R.G. Nr. 3391/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._801_2024_- N._R.G._00003391_2020 DEL_05_09_2024 PUBBLICATA_IL_06_09_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3391/2020 R.G. promosso da:
(C.F. (C.F. (C.F. ), rappresentate e difese nel presente giudizio dall’avv. COGNOME NOMECOGNOME come da procura alle liti in atti;
ATTORI contro C.F. C.F. (C.F. C.F. (C.F. C.F. C.F. C.F. (C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.(C.F. C.F. (C.F. (C.F. (C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
come da note scritte in sostituzione di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentato di essere proprietarie per la quota di 1/3 ciascuna del fabbricato sito in Poggio INDIRIZZO (frazione Camerano), distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio , part. INDIRIZZO, INDIRIZZO, piano 2, cat. A/5, cl.2, vani 2,5, rendita euro 73,60 ed al foglio 3, part.47, sub.2, INDIRIZZO, cat.
A/5, cl.2, vani 3,0, rendita euro 88,31, per essere succedute, quali eredi universali, ai propri genitori (deceduto il 22.01.1982) e (deceduta l’8.10.2012) –
esponevano che, sin dal 1956, i propri genitori avevano adibito a casa familiare anche i locali confinanti ed adiacenti alla loro proprietà – consistenti in due piccole stanze poste al piano terra ed una piccola stanza posta al piano secondo, disabitate e non utilizzate da nessuno -, inglobandoli di fatto alla propria casa e trasformandoli in cucina (i locali al piano terra) ed in camera da letto (il locale al piano secondo);
tali locali, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di (Sezione di ), al foglio 3 particella 47 sub. 1, cat. A/5, cl. 2, 3 vani, rendita 88,31, risultavano ancora intestati a (proprietaria per 2/6), (proprietaria per 1/6), (proprietaria per 2/6), (proprietario per 1/6) e (usufruttuaria per 2/6).
Le odierne attrici rappresentavano che i soggetti indicati quali proprietari nella visura catastale erano deceduti da C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. .
Richiamato il disposto dell’art. 1146 c.c. secondo cui il possesso continua nell’erede dalla data di apertura della successione, chiedevano al Tribunale l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertare e dichiarare che hanno acquistato per maturata intervenuta usucapione ventennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1158 c.c. la piena ed esclusiva proprietà, nella misura di 1/3 ciascuna, del seguente bene immobile:
porzione immobiliare sita nel Comune di Poggio Torriana, frazione INDIRIZZO INDIRIZZO piano T-2, distinta al NCEU del Comune di – Sezione di – al foglio 3 particella 47 sub. 1, cat. A/5, cl. 2, 3 vani, rendita 88,31;
accertare e dichiarare estinto ogni diritto, potere o facoltà incidenti sullo stesso bene da parte dei soggetti precedentemente intestatari.
Ordinare alla competente Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Rimini – Territorio di eseguire le volture inerenti e le trascrizioni, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese e competenze solo in caso di resistenza in giudizio”.
All’udienza di prima comparizione del 21.04.2021 – tenutasi in modalità da remoto, ai sensi degli artt. 221, comma 7, del DL n. 34/2020, convertito in Legge n.77/2020 e dell’art. 23 del DL n. 137/2020, giusto decreto del 31.03.2024 -, compariva la sola parte attrice la quale, dato atta di aver provveduto alla notifica della citazione ai sensi dell’art. 150 c.p.c., chiedeva la concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c.;
il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza, “rilevato che secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 150 c.p.c., la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede”
e che, nel caso di specie, “il deposito in Cancelleria della documentazione di cui all’art. 150, ultimo comma, c.p.c., risulta essere avvenuto in data 09.11.2020, anteriormente al perfezionamento di tutte le formalità prescritte dall’art. 150 c.p.c., avendo l’Ufficiale Giudiziario provveduto al deposito di copia dell’atto nella Casa Comunale di Rimini in data 12.11.2020”, disponeva che l’ufficiale giudiziario provvedesse nuovamente al deposito in cancelleria della documentazione di cui all’art. 150, ultimo comma c.p.c., fissando per le verifiche l’udienza del 17.11.2021. A scioglimento della riserva trattenuta all’esito dell’udienza del 17.11.2021, il Giudice, “rilevato che, all’esito dell’adempimento delle formalità prescritte dall’art. 150 c.p.c., la notifica dell’atto di citazione si è perfezionata in data che non consente il rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c. e disponeva la rinnovazione della citazione, fissando per la nuova comparizione delle parti l’udienza del 28.09.2022.
All’udienza del 28.09.2022 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti e concedeva i termini di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c. Espletata la trattazione della causa ed assunta la prova per testi richiesta da parte attrice, all’udienza del 28.02.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. – il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Tutto ciò premesso, la domanda formulata da è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
I testimoni escussi all’udienza del 12.09.2023 – ossia , nipote delle attrici, titolare dell’osteria collocata di fronte all’immobile oggetto di usucapione, e zia delle attrici – hanno confermato che, fin dal 1956 e per oltre vent’anni, prima, e le loro figlie poi, hanno posseduto l’immobile di INDIRIZZO compresi i locali adibiti a cucina al piano terra ed il locale adibito a camera da letto di al II piano, in modo pacifico, indisturbato, esclusivo, pubblico e continuativo, senza che nessuno abbia mai rivendicato sugli stessi diritti o pretese, precisando che l’accesso alla cucina al piano terra ed alla camera da letto al II piano era possibile solo passando attraverso l’abitazione di proprietà di (cfr. verbale di udienza). Dalle testimonianze assunte è, dunque, emerso che il bene oggetto di causa è stato posseduto uti dominus, pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente da e, prima di loro, dai genitori per un periodo di tempo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall’art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente quello che l’art. 1158 c.c. richiede per l’acquisto per usucapione.
La domanda formulata da , pertanto, va accolta.
Le spese di lite sono integralmente compensate, stante la contumacia della parte convenuta e tenuto conto della natura della fattispecie.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 3391/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– accoglie la domanda proposta da e, per l’effetto, dichiara che hanno acquistato per intervenuta – Sezione di – al foglio 3 particella 47 sub. 1, cat. A/5, cl. 2, 3 vani, rendita 88,31.
– ordina al competente Ufficio del Territorio di Rimini e alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini di procedere alla trascrizione dell’acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sul bene suddetto;
– compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 5 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.