La non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una volta raggiunta l’intesa, del consenso già espresso non implicano, tuttavia, l’immodificabilità dell’accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza. E’ chiaro, tuttavia, che la modifica della volontà deve essere bilaterale affinché al patto precedentemente concluso, si sostituisca il nuovo accordo, posto che, perfezionato il primo, solo un nuovo incontro delle volontà consente di farne decadere gli effetti per sostituirli con quelli successivamente voluti, da presentare al giudice per la ratifica.
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