REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA N._5517_2024_- N._R.G._00002180_2018 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2180/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’ anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell’ udienza del 18/01/2024 RAGIONE_SOCIALE P.I./C.F. P_IVA, con sede in Roma alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante Dott. NOME COGNOME, nato a Ro ma il , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli Avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono giusta C.F. C.F., ai sensi e per gli effetti di legge, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax NUMERO_TELEFONO ed alla seguente PEC EMAIL – Appellante- NOME COGNOME, elett.te dom.to come in atti, rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME da procura speciale alle liti in atti; -appellato-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 16992/2017 dep. il 12/09/2017.
CONCLUSIONI
come da note telematiche depositate per l’ udienza del 18/1/2024 ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE (d i seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE)
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 754/2012 (R.G. 77420/11), emesso dal Tribunale di Roma per l’importo di € 8.571,43, oltre interessi e spese di lite.
Deduceva, come motivi di impugnazione, l’infondatezza del credito ingiunto anche in considerazione della quietanza di pagamento riportata nella fattura allegata al ricorso, il grave inadempimento del professionista all’incarico conferito nonché la violazione della clausola di esclusiva, con conseguente diritto della società opponente al risarcimento di tutti i danni subiti.
Assumeva che il Dott. COGNOME in sede monitoria, una corrispondenza e-mail asseritamente intercorsa tra le parti e che il diritto al predetto compenso non era provato né nell’an né nel quantum.
Formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per violazione della clausola di esclusiva e concludeva, chiedendo:
“In via principale – Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 754/12, Rg.
77420/11, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 10.01.2012, depositato il 13.01.2012, poiché emesso in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché per tutti gli altri motivi suddetti e, comunque, per difetto di prova, e comunque,
anche nel merito infondato, in ragione dell’inadempimento di controparte e/o dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione in forza dell’intervenuta quietanza di pagamento, come risulta dalla fattura n. 13 del 29.05.2011 in atti;
In via riconvenzionale – Accertare e dichiarare la grave violazione del patto di non concorrenza e di esclusiva da parte del Dott. COGNOME NOME COGNOME, come previsto dall’art. 2 dell’accordo del 15.02.2007 intervenuto tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE;
E per l’effetto – Condannare il Dott. M NOME COGNOME al risarcimento del danno in favore dell’odierna opponente, che fin d’ora si indica in misura pari ad € 100.000,00, o alla maggiore o minor somma che sarà meglio quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria venga ritenuta fondata – Accertare e dichiarare l’esatto ammontare degli importi dovuti dall’odierna attrice al ricorrente, da compensarsi con le somme dovute alla RAGIONE_SOCIALE
come sopra specificate.
Si costituiva D i NOME COGNOME hele, contest and o tutto quanto ex adverso , disattesa ogni contraria istanza, concedere la clausola di provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta e, comunque, di pronta e facile soluzione;
nel merito respingere l’opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l’effetto confermare l’’opposto D.I. n. 754/2012, RG 77420/2011 e condannare l’opponente pagamento della somma indicata nell’ingiunzione (o in quella diversa che sarà accertata nel corso del giudizio) oltre interessi”.
Il Tribunale disattesa l’istanza di provvisoria esecuzione rigettava l’opposizione e condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame l’ opponente Global chiedendo In via principale:
– Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 754/12, R.G. 77420/11, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 10/1/2012, depositato il 13/1/2012, poiché emesso in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché per tutti gli altri motivi suddetti e, comunque, per difetto di prova, e comunque anche nel merito infondato in ragione dell’inadempimento di controparte e/o comunque dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione in forza dell’intervenuta quietanza di pagamento, come risulta dalla fattura n. 13 del 29/5/2011 in atti; In via riconvenzionale:
– Accertare e dichiarare la grave violazione del patto di non concorrenza e di esclusiva da parte del Dott. COGNOME COGNOME, come previsto dall’art. 2 dell’accordo del 15/2/2007 intervenuto tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE;
E per l’effetto – ’odierna opponente, che fin d’ora si indica in misura pari ad € 100.000,00 o nella maggiore o minor somma che sarà meglio quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria venga ritenuta fondata
– Accertare e dichiarare l’esatto ammontare degli importi dovuti all’odierna attrice al ricorrente, da compensarsi con le somme dovute alla RAGIONE_SOCIALE come sopra specificate.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede ordinarsi a RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
, Istituto di Studi Bancari RAGIONE_SOCIALE
, Dott. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
l’esibizione degli incarichi conferiti al Dott. COGNOME, delle fatture emesse per tali.
attività dal Dott. NOME COGNOME e dei p agamenti effettuati dalle predette società in favore del Di COGNOME è costituito il Di COGNOME chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell’ impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Disattese allo stato le istanze istruttorie e fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi all’ udienza del 18/01/2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
L’ appello si fonda sui seguenti MOTIVI :
1- Violazione o falsa applicazione di un principio di diritto circa la quietanza di pagamento rilasciata dal preteso creditore:
nella sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale ha negato il “la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che la fattura possa essere considerata quietanzata solo ove riporti, oltre alla dicitura “pagato” o similare, anche la firma del creditore” …la riferibilità della dichiarazione “vale quietanza di pagamento”.
Tuttavia, nel caso in esame, la quietanza non è messa in discussione neppure dal Dott. NOME COGNOME stesso, che l’ha prodotta così come emessa…E, dunque, la dichiarazione ha valore di “contra se pronuntiatio”, con la conseguenza che “al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c…il creditore che intenda impugnare la veridicità della quietanza è tenuto a dimostrare con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza … laddove controparte non solo ha fornito prova né dell’errore di fatto né della violenza … ma dai documenti prodotti è emersa l’esatta prova contraria e l’assoluta certezza circa la riferibilità al Di Franco della dichiarazione di quietanza.
2- Contraddittorietà della motivazione e omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa l’inadempimento contrattuale del Dott. COGNOME :
Il Tribunale ha ritenuto infondato l’eccepito inadempimento contrattuale del Dott. COGNOME sulla base ’opponente) e delle dichiarazioni testimoniali assunte.
In particolare laddove avrebbe dovuto considerare ai fini della decisione e della valutazione dell’inadempimento del Di NOME le dichiarazioni rese dagli unici soggetti che sono realmente a conoscenza del lavoro svolto all’interno dei team organizzati dalla GMG, os COGNOME, COGNOME e COGNOME dalle cui dichiarazioni sopra riportate emerge chiaramente che il D i F ra nco si è reso gravemente inadempiente.
3- Carenza di motivazione e violazione o errata applicazione di legge circa il valore probatorio attribuito alla stampa dell’e-mail del 26.05.2011 disconosciuta dall’opponente :
il Tribunale ha del tutto ignorato, non motivando sul punto, l’eccezione dell’opponente che ha disconosciuto la predetta comunicazione… la corrispondenza e-mail, a differenza della posta elettronica certificata, non garantisce sufficienti elementi di certezza in ordine alla provenienza, al soggetto utilizzatore della casella di posta elettronica, all’effettivo invio e all’effettiva ricezione del messaggio oltre che alla conformità del messaggio recapitato a quello inviato.
..
nell’ipotesi di produzione in giudizio di un messaggio di posta elettronica certificata, allo stesso non è riconosciuto valore probante se non è depositato in formato digitale (formati *.eml o *.msg).
Infatti, solo dal file del messaggio di posta certificata è possibile verificare con certezza l’effettività dell’invio e della ricezione, la data e l’orario di invio e di ricezione, la conformità del messaggio di invio a quello recapitato al , oltre che la mancata alterazione del documento informatico ecc.
4- Contraddittorietà della motivazione circa la valutazione in ordine alla vigenza tra le parti del contratto sottoscritto in data 15/2/2007 – Violazione e/o falsa applicazione artt. 1341-1342 c.c.:
il contratto di collaborazione tra le parti sottoscritto in data 15/2/2007, il cui art. 7 recita testualmente:
“L’incarico decorrerà dal 15/2/2007 e avrà durata fino al 31/12/2008.
Esso potrà essere rinnovato con il consenso delle parti”…”, deve intendersi rinnovato avendo le parti manifestato il consenso per fatti concludenti … continuando a dar corso alla collaborazione anche in periodo successivo alla sopra richiamata scadenza…gli stessi progetti in ragione dei quali il Franco pretenderebbe il pagamento della fattura oggetto di causa sono successivi al predetto termine… il Tribunale da un lato ha ritenuto di valorizzare il predetto contratto “sebbene non formalmente rinnovato”, per accertare l’esistenza di un rapporto di collaborazione professionale tra le parti e le modalità di determinazione dei relativi compensi, dall’altro ha affermato: “non può non rilevarsi che il contratto contenente l’asserita clausola di esclusiva non è stato rinnovato alla scadenza e che la predetta clausola non risulta essere stata appositamente sottoscritta”…la contraddizione della sentenza deve essere corretta nel senso di ritenere rinnovato e vigente l’accordo tra le parti per aver le stesse dato seguito al rapporto…non essendo prevista la necessaria la valutazione del Giudice di prime cure sul fatto che la clausola di esclusiva non sia stata appositamente sottoscritta: il contratto in questione, infatti, è un contratto di collaborazione tra una società di consulenza e un libero professionista, pertanto non rientrante nell’ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. …laddove il Giudice avesse più correttamente valutato i predetti elementi, certamente avrebbe ritenuto sussistente l’obbligo di rispettare il patto di esclusiva e di non concorrenza.
5- Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa l’inadempimento da parte del Di NOME del patto di esclusiva e di non concorrenza – Omessa motivazione e violazione di legge circa l’ammissione della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
ad avviso dell’ appellante non si condivide la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui afferma:
“Non risulta, tuttavia, provato in atti né che l’attività prestata in favore delle predette società costituisca un’attività concorrenziale rispetto a quella svolta dalla RAGIONE_SOCIALE né che la stessa abbia effettivamente comportato un danno patrimoniale per la predetta società a seguito della mancata aggiudicazione di commesse che la stessa avrebbe potuto svolgere”…la natura concorrenziale dell’attività di consulenza svolta è affermata dal medesimo COGNOME in sede di interrogatorio formale…, la volontà della GMG non può che essere apertamente manifestata per il tramite del legale rappresentate o di altro soggetto munito di idonea procura, e non certo desunta implicitamente dal silenzio del ragioniere incaricato dell’inserimento dell’attività di consulenza finanziaria e di docenza svolta dal D i Franco e a ccer tata dal T ri bunale è ce rtamente provato dal contratto depositato in atti, il quale ha come oggetto “lo sviluppo e la promozione dei servizi di consulenza, di formazione e assistenza finanziaria nei confronti di aziende, di privati o verso la Pubblica Amministrazione, nonché la partecipazione attiva alla realizzazione delle commesse che verranno acquisite a seguito delle attività citate”. .
6- Omessa motivazione e violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla condanna alle spese di lite –
Art. 4 D.M. 55/2014 :
sostiene l’ appellante che l’importo liquidato dal Tribunale sarebbe del tutto ingiustificato in quanto, la causa non presentava alcun profilo di complessità tale da richiedere uno scostamento dai valori minimi… nel giudizio in questione… non si sono certo trattate questioni giuridiche particolarmente complesse o numerose, né la natura dell’attività giustifica un simile scostamento dai parametri minimi… a tutto voler concedere, può ritenersi particolarmente articolata la sola fase istruttoria, in ragione delle prove delegate assunte in fori diversi da quello in cui era incardinato il giudizio, il che, però, giustificherebbe l’adozione del parametro medio solo per tale fase, e non anche per tutte le altre che risultano a dir la verità tutt’altro che complesse. Tanto premesso si osserva quanto segue:
I° MOTIVO.
La fattura n. 13/2011 del 29/5/2011 per euro 10.285,72 emessa dal Di nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto beneficiaria alcune prestazioni rese dal professionista, allegata al fascicolo monitorio, non è idonea a fornire la prova del relativo pagamento.
Come si evince dal documento allegato al fascicolo monitorio la dicitura “vale come quietanza liberatoria” non è accompagnata dalla sottoscrizione della società RAGIONE_SOCIALE, che per giurisprude nza pacif ica è indispensabile ai fini della configurabilità della fattura quietanzata. ( c.f.r. Sez. 2, Sentenza n. 22655 del 31/10/2011e ad contrarium Cass. n. 24837/2014).
In conformità dei principi espressi dalla Suprema Corte deve rilevarsi che per il rilascio della quietanza non sono richieste forme particolari potendo la stessa consistere anche nella sola fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come l’annotazione “pagato”, o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l’ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, è tuttavia indispensabile che tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, al fine di poter rivestire l’efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell’art. 2702 cod. civ., quantomeno da un timbro dattiloscritto con la dicitura “pagato”( v. ibidem).Tali indispensabili elementi tuttavia non figurano nella anzidetta fattura che riporta solo l’ espressione dattiloscritta “pagato” non accompagnata dalla sottoscrizione e timbro con dicitura “pagato” del Di NOME – creditore quietanziante- come correttamente evidenziato dal Tribunale. Né- si osserva concordemente a quanto ritenuto dal Tribunale- per provare l’ avvenuta estinzione del credito del professionista.
In considerazione di quanto sopra non hanno pregio le deduzioni relative alla dichiarazione avente valore di contra se pronuntiatio riguardanti l’ onere probatorio gravante sul creditore quietanzato di dimostrare che il divario esistente tra la realtà e il dichiarato è frutto di errore di fatto o violenza che peraltro richiamano un precedente di legittimità riguardante quietanza sottoscritta dal creditore ( Cass. 19/5/2015 n. 10202).
II° e III° MOTIVO che per connessione si esaminano congiuntamente:
l’assunto dell’appellante della errata valutazione probatoria delle comunicazioni (in particolare mail del 25/5/2011 dott. COGNOME oggetto specifico del terzo motivo , mail allegate sub. 6,7 e 8 al fascicolo fase monitoria D i F ra nco ) e delle dichiarazioni testimoniali è infondato.
Il Tribunale invero ha correttamente attribuito prevalente e decisiva efficacia probatoria alle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni indotti da parte opposta MG, NOME COGNOME e NOME COGNOME escussi in prova delegata davanti al Tribunale di Velletri quali dipendenti della BIC Lazio, i quali hanno concordemente confermato l’ avvenuta esecuzione delle prestazioni dedotte nel ricorso del NOME COGNOME ( v. teste COGNOME : cap.
1 memoria istruttoria parte opposta “E’ vero ho avuto come referente solo il NOME COGNOME.
Le attività di tutoraggio relative … alle imprese… assegnate dalla BIC Lazio alla GMG le ha svolte solo il Di …” ;
teste COGNOME ne cap.
1 : “ Si è vero.
Lo so in quanto coordinatrice delle attività indicate.
Io non mi interfacciavo con il Di Analogamente dicasi per i testimoni COGNOME ( v. cap.
2 memoria GMG:
“…il COGNOME sviluppò la parte relativa al cash flow del progetto industriale flussi di cassa ”;
teste COGNOME :
“In relazione al mio progetto( polo logistico) il COGNOME ha curato la stesura del piano di flussi di cassa nell’ ambito della redazione del piano industriale )”.
Peraltro le lamentele dello COGNOME al le quali s i r iferisce il teste C imino sono sme ntite dalle s tesse dichiara zioni d ello COGNOME laddove il predetto afferma che non vi fu inadempimento del NOME COGNOME, confermando l’esecuzione di prestazioni di consulenza del Di COGNOME con riguardo all’ analisi di mercato comprensiva della predisposizione di bozze anche del piano economico e finanziario in favore del predetto e del COGNOME.
Per quanto attiene alla mail dott. COGNOME legale rappresentante della inviata al NOME COGNOME ( all.
2 fasc.monitorio ) -nella quale il predetto dà atto che pur non essendo concluso un contratto scritto era stato comunque concordato un forfait di euro 10.000,00 per l’ attività di consulenza per cui atteso il riconoscimento del tuo impegno si potrebbe riproporzionare la soma sui 37 giorni per un totale di euro 12.333,00 … con possibilità di fatturare subito il 69,5% – deve condividersene la valenza di mezzo di prova dell’ avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Ed invero pur non potendosi riconoscere alla stessa il valore di scrittura privata non disconosciuta ai sensi degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c. secondo l’ insegnamento dei giudici di legittimità ( c.f.r.
Cass. Sez. L – , Sentenza n. 5523 del 08/03/2018:
” In tema di efficacia probatoria di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto, in ordine all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”), la pacifica provenienza della missiva dall’ indirizzo di posta elettronica comunemente utilizzato dal responsabile della GMG per le altre comunicazioni consente tranquillamente di ricondurre la stessa alla debitrice GMG e, sta nte il suo contenu to, di attribu ire a lla anzidetta comunicazione il valore di elemento di prova dell’ avvenuta esecuzione delle professionali da parte del Di COGNOME in favore della GMG oltre che della corretta quantificazione dei compensi operata nella fattura allegata al ricorso. IV°MOTIVO e V° MOTIVO che si esaminano congiuntamente in quanto connessi:
la documentazione allegata dall’opposto comprova lo svolgimento di attività professionale successivamente alla scadenza del precedente contratto professionale concluso tra RAGIONE_SOCIALE e il NOME COGNOME nella quale si colloca appunto l’ attività dedotta nel ricorso.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale la documentazione allegata al fascicolo di parte opposta consente di ritenere rinnovato il conclusioni e decisione diverse da quelle cui è giunto il primo giudice, dovendosi confermare la sentenza impugnata per le ragioni innanzi e di seguito esposte.
Quanto alla concreta operatività della contestata clausola n. 2 (Modalità di svolgimento dell’ incarico in base alla quale il professionista si impegna a svolgere le attività oggetto dell’ incarico unicamente a beneficio della società RAGIONE_SOCIALE e delle altre società del gruppo e dei relativi partners…) la mancanza della approvazione scritta non riveste alcun rilievo in ordine alla invocata inefficacia attesochè il contratto in oggetto non rientra tra i contratti conclusi mediante moduli o formulari ai quali si riferiscono gli artt. 1341 e 1342 c.c. contraddistinti secondo l’ insegnamento dei giudici di legittimità, dalla predisposizione per iscritto ad opera di uno solo dei contraenti dell’ intero contenuto del contratto oltre che alla previsione di una serie di condizioni generali destinate a servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020).
Tanto premesso la domanda riconvenzionale deve ritenersi non provata risultando pienamente condivisibile la ritenuta mancanza di prova dell’ attività concorrenziale prestata dal NOME COGNOME in favore di soggetti terzi, non avendo i testimoni indotti dall’ opponente riferire in ordine a terzi ( v. cap. 6/12 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. GMG) , così come dell’ asserito danno subito dalla GMG in seguito alla mancata aggiudicazione di alcune commesse che la stessa avrebbe potuto svolgere.
Neppure può ritenersi che lo svolgimento di attività concorrenziale sia desumibile dalle dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio formale sui cap.6/12 memoria istruttoria GMG stante la genericità delle dichiarazioni rese che non consente di ritenere ammessi i fatti dedotti nei singoli capitoli di interrogatorio formale.
Per quanto attiene alla omessa pronunzia sulla richiesta di ordine di esibizione degli incarichi conferiti al Di NOME ex art. 210 c.p.c., la censura è in via di fatto fondata non rinvenendosi alcun riferimento in motivazione alle ragioni dell’ implicito rigetto.
La richiesta di ordine di esibizione riproposta anche in questa sede deve tuttavia ritenersi inammissibile per la sua assoluta genericità e comunque perché lede il principio di ripartizione dell’ onere probatorio gravante sull’ opponente, di allegare i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale ( attività specifiche svolte dall’ opposto in violazione del divieto di attività concorrenziale) .
VI°:
la censura relativa alla eccessiva quantificazione delle spese di lite è infondata.
Il Tribunale tenuto conto della natura delle questioni esaminate (comprensive della domanda riconvenzionale proposta dall’ opponente ) ha liquidato le spese di lite applicando i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per le controversie aventi valore ricompreso nel medesimo scaglione della controversia in oggetto.
avviso della Corte non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla statuizione sulle spese operata dal Tribunale.
Il rigetto dell’ appello comporta la condanna dell’ appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente grado che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva in conformità dei parametri previsti dalle tabelle applicabili ratione temporis per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di riferimento complessità media, con espunzione dei compensi previsti per la fase trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto
PQM
La Corte d’Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull’ appello proposto da nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 16992/2017 emessa dal Tribunale di Roma nella causa n. rg. 15809 /2012 , pubblicata il 12/09/2017, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :
-rigetta l’ appello ;
-condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME le spese di lite del presente grado che liquida in euro 8.080,00 oltre 15% rimborso spese generali al 15% , iva e cpa come per legge;
-dichiara che l’ appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13,comma 1, quater dpr n. 115/2002.
Consigliera estensore Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
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