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Codice Penale

Usucapione e indennità di occupazione immobiliare

La sentenza chiarisce la sussistenza del diritto di proprietà dello Stato su immobili abbandonati a seguito di eventi sismici e successivamente dichiarati di interesse storico, negando il diritto all’indennità di occupazione per mancanza di prova del danno. Viene inoltre negato il riconoscimento dei miglioramenti in quanto oggetto di precedente giudicato.

Pubblicato il 24 November 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE II

CIVILE Composta dai Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1312_2024_- N._R.G._00000008_2022 DEL_03_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 8/2022 avverso la sentenza n. 1265/2021 del 31.05.2021 e pubblicata in data 31.05.2021, emessa dal Tribunale di Genova nella causa R.G. 6137/2018 Tra , entrambi rappresentati e difesi dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv. to NOME COGNOME del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Genova, INDIRIZZO Appellanti Contro , in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici in INDIRIZZO legalmente domiciliata Appellato

CONCLUSIONI

DELLE PARTI PER GLI APPELLANTI:

“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda statuizione ed acquisizione, in riforma della sentenza n. 1265/2021 del 31/05- 01/06/2021 dell’Ill.mo Tribunale di Genova, sospendere preliminarmente la provvisoria esecutorietà della stessa, se del caso già all’esito della promuovenda procedura ex art. 351 c.p.c. per ciascuno ed ognuno dei motivi esposti in punto sussistenza fumus boni juris e periculum in mora, e senza acconsentire all’inversione dell’onere probatorio gravante sulla c.p.c.) e di cui si insiste, anche in questa sede per l’ammissione e l’espletamento dei relativi incombenti, previe le pronunce meglio ritenute di declaratoria di nullità, annullamento, inefficacia e/o comunque disapplicazione del DM 11/12/2000 di dichiarazione ex art. 6 del D. L.vo n. 490/99, del Programma di Valorizzazione del Borgo di Bussana Vecchia e/o comunque di qualsivoglia atto e/o provvedimento amministrativo atto a qualificare i beni di cui è qui causa come patrimonio indisponibile dello Stato e/o Demanio pubblico, previa ove d’uopo emissione anche in via d’urgenza di ordine all di non avviare e/o di sospendere qualsivoglia attività finalizzata all’espropriazione degli immobili o al rientro nel possesso degli stessi o comunque di attivare qualsivoglia forma di procedura per la riscossione degli importi asseritamente reclamati a titolo di indennità e/o di risarcimento danni per asserita indebita occupazione, così pronunciarsi per ciascuno ed ognuno dei motivi esposti: 1) accertare e dichiarare che il Sig. nato in  (c.f. ) e la sig.ra nata in  (c.f. ) sono legittimi ed esclusivi possessore per essere subentrato in data 28/11/2016 nella legittima proprietà e comunque nel legittimo possesso esercitato da parte della loro dante causa sig.ra. dell’immobile di cui in parte narrativa (così identificato:

unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di Bussana, al Borgo di Bussana Vecchia ossia una casa di antica costruzione sita in Bussana di Sanremo INDIRIZZO un piccolo alloggio al piano interrato composto da una cucina un servizio ed una grande camera con antistante guardino terrazzo iscritto in catasto al foglio  mappale n.  del Comune di Bussana e un piccolo vano adibito a legnaia costruito su terreno iscritto a catasto al foglio  del mappale 677 del Comune di Bussana).

2) Per effetto accertare e dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia proprietà pubblica per l’immobile in questione;

3) In via subordinata rispetto al precedente punto 2) e nel caso in cui la convenuta riesca a dimostrare l’acquisto della proprietà, per effetto dell’accertamento di cui al punto 1) accertare e dichiarare che il Sig. nato in  (c.f. ) e la sig.ra nata in (c.f. ) sono proprietari degli immobili di cui in parte narrativa (così identificato:

unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di Bussana, al Borgo di Bussana Vecchia ossia una casa di antica costruzione sita in Bussana di Sanremo INDIRIZZO un piccolo alloggio al piano interrato composto da una cucina un servizio ed una grande camera con antistante guardino terrazzo iscritto in catasto al foglio mappale n. 677 del Comune di Bussana e un C.F. C.F. di Sanremo o in subordine per usucapione dal 1961 o dal 1975 o altra data meglio vista e per l’effetto, previo accatastamento dell’immobile de quo a loro favore, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia la trascrizione di rito con esonero da ogni responsabilità. 4) previa ogni più opportuna dichiara di Nullità e/o Annullamento e/o eventuale disapplicazione delle richieste di pagamento dell’ , rigettare ogni domanda di indennità proposta dall’ nei confronti della sig.ra deceduta in data e comunque nei confronti degli eredi universali il Sig. nato in Svezia il (c.f. ) e la sig.ra nata in (c.f. come proposta relativamente al succitato immobile di cui in parte narrativa (così identificato:

unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di Bussana, al Borgo di Bussana Vecchia ossia una casa di antica costruzione sita in Bussana di Sanremo INDIRIZZO un piccolo alloggio al piano interrato composto da una cucina un servizio ed una grande camera con antistante guardino terrazzo iscritto in catasto al foglio mappale n. 677 del Comune di Bussana e un piccolo vano adibito a legnaia costruito su terreno iscritto a catasto al foglio del mappale 677 del Comune di Bussana) accertando e dichiarando che gli esponenti Sig. nato in  (c.f. ) e la sig.ra nata in  (c.f. ) nulla devono. 5) In subordine (salvo rispettoso gravame sul punto) accertare le riparazioni straordinarie, i miglioramenti recati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, le addizioni, l’aumento di valore conseguito dai beni de quibus per effetto degli interventi eseguiti (o in subordine, salvo rispettoso gravame sul punto accertare l’indennità dovuta sarà pari alla minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore) e dunque dichiarare tenuto e quindi condannare l’ , in persona del Direttore pro tempore, al pagamento degli importi risultanti in corso di causa, anche tramite CTU di cui si insta sin da ora per la licenza e dovuti ex art. 1150 c.c. o altra norma meglio vista. 6) Dichiarare l’esistenza ai sensi dell’art. 1152 c.o. e/o dell’art. 2.756 c.c del diritto di ritenzione da parte dell’attore Sig. nato in (c.f. ) e la sig.ra nata in  (c.f. nei confronti dell’ degli immobili di cui è qui causa sino al momento dell’effettiva corresponsione delle indennità tutte dovute per i lavori straordinari, ordinari le migliorie, e l’incremento di valore del compendio immobiliare de quo e/o comunque di Bussana Vecchia ossia una casa di antica costruzione sita in Bussana di Sanremo INDIRIZZO piccolo alloggio al piano interrato composto da una cucina un servizio ed una grande camera con antistante guardino terrazzo iscritto in catasto al foglio mappale n. 677 del Comune di Bussana, e un piccolo vano adibito a legnaia costruito su terreno iscritto a catasto al foglio del mappale 677 del Comune di Bussana) con l’ulteriore condanna dell’ alla corresponsione economica del valore degli immobili eventualmente acquisiti dal 7) Rigettare l’avversaria domanda riconvenzionale di condanna dell’esponente al rilascio degli immobili indebitamente occupati siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà”.

PER L’APPELLATO:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, previo occorrendo esperimento di CTU siccome richiesto in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., nonché ordine ex art. 213 siccome richiesto in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ., rigettare l’appello avversario con conferma della sentenza di prime cure e, quindi:

– della reiezione delle domande avversarie in prime cure siccome inammissibili e, comunque, infondate- dell’accoglimento della domanda riconvenzionale in prime cure, con condanna di controparte al rilascio degli immobili indebitamente occupati.

In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO convenivano in giudizio l’ esponendo – di aver ricevuto nel dicembre del 2017 una comunicazione con cui richiedeva il pagamento di somme “per l’utilizzo senza titolo” di bene immobile sito nel borgo di Bussana Vecchia.

Gli attori confermavano di occupare e possedere effettivamente un immobile in Bussana Vecchia fin dal 1961, unendo al proprio possesso quello del loro dante causa essendosi sempre comportati come proprietari dello stesso;

osservavano che comunque era stata acquistata la proprietà del suddetto bene immobile per compiuta usucapione, quindi, le pretese dominicali e patrimoniali dell’ erano prive di fondamento.

Gli attori rilevavano di aver comunque apportato all’immobile rilevanti migliorie e addizioni, del valore di oltre 20.000 euro, così che, per il denegato caso di mancato riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione, domandavano accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a ottenere dalla convenuta la somma corrispondente al valore delle detti presupposti gli attori domandavano in via principale di accertare e dichiarare la propria qualità di legittimi possessori dell’immobile oggetto di causa, accertando l’inesistenza di alcun diritto dominicale pubblico sull’immobile; in via subordinata (ma a ben vedere principale alternativa) domandavano accertarsi e dichiararsi l’intervenuta usucapione dell’immobile in proprio favore, e comunque la sussistenza di titolo di proprietà in forza di statuizione del Tribunale di Sanremo all’esito del giudizio intercorso tra la e i propri asseriti danti causa;

domandavano altresì di accertare e dichiarare che all’ non era dovuta alcuna indennità di occupazione;

in via subordinata domandavano, poi, di accertare e dichiarare il proprio diritto, ai sensi dell’art.1150 c.c., di ottenere dalla convenuta la corresponsione dell’importo speso per i miglioramenti e le addizioni apportate all’immobile, con conseguente statuizione di condanna di controparte;

correlativamente domandavano dichiararsi l’esistenza ai sensi dell’art. 1152 c.c. e/o dell’art. 2756 c.c. del diritto di ritenzione degli immobili in proprio favore sino al momento dell’effettiva corresponsione delle somme dovute da controparte.

si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice;

in particolare affermava che l’intero borgo di Bussana Vecchia, e dunque anche gli immobili oggetto di causa, apparteneva al , così che l’acquisto per usucapione allegato da parte attrice non era giuridicamente configurabile.

Contestava, comunque, il difetto di prova del possesso ad usucapionem allegato da parte attrice, nonché la consapevolezza, in capo a detto soggetto, dell’insussistenza di un titolo che legittimasse l’occupazione degli immobili ed affermava e illustrava la correttezza dei calcoli che avevano condotto alla determinazione dell’indennità di occupazione pretesa, in riferimento alla quale affermava doversi applicare termine di prescrizione decennale e non quinquennale, stante la riconducibilità della pretesa ad azione di indebito arricchimento ex art. 2041c.c.; – evidenziava, comunque, il mancato ricorrere delle condizioni di fatto e di diritto per il riconoscimento di importi a titolo di migliorie in favore di parte attrice.

Su detti presupposti l’ concludeva domandando il rigetto delle domande attrici e in via riconvenzionale la condanna di controparte al rilascio dell’immobile indebitamente occupato.

Parte attrice contestava la domanda riconvenzionale, e ne domandava il rigetto anche in forza della carenza di titolo dominicale in capo all’ Il Tribunale, concessi i termini di cui all’art. 183 vi co cpc, istruiva la causa attraverso l’acquisizione di documenti, senza ulteriore istruttoria, ed all’udienza del 31.05.2021 discussa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

– rigetta la domanda attrice tendente all’accertamento della legittimità del proprio possesso e la domanda con la quale richiede dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà dell’immobile per usucapione ovvero per effetto della sentenza n.371/1994 del Tribunale di Sanremo;

condanna all’immediato rilascio del bene immobile per cui è causa in favore dell’ ;

– rigetta la domanda attrice di accertamento negativo del diritto dell’ di pretendere il pagamento di indennità per l’occupazione del bene immobile per cui è causa, nei limiti del termine prescrizionale di anni 5 calcolati a ritroso con decorrenza dalla ricezione della richiesta di pagamento dell’indennità;

– rigetta la domanda attrice tendente alla corresponsione dell’importo speso per miglioramenti, addizioni e riparazioni apportate all’immobile, con il correlato preteso diritto di ritenzione;

– condanna , in solido, a rifondere in favore dell’ le spese di lite;

spese che – in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense 10.3.2014), esclusa la fase istruttoria e applicati i valori minimi in relazione alla fase di studio e alla fase decisoria in considerazione della serialità della controversia – si liquidano in € 3.340,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri proponevano appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Genova, impugnando la decisione del Tribunale con una serie di articolate doglianze.

Principalmente parte appellante contestava il ragionamento del Giudice nel punto in cui riteneva:

“le domande attrici di accertamento della legittimità del proprio possesso e di accertamento di intervenuta usucapione si fondano necessariamente sull’affermato possesso ultraventennale di un bene immobile che, in precedenza, era stato acquisito ex art.827c.c.

al patrimonio dello Stato dopo l’abbandono di Bussana da parte dei vari proprietari a seguito del terremoto del 1887;

quello che precede è l’unico possibile inquadramento giuridico delle domande attrici, che altrimenti avrebbero dovuto essere proposte nei confronti degli originari proprietari, che invece sono ignoti proprio per il fatto di aver abbandonato gli immobili in questione, così “attivando” – in necessaria tesi di parte attrice – il meccanismo giuridico di acquisizione al patrimonio dello Stato previsto dall’art.827c.c.

(“I beni immobili che non sono caso in esame) del D.M. 11/12/2000 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dichiarava il borgo di Bussana Vecchia di interesse culturale, così acquisendolo al ;

ciò in quanto detto provvedimento avrebbe potuto avere effetto solo nei confronti di beni (già) appartenenti al patrimonio dello Stato, circostanza che nel caso in esame non ricorreva a causa del precedente realizzarsi dell’acquisto per usucapione in capo a parte attrice, unito al proprio il possesso dei propri danti causa;- la tesi in esame risulta infondata una volta che si consideri che “l’interesse storico-artistico di un immobile di proprietà dello Stato, la cui presenza ne determina, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, ed 823, primo comma, cod. civ., l’inclusione nel demanio pubblico e l’assoluta inalienabilità, non postula formali e specifici provvedimenti valutativi della pubblica amministrazione, ed è riscontrabile, pure in assenza di tali provvedimenti, sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene, evincibili anche dagli atti e comportamenti posti in essere dall’autorità amministrativa nella gestione dello stesso” (Cass.n.6522/03)”. Con riferimento all’applicazione dell’art. 827 c.c. gli appellanti eccepivano che la norma non pone una presunzione di appartenenza allo Stato di tutti gli immobili di cui non si trovi l’appartenenza ad altri, ma si limita a prevedere un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene) la quale deve essere, perciò, dimostrata dal soggetto che la invochi a fondamento del suo diritto, prova che per l’amministrazione, secondo l’appellante, non sarebbe stata fornita.

Parte appellante eccepiva, altresì, il richiamo fatto dal Tribunale al D.M. 11.02.2000, che ha dichiarato il nucleo abitativo di Bussana Vecchia di interesse storico, archeologico ed artistico, in quanto secondo l’appellante è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, perché un bene possa ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile, deve sussistere il doppio requisito della manifestazione della volontà dell’Ente titolare del diritto pubblico (estrinsecatasi nell’emanazione di un atto amministrativo) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene all’ufficio pubblico o ad un pubblico servizio, con concreta sua utilizzazione a questo fine. Parte appellante rilevava ancora che il Ministero non ha neppure portato a compimento il procedimento che aveva intrapreso e precisamente non ha espletato quanto prescritto dall’art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 490/99 che impone la trascrizione della dichiarazione nei registri immobiliari.

Parte appellante contestava la sentenza del Tribunale anche nel punto in cui rigettava la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 1150 c.c., dell’ alla corresponsione dell’importo spese per miglioramenti, addizioni e riparazioni apportate il possesso attoreo è, come si è visto sopra, senza effetti ex art.1145 c.c.;

effetti tra cui devono annoverarsi anche quelli previsti dall’art.1150 c.c….

”, in quanto sostiene l’appellante le migliorie recate all’immobile, pacificamente diruto, sono attualmente ancora esistenti, per cui sussiste il diritto al riconoscimento di queste migliorie, indipendentemente dall’epoca di realizzazione delle opere, stante la buona fede dei possessori.

Lamentava ancora parte appellante il fatto che il Tribunale ha disatteso, senza nulla motivare sul punto, il principio della Suprema Corte di Cassazione, invocato dalla scrivente difesa, secondo cui la presunzione di danno non può operare allorché risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare ogni forma di utilizzazione, non potendosi in tal caso ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene e per effetto dell’illecito comportamento altrui (Cass. 14222/2012, più di recente Cass. 20823/2015). Nel caso concreto, ove a seguito del terremoto gli immobili in oggetto ridotti a ruderi sono rimasti inutilizzati per quasi un secolo la presunzione del danno in re ipsa non può operare né quindi può valere il criterio del valore locativo del bene usurpato.

Lamenta altresì i criteri di quantificazione dell’indennizzo richiesto, in quanto valutato come se gli immobili fossero provvisti di certificazioni di abitabilità.

Concludeva, pertanto insistendo nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado di ammissione di prova per testi e della CTU.

Si costituiva in giudizio l’ con comparsa di costituzione e risposta insistendo per l’infondatezza dell’appello e per la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto delle istanze istruttorie.

La Corte di Appello respingeva l’istanza di sospensiva, la causa infine era rinviata all’udienza del 21.05.2024 per la precisazione delle conclusioni, e con ordinanza del 22.05.2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha ritenuto che i beni immobili presenti nel INDIRIZZO Bussana Vecchia erano stati acquistati dallo Stato ex art. 827 c.c. per effetto dell’abbandono da parte dei proprietari a seguito del terremoto del 1887.

Successivamente con il D.M. dell’11.12.2000 l’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali dichiarava il borgo di Bussana vecchia di interesse culturale, così acquisendolo al Demanio dello Stato.

Al riguardo il Tribunale ha richiamato la relazione gli immobili per cui è causa appartengono al “…demanio dello Stato e ciò fin da epoca grandemente anteriore alla presenza in loco degli attori e/ dei loro dante causa…”.

Per questi motivi il Tribunale ha affermato:

“a) l’irrilevanza, e comunque l’inopponibilità allo Stato, della sentenza n.371/1994 del Tribunale di Sanremo, esito di giudizio intercorso tra e relativo alla vendita, da parte del della pretesa proprietà di porzione del bene immobile per cui è causa;

b) che la proprietà del bene per cui è causa – pacificamente posto nel borgo storico di Bussana e facente parte del Demanio dello Stato – non poteva essere acquistata per usucapione, restando il possesso privo di effetti ex art.1145c.c.

;

– vanno pertanto rigettate sia la domanda attrice tendente all’accertamento della legittimità del proprio possesso sia quella con la quale si richiede dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà dell’immobile per usucapione ovvero per effetto della sentenza n.371/1994 del Tribunale di Sanremo;

”.

Il Tribunale, pertanto, ha rigettato la domanda di accertamento negativo del pagamento dell’indennità di occupazione, ma in accoglimento dell’eccezione svolta da parte attrice, ha affermato che nel caso di specie il termine prescrizionale è quinquennale e non decennale come sostenuto dalla convenuta.

Ha respinto, infine, la domanda subordinata formulata dalla parte attrice di corresponsione dell’importo speso per miglioramenti, addizioni e riparazioni all’immobile “…sul rilievo del fatto che il possesso – di buona o mala fede – costituisce il presupposto di applicabilità delle azioni scaturenti dall’art.1150c.c.:

nel caso in esame il possesso attoreo è, come si è visto sopra, senza effetti ex art.1145 c.c. ; effetti tra cui devono annoverarsi anche quelli previsti dall’art.1150c.c. ”.

Il Giudice ha accolto, invece la domanda di rilascio formulata in via riconvenzionale dall’ nei confronti di parte attrice.

Questo Collegio richiama, nelle parti pertinenti, la sentenza n. 1044 del 2023 di questa Corte resa su analoghe questioni e condivisa dal Collegio, anche tenuto conto dell’Ordinanza della Suprema Corte Sez. 2 n. 17926 Anno 2023 che ha confermato l’orientamento di questa sezione.

Con un unico articolato motivo, gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per aver sostenuto che lo Stato era divenuto proprietario dell’immobile ex art. 827 c.c., a seguito dell’abbandono del borgo di Bussana da parte dei proprietari a causa del terremoto del 1887.

Il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, non aveva considerato che, a tale data, la c.c., gli immobili non erano vacanti, in quanto intestati catastalmente agli originari proprietari.

Inoltre, non era applicabile neppure l’art. 586 c.c., non essendoci prova di chi fossero i precedenti intestatari e l’abbandono era stato comunque, solo temporaneo, per effetto di un provvedimento autoritativo del comune di Sanremo, che aveva disposto lo sgombro del borgo.

In ogni caso, gli immobili, anche se appartenenti allo Stato, erano beni disponibili e non demaniali.

Questi, infatti, non potevano essere considerati di interesse storico e culturale, sia in quanto non vi era stata alcuna manifestazione di interesse in tal senso da parte dell’ (e tale non poteva essere l’intestazione catastale a favore dello Stato intervenuta nel 1984, in quanto avente esclusivamente una finalità fiscale, proveniente da un’amministrazione priva di competenze in materia di valutazioni storico culturali), sia tenuto conto del fatto che, negli anni 50’, era stato il Comune di Sanremo a far demolire le volte, le chiavi di sostegno, a bruciare gli infissi e a minare il campanile della Chiesa, evidentemente non ravvisando nella qualità e nelle caratteristiche dei beni alcun interesse storico artistico. La relazione storico-artistica allegata al D.M. 11.12.2000 e prodotta da controparte non giovava alle ragioni della controparte, sia in quanto atto di parte, sia in quanto atto che presentava diversi profili di illegittimità, sia in quanto intervenuta quando ormai era maturata l’usucapione a favore dell’attrice.

In ogni caso, qualora lo Stato fosse stato riconosciuto proprietario dell’immobile, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un’indennità a favore dell’appellante ex art. 936, co. 2 ed ex art. 1150 c.c. I lavori di ristrutturazione eseguiti dall’appellante avevano determinato un considerevole incremento di valore dell’immobile, di cui si sarebbe giovata l’Amministrazione, la quale, nel richiedere la restituzione dell’immobile dopo i lavori ivi eseguiti, aveva agito con un evidente intento speculativo.

In difetto di pagamento dell’indennità in questione, parte attrice avrebbe avuto il diritto di rimanere ad occupare l’immobile ex art. 1152 c.c.

Inoltre, la P.A. non poteva pretendere alcuna indennità di occupazione, in quanto non era stato allegato, né provato il danno subito ed i canoni pretesi erano irrealistici, immotivati ed errati, tenuto conto del fatto che gli immobili erano originariamente diruti e rimessi in piedi solo grazie all’opera dell’appellante.

Le doglianze proposte in merito alle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla titolarità del diritto di proprietà dell’immobile oggetto di causa sono infondate.

giudicato, riproposta, anche in appello, dall’ , nei confronti degli appellanti e del loro dante causa sig.

Infatti, nel giudizio R.G. 1579/89, promosso innanzi il Tribunale di Sanremo dal Ministero delle Finanze (a cui è oggi succeduta l’ ), quest’ultimo aveva proposto, nei confronti dei convenuti, tra i quali c’era anche il sig. (dante causa), domanda volta a “dichiarare il diritto di proprietà sugli immobili occupati dagli attori” e ad “ottenere il rilascio degli stessi”.

Tale domanda è stata integralmente accolta, con la sentenza 342 del 1996 (prod. 2 e B1 di parte appellata), che ha così statuito sul punto:

“dichiara che tutti gli immobili situati nel borgo vecchio di Bussana sono di proprietà del patrimonio indisponibile dello Stato e per l’effetto condanna gli opponenti (tra cui l’odierna appellante) a rilasciare in favore del Ministero delle Finanze i medesimi immobili dagli stessi occupati abusivamente”.

La sentenza 342/96 non è stata appellata dal sig. COGNOME il quale, nel relativo giudizio di impugnazione, è rimasto contumace (si legga la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 402/00, prod. B1 di parte appellata).

Che, quindi, l’immobile sia di proprietà erariale e che l’appellante non possa rivendicare alcun diritto di proprietà sull’immobile è circostanza oggetto di giudicato e, di conseguenza, non può più essere messa in discussione, tenuto conto del fatto che parte appellante non ha invocato un titolo di acquisto successivo al giudicato, dal momento che l’usucapione (espressamente esclusa dalla sentenza sopra indicata) all’epoca dell’instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Sanremo era già maturata, stando alle prospettazioni della parte appellante. Analoghe conclusioni valgono anche per i motivi di appello volti a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto, pronunciandosi nel merito, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un credito per i miglioramenti apportati all’immobile.

La domanda ex art. 936 c.c. è nuova, come eccepito dall’Avvocatura, in quanto non formulata nella citazione di primo grado e non può, quindi, essere esaminata.

In ogni caso, la richiesta di ottenere un indennizzo per i miglioramenti apportati all’immobile di proprietà dell’Agenzia è anch’essa oggetto di giudicato.

Nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Sanremo cui si è fatto cenno sopra, il sig. (tra gli altri) aveva proposto domanda volta a “riconoscere in favore degli opponenti l’incremento di valore acquisito dagli immobili stessi”.

tale statuizione, in difetto di impugnazione, è passata in giudicato, tenuto conto che non è stato né allegato, né dimostrato che eventuali migliorie furono apportate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Sanremo cui si è fatto cenno sopra.

Parte appellante ha altresì lamentato la domanda volta ad ottenere una dichiarazione di inesistenza del diritto di credito dell’ a titolo di indennità per l’occupazione del bene immobile per cui è causa, limitatamente al termine quinquennale di prescrizione dalla richiesta di pagamento dell’ Il pagamento dell’indennità di occupazione è stato richiesto ai sensi dell’art. 1, co. 274, L. 311 del 2004, che prevede espressamente:

“Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.

Questo Collegio, richiamando quanto dedotto nella sentenza nr. 1044 del 2023 di questa Corte di Appello, osserva che la norma in esame non opera sul piano sostanziale, ma solo sul piano processuale, nel senso che si tratta di una norma di favore, che consente, per i crediti afferenti all’utilizzo o anche per l’occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato, l’esecuzione esattoriale e non quella ordinaria.

Non si tratta, quindi, di una disposizione attributiva di diritti, dal momento che si limita a disciplinare le modalità di riscossione di “somme dovute”, già certe, liquide ed esigibili.

In altri termini, la norma attiene al quomodo dell’esazione di crediti esistenti, ma non all’an (e neppure al quantum) di essi e non consente all di determinare unilateralmente il proprio credito in difetto di un titolo.

Il Giudice di primo grado nulla ha rilevato sull’eccezione proposta dagli appellanti secondo cui la presunzione di danno non può operare allorché risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare ogni forma di utilizzazione, non potendosi in tal caso ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene e per effetto dell’illecito comportamento altrui.

La Corte osserva che la giurisprudenza ha definitivamente chiarito:

“In tema di perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;

poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass. Sez. Un. 33645/22 e Cass. Sez. Un. 33659/22).

Secondo la giurisprudenza, quindi, vi è un onere di specifica allegazione non solo del lucro cessante, ma anche del danno emergente, non potendo ammettersi alcun automatismo tra il mero fatto dell’occupazione del cespite e il diritto al risarcimento.

Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (sul punto, Cass. 25128/23).

Secondo la Suprema Corte, quindi, il fatto costitutivo dell’azione risarcitoria non coincide con quello dell’azione restitutoria, ma richiede l’allegazione (e la dimostrazione) di un ulteriore quid pluris, che tracci un confine rispetto all’azione reale e che consiste nella allegazione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli patite dal proprietario.

Tale allegazione è indispensabile, sia per consentire una valutazione sulla congruità degli importi richiesti dalla PA, considerati dai sig.ri eccessivi, sia per consentire a quest’ultimi di dimostrare che il proprietario non ha subito alcun nocumento a seguito dell’altrui occupazione.

Infatti, è solo a fronte dell’indicazione, da parte del proprietario, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di contestare l’esistenza del danno, dimostrandone la sua inesistenza, evidenziando che, anche senza l’occupazione, il proprietario non avrebbe comunque fatto uso del bene medesimo.

Nel caso di specie, in difetto di tali allegazioni non è possibile accogliere la domanda dell’ condizione di abbandono del bene da parte del proprietario costituisce ipotesi sintomatica di violazione delle facoltà del proprietario senza danno (par. 4.9 della sentenza della Suprema Corte a Sez. un. 33645/22 sopra indicata).

Infatti, il “non uso”, pur rientrando nel contenuto del diritto di proprietà, non è suscettibile di risarcimento, ma solo di tutela reale:

in questo caso, vi è violazione del diritto, ma non “pregiudizio al bene della vita”.

Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza ancora recentemente:

“l’inerzia, facoltà pure riconosciuta al proprietario, resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.

Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria” (Cass. 16964/23, in motivazione;

su queste basi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In termini analoghi, si veda anche Cass. 25833/23).

Nella specie, la non ha mai dimostrato un reale interesse ad utilizzare i beni immobili rivendicati dagli appellanti, tant’è che è rimasta inerte anche dopo aver ottenuto una sentenza che ordinava il rilascio agli stessi (sentenza del Tribunale di Sanremo 342/96).

Ne discende l’accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dagli appellanti.

Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono compensate in misura pari a 1/3 alla luce della soccombenza reciproca parziale e, per la quota restante, seguono la maggior soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo (esclusa la fase istruttoria per il secondo grado) secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato.

La Corte di appello, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d’appello R.G. 8/2022, in parziale accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 1265/2021, emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 31.05.2021, che riforma parzialmente, Dichiara che nessuna indennità è dovuta all’ da parte dei sig.ri in relazione all’occupazione dell’unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di Bussana, al INDIRIZZO Bussana Vecchia ossia una casa di antica costruzione sita in Bussana di Sanremo INDIRIZZO piccolo un piccolo vano adibito a legnaia costruito su terreno iscritto a catasto al foglio del mappale del Comune di Bussana;

Compensa le spese di lite tra e l’ in misura pari a 1/3 per il primo grado;

Condanna e la sig.ra a rifondere all’ la restante frazione delle spese di lite del primo grado, frazione che liquida in euro 2.227,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%;

Compensa le spese di lite in misura pari a 1/3 per il presente grado di giudizio;

Condanna e la sig.ra a rifondere all’ la restante frazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, frazione che liquida in euro 4.631,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%;

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Genova, 17 ottobre 2024 Il Giudice NOMEEst.

Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

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