In relazione alla sussistenza del nesso di causa tra la condotta contestata ed il verificarsi dell’evento morte, si osserva che riconosciuta l’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche coma causa delle lesioni per il principio dell’equivalenza delle condizioni e quindi dell’efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre solo l’evento. Inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa omissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l’errore del medico non può prescindere dall’evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra.
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