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Il Consiglio della magistratura militare

Il Consiglio della magistratura militare, di seguito CMM, è stato istituito ed introdotto nel nostro ordinamento giuridico con Legge 30 dicembre 1988, n. 561. Ha sede a Roma e durata quadriennale. Esso è composto: a)dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede; b)dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; c)da cinque […]

Pubblicato il 10 January 2008 in Diritto Penale

Il Consiglio della magistratura militare, di seguito CMM, è stato istituito ed introdotto nel nostro ordinamento giuridico con Legge 30 dicembre 1988, n. 561. Ha sede a Roma e durata quadriennale. Esso è composto: a)dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede; b)dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; c)da cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione; d)da due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d’intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell’interesse o per conto, ovvero contro l’amministrazione militare. Presso il CMM è costituito un comitato di presidenza che ha il compito di promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente. Per quanto concerne lo stato giuridico dei suoi componenti non magistrati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda l’ambito delle sue competenze, va in primis sottolineato la sua funzione a deliberare su qualsiasi provvedimento di stato avete ad oggetto situazioni riguardanti i magistrati militar;altre competenze di intervento sono ad esso devolute per legge. In particolare, delibera: 1)sulle assunzioni della Magistratura Militare; 2)sull’assegnazione di sedi e di funzioni; 3)sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari; 4)sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari. E’ abilitato ad esprime pareri e inoltrare proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; Ha altresì facoltà di esprimere pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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