Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato all’informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. 319-321 c. p. , realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, di cui siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell’atteggiarsi del dolo, bensì sia configurabile il concorso di reati.
Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato all’informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo.
E la violazione di questo divieto integra la contravvenzione dell’art. 123 d.lgs. 24/4/2006, n. 219, punita dal successivo art. 147, comma 5 con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 400 a 1.000 euro.
Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di comparaggio previsto dal T.u.l.s., che è stata introdotta dal legislatore (già con l’art. 11 d.lgs. 30/12/1992, n. 541, poi abrogato dall’art. 158, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006) a tutela anticipata della correttezza dell’attività promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini.
Per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite nel medesimo contesto informativo, e però allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di comparaggio di cui agli artt. 170-172 r.d. 27/7/1934, n. 1265, modificata dall’art. 16 d.lgs. n. 541 del 1992, reato anch’esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell’indicato dolo specifico.
Orbene, tenuto conto della portata della clausola di riserva espressamente stabilita dal secondo comma dell’art. 170 r.d. n. 1265 cit. (se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati), nonostante la labilità della linea di demarcazione segnata dal legislatore per le distinte fattispecie di reato sopra descritte, fra la contravvenzione di comparaggio, tuttora ricadente dell’area dell’illegittima promozione di farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e l’eventuale delitto di corruzione ex artt. 319–321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, di cui siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell’atteggiarsi del dolo, bensì sia configurabile il concorso di reati.
Cassazione Penale, Sentenza n. 42750 del 2 ottobre 2007 – depositata il 20 novembre 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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