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Validità della prova scritta del credito fornita con fattura elettronica

Il Tribunale ha ribadito la validità della prova scritta del credito fornita tramite fattura elettronica, anche in assenza degli estratti autentici notarili. Inoltre, ha ritenuto generiche le contestazioni relative all’IVA e alla mancata trasmissione delle riconciliazioni trimestrali, confermando la correttezza del calcolo del credito relativo ai cali di carburante.

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Pubblicato il 20 dicembre 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 12557/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE PRIMA CIVILE *** ** ***

VERBALE D’UDIENZA Oggi 7 novembre 2024, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. NOME COGNOME sono comparsi:

per parte attrice l’avv. NOME COGNOME per delega orale dell’avv. COGNOME;

per parte convenuta l’avv. COGNOME.

Il Giudice invita le parti alla discussione orale.

Entrambi i difensori si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.

L’avv. COGNOME insiste per l’ammissione dei mezzi di prova come da memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.

Il Giudice Dott. NOME COGNOME N. R.G. 12557/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA _N._4538_2024_- N._R.G._00012557_2022 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12557/2022 promossa da (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Ancona -ATTRICE IN OPPOSIZIONE– contro (C.F. ), titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Brescia, dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, nonché dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Massa Carrara -CONVENUTO OPPOSTO- *** ** ***

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. del 7.11.2024;

conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.

*** ** ***

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.

Avendo cura di precisare che “ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 – 01:

“l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”). *** ** *** § 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3622/2022, dell’importo di € 26.270,24 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di titolare dell’omonima impresa individuale, in relazione al mancato pagamento di due fatture aventi a oggetto il rimborso di cali di giacenza.

In quella sede, il ricorrente aveva infatti dedotto di gestire un impianto di distribuzione carburanti e che in relazione agli anni dal 2018 al 2021 vantava un credito risultante dalle comunicazioni effettuate all’ e mai rimborsato dalla controparte.

L’opponente ha eccepito:

l’assenza del requisito della prova scritta del credito, alla luce di quanto prodotto dall’opposto in sede monitoria;

l’indecifrabilità dell’importo oggetto del decreto ingiuntivo, anche in relazione al prezzo medio degli ordinativi di carburante (da moltiplicare per i cali di giacenza);

l’inidoneità della fattura elettronica, essendo necessaria la produzione degli estratti autentici notarili;

l’inapplicabilità dell’IVA e il mancato invio delle riconciliazioni trimestrali nei tempi concordati.

Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha ribadito la fondatezza del credito fatto valere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e l’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e pertanto è stata fissata l’odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. *** ** *** § 2. L’opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.

A tal fine, si osserva quanto segue:

ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di merito largamente prevalente secondo cui la produzione in sede monitoria della fattura elettronica è di per sé sufficiente a integrare il requisito della prova scritta del credito, anche in assenza degli estratti autentici notarili;

le contestazioni dell’opponente aventi a oggetto l’assenza di timbro e firma sui moduli trasmessi all così come quelle concernenti l’indecifrabilità dei prezzi medi posti a base dei calcoli effettuati per il rimborso dei cali di giacenza devono ritenersi superate con le produzioni effettuate dall’opposta in sede di costituzione (cfr. docc. 14-16 quanto ai primi, e docc. 17-20 quanto ai secondi).

Viceversa, quanto depositato da sub doc. 3 consiste in un mero documento autoprodotto dalla parte mediante l’inserimento di dati di cui non è possibile verificare la provenienza, e dunque privo di valenza probatoria;

del tutto generici sono i motivi di opposizione relativi all’inapplicabilità dell’IVA e alla mancata trasmissione nei tempi concordati delle riconciliazioni trimestrali, in quanto non è dato comprendere né il riferimento normativo né quello contrattuale.

Quanto al secondo aspetto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, dal momento che il calo carburanti costituisce fenomeno fisico attraverso il quale viene a variare l’ammontare del liquido, perciò stesso non si tratta di una clausola negoziale ma di un meccanismo di adeguamento che consente di non rendere aleatorio il prezzo degli idrocarburi (cfr. Cass. civ., n. 14004/2017).

In conclusione, il credito fatto valere da è supportato da un adeguato compendio probatorio, motivo per il quale l’opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, confermato.

Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.

In particolare, la C.T.U. chiesta da parte opponente avrebbe rivestito carattere esplorativo, tenuto conto sia del valore probatorio del doc. 3 cit., sia della *** ** *** § 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120:

“nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite”).

Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:

rigetta l’opposizione proposta da e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3622/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 8.9.2022 e pubblicato il 9.9.2022, già dichiarato esecutivo;

dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Brescia, 7 novembre 2024.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d’udienza.

Il Giudice Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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