REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Prima Sezione –
Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._51_2024_- N._R.G._00000014_2024 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_12_11_2024
nella causa n. 14/24 R.G.V.G. promossa da rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME
NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Milano, INDIRIZZO reclamante nei confronti di , in persona del Curatore Dott. RAGIONE_SOCIALE, con sede in Conegliano (TV) INDIRIZZO rappresentata da RAGIONE_SOCIALE – rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, INDIRIZZO reclamata
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione, Voglia l’Eccellentissima Corte d’Appello di Genova, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 40/2023 depositata in data 20.12.2023 R.G. n. 31-1/2023 così giudicare In via preliminare:
-) disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 CC.II.
, inaudita altera parte e ravvisati i gravi motivi ut supra esposti, l’immediata sospensione della liquidazione dell’attivo fino all’esito del presente procedimento di reclamo ed, in ogni caso, ordinare la comparizione personale delle parti per confermare l’invocata misura sospensiva;
oppure, in subordine, fissare udienza per la comparizione delle parti per la pronuncia della predetta misura sospensiva.
Nel merito:
-) revocare / dichiarare nulla la Sentenza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Savona in data 15.12.2023 e pubblicata in data 20.12.2023 In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria:
-) disporsi l’acquisizione del fascicolo della procedura concordataria svoltasi innanzi al Tribunale di Savona R.G. 31/2023 Presidente Rel.
Dott. NOME COGNOME ed ogni altro atto custodito dalla cancelleria della Sezione Concorsuale del Tribunale di Savona -) ammettersi consulenza tecnica volta ad accertare la reale consistenza della massa debitoria che grava su posto che il credito vantato da non è da sé solo sufficiente per integrare il requisito previsto dall’art. 2 CC.II.
” Per la reclamata:
“INDIRIZZO:
rigettare l’istanza sospensiva ex art. 52 C.C.I.I. stante l’insussistenza dei presupposti di legge;
IN INDIRIZZO
rigettare il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. promosso dalla società stante la manifesta infondatezza dello stesso;
e per l’effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
IN INDIRIZZO
Con riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nel termine che sarà eventualmente assegnato e di cui si fa fin d’ora istanza.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%.
” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, proponeva reclamo avverso la sentenza n. 20/2023 emessa in data 20.12.2023 dal Tribunale di Savona in composizione collegiale, con la quale veniva dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con comparsa si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo.
Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non ha rassegnato specifiche conclusioni, limitandosi in data 12.04.2024 ad apporre il proprio visto;
La procedura non si costituiva nonostante la verificata regolare notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza.
All’udienza del 28.03.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la Corte sospendeva provvisoriamente la liquidazione dell’attivo e disponeva l’acquisizione della relazione ex art. 130 CCII Alla successiva udienza del 30 maggio, non essendo pervenuta la relazione la Corte rinviava all’udienza del 30.09.2024 per la trattazione del reclamo, nella quale il difensore della reclamante e della parte reclamata depositavano note insistendo come in atti.
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza deve essere dichiarata la contumacia della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Curatore Dott. Ad avviso della Corte il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO:
Sul mancato perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell’insolvenza La reclamante censura la pronuncia di primo grado per avere ritenuto perfezionata la notifica, in quanto “L’Amministratore e Legale Rappresentante, infatti, dal momento che la Società era da molto tempo inattiva non ha controllato la casella di posta elettronica certificata, non potendo, quindi, conoscere della pendenza del procedimento”.
(reclamo pag. 2).
Il motivo ad avviso della Corte non è fondato, in quanto:
risulta per tabulas (cfr. visura camerale prodotta dal creditore istante doc.
13 allegato al ricorso per l’apertura della procedura) che l’impresa fosse attiva;
ii) come insegnato dalla costante Giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c. Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa” (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 7083 del 03/03/2022, Rv. 664117 – 01); iii) in ogni caso l’art. 33 co.
2 CCII, dispone che “Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa.
È obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”;
iv) pur essendo l’impresa attiva il reclamante ha omesso volontariamente di controllare la posta pervenuta all’indirizzo pec (“L’Amministratore e Legale Rappresentante, infatti, dal momento che la Società era da molto tempo inattiva, non ha controllato la casella di posta elettronica certificata”).
Correttamente, dunque il GD ha ritenuto regolare la notifica effettuata dalla Cancelleria all’indirizzo Pec di SECONDO MOTIVO:
Sulle condizioni soggettive per l’apertura della liquidazione giudiziale – Per il reclamante non ricorrerebbero nel caso di specie le condizioni per l’apertura della liquidazione giudiziale essendo l’impresa “cancellata di fatto” dal registro imprese “dal momento che è rimasta a lungo senza porre in essere alcuna attività, né depositato i bilanci per oltre 12 anni.
In altri termini, avrebbe dovuto essere cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese, stante il mancato deposito di bilanci per un periodo di ben oltre tre anni e per effetto dell’applicazione analogica della disciplina relativa alle imprese poste in stato di liquidazione.
Una lettura sostanzialistica della normativa – senz’altro da preferire in casi come quello che ci occupa – conducono a considerare la Società come cancellata dal Registro delle Imprese da ben oltre un anno, con la conseguente impossibilità di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale” (reclamo pag. 3 ed s.).
Inoltre, , dovrebbe essere considerata “impresa minore”, non avendo svolto attività per oltre 10 anni ed alla luce di un documento “sopravvenuto”, consistente nella dichiarazione svolta da RAGIONE_SOCIALE
, la quale, appunto, sostiene di non avere crediti nei confronti di (Doc. 1).
Le doglianze ad avviso della Corte sono infondate.
I) Per quanto concerne la questione relativa alla cancellazione di fatto dal registro imprese, costituisce principio consolidato in Giurisprudenza che “Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento di un’impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, né rilevando l’iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data” (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 24549 del nell’esame del primo motivo, risulta come l’impresa fosse “attiva” e non sia stata cancellata dal registro delle imprese. II)
Con riferimento ai presupposti per l’esclusione dalla procedura liquidatoria ai sensi dell’art. 2 CCII, dalla Relazione ex art. 130 co. 4 CCII emerge l’insussistenza di tali presupposti, come di seguito evidenziato.
III) Alle pagg. 4 -5 della Relazione, viene dato che:
“la documentazione consegnata dall’Amministratore risulta incompleta e ferma al 2011, nonché si ribadisce l’omissione degli adempimenti previsti dalla normativa fiscale e civile …”.
IV) Viene segnalata “la sussistenza di elementi indiziari o circostante di fatto che configurano condotte illecite” con particolare riferimento a:
“Tenuta Contabilità – Si rileva l’omessa tenuta delle scritture contabili, societarie e fiscali obbligatorie.
In data 15.01.2024 e 16.01.2024 l’Amministratore unico consegna quanto in suo possesso, che è quanto sopra meglio evidenziato, ed in data 12.02.2024, il legale del sig. l’Avv. NOME COGNOME comunica che l’Amministratore unico non ha altra documentazione disponibile.
(successivamente – La risulta essere negli anni prima socia della con un capitale sociale del 45%, ceduto nel gennaio del 2010, successivamente destinataria di finanziamenti che non trovano, dalla documentazione acquisita, motivazione alcuna e cagionano nel 2011 il dissesto economico e finanziario della Società sottoposta a liquidazione giudiziaria” (pagg. 9 – 10 relazione).
V) Sono stati superati i limiti dimensionali con riferimento all’ammontare dei debiti in capo alla società, in quanto a) “Nel 2012 viene radicata al nr. 337/2012 presso il Tribunale di Savona una procedura esecutiva da parte della nei confronti della L’esecuzione immobiliare porterà alla vendita di tutti gli immobili di proprietà della Società tra il 2014 ed il 2018;
il realizzo e la relativa distribuzione vengono dettagliati nel Piano di riparto della procedura esecutiva predetta ed allegato alla presente al sub. f. (pagg. 3 – 4 relazione);
b) “In data 14.05.2024 è divenuto esecutivo lo stato passivo della procedura de quo (sub. g) che viene debiti verso l’Erario e verso istituti di credito per un ammontare complessivo di € 364.248,46, rispetto al quale ammontare si deve aggiungere che “La Società risulta, dai libri contabili 2011 e non solo, avere anche un rilevante posizione debitoria nei confronti della società appaltatrice, la che ha promosso l’azione esecutiva sopra illustrata vantando un credito in sede esecutiva di € 357.697,60 (soddisfatto per € 2.760,92, vedasi allegato sub. f)” (pag. 6-7 relazione). VI) Nessun riferimento viene fatto nella relazione al documento versato in atti (sub doc.
1)
, né lo stesso è stato consegnato dall’amministratore al curatore in sede di audizione dall’amministratore pur trattandosi – asseritamente – di circostanza assai rilevante per l’impresa, proprio in quanto nel documento in questione , nella qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE dichiara di non vantare a oggi nessun credito nei confronti di VII) Tale documento è inattendibile ed inidoneo a superare le risultanze in atti in quanto:
i) è stato formato successivamente alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale;
ii) a fronte dell’instaurazione della procedura esecutiva citata da parte di per un credito di € 357.697,60, che all’esito della procedura è stato soddisfatto per un ammontare assai esiguo, risulta assai improbabile il soddisfacimento che sarebbe intervenuto successivamente e del quale non è stato fatto alcun cenno al Curatore;
iii) la società risulta essere stata parte della compagine sociale di che all’origine era così composta, come si evince da pag. 2 della Relazione del Curatore:
VIII
A questo punto, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale:
“In tema di istruttoria prefallimentare, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica dell’art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità.
(In applicazione di tale principio, la SRAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza impugnata, che a sua volta aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, in quanto aveva rilevato che il fallito aveva prodotto come documenti semplici fogli, privi di data e di ogni altra indicazione, e che i ricavi attestati riguardavano i soli ultimi due anni di attività, sebbene la società risultasse costituita molti anni prima della presentazione dell’istanza di fallimento)” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017, Rv. 647013 – 01) Tanto premesso, ritenutane l’infondatezza, il reclamo deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico del reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito, applicando le tabelle di cui al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione di pertinenza della lite.
Valore della causa:
indeterminabile – complessità media Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.518,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.665,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 3.686,00 Fase decisionale, valore medio:
€ 4.287,00 Così complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato.
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 1. rigetta il reclamo proposto da , avverso la sentenza n. 40/2023 pubblicata in data 20.12.023 dal Tribunale di Savona, in composizione collegiale, confermandola integralmente;
2. pone a carico del reclamante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%. , iva e c.p.a. come per legge.
3. si dà atto ai sensi dell’art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l’impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 24.10.2024
Il Consigliere estensore dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME
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