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Associazione a tutela degli animali, richiesta di archiviazione

In materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona offesa è recentemente intervenuta la legge 20. Ciò però non esclude che un’associazione di protezione degli animali possa essere qualificata come persona offesa dal reato in base ai principi generali e al disposto dell’art.

Pubblicato il 04 December 2006 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

In materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona offesa è recentemente intervenuta la legge 20.7.2004 n. 189, la quale – oltre a introdurre nel titolo IX bis del codice penale i delitti contro il sentimento per gli animali e a modificare la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. – con l’art. 7 ha stabilito che ai sensi dell’art. 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

L’art. 19 quater disp. coord. cod. pen. introdotto dall’art. 3 della stessa legge, prevede che gli enti o alle associazioni di protezione degli animali individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, siano affidati gli animali sequestrati o confiscati.

Infine l’art. 91 c.p.p. stabilisce che gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Si configura quindi un sistema in cui gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004, e cioè dai delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544 bis544 quinquies c.p.) e dalla contravvenzione prevista dal nuovo art. 727 c.p.

A tutt’oggi peraltro il decreto ministeriale previsto dal predetto art. 19 quater non è stato ancora emanato, sicché non è possibile identificare ex lege gli enti collettivi offesi dai reati suddetti.

Ciò però non esclude che un’associazione di protezione degli animali possa essere qualificata come persona offesa dal reato in base ai principi generali e al disposto dell’art. 90 c.p.p. e possa per conseguenza essere legittimata a chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p. .

Invero, se la persona offesa dal reato è – per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza – il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un’associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies c.p. e 727 c.p. .

Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall’applicazione dell’art. 91 c.p.p. , un’associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex. art. 408, comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi.

Cassazione Penale, Sentenza n. 34095 del 12 maggio 2006 – depositata il 12 ottobre 2006

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