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Codice Civile
Codice Penale

Violazione del principio di divieto di nova in appello

La sentenza verte su un appello dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’appellante non avesse fornito prove sufficienti a supportare le proprie affermazioni in merito al trasferimento del credito risarcitorio e che avesse introdotto nuovi fatti in appello, violando il principio di divieto di nova in appello.

Pubblicato il 29 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

104/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE

Nelle persone dei consiglieri:

Dott NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1337_2024_- N._R.G._00000816_2023 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_08_11_2024

nella causa tra: , in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ed ex socio della RAGIONE_SOCIALE, difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per mandato allegato alla citazione.

APPELLANTE CONTRO rappresentato dall’avv. NOME COGNOME per procura allegata alla comparsa di appello.

APPELLATO

CONCLUSIONI

DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza la sentenza n° 780/2023, Repertorio n. 1352/2023, emessa dal Tribunale di , pronunciata nella causa iscritta al n° 1124/2023 R. G., notificata da controparte tramite PEC in data 20.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande di parte attrice e per l’effetto:

1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della sig.ra per i danni subiti dal sig. e dalla RAGIONE_SOCIALE in seguito all’incendio del 30.09.2011;

2. In subordine accertare e dichiarare la responsabilità ex

art. 2043 c.c. della sig.ra per i danni subiti dal sig. e dalla RAGIONE_SOCIALE in seguito all’incendio del 30.09.2011;

3. Condannare conseguentemente la sig.ra risarcimento del danno pari alla cifra di € 748.323,24, o nella somma maggiore o minore emergente in corso di causa, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal dì del fatto al soddisfo;

4. Con vittoria di spese, compensi professionali competenze lite maggiorate degli accessori di legge, anche per la fase di mediazione.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

PER l’APPELLATA:

“Piaccia al Giudicante Ill.mo, contrariis reiectis Autorizzare la chiamata della Compagnia assicurativa (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore (pec estratta da P. per danni che dovessero essere accertati e/o addebitati a responsabilità della Sig.ra tenendo quest’ultima indenne qualsivoglia conseguenza, in forza di contratto di assicurazione stipulato versato atti, formulando contestualmente istanza differimento della prima udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c. ad una data successiva onde permettere la notifica nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163bis In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire del Sig. in qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetto che non era parte del procedimento di primo grado, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via pregiudiziale, dichiarare carenza potere del legale rappresentate p.t. della “RAGIONE_SOCIALE conseguentemente l’inammissibilità dell’appello da esso formulato, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire del Sig. in proprio, per non avere lo stesso titolo e/o interesse alla presente azione per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra per non essere la stessa proprietaria e/o custode dei terreni da cui /o emergendi in corso di causa.

In via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale – a decorrere dal 30.09.2011 – del diritto risarcimento del danno del Sig. in qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE, per non aver lo stesso inviato idonei atti interruttivi della prescrizione, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.

In via principale, rigettare l’appello formulato da controparte – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.

APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO In via preliminare nella sola e denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudicante dovesse accogliere l’appello ex adverso formulato, anche in relazione ad una sola delle controparti, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, accogliere l’appello incidentale condizionato e accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale – a decorrere dal 30.09.2011 e/o comunque dal 17.04.2018 – del diritto al risarcimento del danno degli appellanti, per non aver gli stessi inviato idonei atti interruttivi della prescrizione, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via principale nella sola e denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudicante dovesse accogliere l’appello ex adverso formulato, anche in preliminare prescrizione cui all’appello incidentale condizionato, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, accogliere l’appello incidentale condizionato previa adozione di ogni provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – accertare e dichiarare che nulla è dovuto agli odierni appellanti dalla Sig.ra per fatto esclusivo e/o concorso di colpa dell’asserito creditore per danni asseritamente subiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c. e/o – previa acquisizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. della documentazione relativa a risarcimenti e/o indennizzi ricevuti dagli attori – in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via subordinata nella sola e denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudicante dovesse accogliere l’appello ex adverso formulato, anche in relazione ad una sola delle controparti e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione preliminare di prescrizione e della domanda principale di cui all’appello incidentale condizionato e nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la debenza di qualsivoglia somma da parte della Sig.ra in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, accogliere l’appello incidentale condizionato e – previa adozione di ogni provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – disporre la chiamata in causa della Compagnia assicurativa terza chiamata (C.F. , in P., anche incidenter tanutm – affinché la stessa manlevi e tenga indenne la Sig.ra qualsivoglia esborso, forza polizza assicurativa stipulata e depositata in atti e disponga che Compagnia provveda versamento diretto in favore degli odierni attori delle somme eventualmente dovute, anche a titolo di spese legali. Il tutto con condanna di controparte pagamento una somma denaro equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 co. III c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura e della fase cautelare in cui è stata rigettata la sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

Parole chiave: inammissibilità ex art. 342 c.p.c.- responsabilità processuale aggravata MOTIVI 1 il giudizio di primo grado , anche quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Imperia, ed ha sostenuto:

• di essere titolare di un’impresa edile, la RAGIONE_SOCIALE;

• di aver depositato i materiali edili necessari per lo svolgimento dell’attività svolta dalla società in un fondo di sua proprietà;

• che un incendio era divampato dal terreno confinante, di proprietà della convenuta ed aveva provocato la distruzione del locale deposito in questione e del materiale ivi 148.323,24 euro;

• che, inoltre, la società non era più in grado di svolgere l’attività imprenditoriale, con un danno da lucro cessante di euro 600.000,00;

• che sussisteva una responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 e/o 2043 c.c.;

Parte attrice ha, quindi, chiesto la condanna della controparte a risarcire tutti i danni patiti.

La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda.

La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 780/23 del 13 dicembre del 2023 che ha così deciso in dispositivo:

“ – “rigetta le domande risarcitorie proposte dal Sig. in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE

– condanna in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 1.636,00 per esborsi e in € 9.100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e CPA”.

Il Tribunale ha sostenuto che non era stato allegato, né provato, chi fosse il proprietario degli attrezzi edili asseritamente distrutti dall’incendio.

uniche produzioni documentali inerenti macchinari ed altre attrezzature erano riferibili alla RAGIONE_SOCIALE ossia un soggetto giuridico che non era parte del presente giudizio, mentre “l’attore agisce in proprio e nessuna allegazione viene svolta in merito ad eventuali rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE.n.c.

e la RAGIONE_SOCIALE, registro delle imprese e relativa delibera di trasformazione”.

Tale documentazione e gli stessi capitoli di prova per testi articolati da parte attrice deponevano per la carenza di prova della titolarità in capo a parte attrice della proprietà di attrezzi e materiale edile.

2 il giudizio di appello , in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nonché in qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza in esame chiesto che, riforma del provvedimento, venissero accolte le domande proposte.

ha chiesto di respingere l’appello e di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. e, in via incidentale subordinata, ha insistito per la declaratoria di prescrizione del diritto fatto valere ed ha chiesto di dichiarare che nulla era dovuto per fatto esclusivo e/o concorso colpa dell’asserito creditore per i danni asseritamente subiti e, in via ulteriormente subordinata, ha insistito per la chiamata in causa di 3 I motivi di appello principale Con il primo motivo, l’appellante principale ha eccepito la nullità del giudizio di primo grado, in quanto, a seguito della riforma Cartabia, il giudice deve indicare tra il settantesimo giorno e il cinquantacinquesimo tutte le questioni che ritiene debbano essere trattate e concedere alle parti i termini per le memorie ex art. 171-ter c.p.c., fissando in particolare le date per il deposito di completamente altresì prima comunicazione di verifica di regolare costituzione parte convenuta con conseguenti provvedimenti consequenziali. Con il secondo motivo di appello, l’appellante ha impugnato il capo della sentenza che aveva negato la sua legittimazione ad agire in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE

Il Tribunale non aveva considerato che tale legittimazione discendeva dal fatto che questi era stato socio della RAGIONE_SOCIALE, che era estinta.

Il socio, in caso di estinzione della società, diviene titolare dei diritti di credito non riscossi e riferibili all’impresa stessa.

4 Il primo motivo di appello Il primo motivo di appello è inammissibile.

La Corte di Cassazione a Sez. Un. (7665/16) ha sostenuto:

“La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto difesa della parte conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib. , n. 26831 del 2014).

Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.

sostanza, principio consolidato quello improduttivo di effetti, ma è necessario che la violazione cagioni un pregiudizio effettivo alla parte, salvo che con riferimento alle ipotesi di lesione dei diritti processuali essenziali (sul punto, si veda la motivazione di Cass. 27424/23).

Il fondamento della regola è rinvenuto nell’art. 157, co. 2, c.p.c., che parla specificamente di “interesse” per opporre la nullità e nell’art. 156, co. 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo.

Tale principio trova riconoscimento anche nel giudizio di appello, come si evince dall’art. 342 c.p.c., laddove è previsto che l’atto di appello debba contenere l’indicazione delle “violazioni di legge denunciate”, e “la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

La Corte ha, più volte, sostenuto che il processo deve essere svincolato da quei formalismi fini a sé stessi che, in quanto tali, impediscono al processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti, dovendosi, invece, ritenere sanate quelle irregolarità che non pregiudicano la facoltà della parte sensi dell’art. 160 c.p.c. (Cass. 18324/18).

Ciò è ulteriormente confermato dalla riforma Cartabia, come si evince dall’art. 101, co. 2 c.p.c., che dà rilievo alle violazioni del contraddittorio solo quando da queste derivi una “lesione del diritto di difesa”.

Nella specie, parte appellante non ha indicato qual è il pregiudizio effettivo patito dalle violazioni processuali denunciate e come, ove queste non ci Di qui l’irrilevanza della denuncia contenuta nell’appello, ex art. 342 c.p.c. 5 Il secondo motivo di appello Anche il secondo motivo di appello non ha miglior sorte.

In primo luogo, l’affermazione del trasferimento del credito risarcitorio dalla società RAGIONE_SOCIALE al socio nuova, in violazione dell’art. 345 c.p.c. L’appello è, pertanto, inammissibile, in quanto non possono essere allegati per la prima volta in appello fatti nuovi, che avrebbero dovuto essere introdotti nel giudizio di primo grado in un momento anteriore al verificarsi delle preclusioni, perché ciò significherebbe violazione del principio dell’unità processuale fra primo e secondo grado di giudizio e del diritto di difesa. In secondo luogo, l’allegazione è del tutto sfornita prova, non essendo stata dimostrata l’estinzione della società.

Infine, comunque, il motivo di appello non censura l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui “Il danno lamentato attiene, invece, alle attrezzature e ai materiali edili di cui, tuttavia, non è specificamente allegato (né tanto meno provato) il soggetto proprietario”.

Quindi, anche a ritenere che è succeduto nella snc, egualmente, mancherebbe l’allegazione e la prova che quest’ultima era la proprietaria dei beni distrutti.

I motivi di appello incidentale sono, quindi, assorbiti e non è necessario alcun esame degli spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nei parametri minimi, alla luce dell’estrema semplicità della controversia.

Nulla dovuto per fase trattazione/istruttoria, che non svolta.

Inoltre, non viene riconosciuto alcun incremento per essere le parti appellanti più di una dal momento che ciò non ha reso più difficoltoso il giudizio neppure per l’uso strumenti informatici, non impiegati.

7 La responsabilità processuale aggravata Si deve valutare la domanda ex art. 96 c.p.c. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che debba essere pronunciata una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., d’ufficio, quando la parte abbia agito pretestuosamente, e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (ex plurimis, Cass., 27627/17; Cass. 10327/18; Cass. 15209/18; Cass. 21943/18; Cass., Sez. un. 22405/18; Cass., Sez. un. 9912/18; Cass. 18057/16) e ciò anche nell’ipotesi in cui non sia possibile esame nel merito delle argomentazioni proposte per ragioni processuali (ex plurimis, Cass. 5725/19 e Cass. 25176/18).

Più specificamente, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe Tale ipotesi ricorre nella specie.

L’appellante proposto un’impugnazione inammissibile, basata su fatti nuovi e mai allegati in precedenza, in palese contraddizione con quanto affermato in primo grado e, comunque, in astratto irrilevanti, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado.

giurisprudenza che occupata della previsione in esame ha sostenuto che il co. 3, a differenza della previsione di cui al co. 1, risponde ad una logica mista, sanzionatoria e deterrente, oltre che indennitaria (Cass. 7901/18; Cass. 22405/18; Corte Cost. 152/16 e Corte Cost. 139/19).

La norma, quindi, intende colpire la parte che costringe l’amministrazione della giustizia impiegare mezzi e risorse in relazioni a pretese palesemente insussistenti, con una logica assolutamente conforme quella che aveva indotto il legislatore ad introdurre la previsione dell’art. 385 c.p.c., norma modificata in quanto destinata ad essere sostituita proprio dall’art. 96 c.p.c. Per questa ragione, nella determinazione dell’importo cui deve essere condannata la parte si ritiene di parametrare la somma da liquidare ex art. 96 c.p.c. all’entità delle spese di lite liquidate, sulla falsariga dell’art. 385 c.p.c., di cui l’art. 96 c.p.c. ha preso il posto e di cui condivide la logica sanzionatoria (Cass. 17902/19; Cass. 21570/12). Tale criterio liquidatorio trova riscontro anche nella previsione di cui all’art. 4, co. 8 DM 55/14. luce della ratio della disposizione, della quantità di risorse impiegate dalla giustizia a causa dell’altrui infondata domanda e dell’oggetto del giudizio, oltre che del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Alla luce di quanto precede, parte appellante deve essere condannata al pagamento di una somma pari al 50% dell’importo delle spese di lite.

L’ultimo comma impone, poi, nel caso di condanna per responsabilità processuale aggravata, condanna alla di una somma ricompresa tra 500,00 e 5.000,00 euro.

Tale importo deve essere parametrato danno arrecato all’Amministrazione della giustizia per l’inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.

Considerato il danno minimo, la parte appellante deve essere condannata al pagamento di euro 500,00.

PQM

Dichiara inammissibile l’appello proposto , anche nella qualità e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale di Imperia 780/23 del 13 dicembre del 2023; condanna e la RAGIONE_SOCIALE a rifondere a spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 13.078,00 per compensi, oltre contributo unificato e spese generali al 15% e accessori di legge;

Condanna pagare euro 6.539,00 ex art. 96 c.p.c. Condanna al pagamento, in dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.

Genova 30 ottobre 2024 Il Relatore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

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