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Coordinatore per la sicurezza, esecuzione dei lavori

Il Gup del Tribunale di Matera, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 158, comma 2, lettera a), in relazione all’articolo 92, comma 1, lettera a) medesimo D. Lgs. , Invece il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avrebbe dovuto compiere anche un’opera di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.

Il Gup del Tribunale di Matera, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 158, comma 2, lettera a), in relazione all’articolo 92, comma 1, lettera a) medesimo D.Lgs., perché, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso in un cantiere edile, ometteva di verificare la corretta realizzazione delle operazioni di coordinamento e controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori in questione.

L’imputato interponeva ricorso per cassazione, reputando la sentenza impugnata illegittima, in quanto il Tribunale di Matera non avrebbe tenuto conto del fatto che nella sua qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di determinati lavori in atto, era tenuto ad impartire alla impresa esecutrice dei lavori le opportune prescrizioni, dovendo assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla eventuale convergenza di più imprese sul medesimo cantiere, esulando, invece, rispetto allo spettro della sua responsabilità il sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui impartite.

La tesi riferita dal ricorrente è errata.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, comma 1, lettera a), specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma anche attraverso un’opera di materiale controllo dell’operato svolto dalle imprese esecutrici.

Sulla base di quanto precede deve escludersi che, i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori si erano esauriti una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantiere e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto.

Invece il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avrebbe dovuto compiere anche un’opera di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.

Corte di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 13471 del 12 aprile 2021

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