CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Sezione III
Civile Composta dai magistrati:
Dr.ssa NOME COGNOME Presidente Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._422_2025_- N._R.G._00001440_2022 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_10_03_2025
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 08.08.2018 da:
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Ba R.G.N. 1440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
rilasciata su foglio separato, appellante contro:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caprino Vero (VR), INDIRIZZO
COGNOME COGNOME codice fiscale e P.IVA , con il proc. dom. NOME COGNOME in Caprino Veronese (VR), INDIRIZZO (Codice fiscale – fax NUMERO_TELEFONO PEC: , per procura depositata nel fascicolo telematico, appellato Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Verona n. 15/2022, pubblicata il 13.01.2022, pronun nella causa R.G. n. 7374/2018;
in punto:
contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all’udienza del 03.02.2025.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell’appellante ha così concluso:
nel merito:
a) accertare l’esistenza di vizi e/o difetti della merce descritta in atti venduta da in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l’effetto dichiarare risolto/i il/i contrato vendita con riferimento alla predetta merce;
b) respingere tutte le domande formulate da in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi compresa la domanda riconvenzionale quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare la società convenuta appellata alla restituzio favore dell’attrice appellante delle somme da questa corrisposte a in forz dispositivo della sentenza impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria d) condanna C.F. di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, effettuati i sopralluoghi nece esperita ogni altra necessaria indagine e test sui materiali oggetto di causa:
a) descriva i materiali dalla società convenuta appellata;
b) verifichi se sussistano i vizi e difetti lamentati dall’attrice appelo eventualmente descrivendoli;
c) in caso di risposta positiva al quesito sub b), dica se i vizi o afferiscano alla progettazione ovvero alla produzione e, nel primo caso, dica se possano essere dipe specifiche tecniche impartite dalla società attrice appellante, ove documentate;
d) determini con riferimento alle fatture oggetto di causa il valore del materiale per cui siano stati eventualmente rilevati vizi e/o lamentati nell’atto di citazione di primo grado.
Il procuratore dell’appellata ha così concluso:
– Voglia la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile comunque infondato l’appello proposto da – con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, oltre contributo forfettario spese generali oltre IVA e CPA di legge.
In via istruttoria: ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie richieste dall’appellante particolare, alla richiesta di rinnovo della CTU tecnica per i motivi tutti esposti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 15/2022 depositata il 13.01.2022 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunc nella causa promossa da nei confronti di – nella quale l’a chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita di cavi intercorso tra le parti per inadempimento venditrice, che aveva fornito cavi difettosi, e la condanna di al risarcimento del d quantificato in € 60.000,00, nella quale si costituiva la convenuta eccependo la nullità della citazione indeterminatezza, negando la sussistenza dei vizi lamentati, sostenendo l’idoneità della merce f – respingeva l’eccezione di nullità della domanda; accertava vizi della fornitura dei cavi oggetto di c per un valore corrispondente € 2.054,00;
respingeva le domande attoree di risoluzione del contratto risarcimento del danno;
accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e, già dedotto l’importo € 2.054,00 per i materiali non idonei, condannava l’attrice a pagare alla convenuta la somma complessiva di € 222.911,53, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo effettivo e oltre alla rifusione spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all’esito di un’istruttoria con acquisizione documentali e CTU – ha proposto appello chiedendone la riforma e censurandola seguente unico motivo:
1) carenza di motivazione e/o motivazione apparente della sentenza impugnata.
La società convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del 22.11.2022 eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto l’infondatezza, con conferma della sentenza impugnata.
Per l’udienza del 03.01.2025 le parti hanno depositato le proprie note scritte espressamente rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa passa ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata a mezzo PEC in data 08.08.2022, conveniva in giudizio deducendo di avere acquistato dalla stessa fin dal 2015 in modo continuativo molteplici categorie di cavi, con volumi di fatturato che nel corso del 2017 avevano superato il milione di euro.
A partire dal mese di settembre 2017 veniva riscontrato un vizio sui cavi navali impiegati per installazioni all’inte grandi imbarcazioni e di yacht, consistente nel considerevole ritiro del materiale di isolamento rispetto al cond interno sul punto in cui il cavo veniva tagliato, che era pericoloso per la sicurezza degli impianti.
A seguito delle contestazioni che aveva ricevuto dai propri clienti le parti concordavano un incontro per la da RAGIONE_SOCIALE CoSecondo l’attrice, riconosceva il vizio e manifestava la propria disponibilità a studiare interventi corre fase produttiva dei quali avrebbe dovuto informare salvo poi, con comunicazione a mezzo pec del 03.07.
asserire che tale problema era sempre stato presente sui cavi forniti dalla stessa rifiutandosi di riti materiale consegnato a (cfr. doc.
10
primo grado appellante).
Il 04.07.2018 la società venditrice trasmetteva a mezzo pec a un sollecito di pagamento delle fatture n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO (cfr. doc. 11 primo grado appellante) sebbene in occasione dell’incontro del 27.06.2018 gli tecnici della convenuta avessero ammesso che la produzione di cavi di piccola sezione presentava criticità es essi abituati a realizzare standard superiori ai 6 mmq e che in realtà i cavi in questione non costituivano un “pro ma erano prodotti che la società attrice acquistava regolarmente anche da altri fornitori senza difetto. Il Presidente del C.d.
A. di RAGIONE_SOCIALE, riscontrando una mail di del 05.07.2018, ribadiva di non poter acquistare materiale difettoso e non conforme alle specifiche richieste e che pertanto gli ordini sospesi sarebbero stati soltanto se avesse garantito l’eliminazione del vizio contestato in quanto parte del materiale viziato era a presente nei magazzini di e di e non poteva essere venduto perché non conforme agli sta qualitativi e di sicurezza del prodotto.
provvedeva comunque al saldo delle fatture scadute al 30 giugno ed luglio 2018, omettendo di pagare i cavi non conformi in attesa di definire la vertenza.
A fronte di un importo complessivo delle forniture pari ad € 442.924,27 (cfr. docc. 15-19 primo grado appena veniva omesso il pagamento di € 131.957,39 e analoga condotta veniva adottata da anche per le fatt scadenza al 10.09.2018, relativamente alle quali € 9.494,64 su € 244.693,25 si riferivano a materiale asseritamente viziato.
Seguivano diffide di pagamento da parte dei legali di (cfr. docc. 20-21 primo grado appellante) ri senza esito e, successivamente, il promovimento del presente giudizio.
La società con la comparsa di risposta confutava gli assunti avversari sostenendo che i cavi alla società appellante erano stati messi in produzione sulla base di precise specifiche tecniche fornite dalla s di cui la società era la società commerciale, e che la merce venduta era esente da vizi (cfr. docc. 18, 22, 28, 34-36 primo grado appellata).
In via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento delle somme ad essa dovute per le vendite effettuate in esecu -32, 37-41 primo grado appellata) e la condanna di al pagamento della somma € 141.452,03 o della d somma accertata in causa.
Rilevava che le questioni insorte nell’anno 2017 erano state definite con il ritiro della merce difforme e con l’emissione da parte sua delle note di credito n. 753/2017 e n. 76/2018 (cfr. docc. 37 e 38 primo grado appellata) e c segnalazione di aprile 2018 di non era mai pervenuta a 14.06.2018 e 07.07.2018 tra allegate solo nel corso del gi (cfr. doc. 6 primo grado appellante).
L’appellante era, pertanto, decaduta dalla denuncia dei vizi per la decorrenza del termine ex art. 1495 Cod.
Ci riferimento ai cavi consegnati in data 21.05.2018, che aveva accettato, avendoli inviati al proprio cliente (cfr. primo grado appellante).
Sosteneva che, a seguito di ulteriori prove eseguite d’intesa tra le parti per la verifica dell’idoneità dei cavi fo dopo essersi resa disponibile ad operare un ulteriore sconto, aveva chiesto il saldo delle fatture emesse.
Con la sentenza impugnata il Tribunale riteneva infondata l’eccezione di nullità, in quanto dal tenore completo dell’atto introduttivo potevano evincersi il petitum e la causa petendi, con esclusione della lesione del diritto di della convenuta.
Sulla base delle risultanze delle indagini peritali acquisite nel giudizio, accertava vizi della fornitura dei cavi es dalla convenuta per una somma pari a € 2.054,00;
respingeva le domande attoree di risoluzione del contratt risarcimento del danno;
in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta e sulla base deg dell’accertamento peritale, condannava l’attrice al pagamento della somma complessiva di € 222.911,53 già de l’importo di € 2.054,00, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo effettivo e al pagamento delle spese e di CTU.
Ritenendo infondata l’eccezione di parte attrice di nullità della CTU – avendo il perito rispettato il contraddittorio tecnici delle parti ed adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP di parte attrice ing.
Tribunale rilevava che “…il CTU non si fosse arbitrariamente “arrogato” la facoltà di individuare ipotetici a intercorsi tra le parti, posto che il quesito impone di esaminare atti e i documenti di causa (inclusa la corrispon tra le parti), al fine, tra l’altro, di valutare se sussistano i vizi ed i difetti lamentati da parte attrice, il che imp monte, che debbano essere determinate le caratteristiche che – per volontà negoziale o per necessità di legge – CTU aveva specificato che la normativa tecnica di riferimento non prevede un limite di ritiro dell’isolante per navali e che in assenza di specifico accordo sul punto tra i contraenti la merce fornita fino al settembre 2017, ep cui l’attrice aveva dichiarato di aver cominciato a ricevere doglianze da alcuni clienti, era da considerarsi priva di Il CTU aveva chiarito che il materiale contestato, da lui esaminato, pur presentando il fenomeno di ritiro dell’isola ragione della tipologia del prodotto e dell’entità del fenomeno riscontrato, non poteva ritenersi viziato in q conforme alla normativa tecnica di riferimento accettata dalle parti le quali, per lo meno fino al giugno 2018 avevano assunto accordi diversi. Il CTU aveva rilevato che il parametro di valutazione era costituito dalla specifica prevista dalla norma IEC 605 art. 18.16
Shrinkage test for XLPE insulation, fermo restando, che “rimane non definito il livello massimo de fissato da KU in 2 mm e dalla citata norma del 4 % che su 100 mm di tratto sguainato equivalgono a 4 mm”.
Dal 20.06.2018 le parti avevano quindi accettato quale riferimento il nuovo requisito relativo al ritiro massimo, pe solo cavi che non rispettavano il limite del 4 % previsto nello Shrinkage test for XLPE insulation potevano rit difettosi rispetto allo standard richiesto dai clienti dell’attrice denunciato alla stessa a partire dal settembre 2017.
Poiché non vi era contestazione tra le parti sull’ammontare complessivo di € 227.715,43 dell’importo delle for inevase, alla luce delle conclusioni del CTU la somma non dovuta alla convenuta doveva ritenersi pari a € 2.05 per cui la somma dovuta dall’attrice era complessivamente pari a € 222.911,53.
Tale esigua differenza era tale da escludere la gravità dell’inadempimento della convenuta che, ai sensi deg 1453 e 1455 Cod. Civ., costituisce causa di risoluzione del contratto di fornitura, e l’accoglimento della dom risarcitoria, peraltro rimasta sfornita di prova nel quantum.
In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta Il Tribunale condannava l’attrice a pagare alla s la somma di € 222.911,53, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l’eccezione dell’appellata di inammissibilità dell’appe sensi dell’art. 348 bis CPC, essendo appena il caso di rilevare che, ai sensi dell’art. 348 ter CPC, l’ordinan inammissibilità ex art. 348 bis CPC deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non l’udienza di cui all’art. 350 CPC (cfr. Cass. n. 14696/2016).
L’eccezione di inammissibilità va respinta anch riferimento all’art. 342
c.p.c., atteso che l’atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravam statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle contropstata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appe volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi a componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 2278 27.10.2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018).
E ciò è senz’altro ravvisabile nella specie.
Deve inoltre rilevarsi che l’appellante non ha proposto impugnazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nulli indeterminatezza della domanda, per cui su tale capo della sentenza si è formato il giudicato.
Nel merito, l’appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe respinto le domande attoree acriticamente riportandosi alle risu della CTU esperita in corso di causa, senza fornire alcuna logica motivazione in ordine al rigetto delle pu osservazioni e delle contestazioni sollevate sull’elaborato peritale in base ai rilievi tecnici svolti dal proprio cons di parte.
La censura non merita accoglimento.
Dall’esame degli atti risulta che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, puntualmente e correttamente valutato le osservazioni e i rilievi tecnici del consulente dell’appellante avendo sentenza specificato che “…il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP attoreo (all. 23 Ing. , come evincibile alle pagine 16 e seguenti dell’elaborato” richiamando l’ordinanza dell’11.01.2021 di dell’istanza dell’appellante di rinnovo della CTU, evidenziando come le contestazioni svolte dall’attrice configurassero motivi di nullità della CTU ed escludendo, in mancanza dei presupposti di cui all’art. 196 c.p rinnovazione delle indagini peritali. Dall’elaborato tecnico del 09.10.2020 si evince che il CTU ha scrupolosamente esaminato e confutato le osserv del consulente di parte appellante.
All’udienza del 12.11.2020 l’appellante aveva, infatti, eccepito la nullità della relazione peritale richiaman contestazioni del proprio CTP trasmesse al CTU, che il Tribunale aveva respinto con la predetta ordinanza.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda dell’appellante di rinnovazione della perizia con motivazioni de idonee a far intendere l’iter logico del proprio convincimento “… tenuto conto delle risultanze della CTU a dell’ing. , di cui si condividono le conclusioni, in quanto frutto di attento esame docume ispezione della merce, puntuali riferimenti alla normativa tecnica internazionale, analisi delle modalità di produ ed il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP attoreo (allegato 23, ing. , come evincibile alle pagine 16 e seguenti dell’elaborato)”. Il Tribunale ha, quindi, preso in esame la relazione del CTU, le conclusioni cui il perito è pervenuto nel contraddittorio con le parti e le allegate osservazioni dei loro consulenti, per cui non può ritenersi sussiste lamentata carenza nella motivazione della sentenza, che non può neppure qualificarsi come apparente.
Nel presente grado l’appellante ripropone gli argomenti tecnici illustrati nelle osservazioni alla CTU del CTP (cfr. all. 23 a pagg. 94-97 CTU), peraltro già dedotti nella comparsa conclusionale di primo gra esaminati sia dal CTU, sia dal Tribunale (cfr. sentenza, pag. 4).
Dalla relazione peritale emerge che il CTU ha valutato le specifiche tecniche dei cavi risultanti dai documenti ac (cfr. docc. 34, 35 e 36 primo grado appellata) e che, in risposta al quesito sottopostogli, ha descritto le caratteri costruttive dei cavi contestati RAGIONE_SOCIALETARGA_VEICOLORAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha allegato le fotografie dei cavi commercializzati d con il marchio e le principali norme tecniche IEC seguite nella costruzione e stampigliate stessi, precisando che tale normativa è volontaria e non obbligatoria e che, ove accettata dalle parti, le v contrattualmente. Il perito ha anche descritto le fasi del ciclo produttivo dei cavi, illustrando la diversa tipologia delle guai effettuando prove di laboratorio sulle stesse, giungendo a rilevare che “il ritiro degli isolanti è un fenomeno norm qualsiasi manufatto elastomerico in alcuni casi è tacitamente accettato in altri casi è ritenuto critico, le richies mercato definiscono i limiti del ritiro che sono considerati difetti o vizi”.
Nella parte dedicata all’esame dei vizi lamentati dall’attrice il CTU ha vagliato tutte le comunicazioni pro dall’appellante, ha riportato i risultati delle prove di misura del ritiro dei cavi, ha dato atto dei sopralluoghi effett presenza dei CTP, ha risposto partitamente alle osservazioni del CTP dell’appellante e ha quantificato l’importo fornitura rimasto impagato in € 227.715,44.
Il Tribunale ha correttamente condiviso le conclusioni del CTU in quanto logiche e prive di vizi.
Con riferimento alla prova di ritiro a caldo “shrinkage test for XLPE insulation” prevista dalla normativa IEC 605 gli aspetti tecnici esaminati dal CTU su richiesta del tecnico di parte appellante del 20.06.2018 (cfr. doc. 9 primo appellante) hanno portato a concludere che le parti avevano condiviso la normativa IEC 60092-353 stampiglia cavi la quale “nulla stabilisce in merito al ritiro dell’isolante sul rame”, rilevando che il diverso ritiro f Perso tecnico ha esaminato anche normativa IEC 60092-350 precisando che tale normativa al punto 4.3.2 stabilisc che “l’isolante deve essere estruso in uno o più strati strettamente aderenti. Il sistema deve formare un omogeneo compatto e deve essere applicato in modo tale che si adatti strettamente al conduttore o nastro esistono”.
In ogni caso, non può ravvisarsi un restringimento significativo rispetto ai limiti prescritti dalla norm applicabile e non è stato accertato il superamento di tali limiti non concordato tra le parti, oppure che oltre la tollerabilità, essendo stato riscontrato che il ritiro dei cavi era contenuto nell’ambito dei para normativi se pure non espressamente riferiti agli utilizzi in ambito navale.
Il CTU ha, quindi, contro dedotto a tutti i rilievi tecnici di parte appellante e ha quantificato l’importo totale rimas pagare in € 222.911,34 tenendo conto del valore dei cavi che, dall’inizio della lite, superavano i limiti d concordato.
La sentenza impugnata, che ha condiviso tali conclusioni, deve ritenersi esente dalle censure svolte dall’appe essendo risultato accertato che aveva fornito all’appellante i cavi in base agli ordini cont l’indicazione delle specifiche tecniche costruttive imposte dalla committente (cfr. docc. 2-17, 29-32, 37-41 rela CTU pagg. 4 e 19) e che quest’ultima li aveva realizzati in ossequio alla normativa vigente.
Il Tribunale quindi, sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU, ha esattamente accertato che il valore limitato del materiale risultato non conforme rispetto a quello complessivamente fornito e all’importo totale commessa non potesse costituire indice della gravità dell’inadempimento richiesta dagli artt. 1453 e 1455 Cod. C fini della risoluzione del contratto di fornitura e dell’accoglimento della domanda risarcitoria dell’attrice.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio di motivazione della sentenza può legittimamente dirsi sussi soltanto nelle ipotesi in cui nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato e di punti decisivi della controversia, o quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivam adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decision Cass. 09.08.2007, n. 17477; Cass. 07.06.2005, n. 11789).
La Corte Suprema ha stabilito inoltre che:
“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del cons tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicita disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (cfr. Cass. Civ. Ord.16.11.2022 n. 33742).
L’appellante anche nel presente grado, riportando stralci della CTU, i rilievi del CTP e la contestazione alle concl già rassegnate in primo grado, ha chiesto un riesame della consulenza che deve escludersi, avendo il Trib ampiamente motivato con riferimento ai criteri utilizzati per il calcolo degli importi dovuti sulla base delle concl del CTU.
L’adesione del giudice alle risultanze della CTU non può definirsi acritica, né può considerarsi come motiva apparente, dovendo confermarsi che la relazione tecnica, alle cui conclusioni in Tribunale si è uniformato, congruamente motivata ed esente da vizi logici.
L’appello va, quindi, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55/2 successive modifiche e integrazioni, e vanno poste a carico dell’appellante e in favore di con applicazione dei parametri di valore medio e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epi disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l’appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 15/2022;
2) condanna l’appellante a rifondere a le spese del grado che liqu € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPNA.
Si dà atto che sussistono a carico dell’appellante soccombente i presupposti applicativi dell’art. 13, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versam dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Leg 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia il 03 marzo 2025.
Dott. NOME COGNOME
Il Consigliere Estensore Dott. NOME COGNOME
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