REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 508/2019 pubblicata il 22/05/2019
nella causa iscritta al n. /2016 R.G. promossa da
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall’avv. appellante-
contro
XXX s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo di I grado appellata Oggetto: opposizione a cartella.
All’udienza di discussione del 9.5.2018, sulle conclusioni delle parti, come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo ritualmente letto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. /16 del 5 maggio 2016, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, accoglieva il ricorso in opposizione proposto dall’odierna appellata avverso la cartella n. notificata il 22 febbraio 2009, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 54.888,51 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2007 e 2008, pretesi dall’Inps per avere l’opponente dissimulato dei rapporti di lavoro subordinato con la illegittima costituzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Rilevava il tribunale che l’istituto non aveva assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria in quanto il verbale di accertamento ispettivo del 19 novembre 2008, posto a fondamento dell’impugnata cartella, conteneva giudizi valutativi, come tali privi di fede privilegiata, mentre i lavoratori in sede ispettiva avevano precisato che gli orari di lavoro non erano vincolanti; né gli stessi avevano fatto alcun riferimento alla necessità di giustificare le assenze ed i ritardi con il titolare dell’azienda o all’esistenza di un potere disciplinare esercitato dallo stesso nei loro riguardi.
Avverso detta pronunzia, con atto del 22 luglio 2016, proponeva appello l’istituto soccombente cui resisteva controparte; indi all’odierna udienza la causa è stata posta in decisione come da separato dispositivo ritualmente letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Inps contesta la ritenuta insufficienza degli elementi probatori offerti a sostegno delle omissioni rilevate nel verbale di accertamento ispettivo; assume, di contro, che incombeva piuttosto su parte avversa dare prova delle sussistenza e della concreta attuazione del progetto in questione, pena la conversione dei rapporti in esame in rapporto di lavoro subordinato ex art 61 dlg n. 276/2003.
Con il secondo motivo, richiamata preliminarmente la disciplina di riferimento, deduce che i lavori affidati nella fattispecie in oggetto si identificano e sovrappongono all’attività prevista quale oggetto sociale della ditta; l’obiettivo che doveva essere realizzato dal singolo collaboratore non risultava fissato, ritenendo impossibile riconoscerne i limiti quali/quantitativi. Deduce altresì che il progetto deve avere ex lege una sua specificità, il che collide con la standardizzazione dei contratti a progetto stipulati dalla committente, in tutto e per tutto identici tra loro.
L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Nota innanzitutto il Collegio che in tema di riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps, traendo origine il credito in contestazione da un accertamento ispettivo, è specifico onere dell’Istituto – ancorché rivesta nel giudizio la posizione formale di convenuto – provarne i relativi fatti costitutivi (cfr., Cass. n 22862 del 10 novembre 2010, Cass. n. 12108 del 18 maggio 2010).
È peraltro consolidato l’orientamento secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento, come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte (vedasi Cass. S.U. n. 12545/1992, n. 17355/2009) né agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Nondimeno, l’esame del contenuto dei contratti a progetto stipulati nella specie rappresenta un fatto storico suscettibile di integrare, se conforme ai parametri normativi vigenti in materia, il fatto giuridico fonte del diritto ai contributi pretesi dall’Inps La disciplina applicabile ratione temporis è contenuta negli articoli 61 e ss. D.Lgs n. 276 del 2003.
La giurisprudenza che si è pronunciata in materia ha chiarito che “il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’ art 61 del D.Lgs n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale” (Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2016, n. 17636).
Il progetto, perché possa dirsi specifico, non deve coincidere con l’oggetto sociale, né essere sovrapponibile all’attività imprenditoriale normalmente svolta dall’impresa, evenienza che ricorre quando il progetto ed il relativo programma dedotti in contratto riflettano la normale attività di impresa e soddisfino un’esigenza ordinaria e continuativa.
“In caso di mancata individuazione del progetto, compatibile con l’esistenza di un progetto apparente o formale, la conseguenza sanzionatoria è quella dell’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 69 comma 1 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, scaturendone una presunzione assoluta di subordinazione, senza necessità di accertamento della ricorrenza in concreto degli indici di subordinazione” (v. Cass 4337/2018).
Nel caso di specie, l’oggetto sociale della società è quello di “servizi internet per il turismo; intermediazione turistica tra cliente e struttura alberghiera; promozione turistica sulla rete internet; fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere di albergo e simili; produzione, programmazione e gestione di software personalizzati; creazione e gestione siti internet; realizzazione di portali internet turistici e/o tematici; etc.. …”
I contratti oggetto del giudizio indicano i seguenti progetti che ricorrono in più ipotesi:
<realizzazione aggiornamento e modificazione e creazione siti internet del proprio network; inserimento dati su database>;
<attività di marketing per la selezione affiliazione di nuove strutture turistiche in Francia all’interno del portale www.XXX>;
<gestione e catalogazione delle prenotazioni online ricevute dal network del portale turistico www.XXX;attività di marketing per la selezione e affiliazione di nuovi alberghi in Germania, Scozia, Inghilterra ed Irlanda all’interno del portale www.XXX>;
<gestione e catalogazione delle prenotazioni online ricevute dal network del portale turistico www..net;attività di marketing per la selezione e affiliazione di nuovi ad uso turistico in, all’interno del portale www..net>.
Si tratta di attività che riflettono l’oggetto sociale e che rappresentano le modalità attraverso cui la società stessa – la quale, come visto, si occupa della gestione di siti internet per la promozione di servizi turistici- può operare e raggiungere i propri obiettivi.
Tra l’altro l’odierna appellata per svolgere la propria attività si è avvalsa sempre e soltanto di collaborazioni a progetto, risultando priva di forza lavoro alle proprie dipendenze (nel verbale ispettivo si legge che solo a far data 19.2.2008 è stata assunta, quale addetta alle relazioni pubbliche, l’ex collaboratrice a progetto ***, con contratto d’inserimento lavorativo con scadenza al 31 luglio 2009).
Non si può quindi ritenere che i progetti fossero effettivi e specifici nel senso voluto dalla norma e chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Altro indice da cui desumere l’invalidità dei progetti è rappresentato dalla standardizzazione degli stessi, ripetuti in più contratti.
Dall’accertamento svolto in sede ispettiva emerge peraltro lo stabile inserimento dei lavoratori nella struttura organizzativa della società essendo pacifico che l’attività si svolgeva all’interno dei locali aziendali e che i collaboratori utilizzavano strumenti e mezzi della società senza assunzione di alcun rischio d’impresa.
In un tale contesto, non è nemmeno necessario accertare la sussistenza o meno della subordinazione nello svolgimento del rapporto, poiché, secondo il regime sanzionatorio articolato dall’art. 69, comma 1 del medesimo d.lg. n. 276, viene a realizzarsi un caso di cd. conversione del rapporto “ope legis“, restando priva di rilievo le modalità di esecuzione della prestazione.
Ritenuta applicabile ai pretesi rapporti a progetto tra la società XXX s.r.l. ed i prestatori indicati nel verbale di accertamento Inps del 19 novembre 2008 la sanzione di cui all’art.69, primo comma del D.L.vo n.276/2003, deve concludersi che a tali rapporti deve essere applicata la tutela previdenziale prevista per il lavoro subordinato, con l’affermazione dell’obbligo contributivo a carico di parte appellata.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in riforma dell’impugnata sentenza, va, pertanto, respinta l’originaria opposizione avverso la cartella di pagamento oggetto di causa.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta l’originaria opposizione proposta con ricorso del 31 agosto 2008.
Condanna l’appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Inps che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.000,00 e, quanto al presente grado, in euro 4.758,00.
Catania 9.5.2019
Il Consigliere est.
Il Presidente dott.ssa
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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