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Agente disponibile a concedere prestiti a chiunque li richieda

Escluso il prestito occasionale, incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 132 legge 385/93, l’agente disponibile a concedere prestiti a chiunque li richieda.

Pubblicato il 29 May 2007 in Diritto Civile, Giurisprudenza Penale

Per integrare il reato di cui all’art. 132 comma I del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, cd. legge bancaria, è necessario che l’attività sia svolta nei confronti del pubblico, ovvero che non si tratti di un prestito di danaro erogato in via occasionale ad un amico. Attività rivolta al pubblico non significa però che essa debba rivolgersi ad una collettività indifferenziata di persone, ben potendosi invece qualificare come pubblico quello costituito da una limitata cerchia di soggetti operanti in un settore determinato.

La destinazione al pubblico dell’offerta, invero, non deve essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti.

Secondo alcuni autori per essere punita l’attività vietata dovrebbe essere svolta professionalmente, requisito che viene richiesto anche da un filone giurisprudenziale.

L’impostazione non appare corretta e ciò non solo perché la norma non richiede che l’attività finanziaria vietata sia svolta in modo professionale ed abituale, ma anche perché ciò che il legislatore intende evitare è che soggetti che non posseggano i requisiti necessari e non possano fornire le garanzie del caso e che, non essendo iscritti negli elenchi, sfuggano ai controlli pubblici, non si inseriscano nel mercato creditizio inquinandolo.

A tal fine, escluso l’occasionale prestito concesso a ben determinata persona, è sufficiente che vi sia la disponibilità dell’agente, nota anche ad un pubblico ristretto, a concedere prestiti a chiunque li richieda e che ne sia stato concesso almeno uno perché si possa incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 132 citato. Insomma, come è stato efficacemente notato, è sufficiente l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 e 113 del TU 385/93 e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone perché sia ravvisabile il reato contestato.

Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza n. 10189 del 6 febbraio 2007 – depositata il 9 marzo 2007

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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