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Utile esperimento della revocatoria fallimentare

La conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, al fine dell’utile esperimento della revocatoria fallimentare.

Pubblicato il 07 September 2021 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in persona del G.M., , ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 606/2021 pubblicata il 03/09/2021

nella causa iscritta al n. 2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto “azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.”, pendente

TRA

“CURATELA DEL FALLIMENTO «XXX S.R.L.»”, IN PERSONA DEL CURATORE, AVV. ***, rappresentata e difesa dall’avv.;

ATTORE

E

YYY, CF, rappresentata e difesa dagli avvocati;

CONVENUTA CONCLUSIONI

Come da verbale dell’udienza del 10 maggio 2021.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento XXX S.r.l. adiva innanzi l’intestato Tribunale la sig.ra YYY, proponendo azione revocatoria ex art. 67, co. 2, L.F., al fine di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 della disposizione richiamata relativamente all’operazione di pagamento effettuata dalla società XXX S.r.l. in bonis, in data 13 ottobre 2013, della complessiva somma di € 18.000,00, in favore della sig.ra YYY, e per l’effetto insistendo per la condanna della convenuta alla restituzione della somma indicata.

Integrato il contraddittorio, all’udienza del 30 settembre 2014, era dichiarata la contumacia della convenuta, stante l’accertata regolarità della notifica dell’atto introduttivo, ed erano concessi i termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8 ottobre 2014, si costituiva in giudizio la sig.ra YYY, insistendo per il rigetto della domanda attorea, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 67, co. 2, L.F., in particolare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.

All’udienza del 31 marzo 2015 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con provvedimento del 27 novembre 2019 il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia assegnava il presente fascicolo alla scrivente.

All’udienza del 10 maggio 2021 la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Così ragguagliate le vicende processuali, nel merito la domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.

In particolare, occorre verificare se, nel caso di specie, emergano quegli elementi che, soli, autorizzano la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla società poi dichiarata fallita e, in primis et ante omina, la ricorrenza della c.d. scientia decontionis da parte del creditore che ha beneficiato dei pagamenti effettuati dal soggetto poi dichiarato fallito, posto che l’eventus damni può considerarsi in re ipsa, consistendo nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum ricollegabile, per presunzione legale assoluta, al depauperamento della massa conseguente al pagamento in favore di uno dei creditori (cfr. Cass., S.U., 28.3.2006, n. 7028).

Deve evidenziarsi, infatti, come il caso in esame debba essere ricompreso tra le ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 67 L.F., avendo ad oggetto il pagamento di una  somma di denaro compiuto  entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (cfr. art 67 co. 2 L.F.).

Per le ipotesi richiamate dal comma 2 della disposizione citata, come noto, incombe sul curatore fallimentare l’onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo beneficiario del pagamento.

In proposito, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, al fine dell’utile esperimento della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, secondo comma, legge fall., deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore; tuttavia detta revoca può fondarsi anche su elementi indiziari, sempreché questi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva “scientia decotionis” da parte del creditore (cfr., ex plurimis, Cass., 2.7.2007, n. 14978; Cass., 21.1.2000, n. 656; Cass., 28.5.1995, n. 4731).

Orbene, tanto premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso oggi sottoposto al proprio vaglio, la CURATELA attrice non abbia assolto all’onere della prova che su di essa gravava (cfr. art. 67, comma 2, prima parte, l. fall.; cfr. Cass., 26.2.1999, n. 1672; Cass., 15.3.1972, n. 746), non avendo dimostrato (è da escludere, infatti, che nel caso di specie vi sia una presunzione di conoscenza a carico della società convenuta, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 67, comma 1, l. fall.) che la convenuta  fosse effettivamente e concretamente a conoscenza dello stato di insolvenza della XXX S.r.l., in bonis allorquando fu eseguito il pagamento de quo vertitur.

Ed infatti, non può non osservarsi come la documentazione versata in atti dalla CURATELA attrice sia inidonea a dimostrare l’esistenza di una conoscenza, da parte della sig.ra YYY, dello stato di decozione della XXX S.r.l., al momento dell’emissione degli assegni circolari per cui è causa.

In particolare, parte attrice riconduce la dedotta conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita da parte della convenuta sostanzialmente a due elementi, ovvero, la presenza di protesti di assegni elevati a carico della società XXX S.r.l. ed alla qualità di socio accomandante rivestita dalla convenuta in altra società, la *** di *** & C. Sas, in ragione della quale si dovrebbe presuntivamente desumere la capacità della convenuta di avvedersi dello stato di insolvenza di un’altra società.

Ebbene, gli elementi forniti e posti a fondamento della dedotta conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita da parte della convenuta non possono ritenersi bastevoli per concludere per la sussistenza della prova richiesta.

Quanto al primo elemento di prova della conoscenza dello stato di decozione della società oggi fallita da parte dell’odierna convenuta, ovvero la presenza di protesti di assegni a carico della XXX S.r.l., appare opportuno richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la “scientia decoctionis”. In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, s’inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale “iuris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli art. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 04/05/2009,  n. 10209).

Da quanto appena evidenziato deve quindi rilevarsi come la presenza di protesti, per come allegati da parte attrice, a carico della società XXX S.r.l.  non è bastevole ex se per dedurre la sussistenza del presupposto richiesto.

Deve infatti in primo luogo guardarsi al contenuto dei protesti elevati a carico della società, per poi valutare l’elemento suddetto, il cui valore è quello di presunzione semplice, unitamente agli altri elementi indiziari forniti.

Ebbene, dall’esame della documentazione allegata da parte attrice, in particolare la visura dei protesti, si rileva come tutti i protesti siano stati elevati a Roma; tre dei protesti elevati facciano riferimento all’anno 2005, nel periodo del novembre- dicembre, per un importo complessivo di € 18.331,64; ulteriori due protesti, siano stati elevati nel periodo maggio-giugno 2010, sempre a Roma, per un importo complessivo di € 8.802,85, ma per irregolarità formale dell’assegno, non per incapienza.

Sul punto deve evidenziarsi come, pur in presenza di protesti, in disparte il valore di elemento indiziario semplice ascrivibile agli stessi, deve comunque procedersi ad un accertamento in concreto del protesto,  attribuendo, in particolare rilevanza, al numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti, l’ammontare degli stessi, la loro collocazione cronologica, l’eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, (cfr. Tribunale Roma, sez. fallimentare, 16/04/2010,  n. 8466 ).

Ebbene, dall’esame dei protesti allegati, alla luce degli elementi rilevati, non può ritenersi che gli stessi, stante l’esiguo ammontare degli assegni, della significativa distanza cronologica di tre dei cinque protesti rispetto alla data di dichiarazione del fallimento, nonché del luogo di pubblicazione degli stessi rispetto a quello di residenza della convenuta,  possano assumere rilievo preminente ai fini di un giudizio di conoscibilità dello stato di decozione della società oggi fallita da parte della convenuta.

A ciò si aggiunga che l’ulteriore elemento posto a fondamento della dedotta sussistenza del presupposto richiesto, vale a dire la qualità di socio accomandante della convenuta in altra società, non consenta di addivenire ad un riscontro positivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo a quest’ultima.

Deve infatti evidenziarsi come  la qualità rivestita dalla convenuta, possa assumere rilevanza ai fini di una valutazione della normale diligenza dalla stessa esigibile, che però in assenza di altri elementi cui connettere rilievo, ai fini della dimostrazione di una effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della società, non assume particolare significato, atteso che la qualità di operatore economico assunta dalla convenuta, pur volendo attribuire alla stessa valore di presunzione semplice, non esclude la necessaria annessione dell’elemento suddetto ad altri elementi, e quindi, nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi, per le ragioni già esposte, non consente di concludere per un riscontro positivo di elementi gravi precisi e concordanti in merito alla sussistenza del presupposto richiesto.

Infine, quanto alla dedotta sussistenza di molteplici istanze di fallimento depositata da vari creditori avverso la società XXX S.r.l., deve evidenziarsi come non vi sia prova di come le istanze di fallimento di volta in volta proposte dai singoli creditori fossero conosciute dalla convenuta, non essendo previste forme di pubblicità legale.

In sostanza, ritiene il Tribunale che dall’esame di tutto il materiale istruttorio in atti non può farsi discendere, neppure in via di presunzione semplice (difettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza), la consapevolezza, in capo alla convenuta, delle difficoltà economiche da cui era invece attanagliata la società attrice in bonis.

Conclusivamente, la domanda va rigettata.

Quanto alle spese di lite, considerata la particolarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del G.M., Dr.ssa, definitivamente pronunciando,  nella causa iscritta al n. /2013 r.g., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

1.rigetta la domanda;

2.compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Vibo Valentia, il 3 settembre 2021

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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