REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
in persona del giudice unico, dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. /2006
TRA
XXX (), ivi elettivamente domiciliato in – attore convenuto in riconvenzionale– contro
YYY, e ZZZ, elettivamente domiciliati in che li rappresenta e difende per procura n atti,
-Convenuti attori in riconvenzionale- E
KKK,
elettivamente domiciliata in,
-Interveniente volontaria attrice in riconvenzionale-
avente a oggetto: negatoria servitutis e riconvenzionale di accertamento servitù di passaggio.
Conclusioni delle parti: all’udienza cartolare del 9 dicembre 2020, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti e verbali di causa, chiedevano la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX, quale proprietario del fondo agricolo sito in, esteso catastalmente are 95.70, confinante con terreno di proprietà eredi ***, con burrone, con terreno di proprietà ***, con terreno di proprietà ***, con terreno di proprietà di ***, con terreno di proprietà di ***, con terreno di proprietà di *** e con terreno di proprietà eredi ZZZ, in Catasto alla partita, foglio, partt., per averlo acquistato da potere dei coniugi *** e ***, giusto atto di compravendita in Notaio del 12-8-2002, evocava in giudizio i coniugi YYY e ZZZ, al fine di fare accertare l’insussistenza della servitù di passaggio pedonale, con animali, mezzi meccanici, o con qualsiasi altro mezzo, in favore del fondo confinante di proprietà dei convenuti ed a tal fine esponeva le proprie ragioni in fatto ed in diritto, così di seguito sintetizzate.
Dal rogito del 12.8.2002, così come dall’atto di vendita in Notaio del 10-2-1981, Rep. N., registrato il 19-2-1981 al n. dell’Ufficio di e trascritto il 27-2-1981 ai nn. 3847/3413, di provenienza dei venditori ***-***, l’acquisto del XXX sarebbe avvenuto nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trovava, franco e libero da pesi e da diritti di qualsivoglia natura da parte di terzi in genere.
Mentre gli odierni convenuti, proprietari di un fondo finitimo, senza averne alcun titolo o ragione, si sarebbero fatti leciti attraversare a piedi il predetto terreno di proprietà del XXX, avanzando a mezzo del proprio legale, presunti diritti di passaggio, pedonali, con animali e addirittura carrabili, immediatamente contestati;
Si costituivano in giudizio i convenuti coniugi YYY-ZZZ, affermando di esercitare il diritto di passaggio sulla particella attorea da moltissimo tempo, sicuramente da più di un ventennio (e prima di loro la interveniente Signora KKK, unitamente alla quale la figlia ed il genero, odierni resistenti, da più di quarant’anni, dal 1964, per esattezza, esercitavano passaggio sul fondo attoreo per raggiungere il fondo dell’interveniente anch’esso confinante) e, in ogni caso, da molto tempo prima rispetto all’acquisto effettuato dal XXX ed i via in riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento giudiziale dell’avvenuta usucapione relativamente al diritto di passaggio sulla stradella in terra battuta – oggi parzialmente rimodernata – situata nel terreno oggi di proprietà XXX e, precisamente, al confine tra i fondi delle parti in causa.
I convenuti chiedevano, dunque, l’accertamento dell’esercizio pacifico del diritto di passaggio e di accesso al proprio fondo, indicato al catasto con la particella n., foglio di mappa, tramite la stradella confinante tra i due fondi ricadente sul terreno attoreo e per l’effetto il rigetto di ogni domanda ex adverso formulata dichiarando, in favore di questi ultimi, l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio, essendo maturato il corrispondente diritto per possesso pacifico e ultraventennale, sino al momento antecedente all’apposizione, da parte dell’attore, degli ostacoli descritti in comparsa (blocchi di cemento; cani; canale di scolo….)
Con atto depositato in Cancelleria il 2/5/2006 interveniva volontariamente in giudizio la sig.ra KKK, al fine di contestare anch’ella le domande formulate dall’attore, spiegando altresì domanda riconvenzionale nei medesimi termini degli originari convenuti.
Venivano ammessi l’interrogatorio formale dei convenuti (espletato) e dell’interveniente volontaria (non escussa) e la prova testimoniale richiesti dalle parti, nel corso della quale veniva depositata ulteriore documentazione oltre quella già in atti, in particolare cc.tt.pp. ad opera di consulenti di fiducia delle parti stesse.
Transitata la causa definitivamente sul ruolo di questo Gop all’udienza e sulle conclusioni in epigrafe, la causa, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che l’attore ha agito con l’actio negatoria servitutis ed ha dato prova, ai fini che ci occupano, la propria legittimazione attiva, producendo il titolo di acquisto del fondo oggetto di causa.
Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza, in tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell’esistenza di un titolo valido di proprietà del bene.
Ai sensi dell’art. 949, I° comma, c.c.: “Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”.
L’interesse ad esperire l’azione sussiste laddove il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l’esistenza o meno di un diritto di servitù a vantaggio del proprio fondo (Cass. Civ., Sez. II, 03/11/2000, n. 14348).
Tanto premesso, l’ordine logico degli argomenti impone di esaminare la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio sulla stradella in terra battuta, situata al confine dei terreni delle parti in causa e di proprietà del Signor XXX, avvalendosi esclusivamente della documentazione prodotta ritualmente e della prova testimoniale espletata, dovendosi per converso non ammettere la produzione delle consulenze tecniche di parte tardivamente prodotte.
A parere del giudicante la riconvenzionale non è fondata e va rigettata.
In diritto.
In tema di servitù il codice civile, all’art. 1027, definisce la servitù come il peso imposto su un fondo, detto “servente” a vantaggio di un fondo limitrofo o vicino, detto “dominante”.
Si distinguono le servitù apparenti da quelle non apparenti, a seconda che prevedano o meno la costruzione di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio del diritto di servitù; tra le prime rientrano, ad esempio, la servitù di passaggio.
Quanto alla costituzione delle servitù, si distinguono in volontarie e coattive, a seconda che siano costituite per volontà delle parti con contratto, con testamento o altro atto volontario, oppure siano costituite per legge.
Nel caso che ci occupa i convenuti chiedono volersi accertare l’esistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale sul fondo dell’attore lungo la stradella in terra battuta che confina con il fondo dei convenuti stessi.
Non risulta alcuna costituzione negoziale di servitù sul fondo XXX, poiché dall’esame degli atti di acquisto, lo stesso è stato trasferito franco e libero da pesi e servitù.
Occorre dunque verificare se la servitù di passaggio reclamata dai convenuti sia sorta per usucapione ossia per un esercizio del possesso ultraventennale da parte dei convenuti che sul punto hanno formulato domanda riconvenzionale.
Giova ricordare, anche qualora non fosse stata proposta domanda riconvenzionale, che comunque quando si agisce in negatoria servitutis, è sul convenuto che grava l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante (passaggio carrabile e pedonale) di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (Cass. n. 18020/2019).
Il convenuto è dunque onerato a prescindere dalla posizione di attore in riconvenzionale, della prova dell’avvenuta costituzione della servitù secondo le modalità previste dall’art. 1031 c.c., e quindi in mancanza di una costituzione volontaria con uno specifico negozio, anche attraverso un esercizio di fatto del diritto stesso (usucapione).
Nel caso di specie in virtù di quanto sopra dedotto e dall’esito dell’attività istruttoria i convenuti non sono riusciti a provare che in favore della particella n. , foglio di mappa , fosse stata costituita, mediante gli strumenti previsti dall’art. 1031 c.c., una servitù di passaggio carrabile e pedonale, lungo la stradella ricadente nella proprietà attorea.
Il diritto di passaggio vantato in riconvenzionale secondo la deduzione dei convenuti sarebbe stato acquistato con l’esercizio ultraventennale del possesso della relativa servitù tanto a piede, quanto con animali e con mezzi meccanici.
In base all’art. 1061 c.c.. anche una servitù di passaggio può essere acquistata per usucapione, purché sia apparente e, cioè, a condizione che esistano nel fondo servente o in quello dominante segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano una funzione di strumentalità necessaria rispetto all’esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l’esistenza. Anche le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio devono essere esistite ed devono aver avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. (cfr Tribunale Massa, 13/02/2017, n.120). Pertanto, affinché venga accertata l’usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l’esistenza di un’opera, bensì occorre provare che tale opera sin dall’inizio presentasse i requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione. (Cfr Corte appello Genova sez. II, 03/06/2019, n.811). Ne deriva che per dimostrare l’avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio tra due fondi confinanti, in ambito di accertamento giudiziale dell’esistenza della stessa servitù contro chi ne fa contestazione o ne impedisca l’utilizzo, è necessario dimostrarne il requisito di apparenza necessario, cioè l’esercizio continuato e pacifico protratto per vent’anni, l’esistenza di opere permanenti e visibili (es. strade, segni del passaggio, etc.), che tali opere siano dimostrazione di una servitù manifesta in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio. (Corte appello Palermo sez. II, 06/07/2017, n.1318). L’acquisto di un diritto per usucapione presuppone, infatti, una protratta acquiescenza del titolare ad una situazione suscettibile di far sorgere un altrui diritto reale a proprio danno; poiché non può configurarsi acquiescenza ove non vi sia consapevolezza, il codice civile richiede, per tutto il periodo necessario al compimento dell’usucapione: – che vi siano opere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù; – che tali opere siano inequivocamente destinate all’esercizio della servitù, inutili essendo – a tal fine – opere che possano intendersi come destinate all’utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente; – Essere visibili e permanere per tutto il tempo necessario al compimento dell’usucapione; – essere idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l’esercizio di un potere corrispondente ad una servitù; – avere, infine, una evidente ed inequivoca destinazione all’esercizio del potere corrispondente alla servitù. In giurisprudenza, si vedano ex multis:– la motivazione di Cass. 10/03/2011 n. 5733: “non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù” e le sentenze ivi menzionate (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389 Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994).
Ora nel caso che ci occupa i convenuti hanno acquistato il fondo presumibilmente dominante il 27.9.1991 e reclamano il diritto di passaggio sulla strada ricadente sulla particella attorea da più di un ventennio, in virtù dell’esercizio del diritto di passaggio sulla stessa strada per averla percorsa loro e l’interveniente volontaria per raggiugere il fondo di quest’ultima, anch’esso confinante con quelli delle parti in causa.
Ebbene la servitù, quale peso imposto su un fondo in beneficio di un altro fondo, non può essere usucapita cumulando l’esercizio di essa fatto dalla medesima persona prima in favore di un fondo e poi in favore di altro fondo successivamente acquistato, poiché la servitù non è un diritto personale, bensì un diritto reale collegato al fondo, in questo caso alla particella di proprietà dei convenuti.
L’unico possesso ultraventennale della servitù di passaggio che i convenuti possono reclamare è solo quello esercitato per accedere dal fondo attoreo a quello di loro proprietà, inteso come dominante, eventualmente cumulando il possesso della servitù di passaggio esercitata dal loro dante causa, ***, con quello dagli stessi esercitato dopo l’acquisto della particella anzi detta.
Nel caso di specie, ove mai i convenuti ed insieme ad essi l’interveniente volontaria avessero esercitato il passaggio sulla stradella ricadente nella particella attorea, prima dell’acquisto del loro terreno, ciò avrebbero fatto in ragione di un eventuale peso imposto sulla detta stradella in favore del fondo dell’interveniente, pure confinante, ma diverso da quello relativo alla particella YYY-ZZZ.
A nulla dunque vale nel caso che ci occupa che il teste *** abbia riferito che sulla strada i convenuti e l’interveniente avessero esercitato il passaggio a piede e con un fuoristrada da circa 25-26 anni, in primis perché quel passaggio non è cumulabile con quello fatto dopo l’acquisto del terreno da parte dei convenuti ed in secondo luogo perchè lo stesso teste ha comunque dichiarato di essere passato personalmente per accedere alla particella solo nel corso degli anni, senza specificare da quando.
E’ ancora emerso dalle dichiarazioni di *** che la strada era stata realizzata dal precedente proprietario del fondo oggi XXX, che tuttavia essa era difficilmente percorribile e che solo 18 anni prima è stato realizzato l’intervento per consentire il transito, transito impedito dall’attore intorno al 2008 (“sono passato sul fondo XXX circa due anni fa, in occasione della raccolta delle olive…in detta occasione sono stato minacciato dall’attore che voleva impedirmi il transito”).
Il teste *** riferisce del passaggio sulla strada in questione anche con mezzi meccanici ma da quando si è trasferito in loco, ossia dal 1990.
Ebbene in considerazione del fatto che l’attore ha diffidato i convenuti dall’esercitare il passaggio lungo la strada ricadente nel proprio fondo con missiva del 21.12.2005, è indubbio che il ventennio necessario per usucapire la servitù di passaggio in favore del fondo dei convenuti non sia decorso.
Per di più la presenza del canale di scolo lungo la detta strada costituisce ostacolo al passaggio con i mezzi meccanici, per come è dato evincere dalle fotografie prodotte dagli stessi convenuti.
Per potere accogliere la domanda riconvenzionale dei convenuti e paralizzare la domanda attorea si sarebbe dovuto provare con l’istruttoria espletata che da vent’anni la strada realizzata sulla particella oggi di proprietà dell’attore era idonea a consentire il passaggio con i mezzi meccanici per l’ingresso al fondo dominante, di proprietà dei convenuti in maniera chiara ed evidente, con palese acquiescenza di tale passaggio da parte del proprietario della particella n e .
La mancata raggiunta prova dell’esistenza di tale diritto, determina il rigetto della domanda riconvenzionale e di quella per adesione dell’interveniente.
Quanto sopra comporta, altresì, l’accoglimento della domanda del sig. XXX in ordine alla dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale, sulla stradella insistente sul proprio fondo, particelle e , in favore del fondo dominante identificato con le particelle e.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti e dell’interveniente nell’importo liquidato in dispositivo secondo i parametri minimi del valore indeterminabile ex DM 55/2014, con la riduzione del 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, in persona del giudice onorario, dott.ssa, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando e ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– Accoglie la domanda dell’attore XXX di insussistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale a carico della propria particella nn e del foglio di mappa lungo la stradella in essa ricadente, in favore della particella -;
– Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti YYY e ZZZ
Rosalia e dell’interveniente KKK, in ordine al riconoscimento della servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore delle particelle e, lungo la strada ricadente sul fondo attoreo particelle e;
– Condanna YYY, ZZZ e KKK alla refusione delle spese di giudizio, in favore dello Stato in quanto XXX è ammesso al patrocinio a carico dello Stato, liquidandole in complessivi € 2.283,90, oltre spese esenti, Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 28 aprile 2021
IL GIUDICE ONORARIO
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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