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Controllo a distanza dei lavoratori, videosorveglianza

Controllo a distanza dei lavoratori, non ha alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori. Il precetto contenuto nell’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori inibisce, in assenza dello svolgimento delle preordinate intese con le rappresentanze dei lavoratori ovvero in assenza della autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro, la installazione degli strumenti di videosorveglianza a distanza.

Pubblicato il 28 December 2019 in Diritto del Lavoro, Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Controllo a distanza dei lavoratori, non ha alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori.

La L. n. 300 del 1970, articolo 4 (comunemente denominata Statuto dei lavoratori) prevede che la installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può essere giustificata esclusivamente per esigenze, fra l’altro, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, ma deve, in ogni caso, essere eseguita previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, e, sotto quello sanzionatorio in caso di violazione della predetta prescrizione, nell’ambito di operatività dell’articolo 38 della citata legge – ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 114, il quale – in tal modo essendo evidenziata la palese continuità legislativa fra le due norme contenenti il precetto – prevede che “resta fermo quanto disposto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 4” e, con riferimento alla sanzione in caso di inottemperanza al precedente precetto, dal citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 171 il quale, a sua volta, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 101 del 2018, articolo 15 (che non ha tuttavia apportato modifiche sostanziali alla precedente versione legislativa), applicabile al caso che interessa stante la chiara continuità normativa fra le varie versioni della disposizione, prevede che “la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, (…) della L. 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge”.

Alla luce delle predette disposizioni, non ha alcun rilievo la circostanza secondo la quale l’impianto di registrazione visiva è installato onde garantire la sicurezza degli stessi dipendenti, posto che la finalità di garantire la sicurezza sul lavoro è uno dei fattori che, in linea astratta, rendono possibile l’attivazione di tale tipo di impianti, salva, tuttavia, la realizzazione anche delle successive forme di garanzia a tutela dei lavoratori previste dalle norme precettive dianzi ricordate.

Il precetto contenuto nell’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori inibisce, in assenza dello svolgimento delle preordinate intese con le rappresentanze dei lavoratori ovvero in assenza della autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro, la installazione degli strumenti di videosorveglianza a distanza.

La Suprema Corte, con sentenza n. 22611 del 2012, ha evidenziato, invece, che non integra il reato previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, la cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 giugno 2012, n. 22611).

La pronuncia (Cass. n. 50919 del 17 dicembre 2019) non ha condiviso tale impostazione ritenendo che il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale, preventiva o successiva) prestato dai singoli lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.

Nella citata sentenza n. 22611 del 2012, al fine di sostenere la portata esimente del consenso scritto prestato da tutti i lavoratori, si è ritenuto illogico negare validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza; ciò è stato fondamentalmente ritenuto sulla base del rilievo che la disposizione di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso, a meno di non voler dare una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica della disposizione, in presenza del consenso espresso dagli organismi di categoria rappresentativi, cosicché, a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando esso promani, non da soggetti meramente rappresentativi della volontà dei lavoratori, ma direttamente proprio da tutti i dipendenti, posto che l’esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell’illecito.

Sennonché, è sulla base di quest’ultima affermazione, relativa alla individuazione del soggetto portatore dell’interesse che la norma intende tutelare, che non è apparso suscettibile di essere accolto il ragionamento svolto dalla Corte.

La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l’intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela, infatti, non l’interesse personale del singolo lavoratore né la sommatoria aritmetica di ciascuno di essi, ma presidia degli interessi di carattere collettivo e superindividuale, sebbene non si possa escludere una possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti occasionalmente capo ai singoli lavoratori.

La condotta datoriale, che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo diritto, se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno, da un lato, l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenziale finalizzazione al controllo a distanza dello svolgimento dell’attività lavorativa, e di verificare, dall’altro, l’effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni d’uso e così liberare l’imprenditore dall’impedimento alla loro installazione.

Peraltro, sia l’accordo con le rappresentanze sindacali che l’eventuale provvedimento autorizzativo di fonte pubblica devono rispettare i principi e le regole stabiliti dall’interpretazione prevalente della normativa lavoristica in tema di controllo nonché dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (si tratta del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni). A questo proposito, non è fuor di luogo ricordare l’orientamento, da ritenersi tuttora valido in quanto mai successivamente smentito, espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella sede giurisdizionale specificamente deputata alla composizione del contenzioso fra parte datoriale e lavoratore, secondo il quale l’installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi – che è, appunto, assoggettata ai limiti previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti – deve essere preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali; con l’ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie, ove il datore di lavoro provveda senza rispettare l’obbligo del preventivo accordo, un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (Corte di cassazione, Sezione lavoro, 16 settembre 1997, n. 9211).

Con questa pronuncia è stato, pertanto, chiarito che l’assenso delle rappresentanze sindacali è previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all’installazione degli impianti, derivando da ciò l’inderogabilità di detto assenso e la infungibile tassatività sia dei soggetti legittimati a prestarlo sia del necessario esperimento della procedura autorizzativa di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

A ben vedere, la ragione per la quale l’assetto della regolamentazione di tali interessi è affidato alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un imparziale organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori possano autonomamente provvedere al riguardo, risiede, ancora una volta, nella considerazione della configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro, questione che viene in rilievo essenzialmente con riferimento all’affermazione costituzionale del diritto al lavoro e con riferimento alla disciplina dei rapporti esistenti tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sia nella fase genetica della sua instaurazione sia in quella funzionale della gestione del rapporto di lavoro.

La diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale del datore di lavoro, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece anche dal consenso dei singoli lavoratori, poichè, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, in caso contrario basterebbe al datore di lavoro, onde eludere la procedimentalizzazione imposta dalla legge, fare firmare a ciascun lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui egli accetta l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso, la cui libera determinazione appare viziata dal timore, in caso di rifiuto alla sottoscrizione della dichiarazione in questione, della mancata assunzione.

Da tutto ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata dalla disposizione per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono esclusive portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio nella quale versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato.

La protezione di siffatti interessi collettivi, riconducibili nel caso di specie alla tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro in costanza di adempimento della prestazione lavorativa, non viene meno in caso di mancato accordo tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro né determina uno sbilanciamento eccessivo dei rapporti di forza in favore dell’organismo sindacale, potendo il datore di lavoro comunque adoperarsi per rimuovere l’impedimento alla installazione degli impianti attraverso il rilascio di un’autorizzazione che rientra nelle competenze di un organo pubblico, cui, in regime di imparzialità ed indipendenza, spetta di controllare la meritevolezza dell’interesse datoriale alla collocazione degli impianti nei luoghi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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