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Vizi della cosa venduta, carenza di legittimazione

Le domande contrattuali attoree sono state dichiarate tutte radicalmente inammissibili, per carenza di legitimatio ad causam dell’Attrice, e quindi sono state disattese, con assorbimento della disamina della fondatezza o meno nel merito e con conseguente totale irrilevanza delle istanze istruttorie per prova orale che sono state rigettate nella fase istruttoria dal Giudice.

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Pubblicato il 26 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 43078/2021 R.G.

R E P U B BL I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

T R I B U N A L E D I MILANO – Sezione Quarta Civile

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ai sensi dell’art. 281quinquies co.1 cpc la seguente

S E N T E N Z A N._3257_2025_- N._R.G._00043078_2021 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nella causa di primo grado, iscritta al n. 43078/2021 R.G. il 30.10.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 25.10.2021, promossa da:

(C.F.: , nata in India il 9.07.1957, residente in Verdellino (BG), INDIRIZZO di seguito, per brevità:

COGNOME”, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bresso (MI), INDIRIZZO presso e nello studio dello stesso, nonché all’indirizzo PEC del detto Difensore:

giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all’atto di citazione;

Attore– contro: P.I.:

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO si seguito, per brevità:

RAGIONE_SOCIALE”, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME del foro di Torino e NOME COGNOME del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso e nello studio degli stessi, nonchè agli indirizzi PEC dei detti Difensori giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-Convenuta- * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica:

16.12.2024 * * * OGGETTO:

compravendita di cose mobili – risoluzione – risarcimento del danno.

* * *

CONCLUSIONI

di parte Attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Milano, contrariis rejectis, così giudicare C.F. IN INDIRIZZO

accertare e respingere l’eccezione preliminare di decadenza dei termini eccepita da controparte, per i superiori motivi indicati, in quanto infondata in fatto e in diritto IN INDIRIZZO NEL MERITO:

in ragione di quanto richiesto in via pregiudiziale e preliminare, Voglia l’Ill.mo Giudicante accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cui è causa, per grave inadempimento contrattuale del convenuto, per le ragioni di cui in narrativa;

accertare e dichiarare, per le ragioni versate in atti, la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale e risarcitoria della convenuta, in relazione ai pregiudizi patiti dall’odierna attrice ed a cagione del grave inadempimento di cui è causa;

accertare e dichiarare che i superiori pregiudizi sono pari a complessivi € 7.641,10, così suddivisi:

a) € 6.110,00 per provvedere alla riparazione dei danni arrecati all’autovettura attorea;

b) € 1.348,10 per il trasporto, noleggio auto sostitutiva (dal 20.04.2021 al 20.05.2021) e l’assistenza tecnica durante l’analisi a campione sul carburante del veicolo attoreo;

c) € 183,00 per analisi a campione c/o RAGIONE_SOCIALE per l’effetto:

condannare la convenuta a risarcire/rifondere/rimborsare a parte attrice il complessivo importo di € 7.641,10 (punto3, a+b+c), per le ragioni di cui in narrativa, o la diversa somma che risulterà acclarata in sede istruttoria o che parrà di giustizia, contenuta in ogni caso nello scaglione di valore infraindicato, oltre interessi e rivalutazione dal fatto a saldo, ed ancora;

condannare la convenuta a restituire all’attrice l’importo di € 71,78 o la diversa somma che risulterà acclarata in sede istruttoria o che parrà di giustizia, contenuta in ogni caso nello scaglione di valore infra indicato, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, per le ragioni versate in atti.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrendo e relative al presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova così come in narrativa dell’atto di citazione tutti articolati ed enumerati, dal n. 1 al n. 14, nonché della prima memoria, dal n. 1 al n. 19, da doversi ritenere qui fedelmente riportati e preceduti dalla locuzione “Vero che”, previamente ripuliti da valutazioni e considerazioni.

Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti ulteriori capitoli di prova:

“Vero che l’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata

ET TARGA_VEICOLO della sig.ra giorno 23 febbraio 2021 veniva condotta dal sig figlio di parte attrice, a fare rifornimento presso la stazione di rifornimento Stop e INDIRIZZO, INDIRIZZO Brembate giusto scontrino sub doc.

1 che si esibisce?

(teste sig. interrogatorio formale, sig.ra “Vero che il giorno 23 febbraio 2021il sig presso il distributore RAGIONE_SOCIALE effettuava il pieno di carburante così come consentito dal modello di autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO giusti docc. 1 e 12 che si esibiscono?

” (tutti i testi ed interpello);

Vero che subito dopo il rifornimento del 23 febbraio 2021, il motore dell’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO strappava e stentava a procedere nel suo percorso, dando ripetuti segnali di spegnimento?

” (tutti i testi ed interpello);

“Vero che il giorno 24 febbraio 2021 la signora e il figlio Sig si recavano presso la stazione RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO di Brembate ed ivi segnalavano alla signora responsabile del Centro Iper Stazione di rifornimento il difetto e le problematiche del rifornimento di carburante effettuato il giorno precedente, ossia il 23 febbraio 2021?

” (teste sig. interrogatorio formale, sig.ra “Vero che la sig.ra in data 24 febbraio 2021 alla presenza della sig.ra e del figlio sig. consegnava loro copia della ricevuta fiscale di cui al doc 1 che si esibisce, precisando la risultanza contabile del rifornimento avvenuto in data 23 febbraio 2021?

” (teste sig interrogatorio formale, sig.ra “Vero che l’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di parte attrice il 28 febbraio 2021 veniva prelevata dal carro attrezzi convenzionato con la di parte attrice sub doc. 14 che si esibisce e trasportata presso l’autofficina RAGIONE_SOCIALE di Desio (MB)?

” (tutti i testi ed interpello);

“Vero che in data 28 febbraio 2021 il sig titolare dell’officina RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO Desio, riceveva e prendeva in carico l’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di parte attrice consegnata dal carro attrezza RAGIONE_SOCIALE?

” (testi sig. sig. interpello);

“Vero che l’Officina RAGIONE_SOCIALE di Desio, ricevuta l’autovettura TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di proprietà della sig.ra attraverso il trasporto con carroattrezzi esaminata la problematica motoristica, suggeriva di intervenire sull’automezzo attraverso la Concessionaria ufficiale RAGIONE_SOCIALE in ragione del danneggiamento al motore rilevato?

” (testi sig. sig. sig. , interpello);

“Vero che nella mattina del 03/03/2021 l’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di parte attrice veniva trasportata con carro attrezzi incaricato da RAGIONE_SOCIALE di Desio presso la Concessionaria Ufficiale RAGIONE_SOCIALE

INDIRIZZO INDIRIZZO Milano?

”;

(testi sig. sig. , sig. interpello);

10) “Vero che in data 03/03/2021 l’autovettura TARGA_VEICOLO targata

TARGA_VEICOLO di parte attrice veniva presa in carico dalla Concessionaria RAGIONE_SOCIALE di Milano e consegnata quindi al responsabile dell’officina RAGIONE_SOCIALE sig. per le verifiche tecniche e meccaniche conseguenti al sinistro oggetto di causa del 23/02/2021?

” (testi sig. sig. , sig. interpello);

11) “Vero che in data 03/03/2021, al fine di verificare la causa dei danni motoristici e meccanici all’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO, la RAGIONE_SOCIALE

di Desio incaricava la società RAGIONE_SOCIALE di Ficino Corengia su richiesta di parte attrice, per l’analisi al campione di carburante, di cui al rapporto del 19 marzo 2021 firmato dal direttore tecnico del laboratorio RAGIONE_SOCIALE, Dott. sub doc 16 che si esibisce?

” (testi sig. sig. , sig. interpello);

12) “Vero che per le analisi di cui al doc 4 che si esibisce veniva emessa la fattura n. 76 del 31 marzo 2021 per un totale di € 183,00, giusto doc 4 che si esibisce al teste?

” (testi sig. sig. , sig. interpello);

13) “Vero che le analisi di cui al doc 4 che si esibisce rappresentano il risultato delle prove di prelievo carburante dall’autovettura TARGA_VEICOLO targata

ET 491DS di parte attrice’” (tutti i testi ed interpello);

14) “Vero che con lettera 22.03.2021 sub doc. 13 che si esibisce, comunicava di aver effettuato il test del campione di carburante prelevandolo dal serbatoio dall’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di parte attrice alla presenza del sig e del sig capo officina della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE?

” (tutti i testi ed interpello);

15) “Vero che i rapporti di prova e le analisi tecniche sul carburante sub docc. 5- 6bis che si esibiscono, rappresentano le risultanze del prelievo del campione di carburante effettuato dai tecnici di alla presenza del sig. RAGIONE_SOCIALE e del sig. capo officina RAGIONE_SOCIALE

” (tutti i testi ed interpello);

16) “Vero che per le prove e per le analisi tecniche sul carburante sub docc. 5-6bis che si esibiscono, sono stati prelevati campioni di carburante dall’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di parte attrice alla presenza dei tecnici di , del di RAGIONE_SOCIALE e del sig. capo officina RAGIONE_SOCIALE?

” (tutti i testi ed interpello);

17) “Vero che i rapporti di prova e le analisi tecniche sul carburante sub docc. 5- 6bis che si esibiscono, sono stati elaborati dai tecnici di alla presenza del sig. di RAGIONE_SOCIALE e del sig. capo officina RAGIONE_SOCIALE?

” (tutti i testi ed interpello);

18) “Vero che le foto sub doc TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO che si esibiscono, raffigurano le lavorazioni di riparazione eseguite dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE per le riparazioni all’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO della sig.ra ” (tutti i testi ed interpello);

19) “Vero che la concessionaria RAGIONE_SOCIALE procedeva con i seguenti interventi di riparazione sull’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO, della signora provvedeva ad emettere la relativa fattura nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, giusti docc. 8, 9 e doc 15A, 15B e 15C che si esibiscono:

sostituzione del serbatoio carburante, O-ring, modulo di mandata, O-ring, Filtro carburante, pompa ad alta pressione, accumulatore pressione, iniettore 4pz, tubo scarico nafta refiut, 10) sostituzione serbatoio carburante, 11) smontaggio e rimontaggio pompa ad alta pressione, 12) sostituzione di tutti gli iniettori dell’impianto, 13) smontaggio e montaggio e sostituzione Rail alta pressione, 14) sostituzione filtro carburante, 15) materiale di consumo, 16) smaltimento rifiuti che si esibiscono?

” (tutti i testi ed interpello);

20) “Vero che Concessionaria RAGIONE_SOCIALE

emetteva la fattura n. 10201200/21 sub doc 9 che si esibisce intestandola all’officina RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima emetteva la fattura n. 418/21 sub doc 8 che si rammostra dello stesso importo e costo di quanto indicato al doc 9 che si esibisce?

” (tutti i testi ed I interpello);

21) “Vero che le foto sub doc TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO che si esibiscono raffigurano tutti i pezzi di ricambio utilizzati dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE per le riparazioni all’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO della sig.ra ” (tutti i testi ed interpello);

22) “Vero che l’Officina RAGIONE_SOCIALE concordava con la sig.ra che la concessionaria RAGIONE_SOCIALE avrebbe fatturato i costi di cui alla fatutra sub doc 9 a RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima avrebbe girato e fatturato a parte attrice i costi di riparazione come fatturati dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE.

giusto docc. 8 e 9 che si rammostrano?

” (tutti i testi ed interpello);

23) “Vero che la concessionaria RAGIONE_SOCIALE utilizzava i seguenti pezzi di ricambio per la riparazione dell’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO della sig.ra giusti doc.

9 e doc 15A, 15B e 15C che si esibiscono:

sostituzione del serbatoio carburante, O-ring, modulo di mandata, O-ring, Filtro carburante, pompa ad alta pressione, accumulatore pressione, iniettore 4pz, tubo scarico nafta refiut, sostituzione serbatoio carburante, smontaggio e rimontaggio pompa ad alta pressione, sostituzione di tutti gli iniettori dell’impianto, smontaggio e montaggio e sostituzione Rail alta pressione, sostituzione filtro carburante, materiale di consumo, smaltimento rifiuti che si esibiscono?

” (tutti i testi ed interpello);

24) “Vero che gli interventi di riparazione effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE e di cui alle fatture sub docc. 8 e 9 e sub doc. 15 che si esibiscono, venivano liquidati a mezzo assegni sub doc 10 che si esibisce, puntualmente incassati e regolarmente pagati?

(tutti i testi ed interpello);

25) “Vero che RAGIONE_SOCIALE Desio emetteva la fattura n. 419 del 01.07.2021sub doc 11 che si esibisce per le seguenti prestazioni:

auto di cortesia dal 20 aprile 2021 al 20 maggio 2021, trasporto auto con carro attrezzi da RAGIONE_SOCIALE a Milano, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, Analisi effettuata su campione di gasolio autovettura?

” (tutti i testi ed interpello);

26) “Vero che le spese di trasporto presso l’autofficina RAGIONE_SOCIALE nonché presso la Concessionaria RAGIONE_SOCIALE di cui al doc. 11 che si esibisce, sono stati effettuati per l’autovettura BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di proprietà della sig.ra (tutti i testi ed interpello);

27) “Vero che la fattura n 419/2021 sub doc 11 di euro 1.348,10 che si esibisce è stata interamente liquidata e pagata dalla signora ” (tutti i testi ed interpello);

con ogni e più ampia riserva di formulare altri capitoli di prova, nonché di indicare ulteriori e nuovi testi sui capitoli formulati e formulandi, produrre ed ulteriormente dedurre istanze istruttorie, nei termini di legge, nonché, assegnandi dall’Ill.mo Giudicante.

Si indicano a testi:

1) Sig. c/o RAGIONE_SOCIALE corrente in Desio INDIRIZZO

2) Sig. in Verdellino (BG) INDIRIZZO

3) Sig.ra c/o RAGIONE_SOCIALE di Brembate;

4) Sig. Capo officina di RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Milano;

5) Dott. c/o RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO Cantù;

6) Legale rapp.te pro tempore della Concessionaria RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Milano.

C) Con richiesta, sin d’ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulandi da controparte di cui l’Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l’assunzione.

D) Si chiede disporsi idonea CTU sottesa a :

1) verificare, apprezzare, determinare, indicare ed individuare i rapportini di prova sul carburante oggetto di causa giusti doc 5-6bis ed alla luce di tutta la documentazione versata in atti;

2) verificare, apprezzare, determinare, indicare ed individuare il campione di carburante da sottoporre all’attenzione del CTU nominando, anche all’esito delle prove di laboratorio svolte giusti documenti in atti (docc. 4-6bis e sgg.) al fine di apprezzarne la genuinità e la correttezza delle indagini svolte;

3) verificare, apprezzare, determinare, indicare ed individuare gli interventi di riparazione ed i pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi de quibus sull’autovettura TARGA_VEICOLO targata di proprietà della sig.ra I documenti già versati in atti nel fascicolo di parte attrice sub docc. 1-15 si intendono definitivamente acquisiti nel contenzioso all’interno del fascicolo di parte * * *

CONCLUSIONI

di parte Convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice oggi adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione;

Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;

Disposte le più opportune CTU;

In via istruttoria:

Previa revoca dell’ordinanza resa in data 27.10.2022, ove necessario e senza inversione dell’onere probatorio, ammettersi la prova per testi sulle circostanze dedotte e non ammesse e con i testi già indicati (si veda par. II della seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.).

Previa revoca dell’ordinanza resa in data 27.10.2022, ove del caso e senza inversione dell’onere probatorio, ammettersi le più opportune CTU tecniche cosi come richieste sub par II della memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.;

Nel merito:

in via preliminare:

accertare e dichiarare la decadenza dal diritto al risarcimento del danno per tutte le ragioni svolte in narrativa.

In INDIRIZZO

respingere la domanda attorea per essere infondata sia in fatto che in diritto, non provata e carente in ordine al nesso causale tra la presunta causa del danno ed il danno stesso.

In via subordinata e nel merito:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare il risarcimento in favore dell’attrice nella misura accertata in corso di causa ed in base a quanto sarà dalla stessa effettivamente provato.

In ogni caso:

con il favore delle spese, incluse eventuali CTU e CTP, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso forfettario spese 15 %, C.P.A. ed IVA” FATTO E DIRITTO Allegazioni delle parti ha evocato in giudizio con atto di citazione notificato il 20.10.2021, svolgendo le conclusioni sopra riportate e deducendo, in fatto e in sintesi:

il 23.01.2021, , figlio dell’Attrice, a bordo dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, di proprietà dell’Attrice, ha fatto rifornimento di carburante del tipo gasolio presso la stazione di servizio “RAGIONE_SOCIALE”, sita in Brembate (BG), INDIRIZZO gestita da subito dopo il rifornimento, il veicolo subiva un guasto meccanico;

ha prontamente segnalato il guasto e il 10.03.2021 si è tenuto nel contraddittorio delle parti il prelievo di carburante dal serbatoio dell’auto, presso l’autofficina RAGIONE_SOCIALE sita in Milano, INDIRIZZO

dalla verifica è emersa la presenza di acqua nel campione di carburante in misura superiore ai parametri consentiti;

l’invito alla stipulazione di negoziazione assistita non ha sortito esito;

alla fattispecie sono applicabili le norme codicistiche sulla vendita e gli artt. 102 e ss D. lgs 206/2005, Codice del consumo;

dalla vendita di gasolio non conforme, l’Attrice ha patito ingiusti danni, pari a complessivi €

7.641.10, di cui € 6.100,00 per costi di riparazione dell’autovettura, € 1.348,10 per trasporto su carro attrezzi e noleggio di auto sostitutiva dal 20 aprile al 20 maggio 2021 oltre all’assistenza tecnica prestata da RAGIONE_SOCIALE ed € 183,00 per l’analisi del campione di carburante;

l’Attrice ha diritto alla restituzione di € 71,78 versati per l’acquisto del carburante.

si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 7.04.2022, rispetto a prima udienza differita dal Giudice al 27.04.2022, resistendo alle domande attoree, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:

la ricostruzione attorea è lacunosa, atteso che non è chiaro in che cosa consista il lamentato guasto né è stato precisato quando lo ha denunciato a , rilevandosi che il guasto è stato denunciato solo il 9.03.2021;

manca prova della non conformità, della tempestività della denuncia e del nesso causale tra vizio e danno, atteso che il preventivo dimesso sugli asseriti costi di riparazione è privo di data e non risulta emesso verso ma verso il terzo seguito, per brevità:

“MAXIGOMME”;

la fattura emessa a carico di da RAGIONE_SOCIALE risulta datata 1^.07.2021 e manca prova che sia stata pagata;

la documentazione attestante i lamentati danni non è coerente come tempistica rispetto al lamentato danno;

manca prova che il carburante campionato il 10.03.2021 sia lo stesso carburante che è stato erogato da il 23.02.2021, mancando allegazione e prova di cosa sua accaduto al veicolo e quanti chilometri abbia percorso dopo il rifornimento;

l’Attrice ha omesso di evidenziare che lo stesso laboratorio che ha esaminato il campione prelevato dall’auto il 10.03.2021, RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità:

“CHELAB”), ha esaminato a campione anche il carburante presso la stazione di servizio, rilevando valori conformi alla normativa e diversi da quelli rilevati nel carburante estratto dal serbatoio dell’auto;

presso il gasolio viene controllato con cadenza mensile, con prelievo dalla cisterna di stoccaggio con prelievi in tre punti;

con missiva del 22.03.2021 ha rigettato la richiesta risarcitoria svolta da , evidenziando che la quantità di acqua riscontrata nel campione, oltre 1.000 ml/kg su 2,5 litri era del tutto anomala e sarebbe stata rilevata dal sistema di controllo;

del resto, se la percentuale di acqua fosse stata questa, l’autovettura non sarebbe stata neppure in grado di ripartire;

dai controlli svolti da è risultato che lo stato delle cisterne di gasolio era regolare il 23.02.2021; si eccepisce la decadenza di in quanto non ha chiesto tempestivamente il risarcimento, posto che la prima richiesta risarcitoria risulta avanzata da 19.04.2021, mentre ha avanzato la prima richiesta solo con l’invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita e, quindi, oltre il termine di due mesi previsto dall’art. 132 codice consumo;

del pari, la prima segnalazione del guasto in tesi dovuto al rifornimento è stata avanzata il 9.03.2021 sempre da manca prova che il guasto sia ascrivibile al rifornimento del 23.02.2021, posto che il prelievo del campione di carburante dal serbatoio dell’auto è avvenuto solo 15 giorni dopo, rilevandosi che l’attrice avrebbe dovuto procedere a tale verifica subito e non dopo 15 giorni;

in buona sostanza, l’Attrice ha quindi omesso di provare il danno, il difetto e il nesso causale mentre incombe al professionista fornire prova liberatoria;

quanto alla domanda risolutoria, non si comprende a che titolo è stata richiesta, se ex art. 130 codice consumo o ex art. 1453 cc. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza ex art. 183 cpc, tenuta in trattazione scritta il 27.04.2022, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 13 co. 6 cpc, e alla successiva udienza del 27.10.2022 il Giudice, nelle more subentrato al precedente, ha ammesso la prova orale attorea per interrogatorio formale e testi su tre dei capitoli articolati e la prova per testi su due dei capitoli articolati dalla convenuta, con prova contraria diretta. Alla successiva udienza del 13.04.2022, il GOP delegato da questo Giudice, il 1^.12.2022 subentrato nel ruolo del precedente, ha proceduto all’interpello del legale rappresentante della Convenuta, e all’escussione della la testimone indotta dalle due parti, e il testimone attoreo , mentre alla successiva udienza del 30.05.2023 ha escusso il testimone attoreo , all’esito rinviando la causa avanti a questo Giudice per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, tenuta a seguito di rinvio di ufficio il 25.07.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, questo Giudice, con ordinanza riservata del 23.09.2024, comunicata il 24.09.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali conclusive, decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza, quindi scaduti rispettivamente lunedì 25.11.2024 e 16.12.2024, trattenendo la causa in decisione all’esito e quindi a far data dal 17.12.2024. ha svolto contro le seguenti domande:

una domanda, prevista e regolata dagli artt. 129 e 130 Codice consumo, di risoluzione del contratto del 23.02.2021 di compravendita di gasolio, in tesi non conforme, perché misto ad acqua in quantità superiore alla soglia di tolleranza, con conseguente restituzione del prezzo versato di € 71,78;

una domanda, prevista e regolata dall’art. 135 Codice consumo e 1490 e ss cc, di accertamento della responsabilità civile di i danni derivati dal vizio del carburante venduto- alla propria vettura BMW, targata TARGA_VEICOLO, quantificati in € 7.641,10, o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, di cui € 6.110,00 per costi di riparazione della propria autovettura, € 1348,10 per trasporto di carro attrezzi, noleggio auto sostitutiva e assistenza tecnica durante l’analisi del campione ed € 183,00 per spese di analisi del campione di carburante. ha resistito alle domande, di cui ha chiesto il rigetto, eccependo:

la decadenza dell’Attrice per avere contestato la non conformità oltre il termine di due mesi dalla vendita;

carenza di prova del lamentato vizio;

carenza di prova del danno;

carenza di prova del nesso causale.

Emergenze istruttorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e l’escussione di tre testimoni, Il Giudice reputa che l’istruzione svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite.

Tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti:

scontrino del 23.02.2021 di acquisto del carburante (doc. 1 fasc. Att.);

carta di circolazione del veicolo di causa (doc. 2 fasc. Att.);

segnalazione guasto auto a seguito rifornimento datata 23.02.2021, sottoscritta da e da (doc. 1 fasc. Conv.)

; rapporto di prova del 18.03.2021 e allegati di RAGIONE_SOCIALE tra cui il verbale di prelievo del 10.03.2021 (docc. 5-6 fasc. Att.

e docc. 3 e 4 fasc. Conv.);

missiva del 22.03.2021 da di diniego di responsabilità (doc. 13 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.)

; rapporto di prova del 30.03.2021 e allegati di RAGIONE_SOCIALE (docc. 16 fasc. Att.);

fattura emessa il 31.03.2021 da RAGIONE_SOCIALE a carico di MAXIGOMME per prelievo del campione (doc. 4 fasc. Att.);

missiva di contestazione della non conformità, datata 19.04.2021 da (doc. 6 fasc. Conv.);

fattura emessa il 30.04.2021 da RAGIONE_SOCIALE a carico di RAGIONE_SOCIALE per € 6.110,00, IVA inclusa, per riparazione auto (doc. 9 fasc. Att.);

assegni emessi da RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE (doc. 10 fasc. Att.);

fattura emessa il 1^.07.2021 da RAGIONE_SOCIALE a carico di per € 6.110,00, IVA inclusa, per riparazione auto (doc. 8 fasc. Att.);

fattura emessa il 1^.07.2021 da RAGIONE_SOCIALE a carico di per € 1.348,10, IVA inclusa, per noleggio auto sostitutiva dal 20.04.2021 al 20.05.2021, per trasporto auto con carro attrezzi e per analisi campione (doc. 12 fasc. Att.)

; invito alla negoziazione assistita da del 1^.07.2021 (doc. 7 fasc. Att.);

Diritto Il Tribunale osserva in primo luogo, in punto di rito, che in tema di legittimazione processuale o formale o ad causam, la Corte di legittimità ha sancito che:

“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.

Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

” (Cass. civ., sez. 1, n. 7776 del 27.03.2017), in continuità con quanto sancito a Sezioni unite nello stesso senso:

“La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

” (Cass. civ., SS.UU., 16.02.2016 n. 2951) e prima ancora:

“La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.

Ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. civ., sez. 2, n. 14177 del 27.06.2011). Quanto al diritto sostanziale delle domande attoree, la disciplina consumeristica invocata dall’Attrice a sostegno della domanda di risoluzione, la stessa è prevista dagli artt. 129 e 130 del d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo.

In particolare, l’art. 129, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita di carburante dedotto in giudizio (23.02.2021), dispone:

“1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

…”.

L’art. 130 Codice consumo, a sua volta, prevede:

“1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. ….

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore…”.

L’art. 135 Codice consumo, rubricato:

Tutela in base ad altre disposizioni” prevede:

“1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.

2.

Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

” In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell’art. 3 co.

1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Quanto all’onere della prova dell’azione risarcitoria contrattuale ex art. 1490 cc per responsabilità civile del venditore per vizi della cosa venduta, il Tribunale osserva che incombe all’acquirente allegare e provare i lamentati vizi, come sancito dalla corte di legittimità in sede nomofilattica:

“In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

” (Cass. civ. SS.UU., n. 11748 del 3.05.2019).

In forza dell’art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, altresì, il preteso danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio ed il nesso causale tra detti vizi e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere consegnato cosa immune da vizi ovvero di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315).

Ai sensi dell’art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno:

“…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….

” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).

Decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, le domande attoree sono inammissibili, prima che infondate, per i seguenti motivi.

Il Tribunale evidenzia che l’Attrice ha prospettato in citazione e in tutti i successivi atti che il contratto di compravendita di carburante, in tesi venduto da non conforme perché misto ad acqua, è stato stipulato tra il figlio dell’Attrice 23.02.2021.

Da tanto discende che l’Attrice è carente di legittimazione attiva processuale (o formale o ad causam) a svolgere contro sia la domanda di risoluzione del detto contratto, sia la domanda di risarcimento del danno contrattuale per vizi della cosa venduta.

difatti, per quanto prospettato dalla medesima, non ha stipulato il contratto di vendita con e dunque non è legittimata -in via processuale- ad esperire i rimedi processuali che ha svolto in questa causa, atteso che tali rimedi sono stati previsti dalla legge a favore dell’acquirente consumatore (azione di risoluzione ex art. 130 Codice consumo) e dell’acquirente (azione di risarcimento del danno ex art. 1490 cc per vizi della cosa venduta).

La carenza di legittimazione processuale attiva e passiva è rilevabile di ufficio in ogni fase e grado del processo, purchè emerga ex actis, e nel caso di specie emerge ex actis, atteso che sin dall’atto di citazione, e in tutti i successivi atti, ha sempre dedotto che il contratto di acquisto di carburante è stato stipulato tra Mai nei suoi atti l’Attrice ha dedotto che il figlio ha agito in suo nome e conto nell’acquistare il carburante.

Da tanto discende che è carente di legittimazione processuale a svolgere le domande che ha svolto in questa causa, come si deve rilevare di ufficio, con conseguente inammissibilità di tutte le domande contrattuali svolte, in quanto fondate su un contratto avvenuto inter alios, per come dedotto.

Per completezza, si aggiunge che la Corte di legittimità ha con pronunce costanti sancito come l’obbligo del giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 cpc le questioni rilevate di ufficio suscettibili di definire la lite riguarda solo le questioni di fatto e quelle miste di fatto e di diritto mentre non riguarda le questioni di puro diritto:

“L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese.

(In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).

” (Cass. civ., sez. 3, n. 822 del 9.01.2024;

conf.: Cass. civ., sez. L, n. 21314 del 19.07.2023; Cass. civ., sez. 3 n. 18736 del 3.07.2023; Cass. civ., sez. 2, n. 1617 del 19.01.2022; Cass. civ., sez. L, n. 35974 del 22.11.2021; Cass. civ., sez. 3, n. 11724 del 5.05.2021; Cass. civ., sez. 2, n. 11440 del 30.04.2021).

Nel caso di specie, il rilievo di ufficio della carenza di legitimatio ad causam dell’Attrice è una questione di puro diritto, in quanto discende non già dalla valutazione delle prove ma dalla constatazione che i rimedi azionati in questa causa sono previsti dalla legge a favore dell’acquirente, qualifica che la stessa Attrice ha attribuito a un terzo e non a se stessa.

In altre parole, la questione rilevata di ufficio non emerge dai documenti offerti, né attiene alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto, ma deriva direttamente da quanto prospettato dall’Attrice, senza alcuna possibilità di diversa valutazione di quanto prospettato e chiesto in citazione.

In conclusione, le domande contrattuali attoree sono tutte radicalmente inammissibili, per carenza di legitimatio ad causam dell’Attrice, e debbono essere già solo per questo disattese, con assorbimento della disamina della fondatezza o meno nel merito e con conseguente totale irrilevanza delle istanze istruttorie per prova orale che sono state rigettate in fase istruttoria dal Giudice e che sono state riproposte dalla parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Solo per completezza, pertanto, si osserva che, quand’anche, non si vede come, a domanda risarcitoria possa essere riqualificata come domanda risarcitoria extracontrattuale, egualmente la stessa sarebbe infondata, atteso che l’Attrice non ha provato il fatto illecito, né il danno.

Difatti, non ha provato che il carburante estratto il 10.03.2021 per il prelievo a campione sia lo stessi di quello che è stato erogato da ed immesso nel carburante 15 giorni prima il 23.02.2021, non potendosi escludere che l’Attrice o suo figlio o terzi abbiamo compiuto altri rifornimenti, o immesso acqua nel serbatoio prima del prelievo.

In aggiunta, l’Attrice non ha provato di avere sostenuto i dedotti esborsi di denaro, atteso che manca la prova in causa di versamenti di denaro da a coloro che in tesi hanno riparato il guasto alla vettura derivante dall’immissione di gasolio misto ad acqua nel serbatoio dell’auto.

In conclusione, quand’anche, non si vede come, visto che l’Attrice ha chiaramente qualificato la sua domanda come contrattuale, fosse possibile riqualificarla come extra- contrattuale, comunque la stessa sarebbe infondata nel merito, per quanto sopra scritto, risultando del tutto irrilevanti ai fini della prova di siffatta domanda le istanze istruttorie non accolte in fase istruttoria dal Giudice e reiterate dalla parte Attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Spese Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente:

in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione.

La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all’art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).

Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di onde la stessa deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di , non emergendo motivi per discostarsi dalla regola della causalità della lite.

Quanto alla liquidazione delle spese di IM, le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e del tenore delle memorie, si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 2 per le quattro fasi del processo, pari a € 5.077,00, come da nota spese dimessa dalla difesa della Convenuta, che si reputa congrua, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della Convenuta.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede:

dichiara inammissibili tutte le domande attoree, per carenza di legitimatio ad causam attiva;

letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di a titolo di refusione integrale delle spese della causa, la somma di € 5.077,00, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta;

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.

Milano, 15.04.2025 il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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