La fattispecie in oggetto si inquadra nell’ambito della cd misure cautelari personali coercitive e trova specifica analisi nell’ambito del Codice di Procedura Penale. Infatti con riferimento all’art. 283 c.p.p., si sancisce che l’obbligo, così come anche per il divieto di dimora, è disposto con provvedimento motivato dal giudice all’imputato. In particolare con il provvedimento che […]
La fattispecie in oggetto si inquadra nell’ambito della cd misure cautelari personali coercitive e trova specifica analisi nell’ambito del Codice di Procedura Penale. Infatti con riferimento all’art. 283 c.p.p., si sancisce che l’obbligo, così come anche per il divieto di dimora, è disposto con provvedimento motivato dal giudice all’imputato. In particolare con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove ubicato il comune di abituale dimora. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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