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Usucapione di terreno

La sentenza conferma il principio giuridico dell’usucapione, secondo cui il possesso continuato e pacifico di un bene immobile per un determinato periodo di tempo ne determina l’acquisizione della proprietà a titolo originario.

Pubblicato il 27 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N.R.G8215/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. NOME COGNOME all’udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva

SENTENZA N._4019_2024_- N._R.G._00008215_2022 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d’ordine 8215 dell’anno 2022 TRA elettivamente domiciliati in Locorotondo presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all’atto di citazione – ATTORI – – CONVENUTI CONTUMACI –

Oggetto: usucapione

Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione concessa dal Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Bari in data 25.5.2022, , assumendo di avere il possesso pacifico e pubblico – e, prima di essi, la loro dante causa – da oltre cinquant’anni, di una porzione di mq. 274 del terreno identificato dalla particella 135 del foglio 46 del Comune di Locorotondo, particella catastalmente intestata, per l’intero, a convenivano gli stessi in giudizio, al fine di ottenere declaratoria di intervenuta usucapione, in loro favore, della proprietà della detta porzione di terreno. Premettevano gli attori di essere proprietari, in virtù di atto del 16.3.2000, a ministero del Notaio da Martina Franca, la propria zia aveva loro donato un fabbricato in agro di Locorotondo alla INDIRIZZO con annessa zona di terreno pertinenziale, riportato in catasto fabbricati al foglio 46, particella 158, e in catasto terreni al foglio 46, particelle 159 e 167, particelle, queste ultime, confinanti con quella n. 135, oggetto della domanda di usucapione, della quale una porzione, pari a mq. 274, era stata posseduta prima dalla loro zia e poi da essi stessi. I convenuti non si costituivano in giudizio.

In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dagli attori e veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, per la “redazione di apposito frazionamento della porzione di area di mq. 274, facente parte, allo stato, della particella 274 del foglio 46 del catasto terreni del Comune di Locorotondo, ed al conseguente deposito presso il competente Ufficio ProvincialeTerritorio dell’Agenzia delle Entrate”, giusta ordinanza del 1° luglio 2023.

Con ordinanza resa all’udienza cartolare del 3 settembre 2024, veniva disposta la trattazione della causa nell’udienza odierna mediante il deposito di note scritte recanti le conclusioni, note Il Giudicante ritiene che gli attori abbiano provato i fatti posti a fondamento della loro domanda di usucapione.

Quanto, in particolare, alla prova testimoniale, espletata nell’udienza del 13 giugno 2023, la teste ha dichiarato:

“sono a conoscenza dei luoghi e dei fatti perché da quando sono nata abito alla contrada INDIRIZZO del Comune di Locorotondo e la mia abitazione dista pochi metri dalla proprietà dei signori ed anche i miei trulli si affacciano sulla particella comune contraddistinta alla p.lla 135;

preciso meglio che ho abitato lì fino a che mi sono sposata, poi ha abitato mio padre e mia sorella nella casa, che ho ereditato nel 2012.

Posso affermare, quindi, con assoluta certezza, che prima la sig.ra ed ora i fratelli sempre hanno avuto il possesso materiale di una parte della p.lla INDIRIZZO, di circa 274 metri, corrispondente all’area di piazzale antistante la loro abitazione….

Non ho mai visto altre persone avere il possesso di tale area, la cui manutenzione è stata sempre eseguita in via esclusiva dalla sig.ra prima ed ora dai germani Sull’area in questione sono anche presenti dei gabbiotti, ripostigli e v’è pure una parte pavimentata, tali lavori sono stati eseguiti oltre trent’anni fa (anche di più) dalla sig.ra , dante causa dei f.lli ”, mentre il teste , anch’egli residente alla contrada INDIRIZZO “da circa quarant’anni”, ha dichiarato:

“da oltre 50 anni, prima la zia e poi i fratelli (odierni attori) hanno sempre avuto il possesso di una la parte di circa 274 m. della p.lla INDIRIZZO, e specificamente della porzione antistante la loro abitazione, di cui hanno curato la manutenzione e che hanno sempre gestito come proprietari.

Preciso che solo loro potevano accedere a tale area poiché è posta davanti alla loro abitazione e nessun altro l’ha mai posseduto all’infuori di essi ….

Sull’area in questione oltre 60 anni fa la zia degli attori ha costruito piccoli gabbiotti e ha pavimentato a cemento una superficie della stessa, davanti alla porta di ingresso”.

La consulenza tecnica d’ufficio, poi, è servita a delimitare catastalmente l’area oggetto del Al riguardo, il C.T.U., nella sua relazione di perizia, ha premesso che, “Al fine di procedere con la redazione dell’apposito tipo di frazionamento, verificato che la particella 135 presentava la suddivisione in più porzioni colturali… si è reso necessario presentare presso l’Agenzia delle Entrate… opportuna Dichiarazione di variazione di coltura mediante procedura DOCTE, con la quale è stata chiesta l’unione delle porzioni della particella 135, attribuendo una sola coltura” (cfr. pag. 6 della relazione), all’esito della quale il tecnico ha predisposto e depositato presso l’Agenzia delle Entrate, in data 30.11.2023, il tipo di frazionamento, previo deposito dello stesso presso il Comune di Locorotondo. Il tecnico ha poi precisato che il frazionamento stesso veniva respinto “in quanto la particella 135 risultava essere soppressa” (cfr. pag. 7 della relazione), per cui, eseguite e opportune ricerche, ha rilevato che, con “Frazionamento del 27.11.2023… eseguito da terze persone, la particella 135 è stata frazionata e sono state originate due nuove particelle che hanno acquisito rispettivamente i mappali nn. 924 e 925”, per cui “l’area da frazionare oggetto di acquisto per usucapione è parte della nuova particella … identificata in mappa con il n. 924” (cfr. pag. 8 della relazione). All’esito, quindi, il consulente ha “nuovamente predisposto il tipo di frazionamento….

e, dunque, a delimitare esattamente l’area oggetto di acquisto per usucapione avente superficie parti a 274 mq” (cfr. pag. 9 della relazione), frazionamento inoltrato all’Agenzia delle Entrate il 1° dicembre 2023 ed approvato dall’Ufficio Territorio in pari data, per effetto del quale “la porzione di area avente superficie pari a 274 mq, oggetto di acquisto per usucapione ed originata dal suddetto tipo di frazionamento, ha acquisito il mappale n. 927” (cfr. pag. 9 della relazione).

Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo agli attori, i requisiti prescritti dall’art. 1158 c.c. per l’acquisto della proprietà della porzione di bene immobile in questione.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua Nulla per le spese, peraltro richieste “nel solo caso di costituzione ed opposizione alla domanda proposta”.

La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall’immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 35 disp. att. c.p.c.

il Giudice Onorario del Tribunale di Bari – Sezione Prima Civile, Avv. NOME COGNOME definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la contumacia dei convenuti 2. Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara l’intervenuta usucapione, in favore di nato a (C.F.: nata a  (C.F.: nato  (C.F.: ), e nato a  (C.F.: ), della proprietà della porzione di immobile sita in  alla contrada INDIRIZZO, riportata nel catasto terreni al foglio , particella 927, qualità uliveto, classe 2, superficie are 02.74, reddito dominicale € 1,06, reddito agrario € 0,85. 3. Nulla per le spese.

Bari, lì 1° ottobre 2024 Il Giudice Onorario Avv. NOME COGNOME C.F. C.F. C.F. C.F.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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