N. R.G. 1659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. NOME COGNOME in veste di giudice di appello Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._844_2024_- N._R.G._00001659_2023 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024
Nella causa civile promossa (C.F. e P.IVA ) nella persona del sindaco pro tempore dott. autorizzato al giudizio con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 20 marzo 2023 (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce dell’avv. NOME COGNOMEC.F. ), del Foro di , elettivamente domiciliato presso questi, nella sede dell’Avvocatura comunale di , in 38122 , INDIRIZZO;
RICORRENTE APPELLANTE CONTRO (C.F. ) n. Pescara il e residente in – INDIRIZZO e RAGIONE_SOCIALE
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- tempore, avente sede legale in – INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in 25121 Brescia – INDIRIZZO, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI APPELLATI IN PUNTO:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 289/2022 dd.
15.11.2022, depositata il 25.01.2023.
CONCLUSIONI
RAGIONE_SOCIALE In INDIRIZZO
accogliere il presente ricorso in appello del e riformare l’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Trento, dott. A. COGNOME, n. 289/22, depositata il 25.01.2023, successivamente non notificata e rigettare così il ricorso già proposto dal signor per l’annullamento del verbale di contestazione elevato e suo carico dal Corpo di Polizia Locale , e confermare validità ed efficacia dello stesso (sanzione pecuniaria, decurtazione del punteggio del documento di guida);
In punto spese:
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero spese e competenze, compreso il contributo unificato di € 64,50 su oggetto di € 83,00 calcolato e pagato sul valore della vertenza (ovvero la sanzione comunicata) – salvo diversa quantificazione del Giudicante – rimborso C.F. C.F. C.F. C.F. forfettario del 15% oltre ad oneri riflessi (contributivi, assicurativi 27,11% e fiscali 8,50%), pure nelle misure di legge e occorrende successive alla sentenza.
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLATI In via preliminare:
dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dal per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’impugnazione della stessa.
In via principale: rigettare l’appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la Sentenza impugnata con spese ed onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, IVA e CPA per legge.
In via istruttoria: rigettarsi tutte le istanze istruttorie formulate da controparte.
In ogni caso: condannarsi il ai sensi dell’art. 96 c.p.c., lasciando la quantificazione a codesto Ecc.mo Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con ricorso ex art. 204 bis C.D.S. datato 24.09.2021, depositato il 04.10.2021 presso il Giudice di Pace di proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Locale di n. 17236975p/2021 dd. 28.08.2021 in relazione alla violazione dell’art. 172 co. 1 e 10 C.d. S. con conseguente decurtazione dei punti da documento di guida ed irrogazione della sanzione pecuniaria di € 83,00, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso;
in via principale, dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità dello stesso, nonché delle sanzioni accessorie in esso contenute.
Esponeva il ricorrente a sostegno delle domande formulate:
A) che in data 28.08.2021 in INDIRIZZO il Corpo di Polizia Locale di – Monte Bandone contestava al , il quale si trovava a bordo della propria autovettura tg. ET034ZM, la violazione dell’art. 172 C.d. S. in quanto ometteva di fare uso delle cinture di sicurezza (v. doc. 1);
B) che detto verbale n. stabiliva la decurtazione di punti n. 5 della patente oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 83,00.
Deduceva il la nullità e/o l’invalidità assoluta del verbale impugnato in quanto il veicolo dallo stesso condotto non era circolante, trovandosi “in sosta dinnanzi al cancello della propria abitazione in un tratto dove la circolazione dei veicoli è inibita e la cintura era stata momentaneamente slacciata per poter recuperare il telecomando del cancello elettronico”.
Deduceva, inoltre, il ricorrente la nullità del verbale impugnato per errore materiale in quanto in esso veniva indicato un numero di targa (TARGA_VEICOLO) non corrispondente a quello dell’autovettura dallo stesso condotta.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione, con decreto inaudita altera parte, dell’ efficacia esecutiva del verbale impugnato;
in via principale, dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità del verbale de quo, nonché delle sanzioni accessorie in esso contenute.
Con comparsa depositata in data 14.02.2022 si costituiva il , il quale, nel ritenere l’irrilevanza dell’errata indicazione della targa del veicolo, non risultando lesi i diritti inviolabili del destinatario dell’atto, evidenziava, sulla scorta dell’annotazione di servizio, che all’atto dell’accertamento da parte degli agenti, il risultava circolare alla guida dell’autovettura, con conseguente conferma del verbale impugnato e vittoria di spese.
Previa riunione alla causa de qua di quella recante il n. 3651/2021 R.G., il Giudice di Pace all’udienza dd. 15.11.2022 dava lettura del seguente dispositivo:
“Accoglie il ricorso e annulla il verbale opposto.
Compensa le spese di lite”.
In particolare nella sentenza n. 209/22 dd.
15.11.2022, depositata il 25.01.2023, il giudicante ha affermato che “Nel caso concreto il veicolo del ricorrente, pur essendo in circolazione, pare non fosse in marcia ma fermo davanti all’ingresso alla ricerca del telecomando per aprire il cancello d’ingresso …”, ritenendo quindi non decisiva la diversa prospettazione dell’Amministrazione “perché la contestazione è avvenuta nell’immediatezza e, dunque, nel momento in cui il ricorrente si è fermato avanti al suo cancello di casa.
Probabilmente il medesimo l’aveva già slacciata e ha anche circolato in prossimità della sua abitazione, una tale condotta parzialmente incerta non è apparsa di evidente gravità ed è pertanto apparso ragionevole accogliere il ricorso ai sensi dell’art. 7 ultimo inciso del decimo comma della d. lg. n. 150/2011”.
Avverso detta sentenza proponeva gravame il con ricorso in appello dd. 20.06.2023, chiedendo, in via principale, accogliere il ricorso in appello e riformare l’impugnata sentenza e, quindi, rigettare il ricorso proposto dal per l’annullamento del verbale di contestazione, con conseguente conferma della validità e dell’efficacia dello stesso;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il contributo unificato di € 64,50, rimborso forfetario del 15%, oltre ad oneri riflessi.
Deduceva l’appellante:
A) l’errata valutazione delle circostanze di fatto;
violazione o falsa applicazione dell’art. 172 co. 1 C.d. S, avendo disconosciuto il primo giudice il valore probatorio del verbale di contestazione, non oggetto di querela, stante la fede privilegiata dello stesso ex art. 2700 c.c.;
B) la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 co. 10 D. Lvo n. 150/2011, errore in procedendo ed in judicando, avendo il giudice di prime cure accolto l’opposizione sulla base di quanto riportato dall’opponente, considerando, quindi, il verbale di accertamento prova non decisiva a dimostrare la responsabilità del ;
C) violazione e/o errata applicazione della legge in relazione all’art. 91 cpc. , in quanto alla richiesta riforma della sentenza deve seguire l’addebito delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitisi con comparsa dd. 22.09.2023 gli appellati e la società (proprietaria dell’autovettura), nel contestare la fondatezza dei motivi di appello, chiedevano, in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 cpc. o ex art. 348 bis cpc.
l’appello proposto dal in via principale, rigettare l’appello proposto dal con conseguente conferma della sentenza impugnata con spese di onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 cpc.
All’udienza dd. 04.10.2023 il procuratore appellante dimetteva note di udienza.
Su concorde richiesta dei procuratori delle parti il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza dd. 11.09.2024 il G.I. dava lettura del dispositivo, il quale veniva allegato al verbale di udienza.
Ciò premesso, l’appello, fondato, va accolto, con conseguente integrale conferma del verbale impugnato.
Invero, quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, essa si appalesa infondata, laddove si consideri che l’appellante ha contestato puntualmente il contenuto della sentenza impugnata, sia in fatto che in diritto, riportando in sede di ricorso le censure proposte, in relazione ad ogni capo della decisione impugnata.
Sostiene, sotto diverso profilo, parte appellata che l’errore materiale in cui sono incorsi i verbalizzati quanto ai dati di targa dell’autovettura è tale da comportare la nullità e/o invalidità del verbale de quo, di talché, non avendo l’Amministrazione sollevato alcuna contestazione a riguardo in sede di ricorso, essa “acquisisce valore di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c. e, di conseguenza, conferma la circostanza già sostenuta dalla scrivente difesa ossia che il verbale oggetto del giudizio di primo grado sia affetto da nullità per errore materiale” (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta dd. 22.09.2023).
In realtà tale tesi non appare in alcun modo condivisibile, considerato, per un verso, che “l’errore materiale non determina la nullità della contestazione se non risultano compromessi i diritti del contravventore, per essere facilmente ravvisabile l’errore, facendo uso delle capacità e della diligenza dell’uomo medio” (v. Cass. Pen. Ser. IV 11.03.1966), come è avvenuto nel caso in esame, ove l’errore non ha certamente leso il diritto di difesa del , il quale ha avuto piena conoscenza dei fatti allo stesso contestati nell’immediatezza;
per l’altro, preme evidenziare che la sentenza impugnata non si è espressa sul punto, non avendo in tale sede il giudice di prime cure dichiarato la nullità del verbale di accertamento.
Fondato si appalesa il primo motivo di appello, concernente l’errata valutazione delle circostanze di fatto;
violazione o falsa applicazione dell’art. 172 co. 1 C.d. RAGIONE_SOCIALE.
Recita l’art. 172 co. 1 C.d. S.:
“Il conducente e i passeggeri dei veicoli … dotati di carrozzeria chiusa … muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia …”.
Nella fattispecie in esame gli agenti della Polizia Locale di hanno accertato la violazione in capo dell’art. 172 co. 1 C.d. NOME, evidenziando di aver avuto contezza personalmente che il veicolo condotto da quest’ultimo risultava circolare e, quindi, era in marcia, essendosi fermato a seguito dell’accertamento degli operanti, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto in prossimità dell’abitazione dell’attuale appellato.
Oltre al verbale di contestazione impugnato, vale richiamare quanto dichiarato in data 08.02.2022, e quindi in epoca notevolmente anteriore alla sentenza emessa dal primo giudice, dall’agente :
“Il 28 agosto 2021, verso le 11.10, stavamo effettuando dei controlli nella parte iniziale di INDIRIZZO tra l’intersezione con INDIRIZZO e l’ex Poco dopo, da nord, notavamo un’autovettura RAGIONE_SOCIALE in arrivo.
Mentre il veicolo giungeva verso la nostra posizione, ed era ancora in movimento, notavamo che il conducente non indossava la cintura di sicurezza obbligatoria”.
Di contro, il primo giudice, disattendendo quanto accertato personalmente dai verbalizzanti, ha accolto il ricorso proposto dal , affermando testualmente che “nel caso concreto il veicolo del ricorrente, pur essendo in circolazione, pare non fosse in marcia ma fermo davanti all’ingresso nella ricerca del telecomando per aprire il cancello d’ingresso”.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che il giudicante, lungi dell’esporre le ragioni di diritto e le norme di legge sottese alla decisione assunta, ha fondato quest’ultima esclusivamente su un proprio convincimento personale, condividendo quanto sostenuto da parte ricorrente, privo, tuttavia, di alcun riscontro probatorio, tale da superare la piena prova del verbale di contestazione.
Sul punto giova rammentare, in effetti, che i verbali redatti dagli agenti della Polizia Locale sono mezzi di prova legale privilegiata fidefacenti sino a querela di falso (v. artt. 2699 e 2700 c.c.).
A tal riguardo vale richiamare Cons. Stato, sez. I, 08/01/2010, n. 250, secondo cui “Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Nell’affermare che neppure il Giudice di Pace può disconoscere il valore probatorio del verbale non oggetto di querela di falso, la Suprema Corte ha statuito che “Deve, di conseguenza, essere cessata la sentenza del giudice del merito che disattendo il valore di prova privilegiata del verbale, senza che sia stato proposta querela di falso …” (V. Cass. n. 24245/2009).
Pertanto, qualora il trasgressore valesse contestare il contenuto del verbale redatto dal pubblico ufficiale, l’unico rimedio esperibile è costituito dalla querela di falso “che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause incidentali” (v. Cass. ord. n. 10870/2018).
Parimenti fondato si appalesa il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la “violazione o falsa applicazione dell’art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 150/2011, errore in procedendo ed in judicando”.
Invero, sancisce l’art. 7 co. 10 D. L.vo n. 150/2011 che “… il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente …” Orbene, è agevole osservare a tal riguardo che il passaggio motivazionale della sentenza, secondo cui “Probabilmente il medesimo ( ) l’aveva già slacciata (cintura di ritenzione) e ha anche circolato in prossimità della sua abitazione, ma tale condotta parzialmente incerta non è apparsa di evidente gravità…”, appare sfornito del benché minimo riscontro probatorio, idoneo a superare il valore di prova legale privilegiata del verbale di contestazione. A ciò si aggiunga che il giudicante ha disatteso la richiesta di audizione testimoniale dei verbalizzanti, formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta del depositata il 14.02.2022 nell’ambito del primo grado del giudizio, senza fornire alcuna motivazione a riguardo.
In definitiva la motivazione contenuta in sentenza risulta carente in quanto fondata, non tanto su quanto accertato dagli agenti, quanto su un convincimento esclusivamente personale, non sorretto da alcun riscontro probatorio oggettivo.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, concernente la statuizione sulle spese del primo grado del giudizio, compensate dal giudicante, la fondatezza dell’appello comporta la condanna dell’appellato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall’Amministrazione.
Diversamente nulla va liquidato in favore del in relazione al primo grado di giudizio, essendosi in quella sede l’amministrazione comunale avvalsa di funzionari delegati e non di difesa tecnica, né risultano documentati specifici esborsi sostenuti per gli incombenti procedurali espletati in quella sede.
Quanto al presente grado di giudizio preme evidenziare che il è rappresentato e difeso da un avvocato in rapporto di servizio con l’Ente, iscritto nella Sezione speciale PP.AA. dell’Albo Forense locale, di talché “laddove risulti vittoriosa un’amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all’elenco speciale, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge” deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i c.d. “oneri riflessi” nella misura di legge in luogo del CPA e dell’IVA dovuti nella misura di legge all’avvocato del libero foro” (v. T.A.R. Piemonte n. 1104/2017; conf. T.A.R. Bologna n. 151/2016 e T.A.R. Latina n. 566/2022.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo alla stregua dei principi sopra richiamati, segue la soccombenza.
visti gli artt. 6 co. 12 D. Lvo n. 150/2011 e 437 c.p.c. -in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 289/2022 dd. 15.11.2022, depositata il 25.01.2023;
-accoglie l’appello e, per l’effetto, rigetta il ricorso proposto da per l’annullamento del verbale di contestazione della Polizia Locale di n. 17236975P/2021 dd. 28.08.2021, con conseguente conferma della validità ed efficacia dello stesso;
-condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall’appellante, che liquida in complessivi € 262,00 per compensi professionali (€ 131,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi, nella misura del 27,08% per oneri contributivi ed assicurativi (contributi INPS e premio INAIL) e nel 8,50% per oneri fiscali (IRAP).
Trento, 02.10.2024 Dott. NOME COGNOME
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