REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 8138/2022 pubblicata il 16/09/2022
nella causa iscritta al n. 12216/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza nr 40673/2015 del Giudice di Pace di Napoli del 23 novembre 2015, pendente
TRA
XXX,
APPELLANTE
E
YYY,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
ZZZ, nella qualità di erede di ***, legale rapp.nte della *** srl
APPELLATO CONTUMACE
E
KKK ASS.NI spa, in persona del suo legale rapp.nte,
APPELLATA Le parti costituite all’udienza del 29.11.2021 concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto da XXX avverso la sentenza nr 40673/2015 in virtù della quale il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto in Capodrise (CE) il 20.11.2012, alla ore 11.30 circa, al Viale Carlo III, allorquando l’autoveicolo OPEL Agila tg di proprietà dell’istante e condotto da YYY, mentre era fermo per esigenze di traffico, veniva urtato dall’autoveicolo Lancia Ypsilon tg. di proprietà della *** s.r.l. ed assicurato con KKK Assicurazioni.
Ciò posto, l’appellante censurava la gravata sentenza deducendo:
– erronea ed illegittima declaratoria di nullità della domanda, invocando la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.
L’appellata compagnia si costituiva, invocando il rigetto dell’appello per infondatezza dei motivi di gravame.
L’appellato ZZZ, n.q., pur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva, restando contumace.
L’appellata YYY costituendosi proponeva appello incidentale, deducendo, in qualità di conducente della Opel Agila tg. ***, che a seguito del sinistro per cui è causa riportava lesioni personali per il risarcimento delle quali aveva promosso autonomo giudizio dinanzi al giudice di pace di S.M. Capua Vetere che veniva poi riunito al giudizio promosso dall’odierno appellante, proprietario della Opel Agila tg. ***.
L’appellante incidentale impugnava la suddetta sentenza sulla base di un solo motivo:
– erronea ed illegittima declaratoria di nullità della domanda.
Ciò detto, sia l’appello principale che l’appello incidentale sono infondati e vanno respinti per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell’appellato ZZZ, non costituitosi in giudizio.
Nel merito va evidenziato, anzitutto, che risulta oggetto di gravame l’intera sentenza laddove nella stessa il Giudice di Pace ha dichiarato nulla la domanda per difetto del contraddittorio.
Da un’attenta analisi dei documenti versati in atti questo Giudice non ritiene dimostrata né la dinamica del sinistro descritta in citazione né la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei danni derivati dal sinistro per cui è causa così come indicati in citazione dagli stessi attori.
La soluzione della controversia offerta dal GdP appare del tutto lineare e conseguente alla insussistenza di una prova idonea dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese di cui alla domanda attrice.
In particolare, gli elementi probatori forniti dall’istante sono: la deposizione testimoniale dei due testi, i documenti afferenti la legittimazione attiva e passiva, la produzione di foto dell’autoveicolo attoreo, il preventivo per la sostituzione delle parti danneggiate e la documentazione medica afferente i danni alla persona invocati da YYY.
La compagnia appellata ha poi prodotto il verbale n. 1353/012 redatto dalla Polizia Muncipale del Comune di Capodrise.
Ebbene, dall’escussione dei testimoni in primo grado, è emersa la circostanza che nell’ora e nel giorno indicati, l’autoveicolo OPEL AGILA di proprietà dell’istante, nell’immettersi sulla S.P.336 di Capodrise mentre era sostanzialmente fermo per esigenze di traffico, veniva urtato nella parte posteriore sinistra dall’autoveicolo Lancia Ypsilon tg. ***, a sua volta coinvolta in un tamponamento appena verificatosi.
Dal rapporto della Polizia Municipale si legge, infatti, testualmente che….“Il conducente del veicolo Opel Agila, identificato nel presente rapporto con la lettera “C”, effettuava manovra di uscita dall’accesso laterale del NOVOTEL per immettersi nel flusso della circolazione sulla S.P. 336 – Viale Carlo III con direzione di marcia Caserta, quando improvvisamente veniva violentemente urtata nella portiera posteriore laterale sinistra dal veicolo Ford Fiesta identificato nel presente rapporto con la lettera “A”, in transito sulla predetta S.P.336 proveniente da Caserta con direzione di marcia verso Napoli…”
Appare di palmare evidenza la inverosimiglianza delle deduzioni attoree e dunque delle dichiarazioni rese dai testi circa la dinamica del sinistro e le circostanze in cui lo stesso si verificava, rispetto a quanto precipuamente riportato nel rapporto di incidente stradale redatto dalla polizia Municipale del Comune di Capodrise, infatti la dinamica del sinistro così come descritta dagli agenti della locale P.M. non è assolutamente concordante con quanto dedotto e rappresentato dai testi escussi.
In ordine alla valutazione delle risultanze processuali deve osservarsi allora che anche di recente il supremo Consesso è intervenuto in merito al valore fidefacente ricoperto dal verbale redatto dagli agenti di polizia stradale intervenuti sul luogo di un sinistro, ribandendo il principio (cfr Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) secondo cui l’atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ordinanza Cass. Sezione VI nr 9037 del 1° aprile 2019).
Con ciò può affermarsi che la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti di polizia e risultante dal verbale va considerata solida, perché fondata su fede privilegiata fino a querela di falso.
Occorre dunque ricordare che nel caso dei danni prodotti dalla circolazione stradale, perche’ il danno sia risarcibile e’ necessario che sussista la prova certa del fatto illecito così come descritto dall’attore nonché del nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno stesso. Tale nesso, in uno con l’evento, costituisce un tema di prova il cui onere incombe ovviamente, anche in materia di circolazione stradale, interamente sul danneggiato. Si vuol dire cioè che in tema di responsabilita’ extracontrattuale incombe sul danneggiato l’onere di allegare in modo analitico e dettagliato e quindi di provare sia il fatto illecito che il conseguente danno del quale domanda la riparazione.
Questo Giudice cioè non ha alcuna certezza processuale in ordine alla dinamica del sinistro ed al nesso tra la stessa ed i danni lamentati dall’appellante principale e dall’appellante incidentale. Deve pertanto ritenersi che non vi sia prova sufficiente della dinamica del sinistro e, dunque, della responsabilità della parte convenuta nella causazione del fatto.
La valutazione del Giudice del merito circa il mancato adempimento di un siffatto onere probatorio, integrando un apprezzamento di fatto, non e’ sindacabile ne’ suscettibile di riesame in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cassazione civile, sez. III, 4 settembre 1982 n 4815).
Per le esposte brevi considerazioni l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ufficio in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in persona della dott.ssa Ivana SASSI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12216/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, pendente tra XXX, YYY e KKK ASS.NI spa, ZZZ ogni contraria istanza disattesa così provvede: dichiara la contumacia di ZZZ; rigetta l’appello principale; rigetta l’appello incidentale; condanna XXX al pagamento nei confronti dell’appellata compagnia costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna YYY al pagamento nei confronti dell’appellata compagnia costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna XXX al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art 13 comma 1 DM 115 2002; condanna YYY al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art 13 comma 1 DM 115 2002.
Così deciso in Napoli il 16.09.22 Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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