto all’accatastamento dell’immobile collabente di cui al foglio 8 part. 932 e alla costituzione in sede di alienazione di altri terreni di loro proprietà di servitù di passaggio in favore di alcuni dei lotti di cui sopra (foglio 8 particelle 48 e 70);

– che nessuno degli altri comproprietario aveva mai fatto uso degli stessi e neppure ne aveva rivendicato la proprietà e/o il possesso;

– di aver, pertanto, acquisito a titolo originario per usucapione la piena proprietà dei beni per cui è causa.

Nessuno si costituiva per i resistenti, che venivano dichiarati contumaci.

Conclusasi la fase istruttoria (consistita nell’esame dei testi citati dai ricorrenti) il Giudice, previa discussione, tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni precisate dai ricorrenti.

(2) Le allegazioni attoree hanno trovato pieno riscontro nei documenti agli atti del fascicolo informatico di cancelleria e nelle dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 22.2.2024 ) e del 4.7.2024 ( I ricorrenti documentano (doc. 1) di essere proprietari in forza di successione ad intestato dal defunto padre della quota di 16/480 dei beni immobili siti nel Comune di Givoletto (TO), catastalmente identificati come segue:

– Catasto Fabbricati del Comune di Givoletto:

foglio 8, particella 932, unità collabenti, INDIRIZZO. piano T-1;

– Catasto Terreni del Comune di Givoletto:

✓ Foglio 8, particella 47, particella 48, particella 60, particella 61, particella 62, particella 63, particella 64, particella 65, particella 66, particella 67, particella 69, particella 70, particella 136, particella 137, particella 178, particella 196, particella 197 ✓ Foglio 11, particella 124 e particella 128.

Con riferimento alla residua quota di 464/480, in base alla rappresentazione dei fatti allegata dai ricorrenti – confermata dai documenti acquisiti e dai testi escussi – deve l’intervenuto acquisto in capo ai ricorrenti della proprietà per maturata usucapione, per la quota del 50% ciascuno, degli anzidetti beni.

Sono provati, nel caso di specie, tanto il presupposto oggettivo del possesso esclusivo, continuo e ininterrotto degli immobili, quanto quello soggettivo dell’animus possidendi.

In sede di istruttoria testimoniale sono infatti emerse condotte di sfruttamento (coltivazione), manutenzione e messa in sicurezza, pulizia e cura degli immobili per cui è causa (che hanno trovato anche conferma documentale nei docc.10 e 11), posti in essere dai ricorrenti e prima di loro dal padre , nonché atti di tutela del diritto di proprietà posti in essere dai ricorrenti (quale l’accatastamento al catasto Fabbricati dell’immobile collabente di cui al foglio 8 particella 932 – confermato anche dai docc. 8 e 9 – e la costituzione di servitù di passaggio in favore delle particelle 48 e 70 del foglio 8 – confermati anche dal doc. 12), che testimoniano l’esistenza una relazione piena ed esclusiva con detti beni, integralmente corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, nonché il loro protrarsi per oltre il ventennio, senza che mai si sia contrapposta alcuna opposizione da parte degli altri comproprietari (dichiara la teste all’udienza del 22.2.2024: “Mio suocero e poi mio marito e sua sorella hanno sempre goduto pacificamente di tali immobili e non sono a conoscenza né di rivendiche da parte di altri soggetti né contestazioni nell’uso” e il teste alla stessa udienza:

“Che io sappia nessuno ha mai contestato né l’uso né la proprietà di tali terreni”), che qui evocati in giudizio, hanno ritenuto, rimanendo contumaci, di non svolgere difese, in tal modo di fatto non opponendosi al richiesto accertamento.

Tutti i testi escussi in corso di causa ( hanno confermato, in modo univoco e concordante, che gli immobili di cui si diverte sono stati goduti ininterrottamente, in modo incontrastato palese e continuato in assenza di pretese o molestie da parte di terzi negli ultimi vent’anni dai ricorrenti e prima di loro dal defunto padre , che si sono occupati della loro pulizia, della manutenzione e della messa in sicurezza e li hanno utilizzati per la coltivazione, per la coltura dei lamponi e per svolgervi raduni famigliari. forza dell’avvenuto acquisto per usucapione della quota di 464/480 di proprietà dei convenuti, i ricorrenti sono così divenuti pieni proprietari dei beni di per i quali vi è giudizio, essendo già titolari della restante quota di 16/480 in forza di successione ereditaria dal defunto padre La trascrizione della domanda è onere che discende ex lege dall’art. 2651 c.c.;

in merito ad essa non deve essere quindi essere resa alcuna pronuncia.

(3) Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, poiché ai fini della distribuzione dell’onere delle spese di giudizio, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio e tenuto conto che, nel caso di specie, per espressa ammissione dei ricorrenti, non è stato possibile individuare compiutamente gli intestatari catastali dei fondi, che sono stati infatti citati per pubblici proclami, e che i convenuti – rimasti contumaci – non hanno mai svolto alcuna opposizione nei confronti del richiesto accertamento, non può ritenersi che essi abbiano dato causa al giudizio. Pertanto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara l’intervenuto acquisto a titolo originario in forza di usucapione ex art. 1158 c.c. in favore di (nata a Torino il , C.F. (nato a Torino il , C.F. Contro C.F. C.F. (CF Nato a Givoletto (TO) il  e deceduto il ; (CF ) nata a Torino il 14/08/1903 e deceduta a Torino il 15.04.2001;

10. 11.

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13. COGNOME NOME;

14. COGNOME NOME;

15. COGNOME NOME;

fu 16.

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della piena ed esclusiva proprietà, per la quota di ½ ciascuno, dei beni immobili che seguono:

C.F. C.F. – Catasto Fabbricati del Comune di Givoletto (TO):

✓ foglio 8, particella 932, unità collabente, INDIRIZZO, piano T-1, graffato e accorpato al mappale 399, sub. 9;

– Catasto Terreni del Comune di Givoletto (TO):

✓ foglio 8, particella 47, particella 48, particella 60, particella 61, particella 62, particella 63, particella 64, particella 65, particella 66, particella 67, particella 69, particella 70, particella 136, particella 137, particella 178, particella 196, particella 197;

✓ foglio 11, particella 124 e particella 128.

Compensa integralmente tra le parti le spese di mediazione e di lite.

Così deciso in Torino, in data 17 febbraio 2025 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOMEMinuta redatta dal G.O.P. dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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