REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 35/2021 pubblicata il 22/01/2021
nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2017
PER
XXX (C.F.), YYY,(C.F.) e ZZZ, (C.F.),
rappresentati e difesi dall’avv.;
attori
contro
KKK ( CF) , rappresentato e difeso dall’avv.;
convenuto
Nei confronti di
BANCA JJJ soc. coop. a.r.l., in persona del
suo legale rappresentante;
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante;
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI, in persona del suo legale rappresentante;
convenuti contumaci
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato XXX, YYY e ZZZ convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Rieti KKK, Banca JJJ soc. coop. a.r.l., Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Terni, 1 al fine di accertare e sentir dichiarare l’acquisto per usucapione dei terreni, siti in località ora distinti al N.C.T. Foglio, particella seminativo arborato di classe 2° di are 1 e centiare 22, R.D. € 0, 41, R.A. € 0, 50, ( detta particella deriva dall’originaria particella, ente urbano di are 26 e centiare 90, giusta frazionamento del 9/6/2017 protocollo n. a sua volta derivante dall’originaria particella di are e centiare, giusta Tabella di variazione del 17/3/1982,) Foglio, particella, seminativo irriguo di classe unica di are 2 e centiare 66, R.D. € 1, 44, R.A. € 1, 31, (detta particella deriva dall’originaria particella 132 di are 7 e centiare 60, giusta frazionamento del 9/6/2017 protocollo n., derivante dall’originaria particella della superficie di are 34 e centiare 50, giusta tabella di variazione del 17/3/1982) e Foglio, particella, seminativo arborato di classe 1°, di are 23 e centiare 99, R.D. € 13, 01, R.A. € 11, 77, (derivante dall’originaria particella 11 di ettari 1, are 50 e centiare 60, giusta frazionamento del 9/6/2017 protocollo n.).
Riferivano gli attori che *** sin dal 1950 e sino alla sua morte ( 10.1.2017) aveva posseduto il terreno di cui è causa e a lui erano subentrati nel possesso i suoi figli, odierni attori e che il *** era proprietario del terreno, sito in località, distinto al N.C.T. Foglio, particelle, confinante con quello di cui si chiede l’acquisto per usucapione e tale da costituirne una continuazione. Riferivano infine gli attori che sul terreno risultano iscritte ipoteche.
Si costituiva in giudizio il solo KKK, non contestando la domanda degli attori ed aderendo alla stessa, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci. Il Giudice ammetteva l’interrogatorio formale di KKK e prova testimoniale come richiesto dalle parti attrici. Escussi i testi ed il convenuto in interrogatorio formale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni .
All’udienza del 4.10.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l’istituto. Il possesso che consente l’usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.
Tuttavia, ai fini dell’usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent’anni: l’espressione “aver posseduto per oltre vent’anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011). Secondo una parte preponderante della giurisprudenza (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. Sez. II 27.09.2017 n. 22667; Trib. Crotone 13.12.2019 n. 141), la sussistenza dell’animus possidendi è desumibile, in via presuntiva ed implicita, dall’esercizio dell’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà, e, in particolare, con riferimento ai fondi rustici, dall’esercizio dell’attività di coltivazione; in tal caso, dimostrata tale attività, grava sul convenuto l‘onere di dimostrare la insussistenza dell’animus (Cass. civ. n. 22667/2017.). Occorre, inoltre che l’attore fornisca indizi idonei a provare almeno presuntivamente che l’attività si sia svolta “uti domunus” (Trib. Avezzano 03.09.2019 n 425 ). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall’esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n° 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale”, e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell’elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo agli attori.
Nel corso della istruttoria sono stati acquisiti i documenti idonei a identificare il bene. Con l’interrogatorio formale del convenuto KKK, intestatario del terreni oggetto di causa, è stato confermato che il terreno , benchè intestato al KKK non è mai stato utilizzato dallo stesso : lo stesso KKK ha espressamente riconosciuto che il terreno è sempre stato posseduto da *** sin dagli anni 50 e, dopo di lui, lo hanno posseduto i suoi figli.
Appare pertanto pacifico che *** e ora gli attori hanno posseduto i terreni come unici proprietari provvedendo alla coltivazione e manutenzione e ciò in modo continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, tale da giustificare nel medesimo l’animus possidendi e quindi la acquisizione della proprietà esclusiva degli immobili oggetto di causa.
Va rilevato che sui terreni sono iscritte una serie di ipoteche in favore di creditori dell’intestatario dell’immobile i quali sono stati ritualmente convenuti in giudizio al fine di poter far valere i loro diritti. E ciò in quanto con l’usucapione si acquista la proprietà libera da diritti altri con conseguente cancellazione di ogni trascrizione ivi presente. Il principio riconosciuto anche dalla Suprema Corte ( Cass civ. n.8792/2002) trova la sua giustificazione nella efficacia retroattiva dell’usucapione stessa che comporta l’effetto estintivo di ipoteche iscritte o rinnovate sul bene posseduto da terzi per il periodo ultraventennale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Accoglie la domanda di XXX, YYY, e ZZZ, dichiarando l’avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c.. del diritto di piena, unica, intera ed esclusiva proprietà nella misura di un terzo ciascuno dei terreni, località ora distinti al N.C.T. Foglio, particella seminativo arborato di classe 2° di are 1 e centiare 22, R.D. € 0, 41, R.A. € 0, 50, ( detta particella deriva dall’originaria particella 197, ente urbano di are 26 e centiare 90, giusta frazionamento del 9/6/2017 protocollo n. a sua volta derivante dall’originaria particella di are 34 e centiare 50, giusta Tabella di variazione del 17/3/1982,) Foglio, particella, seminativo irriguo di classe unica di are 2 e centiare 66, R.D. € 1, 44, R.A. € 1, 31, (detta particella deriva dall’originaria particella 132 di are 7 e centiare 60, giusta frazionamento del 9/6/2017 protocollo n., derivante dall’originaria particella della superficie di are 34 e centiare 50, giusta tabella di variazione del 17/3/1982) e Foglio, particella, seminativo arborato di classe 1°, di are 23 e centiare 99, R.D. € 13, 01, R.A. € 11, 77, (derivante dall’originaria particella 11 di ettari 1, are 50 e centiare 60, giusta frazionamento del 9/6/2017 protocollo n.).
– Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ( ora Agenzia del Territorio) competente e all’Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle variazione catastali e alle relative trascrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
– Ordina la cancellazione delle seguenti iscrizioni e trascrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità :
a) Foglio particelle:
– Verbale di pignoramento immobili, trascritto a Rieti il 13/2/1998 al n. Reg. Gen. e Reg. Part. a favore della Banca *** soc. coop. a.r.l. (ora Banca JJJ soc. coop. a.r.l.);
– Ipoteca Giudiziale, iscritta a Rieti l’8/4/2005 al n. Reg. Gen. ed al n. Reg. Part. a favore di Finanze dello Stato in rinnovazione di precedente ipoteca giudiziale, iscritta a Rieti il 10/4/1985 al n. Reg. Part.;
– Verbale di pignoramento immobili, trascritto a Rieti il 10/1/2006 al n. Reg. Gen. ed al n. Reg. Part. a favore della Banca JJJ soc. coop. a.r.l.;
– Ipoteca legale, iscritta a Rieti il 17/1/2007 al n. Reg. Gen. ed al n. Reg. Part. a favore della SE.R.I.T Rieti s.p.a., (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione);
b) Foglio particella:
– Ipoteca volontaria, iscritta a Rieti il 2/3/2016 al n. Reg. Gen. ed al n. Reg. Part. a favore della Banca JJJ soc. coop. a.r.l. in rinnovazione di precedente ipoteca volontaria, iscritta a Rieti il 23/11/1996 al n. Reg. Part.;
– Verbale di pignoramento immobili, trascritto a Rieti il 21/11/2009 al n. Reg. Gen. ed al n. Reg. Part. a favore della Banca JJJ soc. coop. a.r.l..
– Spese compensate
Così deciso a Rieti, lì 22.01.2021
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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