REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
SENTENZA n. 291/2022 pubblicata il 07/12/2022
nel procedimento n. 143/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 210/2021 pubblicata il 25/03/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1676/2017 R.G., notificata in data 29.03.2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA XXX
APPELLANTE
E YYY
APPELLATO
E
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso
INTERVENUTO CONCLUSIONI
All’udienza del 12/10/2021 tenuta con trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del d.l. del 19/05/2020 n. 34:
per l’appellante XXX, l’Avv. precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti; per l’appellato YYY, gli avv. ti si riportano alla loro memoria di costituzione e risposta ed insistono per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 210/2021 pubblicata il 25/03/2021 il Tribunale di Campobasso nel procedimento 1676/2017 R.G., decidendo definitivamente sulla domanda proposta , con ricorso depositato in data 14/8/17 da YYY nei confronti di XXX di separazione con addebito, di assegnazione della casa coniugale, nonché sulla richiesta della XXX di rigetto dell’addebito con previsione di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, così provvedeva:
-dichiarava la separazione personale dei coniugi YYY e XXX, con addebito alla XXX;
-assegnava la casa coniugale a YYY;
-rigettava tutte le altre domande;
-dichiarava le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale pronuncia proponeva appello XXX con ricorso depositato il 28/04/2021, chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, la Corte volesse così provvedere:
“- 1)riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza n. 210/2021 del Tribunale di Campobasso (n.r.g. 1676/2017), in persona del Collegio Civile, Presidente dr. , pubblicata in data 25.03.2021, notificata via pec all’Avv., difensore in primo grado, in data 29.03.2021, nella parte in cui afferma che la separazione per cui è causa è addebitabile alla sig.ra XXX;
-2) riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza n. 210/2021 del Tribunale di Campobasso (n.r.g. 1676/2017), in persona del Collegio Civile, Presidente dr. , pubblicata in data 25.03.2021, notificata via pec all’Avv., difensore in primo grado, in data 29.03.2021, nella parte in cui viene implicitamente rigettata la domanda di mantenimento avanzata dalla odierna appellante per la somma di euro 300,00, o diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua, e, per l’effetto
– 3) Dichiarare il diritto della Sig.ra XXX al mantenimento e porre a carico del Sig. YYY un assegno mensile di mantenimento a favore del coniuge appellante dell’importo di euro 300,00 o altro importo maggiore o minore ritenuto congruo, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Condannare, infine, l’odierno appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti e due i gradi di giudizio, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Costituitosi in giudizio, l’appellato YYY contestava l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Il PG ha espresso parere contrario all’accoglimento del gravame con nota in data 11/05/2021.
All’udienza collegiale del 12/10/2021, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di gg. 60 e di successivi gg. 20 per il deposito di memorie e repliche, su richiesta delle parti.
2. Con il primo motivo di gravame si contesta la sentenza nella parte in cui riconosce l’addebito della separazione alla Sig.ra XXX.
Il giudice di primo grado ha pronunciato la separazione con addebito ritenendo comprovata l’infedeltà della donna e l’abbandono della casa coniugale da parte della moglie come dedotti dal marito, nonché il nesso causale tra le predette violazioni degli obblighi coniugali e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale ha ritenuto che dall’istruttoria svolta era emerso che, dopo una situazione di tensione e di difficoltà nei rapporti interpersonali avvenuta del 2012-2013, il rapporto era stato recuperato; solo dalla metà del 2016 era emersa una particolare disaffezione della XXX, che aveva insospettito il marito che aveva seguito la moglie e l’aveva vista entrare in casa di estranei senza motivo apparente; il marito aveva incaricato un investigatore privato che l’aveva seguita mentre si appartava con persona ignota il 2 Febbraio 2017 presso il cimitero di Campomarano; la resistente intratteneva sui social corrispondenze equivoche con altri uomini, e poi, dal Giugno 2017, con l’attuale convivente ***; le rispettive denunce-querele del 23.9.2017 e del 27.9.2017, evidenziavano che sentimenti di affetto erano nutriti ancora solo dall’uomo, mentre la donna aveva negato la sussistenza di relazioni extra-coniugali, ignorando di essere stata pedinata e fotografata 7 mesi prima dal detective privato; la convivenza more uxorio della donna rescindeva ogni residuo di solidarietà post matrimoniale.
Parte appellante contesta che la cessazione dell’affectio coniugalis era già intervenuta da tempo a causa dei comportamenti tenuti dal marito nei primi mesi dell’anno 2012, consistiti in scenate di gelosia e da un atteggiamento morboso e possessivo; l’addotto tradimento della moglie, con più relazioni extraconiugali, era del tutto insussistente e non provato; la relazione investigativa non era la prova di tali tradimenti, atteso il fatto che si trattava di un incontro tra due amici che si intrattenevano a parlare in un luogo isolato; sin dal 2012 il marito aveva impedito alla moglie di poter frequentare le sue amiche, partecipare alla preparazione delle bomboniere, ed assistere a sedute di laurea; nell’anno 2013 la signora XXX veniva messa alla porta dal marito, il quale, durante un litigio dopo averla aggredita la cacciava di casa.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
Il Tribunale ha compiutamene motivato riconoscendo la situazione di difficoltà nel rapporto matrimoniale, riferibile agli anni 2012-2013, dedotta dalla stessa appellante; tuttavia il Tribunale ha pure motivato sul fatto che tale situazione non fosse dovuta a violenze documentate da parte del YYY, che in pubblico aveva sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso verso il coniuge, come comprovato dalle testimonianze assunte; deve essere confermata la valutazione espressa dal tribunale che tale situazione pregressa di difficoltà era in ogni caso lontana da un’apprezzabile intolleranza di vita comune, tant’è che la convivenza era proseguita sino al 2016; tale affermazione è restata priva di qualsiasi specifica contestazione; solo a partire dal 2016 iniziò a manifestarsi in modo più rilevante la disaffezione della moglie nei confronti del marito; le testimonianze offerte hanno comprovato che era stata vista la moglie entrare in casa di estranei a Ripalimosani in orario notturno senza giustificato motivo, senza che ne uscisse fino all’orario della mezzanotte (teste ***); la moglie si era appartata con persona ignota il 2 Febbraio 2017 presso il cimitero di Campomarano; la giustificazione di un “incontro tra due amici che si intrattenevano a parlare in un luogo isolato” è del tutto generica ed è restata priva di riscontri oggettivi apprezzabili; risulta comprovato che il testimone ***, citato dalla stessa resistente, ha dichiarato di essere il compagno convivente della sig.ra XXX. la violazione dell’obbligo di fedeltà è ravvisabile pure ove un coniuge abbia consapevolmente posto in essere un comportamento tale da ingenerare nell’altro e nei terzi, anche solo il fondato sospetto del tradimento, arrecando pregiudizio alla dignità personale del coniuge (Cass. n. 21657/2017 ; Cass. 27955/2022).
Infine, è appena il caso di rilevare che, in ogni caso, non è contestata la circostanza dell’abbandono della casa coniugale da parte della moglie, circostanza che è rimasta priva di qualsiasi giustificazione.
il ricollegamento causale delle violazioni da parte della donna dei doveri coniugali alla separazione è stato comprovato; mentre nella fattispecie è mancata la prova evidente della cessazione dell’affectio coniugalis precedente, prova gravante sulla parte cui è stata addebitata la violazione dei doveri coniugali.
Ne consegue che deve essere pienamente confermata la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie.
3. Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che restano “assorbite altre questioni”, dovendosi ritenere fra queste anche il rigetto della domanda di mantenimento per la somma di euro 300,00; il provvedimento presidenziale provvisorio aveva riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, a salvaguardia del tenore di vita precedente; tenuto conto della fondatezza del motivo di appello relativo all’addebito, la Corte avrebbe dovuto valutare la fondatezza della richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento a vantaggio della odierna appellante, da stabilirsi nella misura di euro 300,00 mensili, o in quella ritenuta di giustizia.
Il motivo è infondato, in quanto si fonda sul presupposto della riforma della statuizione sull’addebito, che invece è stata confermata, secondo quanto sopra motivato.
E’ appena il caso di rilevare che l’art. 156 c.c. prevede che il giudice stabilisca un assegno di mantenimento a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione; pertanto, il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento; nessuna domanda è stata proposta in relazione a un eventuale assegno alimentare (l’appellante, tra l’altro, risulta avere redditi da lavoro e redditi di natura immobiliare).
4. L’appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22 (in relazione al tempo della prestazione dell’ultima attività difensiva), in ragione del valore indeterminabile basso della causa e dell’attività prestata con parametri compresi tra valori minimi e medi.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di parte appellata di condanna della controparte al pagamento delle spese dei “due gradi di giudizio”, non essendo stato proposto alcun motivo di appello e nessuna contestazione specifica avverso la statuizione di compensazione delle spese disposta in primo grado e non essendo stato proposto alcun appello incidentale avverso la predetta statuizione.
A norma dell’art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX, avverso la sentenza n. 210/2021 pubblicata il 25/03/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1676/2017 R.G., così provvede:
– rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna XXX al pagamento, in favore di YYY, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.950,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell’appellante sussiste il presupposto dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d’Appello, in data 16/11/2022.
Il Presidente Dr.
Il Consigliere est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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