REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 3421/2022 pubblicata il 19/04/2022
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33793/2020 promossa da:
XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
ATTRICE contro
YYY S.R.L. (C.F.),
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente all’udienza di precisazione delle conclusioni celebrata mediante trattazione scritta ex art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
XXX ha convenuto in giudizio la YYY s.r.l. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
nel merito: accertare l’avvenuto possesso, continuo ed ininterrotto, per un periodo di tempo superiore ai vent’anni (a far data dal gennaio 1989), del box ad uso autorimessa sito al piano terra dell’edificio di Milano, accatastato al foglio, particella, subalterno 6, Z.C. 3, categoria C/6, Cl. 9, superficie 13 m², rendita € 103,39, avente le seguenti coerenze in senso orario da nord: proprietà terzi, mappale 61, parti comuni su due lati, in via esclusiva da parte della signora XXX nata a Milano il (C.F.) e per l’effetto dichiarare l’intervenuta usucapione del box medesimo da parte della stessa, che ne diviene così proprietaria esclusiva; conseguentemente: ordinare la trascrizione presso il competente Ufficio del Territorio dell’accertata e dichiarata usucapione del box ad uso autorimessa sito al piano terra dell’edificio di Milano, accatastato al foglio, particella, subalterno 6, Z.C. 3, categoria C/6, Cl. 9, superficie 13 m², rendita € 103,39, avente le seguenti coerenze in senso orario da nord: proprietà terzi, mappale 61, parti comuni su due lati, in favore di XXX nata a Milano il.
Non si è costituita la YYY s.r.l.
Il g.i. alla prima udienza di comparizione e trattazione del 24 marzo 2021 ha dichiarato la contumacia della convenuta, concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa all’udienza del 15 luglio 2021. Al suo esito ha:
– ritenuto la sovrabbondanza delle istanze istruttorie dedotte dell’attrice rispetto ai documenti già prodotti in causa ai fini della prova dell’adprehensio della cosa nonché della successione nel possesso ex art. 1146 c.c.;
– rinviato la causa all’udienza del 20 gennaio 2022 per la precisazione delle conclusioni L’udienza è stata celebrata mediante trattazione scritta e l’attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente il 13 gennaio 2022.
La domanda è fondata e va accolta.
E’ sufficiente ricordare che ai fini dell’usucapione di un diritto reale su bene è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus possidendi, inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all’esercizio del diritto domenicale ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Vale la pena specificare meglio gli elementi fondanti il possesso (almeno secondo una prospettiva descrittiva) ovvero:
– il corpus possessionis inteso quale compimento di attività materiali che manifestano il dominio esclusivo (o pro quota) sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso pieno altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale;
– l’animus possidendi consistente nella volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (anche pro quota); esso non si può limitare ad semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore ed, anzi, secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se l’attività svolta corrispondente all’esercizio del potere sulla cosa nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (anche nella forma esclusiva – Cass. II, 16 aprile 2015, n. 7821).
Il possesso, poi, deve essere stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Cass. II, 23 luglio 2013, n. 17881). La pubblicità del potere di fatto è strettamente connaturata alla considerazione generale della corrispondenza tra ciò che appare all’esterno con la situazione petitoria sottostante cosicché quando tale connotazione del rapporto fattuale permanga per un apprezzabile periodo di tempo non si può che ritenere il soggetto proprietario della cosa a prescindere dall’assenza di un titolo specifico di acquisto. Cionondimeno in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus“, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (infra da ultimo Cass. II, Ord. 22 ottobre 2021, n. 29594)
L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua (Cass. II, 16 maggio 2006, n. 11403, Cass. II 12 maggio 1999, n. 4701).
E’, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cass. II, 2 ottobre 2018, n. 23849).
Orbene l’attrice ha dimostrato in modo inequivoco l’avvenuta interversione del possesso da parte del proprio dante causa, a titolo universale ***, almeno a far data dal 1993 – poi deceduto il 9 aprile 2010.
La difesa attorea, infatti, ha allegato che la convenuta consegnò il box al de cuius il 28 novembre 1989 ma non a fronte della stipulazione del contratto definitivo di compravendita. In una sorta di consegna in attesa di tale atto la cui conclusione era stata originariamente prevista per il 30 dicembre 1988 (doc. 3) nel contratto preliminare stipulato il 30 novembre 1988.
Ora tale traditio non poteva certo configurare il trasferimento del possesso utile ad usucapionem come balenato dalla parte (anche in considerazione dell’errata giurisprudenza di merito citata sul punto) in quanto non avvenuta ex art. 1146 comma secondo c.c. ovvero a fronte di un atto traslativo della proprietà. Tra le parti a quel tempo vi era stato soltanto una promessa di compravendita sicchè la consegna del bene poteva valere al più- se gratuita – quale comodato e quindi “costitutiva” – qualora esercitata in fatto – di una detenzione qualificata irrilevante ai fini della maturazione della prescrizione acquisitiva.
A fronte di tale quadro negoziale, purtuttavia, la parte ha dimostrato il mutamento esterno di rapporto con la cosa da parte del de cuius che ha cominciato a comportarsi uti dominus attraverso il compimento di atti a guisa dell’esercizio di un diritto reale come tali incompatibili con l’altrui possesso ovvero:
– il pagamento degli oneri condominiali dal 1993 (infra doc. 5-bis – ricevute di pagamento spese condominiali ordinarie estraordinarie);
– la spesa della qualità di proprietario del cespite in sede condominiale attraverso la sua inclusione negli stati di riparto (infra doc. 5 e 8) senza che vi fosse alcun accordo di carattere obbligatorio con la proprietaria ad assumersi il relativo onere;
– il pagamento delle imposte derivanti dal “possesso” dell’immobile a partire dal 1998 (doc. 6).
Questo contegno fattuale è stato tenuto dalla stessa erede – ed odierna attrice – del de cuius che in virtù dell’applicazione automatica dell’art. 1146 comma primo c.c. può avvalersi del pregresso possesso senza soluzione di continuità ed, in astratto, senza neanche il suo esercizio in fatto.
Ne segue l’evidente maturazione del ventennio al momento della litispendenza avente ad oggetto il diritto di proprietà dell’immobile ad uso autorimessa sito al piano terra dell’edificio sito in di Milano, accatastato al foglio, particella, subalterno 6. Identificazione catastale del cespite oggetto del possesso per come descritto dall’attrice e ricostruibile attraverso gli atti prodotti in causa (doc. 17 e 18), in particolare la planimetria catastale del 30 marzo 1990 dal quale deriva.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili atteso l’esclusivo interesse dell’usucapente all’accertamento dell’acquisto e l’assenza di costituzione in giudizio e contestazione da parte della YYY s.r.l..
Si dà atto che la presente sentenza è idonea alla trascrizione presso i RR.II. competenti ai sensi dell’art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• in accoglimento della domanda dichiara l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà in favore di XXX avente ad oggetto dell’immobile ad uso autorimessa sito al piano terra dell’edificio sito in di Milano, al foglio, particella, subalterno 6;
• dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da di XXX; dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 c.c..
Milano, 19 aprile 2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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