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Codice Penale

Vizi dell’opera appaltata, risarcimento dei danni

L’azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell’opera appaltata si aggiunge all’azione diretta alla eliminazione dei vizi.

Pubblicato il 13 October 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1167/2020 pubbl. il 25/09/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. , elettivamente domiciliato in

ATTORE/I contro

IMPRESA COSTRUZIONI YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo Tribunale di Ancona n. /2017 del 22.09.2017 (RG /2017), per i motivi di cui in narrativa.

Nel merito, accertata e dichiarata la legittimità del recesso operato dalla Sig.ra XXX ex art. 1671 c.c., per grave sfiducia nei confronti dell’opposta, stante il suo grave inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto intervenuto con l’opponente, accertare e dichiarare, per l’effetto, non dovuto alla prima da parte della seconda l’importo di cui alla fattura n. 1/2017.

In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che in conseguenza dell’abuso e dei vizi riscontrati sull’immobile, imputabili all’impresa opposta, quest’ultima sia tenuta, per la parte di sua responsabilità, a corrispondere all’opponente il risarcimento di tutti i danni patrimoniali dalla stessa subiti e quantificati in € 10.076,39, sì come risultanti dalla CTU dell’Ing., depositata nel giudizio ex art. 696/bis cpc avente numero di ruolo /2018 RG, il cui fascicolo è stato acquisito all’odierno giudizio a seguito di ordinanza del G.I. del 19/05/2019, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da mancato utilizzo dell’immobile come propria abitazione. Nel merito e subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato che l’opposta ha diritto ad ottenere il corrispettivo di cui alla fattura 1/2017, o comunque un diverso corrispettivo a saldo che dovesse risultare dalla CTU espletata nel corso del giudizio di ATP, compensare detto importo con la somma o parte di essa dovuta dall’opposta all’opponente a titolo di risarcimento danni, così come richiesto in via riconvenzionale. Con vittoria di spese e compenso professionale anche relativo al giudizio di ATP n. /2018 RG, nonché alle spese di CTU sì come liquidate nel predetto giudizio”.

Parte convenuta ha concluso: “nel merito: respingere l’opposizione nonché la domanda riconvenzionale, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo stante l’eccepita decadenza dell’opposizione, per giunta palesemente infondata, e comunque non ricorrendo gravi motivi; con vittoria di spese”

MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra XXX ha opposto tardivamente il d.i. n.1910/2017 con il quale le era stato ingiunto, su ricorso della Impresa Costruzioni YYY , il pagamento della somma di € 9.344,37 oltre le spese della fase monitoria, quale saldo di alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti in suo favore presso l’abitazione sita in.

Assumeva l’attrice/opponente di non aver avuto tempestiva contezza della notifica del d.i. e che per tale motivo l’opposizione era stata presentata ai sensi dell’art. 650 cpc. Contestava inoltre di aver receduto dal contratto di appalto, non essendo state le opere eseguite a regola d’arte, e di aver subito danni di cui chiedeva il risarcimento.

Si costituiva in giudizio l’Impresa YYY eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione, e contestando nel merito la domanda.

Esaurita la fase istruttoria (prova testi ed acquisizione del fascicolo dell’ATP promosso dalla sig.ra XXX) la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 10.02.2020.

Il deposito delle comparse conclusionali (e della sentenza) subiva uno slittamento determinato dalla sospensione dei termini determinato dall’emergenza Covid19.

In merito alla eccezione di tardività dell’opposizione, sollevata da parte convenuta/opposta, questo giudicante non può che richiamare il contenuto delle precedenti ordinanze del 14.06.18 e del 10.01.19, qui integralmente confermate.

Non v’è dubbio infatti che la sig.ra XXX dal 28.03.17 al 27.11.17 (le due date sono relative al momento del cambio di serratura da parte dell’Impresa YYY ed alla restituzione ad opera della PG in seguito a denuncia penale) non ebbe la disponibilità materiale dell’immobile presso il quale è stata eseguita la notifica in data 15.10.17.

Così come non v’è dubbio che l’Impresa YYY fosse a conoscenza della circostanza e dell’effettivo domicilio della odierna opponente, sì da poter/dover notificare l’atto in modo che raggiungesse la destinataria.

Per la giurisprudenza, “la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l’effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l’ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell’indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata”(Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 13/02/2019, n. 4274).

La notifica effettuata ex art. 140 cpc presso la residenza anagrafica (ma non reale) della sig.ra XXX è da considerarsi pertanto nulla, essendo comprovato anche dalla prova testi eseguita che la destinataria non abitava in via né poteva abitare, viste le condizioni della casa (così ha riferito il teste M.llo: “per quanto in mia conoscenza, la sig.ra era domiciliata in”, “in quella abitazione (di via, ndr) la signora non poteva abitare perché la casa era in fase di ristrutturazione”).

La Cassazione ha inoltre chiarito che “ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall’art. 650 c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04/04/2016, n. 6518).

“L’ammissibilità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. presuppone che l’intimato cui sia state notificato il decreto provi le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell’atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento per forza propria”. (Tribunale Milano Sez. XIII Sent., 09/09/2011).

Nel caso di specie, la sig.ra XXX ha provato di non avere avuto più la disponibilità dell’immobile adibito a residenza fin dal marzo 2017 (e proprio ad opera della Imprese convenuta/opposta, che ha messo in atto un comportamento “ostativo alla conoscenza dell’atto”) né è stata offerta alcuna prova convincente del fatto che la stessa abbia avuto contezza della notifica del decreto ingiuntivo in altro modo. Sicchè – richiamato anche quanto già espresso nelle precedenti ordinanze- va ribadita l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 650 cpc.

Nel merito, si osserva come in esito all’ATP sia risultata provata la circostanza –dedotta dall’opponente- della cattiva esecuzione dei lavori.

Infatti il perito nominato dal Tribunale ha rilevato l’esistenza di numerosi vizi nell’opera, consistenti: nella pavimentazione, che “presenta disallineamenti (scalinature) sia nel lato lungo che in quello corto in numerosi punti, in maniera diffusa all’interno dell’appartamento”; nel tappeto mosaicato, per il quale “non si può parlare di non corretta posa dal punto di vista tecnico, in quanto gli angoli delle varie piastrelle risultano complanari confermando l’irregolarità del materiale e del sottofondo, ma piuttosto di posa errata dal punto di vista del posizionamento stesso dell’opera”; nei battiscopa, nei quali “si riscontrano piccole imperfezioni, in quanto l’elemento non è in grado di copiare il piano del pavimento”; nelle pareti del bagno , dove “è stato possibile riscontrare un piccolo fuori squadro tra la parete posta sul lato lungo del bagno … e la parete posta sul lato corto ….Sempre per il solito problema della non ortogonalità tra le pareti, l’impresa nel realizzare la nuova parete ha preso come riferimento la parete esterna, posando la nuova parete ortogonalmente a questa: ciò ha comportato un fuori squadro rispetto alla parete opposta a quella esterna, che l’impresa ha provato a correggere aumentando lo spessore dell’intonaco”, inoltre nel bagno sono stati riscontrati diversi vizi di posa nel rivestimento piastrellato; nella parete della camera, per la quale – pur non ritenendosi realizzato un vero e proprio abuso- si è appurata “una difformità tra quanto previsto ed autorizzato e quanto realizzato, difformità imputabile esclusivamente all’Impresa esecutrice”.

La conclusione cui giunge il CTU è che “le responsabilità per tutti gli altri vizi riconosciuti ai punti precedenti (ad eccezione del 50% per la parete in vetromattoni, imputabile alla DL, ndr) si possono considerare al 100% in capo all’Impresa Costruzioni YYY. Da quanto sopra quindi il danno a carico dell’Impresa Costruzioni YYY è pari a 9.975,43 €, mentre quello a carico del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. è pari a 100,96 €”.

Parte convenuta/opposta ha sollevato solo in sede di comparsa conclusionale in replica alcune contestazioni in ordine alle risultanze della CTU; ma, come risaputo “le contestazioni alla ctu sono eccezioni e soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c. e devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al deposito” (Corte d’Appello Cagliari Sez. I Sent., 08/04/2019).

Nel caso di specie, il primo momento utile era rappresentato dall’udienza del 29.04.19, nel quale però l’Impresa YYY nulla ha eccepito in ordine alla perizia, verso la quale non avanza nemmeno una contestazione generica. Lo stesso dicasi per le udienze del 08.07.19 e del 28.10.19.

Pertanto, trattandosi di deduzioni in gran parte nuove, sulle quali non è stato esperito alcun contraddittorio tra le parti, non se ne terrà conto ai fini che qui occupano.

Da quanto finora detto risulta accertato quindi che la Impresa YYY ebbe a svolgere la propria opera non a regola d’arte, legittimando così il recesso ex art. 1671 c.c. da parte della sig.ra XXX.

In base a detto articolo, il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Va quindi verificato se spetta alla Impresa YYY un indennizzo, ed in quale misura, “posto che l’eventuale inadempimento dell’appaltatore rileva non già ai fini del recesso stesso, bensì al fine di valutare l’esistenza del diritto dell’appaltatore all’indennità prevista dalla norma nonché ai fini del risarcimento dei danni sofferti dal committente prima dell’esercizio del recesso” (Tribunale Cagliari, 05/10/1989).

Ritiene il giudicante, sulla scorta di quanto affermato dal CTU, il quale ha in più occasioni rimarcato come i vizi riscontrati sull’immobile siano stati dovuti anche ad una scelta non idonea dei materiali ed alla configurazione stessa della casa, che vada riconosciuto all’appaltatore il diritto all’indennità, calcolata sulla base di quanto richiesto per i lavori effettuati (cioè € 9.344,37) decurtata della metà (cioè € 4.672,18).

In base all’art. 1668 c.c. sussistono tre rimedi da esperirsi in via cumulativa o alternativa a scelta del committente danneggiato: eliminazione di difformità e vizi oppure diminuzione del prezzo oppure risarcimento del danno. Nel caso di specie, la sig.ra XXX ha agito solo per il risarcimento del danno, oltre che per far accertare la legittimità del suo recesso (che è cosa diversa rispetto ad una domanda di risoluzione per inadempimento che qui non viene configurata).

Così la Cassazione sul punto: “in tema di appalto ai sensi dell’art. 1668 cod. civ. l’azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell’opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell’appaltatore, all’azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore o a quella di riduzione del prezzo; infatti, tale azione riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l’esperimento dell’azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo, in quanto concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall’ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi o le spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente; pertanto, nell’ambito di tale azione risarcitoria rientrano i danni conseguenti al ridotto godimento dell’immobile di proprietà del committente riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell’opera appaltata o ancora quelli relativi al ritardo nell’adempimento, essendo configurabile un pregiudizio derivante al committente dalla eventuale ridotta utilizzazione dell’appartamento conseguente all’ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire rispetto ai termini pattuiti” (Cass. 25921/05).

Quindi, va riconosciuto alla sig.ra XXX il diritto al risarcimento del danno derivante dalla necessità di effettuare i lavori di ripristino dell’immobile, danno che va quantificato in € 9.975,43, come indicato dal CTU dell’ATP.

Per quanto riguarda il danno ulteriore , rimarca il giudicante come non sia stato in alcun modo provato che la sig.ra XXX avrebbe locato la casa di via Ville, immobile che – come riportato dalla stessa attrice nell’atto di citazione – è “vetusto e gravemente danneggiato” tanto da essere sottoposto a provvedimento sindacale di messa in sicurezza.

Pertanto, alcun risarcimento risulta dovuto per tale motivo.

Vero è comunque che la sig.ra XXX va considerata lesa nel suo diritto di rientrare nella sua nuova abitazione, a lungo detenuta illegittimamente dalla Impresa YYY, non essendo lo ius retentionis istituto applicabile per analogia (“L’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. rende legittimo, una volta che l’altrui indempimento si sia manifestato, il rifiuto dell’appaltatore alla prosecuzione dei lavori, ma non gli consente la ritenzione del bene immobile oggetto di appalto in quanto tale diritto è previsto dall’ordinamento solo in casi specifici e determinati (ex art. 2756, comma 3, c.c.), insuscettibili di applicazione analogica” Tribunale Arezzo Sent., 26/10/2007; conforme Tribunale di Napoli 30.11.1993: “Nel contratto di appalto non sussiste alcun diritto di ritenzione a favore dell’appaltatore, neppure nell’ipotesi di inadempimento del committente dell’obbligazione principale di pagare il prezzo alle scadenze stabilite”.).

Quindi ritiene il giudicante che vada riconosciuto un risarcimento simbolico di ulteriori € 2.000,00 a carico dell’Impresa YYY, per compensare l’attrice della mancata disponibilità dell’abitazione per ben 8 mesi.

E’ cosa nota che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, (…) il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente deve comunque revocare ” in toto” il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta” (Cass. civ. Sez. III, 15/07/2005, n. 15026).

Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendovi prova dell’esistenza di vizi nell’opera prestata dalla Impresa YYY in favore della sig.ra XXX.

Considerato poi che i danni cagionati all’immobile dell’attrice/opponente vanno risarciti nella misura indicata dal CTU, pari a € 9.975,43, e che è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo per € 4.672,18, va disposta la compensazione dei due crediti reciproci, in quanto, omogenei liquidi ed esigibili, con residuo a favore della sig.ra XXX di € 5.303,25.

Va inoltre condanna la Impresa YYY all’ulteriore risarcimento del danno di € 2.000,00 (calcolati equitativamente) per l’indebita ritenzione dell’immobile dell’attrice.

Le spese del giudizio –ivi comprese quelle per l’ATP- vanno compensate nella misura di un terzo, stante il riconoscimento del diritto all’indennità in capo alla Impresa YYY, che costituisce parziale soccombenza di parte attrice/opponente.

PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in relazione alla opposizione promossa da XXX avverso il decreto ingiuntivo n. /2017, nei confronti della Impresa Costruzioni YYY, ritenuta la propria competenza, così dispone:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n./2017) e per l’effetto dichiara non dovute le somme ivi riportate;

2) dichiara la legittimità del recesso della sig.ra XXX dal contratto di appalto;

3) dichiara che la Impresa Costruzioni YYY ha diritto all’indennità ex art. 1671 c.c. per complessivi € 4.672,18;

4) dichiara la Impresa Costruzioni YYY tenuta al risarcimento del danno in favore della sig.ra XXX, tramite pagamento della complessiva somma di € 11.975,43 (di cui € 9.975,43 per vizi nell’opera ed € 2.000,00 per privazione del godimento dell’immobile);

5) compensa i due crediti ex art. 1243 c.c., e per l’effetto condanna l’Impresa Costruzioni YYY al pagamento in favore della sig.ra XXX della somma di € 7.303,25 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;

6) compensa per un terzo le spese di lite (ivi comprese quelle per la CTU) , che rimarranno per due terzi a carico di parte convenuta/opposta, e che vengono liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre accessori per il presente procedimento ed in € 2.225,00 oltre accessori per la fase dell’ATP.

Così deciso in Ancona, 25.09.2020

Il GOP dott.ssa

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